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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 12998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12998 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 41457/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv.ti Monica Stabile e Francesca Messore
E
Controparte_1
Avv. Luigi Parenti
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il ricorrente premetteva che tra le parti era stato emesso un decreto in data 28.7.2021 dal Tribunale di
Civitavecchia, in atti, circa la regolamentazione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento delle loro figlie minori , nata il [...] (affetta dalla Sindrome di Down, cfr. Per_1 Per certificazione ASL, in atti), e , nata il [...], a [...] modifica di altro decreto emesso dal medesimo Tribunale in data 6.9.2019, pure in atti, e chiedeva: ammonirsi la resistente in quanto ostacolante il corretto esercizio della responsabilità genitoriale, oltre alla condanna della stessa alle sanzioni ed al risarcimento dei danni come meglio indicato nel ricorso;
il collocamento delle figlie presso di sé, determinando il diritto di visita materno;
revocare l'assegno già statuito a suo carico per le figlie, disponendosi la conferma della suddivisione tra le parti delle spese straordinarie al 50% ciascuna;
disporsi il versamento delle indennità spettanti alla figlia su un conto intestato al ricorrente;
in via Per_1 subordinata, chiedeva: il collocamento paritario delle figlie come meglio indicato nel ricorso, con contatti telefonici giornalieri per l'altro genitore e con la previsione del doppio domicilio per le minori;
il mantenimento ordinario da parte di ciascun genitore e la suddivisione tra le parti, al 50% ciascuna, delle spese straordinarie;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva: il collocamento presso la madre ed il diritto di visita paterno come pure meglio indicato nel ricorso, con almeno un contatto telefonico giornaliero;
la diminuzione dell'assegno di mantenimento a suo carico da euro 600,00 mensili ad euro 400,00 mensili, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la la quale chiedeva la conferma delle statuizioni vigenti, ad eccezione del diritto di CP_1 vista paterno, che chiedeva venisse determinato come meglio indicato nella memoria difensiva, e dell'assegno di mantenimento, che chiedeva di aumentare ad euro 690,00 mensili in quanto comprensivo del previsto aumento Istat maturato, disponendosi la gestione delle indennità spettanti alla figlia da Per_1 parte della resistente, nonché la facoltà per la madre di decidere in via autonoma le questioni mediche per le minori pure meglio indicate nella citata memoria.
Con ordinanza del 14.1.2024 emessa ex art. 473bis.22 c.p.c. venivano confermate le statuizioni vigenti, dunque affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come da decreto citato del 6.9.2019, oltre ad un assegno di mantenimento per le figlie a carico del padre pari ad euro 600,00 mensili (al netto degli assegni familiari percepiti dalla quale genitore collocatario), con gestione delle indennità della figlia da parte della CP_1 madre e con la suddivisione tra le parti, al 50% ciascuna, delle spese straordinarie per le minori di cui al protocollo del Tribunale di Civitavecchia.
Venivano, poi, depositate le richieste relazioni da parte dei Servizi Sociali, e da quella del 30.4.2025 emergeva che lo che vive a Fregene in un immobile del tutto adeguato alle esigenze delle minori, si Pt_1 era lamentato del fatto che aveva avuto difficoltà a vedere le figlie, a causa della condotta ostativa materna, e che era anche giunto a far intervenire le Forze dell'Ordine per poterle vedere, che le difficoltà nella coppia erano iniziate dopo la nascita della prima figlia, che da luglio del 2024 non frequentava le minori a causa di un evento capitato l'estate quando, facendo un gioco con la più piccola, si era sentito dire che era il medesimo che facevano con il nuovo compagno della madre, ciò che aveva spinto lo a Pt_1 ribadire il suo ruolo genitoriale, con successivo rifiuto delle bambine di volerlo vedere, nonostante i suoi tentativi presentandosi a casa loro o anche tentando contatti telefonici. I Servizi concludevano per la predisposizione di incontri protetti padre-figlie per riattivare il loro rapporto, nonché per una presa in carico del nucleo familiare.
Dalla ulteriore relazione dei Servizi Sociali del 7.5.2025, in atti, emergevano, poi, le doglianze della CP_1 circa le problematiche familiari dovute da un lato alla difficoltà di accettazione della situazione della figlia da parte del ricorrente, alle questioni di salute che sono successe ed inerenti la medesima figlia, Per_1 nonchè ai litigi all'interno della coppia causati dall'atteggiamento asseritamente inutilmente ostativo dello nell'assunzione delle decisioni riguardanti le bambine;
inoltre, la madre confermava che le figlie, Pt_1 dopo l'episodio sopra riportato dell'estate del 2024, non avevano più voluto vedere il padre, il quale avrebbe detto loro in modo molto deciso che il padre era lui. I Servizi davano anche atto della adeguatezza dell'abitazione materna, sita a Roma, zona Tiburtina, dove erano presenti pure il nuovo compagno della e la figlia, nonché le minori, mostratesi serene seppure decise a non frequentare il padre;
i Servizi CP_1 suggerivano, poi, l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità.
Ebbene, ritiene, innanzitutto questo Collegio di confermare il provvedimento istruttorio emesso dal G.D., in quanto condivisibile.
Deve, poi, rilevarsi come, quando si tratta di minori, il Tribunale può procedere anche d'ufficio in ordine alla decisione da assumere, previo contraddittorio tra le parti, che deve ritenersi essere stato correttamente instaurato su tutti i punti oggetto della presente sentenza.
Quanto alle domande delle parti: deve ritenersi inammissibile la domanda svolta dalla nelle note del 15.7.2025 circa il battesimo CP_1 della figlia, decisione che non può certamente spettare al Tribunale, comunque prendendosi atto che tra le parti parrebbe essere stato raggiunto un accordo, come da note ex art. 473bis.28 c.p.c.;
non si ritengono integrati gli estremi di cui all'art. 473bis.39 c.p.c. con riferimento al trasferimento dell'abitazione delle minori da un quartiere all'altro di Roma, anche ove pure fosse avvenuto senza previo consenso del padre, considerato che, in ogni caso, lo vive a Fregene e valutato lo spostamento solo Pt_1 di qualche chilometro delle figlie rispetto alla loro precedente abitazione, comunque pur sempre posta in un'altra città rispetto al padre;
inoltre, era stato imposto il rilascio della precedente abitazione alla CP_1 da parte del proprietario, circostanza documentata e pacifica (irrilevante che la data fosse lontana di mesi, dovendo in ogni caso la resistente rinvenire altra abitazione), nè vi sono elementi di riscontro circa eventuali condotte materne tali da sanzionare la o condannare la stessa al risarcimento dei danni. CP_1
si ritiene di confermare l'affidamento delle minori ed il loro collocamento come vigenti, nulla essendo emerso che faccia ritenere che l'affido ad entrambi i genitori sia di pregiudizio per le minori;
d'altra parte, le attuali difficoltà delle bambine a stare con il padre escludono un diverso collocamento rispetto all'abitazione materna, non senza considerare che ad oggi le bambine hanno sempre vissuto con la madre senza che siano emerse deficitarie capacità genitoriali della dalle numerose mails, poi, allegate in CP_1 atti, e scambiatesi tra le parti, comunque risalenti nel tempo rispetto alla data odierna, emerge come, da parte di entrambe, vi siano stati atteggiamenti conflittuali e non sempre collaborativi (cfr. anche il provvedimento del 4.10.2023, in atti, emesso ex art. 473bis.38 c.p.c., con il quale venivano respinte le istanze dello che si era opposto al cambio di scuola delle minori chiesto dalla in seguito al Pt_1 CP_1 loro trasferimento nella residenza dove vivono ancora oggi, avendo il Giudice statuito che “…ritenuto che, a fronte di tali motivazioni, sia più rispondente all'interesse delle minori applicare il criterio che favorisce la contiguità della scuola al luogo di attuale residenza anagrafica delle stesse, atteso che l'istituto presso cui la madre chiede di iscriverle è nelle immediate vicinanze della loro attuale abitazione mentre, secondo quanto prospettato dallo stesso resistente, nella migliore delle ipotesi la vecchia scuola disterebbe 13 km dalla residenza delle figlie: … ritenuto, in specie, particolarmente penalizzante per le figlie costringerle a viaggi in macchina tutti i giorni, in andata e al ritorno, spesso in condizioni di traffico elevato, con annessi orari di risveglio al mattino più gravosi per le figlie e ritardo nelle occupazioni pomeridiane scolastiche ed extrascolastiche;”, non senza considerare gli irrigidimenti paterni verso le figlie, che, anche considerata la fragilità di , hanno comunque solo una 11 anni e l'altra 7 anni, come ad esempio dimostrati dai Per_1 messaggi del 5.9.2024, in atti);
devono, invece, predisporsi, da parte dei Servizi Sociali, incontri protetti padre-figlie al fine di ripristinare i rapporti tra loro, interrotti da un anno, a mezzo operatori specializzati, senza voler necessariamente entrare nel merito della lite occorsa l'estate scorsa tra il padre e le figlie, in parte diversamente rappresentata dalle parti, occorre in ogni caso dare atto che allo stato vi è un raffreddamento del rapporto tra loro, circostanza pacifica, che deve necessariamente essere ricucito;
ritiene questo Collegio che occorra invitare le parti ad intraprendere senza ritardo un percorso di sostegno alla genitorialità, per quanto emerso dalle relazioni dei Servizi Sociali e vista la ancora accesa conflittualità esistente tra le stesse ed anche su questioni ordinarie, e ciò nonostante il lungo tempo trascorso dalla fine della loro relazione.
quanto all'aspetto economico, considerato l'estratto conto depositato dallo del 2024, deve rilevarsi Pt_1 che non emergono variazioni reddituali nelle sue entrate, rispetto a quanto accertato con il decreto del
2021 citato, anche valutato il fatto che lo stesso ad oggi percepisce la metà dell'assegno unico di euro
253,00 mensili, dunque ritiene questo Collegio di confermare le statuizioni vigenti.
Le spese di lite, in vista della reciproca parziale soccombenza e della natura della causa, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, a parziale modifica del decreto del 28.7.2021 dal Tribunale di Civitavecchia (già di parziale modifica di altro decreto emesso dal medesimo Tribunale in data 6.9.2019), ogni altra istanza da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
determina il diritto di visita padre-figlie come indicato in parte motiva;
spese di lite compensate.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali
Roma 12.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv.ti Monica Stabile e Francesca Messore
E
Controparte_1
Avv. Luigi Parenti
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il ricorrente premetteva che tra le parti era stato emesso un decreto in data 28.7.2021 dal Tribunale di
Civitavecchia, in atti, circa la regolamentazione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento delle loro figlie minori , nata il [...] (affetta dalla Sindrome di Down, cfr. Per_1 Per certificazione ASL, in atti), e , nata il [...], a [...] modifica di altro decreto emesso dal medesimo Tribunale in data 6.9.2019, pure in atti, e chiedeva: ammonirsi la resistente in quanto ostacolante il corretto esercizio della responsabilità genitoriale, oltre alla condanna della stessa alle sanzioni ed al risarcimento dei danni come meglio indicato nel ricorso;
il collocamento delle figlie presso di sé, determinando il diritto di visita materno;
revocare l'assegno già statuito a suo carico per le figlie, disponendosi la conferma della suddivisione tra le parti delle spese straordinarie al 50% ciascuna;
disporsi il versamento delle indennità spettanti alla figlia su un conto intestato al ricorrente;
in via Per_1 subordinata, chiedeva: il collocamento paritario delle figlie come meglio indicato nel ricorso, con contatti telefonici giornalieri per l'altro genitore e con la previsione del doppio domicilio per le minori;
il mantenimento ordinario da parte di ciascun genitore e la suddivisione tra le parti, al 50% ciascuna, delle spese straordinarie;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva: il collocamento presso la madre ed il diritto di visita paterno come pure meglio indicato nel ricorso, con almeno un contatto telefonico giornaliero;
la diminuzione dell'assegno di mantenimento a suo carico da euro 600,00 mensili ad euro 400,00 mensili, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la la quale chiedeva la conferma delle statuizioni vigenti, ad eccezione del diritto di CP_1 vista paterno, che chiedeva venisse determinato come meglio indicato nella memoria difensiva, e dell'assegno di mantenimento, che chiedeva di aumentare ad euro 690,00 mensili in quanto comprensivo del previsto aumento Istat maturato, disponendosi la gestione delle indennità spettanti alla figlia da Per_1 parte della resistente, nonché la facoltà per la madre di decidere in via autonoma le questioni mediche per le minori pure meglio indicate nella citata memoria.
Con ordinanza del 14.1.2024 emessa ex art. 473bis.22 c.p.c. venivano confermate le statuizioni vigenti, dunque affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come da decreto citato del 6.9.2019, oltre ad un assegno di mantenimento per le figlie a carico del padre pari ad euro 600,00 mensili (al netto degli assegni familiari percepiti dalla quale genitore collocatario), con gestione delle indennità della figlia da parte della CP_1 madre e con la suddivisione tra le parti, al 50% ciascuna, delle spese straordinarie per le minori di cui al protocollo del Tribunale di Civitavecchia.
Venivano, poi, depositate le richieste relazioni da parte dei Servizi Sociali, e da quella del 30.4.2025 emergeva che lo che vive a Fregene in un immobile del tutto adeguato alle esigenze delle minori, si Pt_1 era lamentato del fatto che aveva avuto difficoltà a vedere le figlie, a causa della condotta ostativa materna, e che era anche giunto a far intervenire le Forze dell'Ordine per poterle vedere, che le difficoltà nella coppia erano iniziate dopo la nascita della prima figlia, che da luglio del 2024 non frequentava le minori a causa di un evento capitato l'estate quando, facendo un gioco con la più piccola, si era sentito dire che era il medesimo che facevano con il nuovo compagno della madre, ciò che aveva spinto lo a Pt_1 ribadire il suo ruolo genitoriale, con successivo rifiuto delle bambine di volerlo vedere, nonostante i suoi tentativi presentandosi a casa loro o anche tentando contatti telefonici. I Servizi concludevano per la predisposizione di incontri protetti padre-figlie per riattivare il loro rapporto, nonché per una presa in carico del nucleo familiare.
Dalla ulteriore relazione dei Servizi Sociali del 7.5.2025, in atti, emergevano, poi, le doglianze della CP_1 circa le problematiche familiari dovute da un lato alla difficoltà di accettazione della situazione della figlia da parte del ricorrente, alle questioni di salute che sono successe ed inerenti la medesima figlia, Per_1 nonchè ai litigi all'interno della coppia causati dall'atteggiamento asseritamente inutilmente ostativo dello nell'assunzione delle decisioni riguardanti le bambine;
inoltre, la madre confermava che le figlie, Pt_1 dopo l'episodio sopra riportato dell'estate del 2024, non avevano più voluto vedere il padre, il quale avrebbe detto loro in modo molto deciso che il padre era lui. I Servizi davano anche atto della adeguatezza dell'abitazione materna, sita a Roma, zona Tiburtina, dove erano presenti pure il nuovo compagno della e la figlia, nonché le minori, mostratesi serene seppure decise a non frequentare il padre;
i Servizi CP_1 suggerivano, poi, l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità.
Ebbene, ritiene, innanzitutto questo Collegio di confermare il provvedimento istruttorio emesso dal G.D., in quanto condivisibile.
Deve, poi, rilevarsi come, quando si tratta di minori, il Tribunale può procedere anche d'ufficio in ordine alla decisione da assumere, previo contraddittorio tra le parti, che deve ritenersi essere stato correttamente instaurato su tutti i punti oggetto della presente sentenza.
Quanto alle domande delle parti: deve ritenersi inammissibile la domanda svolta dalla nelle note del 15.7.2025 circa il battesimo CP_1 della figlia, decisione che non può certamente spettare al Tribunale, comunque prendendosi atto che tra le parti parrebbe essere stato raggiunto un accordo, come da note ex art. 473bis.28 c.p.c.;
non si ritengono integrati gli estremi di cui all'art. 473bis.39 c.p.c. con riferimento al trasferimento dell'abitazione delle minori da un quartiere all'altro di Roma, anche ove pure fosse avvenuto senza previo consenso del padre, considerato che, in ogni caso, lo vive a Fregene e valutato lo spostamento solo Pt_1 di qualche chilometro delle figlie rispetto alla loro precedente abitazione, comunque pur sempre posta in un'altra città rispetto al padre;
inoltre, era stato imposto il rilascio della precedente abitazione alla CP_1 da parte del proprietario, circostanza documentata e pacifica (irrilevante che la data fosse lontana di mesi, dovendo in ogni caso la resistente rinvenire altra abitazione), nè vi sono elementi di riscontro circa eventuali condotte materne tali da sanzionare la o condannare la stessa al risarcimento dei danni. CP_1
si ritiene di confermare l'affidamento delle minori ed il loro collocamento come vigenti, nulla essendo emerso che faccia ritenere che l'affido ad entrambi i genitori sia di pregiudizio per le minori;
d'altra parte, le attuali difficoltà delle bambine a stare con il padre escludono un diverso collocamento rispetto all'abitazione materna, non senza considerare che ad oggi le bambine hanno sempre vissuto con la madre senza che siano emerse deficitarie capacità genitoriali della dalle numerose mails, poi, allegate in CP_1 atti, e scambiatesi tra le parti, comunque risalenti nel tempo rispetto alla data odierna, emerge come, da parte di entrambe, vi siano stati atteggiamenti conflittuali e non sempre collaborativi (cfr. anche il provvedimento del 4.10.2023, in atti, emesso ex art. 473bis.38 c.p.c., con il quale venivano respinte le istanze dello che si era opposto al cambio di scuola delle minori chiesto dalla in seguito al Pt_1 CP_1 loro trasferimento nella residenza dove vivono ancora oggi, avendo il Giudice statuito che “…ritenuto che, a fronte di tali motivazioni, sia più rispondente all'interesse delle minori applicare il criterio che favorisce la contiguità della scuola al luogo di attuale residenza anagrafica delle stesse, atteso che l'istituto presso cui la madre chiede di iscriverle è nelle immediate vicinanze della loro attuale abitazione mentre, secondo quanto prospettato dallo stesso resistente, nella migliore delle ipotesi la vecchia scuola disterebbe 13 km dalla residenza delle figlie: … ritenuto, in specie, particolarmente penalizzante per le figlie costringerle a viaggi in macchina tutti i giorni, in andata e al ritorno, spesso in condizioni di traffico elevato, con annessi orari di risveglio al mattino più gravosi per le figlie e ritardo nelle occupazioni pomeridiane scolastiche ed extrascolastiche;”, non senza considerare gli irrigidimenti paterni verso le figlie, che, anche considerata la fragilità di , hanno comunque solo una 11 anni e l'altra 7 anni, come ad esempio dimostrati dai Per_1 messaggi del 5.9.2024, in atti);
devono, invece, predisporsi, da parte dei Servizi Sociali, incontri protetti padre-figlie al fine di ripristinare i rapporti tra loro, interrotti da un anno, a mezzo operatori specializzati, senza voler necessariamente entrare nel merito della lite occorsa l'estate scorsa tra il padre e le figlie, in parte diversamente rappresentata dalle parti, occorre in ogni caso dare atto che allo stato vi è un raffreddamento del rapporto tra loro, circostanza pacifica, che deve necessariamente essere ricucito;
ritiene questo Collegio che occorra invitare le parti ad intraprendere senza ritardo un percorso di sostegno alla genitorialità, per quanto emerso dalle relazioni dei Servizi Sociali e vista la ancora accesa conflittualità esistente tra le stesse ed anche su questioni ordinarie, e ciò nonostante il lungo tempo trascorso dalla fine della loro relazione.
quanto all'aspetto economico, considerato l'estratto conto depositato dallo del 2024, deve rilevarsi Pt_1 che non emergono variazioni reddituali nelle sue entrate, rispetto a quanto accertato con il decreto del
2021 citato, anche valutato il fatto che lo stesso ad oggi percepisce la metà dell'assegno unico di euro
253,00 mensili, dunque ritiene questo Collegio di confermare le statuizioni vigenti.
Le spese di lite, in vista della reciproca parziale soccombenza e della natura della causa, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, a parziale modifica del decreto del 28.7.2021 dal Tribunale di Civitavecchia (già di parziale modifica di altro decreto emesso dal medesimo Tribunale in data 6.9.2019), ogni altra istanza da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
determina il diritto di visita padre-figlie come indicato in parte motiva;
spese di lite compensate.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali
Roma 12.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi