Decreto cautelare 13 giugno 2025
Decreto cautelare 22 luglio 2025
Sentenza breve 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 16/09/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00685/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Elisa Tittocchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, Istituto di istruzione superiore -OMISSIS- (-OMISSIS-) di Orvieto - Sezione staccata Istituto -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del Consiglio di classe per la classe -OMISSIS- dell’-OMISSIS- di Orvieto, di giudizio negativo di idoneità allo svolgimento delle prove di esame per diploma di scuola secondaria superiore, del -OMISSIS-, comunicato per le vie brevi dall’Ufficio scolastico alla madre della ricorrente, e di tutti gli atti presupposti e successivi, conseguenziali e comunque connessi, che siano lesivi dell’interesse dell’odierna ricorrente;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data 22 luglio 2025:
degli atti e provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo, nonché, per quanto di interesse della ricorrente, della pagella scolastica, dello scrutinio di pre-ammissione e dell’albo esiti finali;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito, Istituto di istruzione superiore -OMISSIS- (-OMISSIS-) di Orvieto - Sezione staccata Istituto -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2025 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Riferisce la ricorrente di aver ha frequentato il quinto anno dell’Istituto di istruzione superiore -OMISSIS- (-OMISSIS-) di Orvieto - Sezione staccata Istituto -OMISSIS-, svolgendo, nel contempo, attività lavorativa, oltre a contribuire all’accudimento del fratello minore stante la situazione di separazione dei genitori.
In data 10 giugno 2025 alla madre dell’odierna ricorrente, contattata telefonicamente dall’Istituto scolastico suddetto, veniva comunicata la mancata ammissione della figlia all’esame di Stato per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore. Dal successivo colloquio con il Vicepreside, emergeva che detta esclusione era stata determinata dal superamento della percentuale di assenze ammesse (25% del monte ore annuali ex d.P.R. n. 122 del 2009); ciò a prescindere dal rendimento scolastico dell’alunna che aveva riportato, come risultante dal registro elettronico, una media del 6,4 e due sole insufficienze, migliorando, peraltro, il rendimento del primo trimestre.
In merito al numero delle assenze, la parte ricorrente riferisce di aver verificato nel corso del mese di maggio la percentuale delle assenze compiute, proprio al fine di non incorrere nel superamento del limite consentito. Il giorno 27 maggio la percentuale era pari al 24,05%; nonostante la ricorrente abbia effettuato solo tre ulteriori ore di assenza, il 31 maggio la percentuale di assenze sul Registro elettronico risultava del 25,09% e il 3 giugno si assestava al 25,19%, variazioni non compatibili con le assenze sopravvenute.
Sottolinea la parte ricorrente che in nessuna occasione nel corso dell’anno scolastico era stato comunicato alla stessa o ai genitori da parte dei docenti il rischio di superamento del monte ore di assenze.
2. Con il ricorso notificato e depositato in data 12 giugno 2025, la parte ricorrente, con espressa riserva di motivi aggiunti all’esito dell’accesso della documentazione richiesta in data 11 giugno 2025, ha lamentato, con unico motivo in diritto, la violazione di legge e l’eccesso di potere per manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, mancanza di motivazione e travisamento di fatti, disparità di trattamento. La parte ricorrente ha denunciato la sussistenza di plurime incongruenze e contraddittorietà nella rilevazione delle assenze (con discrasie con quanto risultante dal libretto delle giustificazioni) nonché il non tempestivo aggiornamento del registro elettronico. In particolare, la ricorrente ha stigmatizzato il caricamento di assenze non effettuate nel mese di maggio, così da condurre la percentuale a superare, seppur di un valore esiguo 0,19%, il limite consentito.
3. Con decreto monocratico del -OMISSIS-, ritenuta la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 56 cod. proc. amm. in ragione dell’imminente svolgimento delle prove d’esame, è stata disposta l’ammissione con riserva della ricorrente alla sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondaria, con inizio previsto il 18 giugno 2025.
4. Con memoria del 3 luglio 2025, la parte ricorrente ha dato conto dell’intervenuta parziale ostensione documentale da parte dell’Istituto resistente, depositando, altresì, copia dell’“Albo esiti esami”, pubblicato mediante affissione in data -OMISSIS-, da cui emerge che la sig.ra -OMISSIS- ha riportato una votazione superiore a 12/20 in tutte le tre prove d’esame (rispettivamente 14, 15 e 13). Ha evidenziato la difesa attorea che, in base alla “Tabella di ammissione con crediti” del -OMISSIS-, la ricorrente ha riportato un totale di 18 crediti (9 per ciascun anno) per gli anni terzo e quarto, di per sé sufficienti, ove sommati alle votazioni delle prove d’esame (42) a raggiungere il punteggio minimo di 60/60 per il superamento dell’esame di Stato, lamentando l’illegittima mancata attribuzione, anche solo virtuale, di tali crediti.
5. Si è costituito per resistere in giudizio il Ministero dell’istruzione e del merito, chiedendo il rigetto del ricorso e delle connesse istanze cautelari nonché la revoca della tutela monocratica concessa. La difesa erariale ha evidenziato come la situazione delle assenze sia sempre stata monitorabile con il registro elettronico da parte della stessa studentessa, che è maggiorenne; inoltre vi è stata espressa comunicazione telefonica alla madre della stessa in data 25 marzo 2025 a seguito delle problematiche emerse nel Consiglio di istituto del 24 marzo 2025 e lo stesso coordinatore avrebbe più volte precisato agli studenti che la situazione delle assenze avrebbe potuto compromettere l’ammissione agli esami. Ha evidenziato, inoltre, la difesa resistente che non sono mai state rappresentate e documentate particolari situazioni di difficoltà, che avrebbero consentito una valutazione derogatoria ai sensi dell’art. 14, comma 7, d.P.R. n. 122 del 2009
6. Alla camera di consiglio dell’-OMISSIS-, attesa l’esigenza manifestata dalla parte ricorrente di proporre motivi aggiunti, la trattazione è stata rinviata al 2 settembre 2025.
7. Con atto per motivi aggiunti – notificato in data -OMISSIS-, depositato il giorno successivo e corredato di istanza cautelare anche ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm. – la ricorrente ha articolato ulteriori motivi di ricorso, lamentando difformità tra le varie annotazioni del registro elettronico, da cui deriverebbe un conteggio errato delle assenze, e gravando, altresì, gli esiti finali dell’esame di Stato nella parte di mancata attribuzione dei crediti scolastici.
Alla luce della documentazione nelle more prodotta dall’Amministrazione resistente, la parte ricorrente ha integrato le censure di cui al ricorso introduttivo estendendo l’impugnazione anche agli atti successivamente conosciuti, in quanto il processo decisorio risulterebbe viziato per violazione di legge, eccesso e sviamento di potere, travisamento dei fatti, manifesta illogicità, difetto di motivazione in relazione all’applicazione dell’art. 14, comma 7, del d.P.R. n. 122 del 1999. Il Consiglio di classe non avrebbe valutato come le irregolarità nella gestione del Registro elettronico abbiano influito sul computo totale delle assenze (limite sforato per sole 2 ore); la registrazione delle assenze sarebbe avvenuta in modo irregolare, in violazione delle norme del Regolamento di Istituto, ponendo una ipoteca sulla correttezza delle risultanze del “Registro presenze assenze”. La parte ricorrente ha evidenziato una pluralità di difformità tra le risultanze del “Registro presenze assenze” – documento da cui sarebbe stato estratto il computo e la percentuale delle assenze – ed i dati a disposizione della studentessa estratti dal sistema “Classeviva”, gestito da Spaggiari ed accessibile tramite le credenziali dello studente (per cui si rinvia alle pag. 5 e 6 dell’atto per motivi aggiunti). Emergerebbero numerose difformità tra “Consulta scheda eventi” ed “Oggi a scuola/Registro presenze assenze” (assenze e ritardi presenti in uno e non nell’altro), ma anche tra questi ultimi due e “Dettaglio valutazioni” e “Registro valutazioni esiti recuperi” (voti conseguiti a seguito di prove pratiche in giorni in cui lo studente risultava assente), ed infine tra “Oggi a scuola/Registro presenze assenze” e “Libretto giustificazioni” (risultando assenze mai giustificate).
8. Con decreto cautelare del -OMISSIS-, rilevato che dalle prospettazioni attoree «non emergono elementi tali da rendere probabile che l’indisponibilità del diploma di scuola secondaria superiore determini interinalmente un pregiudizio irreparabile », è stata tuttavia ravvisate l’esigenza cautelare « per quanto riguarda la conservazione, fino alla decisione del ricorso, dei dati relativi al trascorso anno scolastico presenti sul Registro Elettronico Classeviva », ordinandone la conservazione all’Amministrazione resistente.
9. La difesa erariale, ribadita la correttezza e trasparenza dell’operato della scuola, ha evidenziato come la corretta registrazione della presenza degli studenti, in caso di impedimenti tecnici temporanei, possa essere completata in un secondo momento, entro la stessa giornata, non inficiando tale prassi la validità del dato ai fini del conteggio delle ore di frequenza. Dal controllo operato, dunque, è risultata confermata la rilevata criticità nella frequenza scolastica da parte dell’alunno; le valutazioni e le decisioni assunte dal Consiglio di classe sarebbero sempre state guidate da criteri di trasparenza, collegialità, e coerenza normativa, e mai da logiche sanzionatorie o punitive. Al contrario, il reiterato superamento del limite massimo di assenze, anche nel corrente anno scolastico, confermerebbe il mancato raggiungimento da parte della ricorrente di un livello di maturità adeguato, sia sotto il profilo dell’impegno personale sia in termini di adesione alle regole fondamentali del percorso formativo; l’Amministrazione scolastica, pertanto, pur avendo offerto ampia possibilità di recupero, si sarebbe trovata costretta a fare applicazione della normativa vigente, in assenza di elementi oggettivi che ne potessero giustificare una deroga.
Quanto alla censura riferita alla mancata attribuzione dei crediti scolastici, la difesa erariale ne ha contestato la fondatezza, atteso che, come stabilito dal d.lgs. n. 62 del 2017, a tale attribuzione potrà provvedersi esclusivamente nell’ipotesi in cui, ove, in ipotesi di accoglimento del ricorso, il Consiglio di classe debba procedere allo scrutinio, determinandosi favorevolmente all’ammissione all’esame di Stato.
10. La parte ricorrente ha replicato, contestando integralmente il dato delle assenze fornito dall’Istituto resistente e stigmatizzando come dall’integrazione al verbale di classe emerga l’ammissione da parte di una docente di aver in alcune occasioni firmato provveduto alla firma del Registro di classe in un secondo momento (« aver firmato successivamente alla lezione, quando la connessione internet lo permetteva » e comunque « le firme mancanti si riferivano a giornate in cui era assente e pertanto non hanno influito significativamente sul computo totale delle assenze »). Ha evidenziato la difesa attorea che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione, da tali dichiarazioni non possa trarsi che la registrazione delle assenze sia stata corretta, in quanto completata nella stessa giornata; di tale “immediatezza” temporale non vi sarebbe alcuna evidenza, essendo al contrario emerso che gli studenti abbiano preso atto e conoscenza del numero di ore di assenza a loro imputate solo nei giorni appena precedenti alla chiusura dell’anno scolastico, a causa di aggiornamenti anche di dieci ore di assenza nel giro di una giornata.
11. Alla camera di consiglio del 2 settembre 2025, il Collegio ha rappresentato alle parti presenti la possibilità della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; in assenza di obiezioni dei difensori costituiti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
12. Preliminarmente, si ravvisa la sussistenza dei presupposti di legge ex art. 60 cod. proc. amm. per la definizione della presente controversia con sentenza in forma semplificata all’esito della trattazione cautelare, essendo la causa matura per la decisione e stante l’assenza di cause ostative.
13. Il ricorso ed i motivi aggiunti si presentano meritevoli di accoglimento nei limiti di quanto di seguito esposto.
14. Il Consiglio di classe per la classe -OMISSIS- dell’-OMISSIS- di Orvieto, in data -OMISSIS-, ha ritenuto di non ammettere l’odierna ricorrente, studentessa maggiorenne, a sostenere l’esame di Stato di Stato per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, in ragione del riscontrato superamento da parte della stessa del limite massimo di ore di assenza consentito.
Ai sensi dell’art. 14, comma 7, d.P.R. n. 122 del 2009, «[a] decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ... Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo ». La medesima disposizione consente ai singoli Istituti di stabilire per casi eccezionali « motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite »; in suddetti casi è rimessa all’Amministrazione la valutazione, a fronte di « assenze documentate e continuative » circa l’ammissione dello studente alla classe successiva o all’esame finale, a condizione « che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati ».
Occorre precisare che, nel caso che occupa, tale valutazione non è stata effettuata dal Consiglio di classe non risultando dagli atti che l’odierna ricorrente abbia mai palesato all’Istituto particolari situazioni di difficoltà che avrebbero consentito di valutare una deroga alla frequenza minima ai sensi del citato art. 14, comma 7, d.P.R. n. 122 del 2009.
Tuttavia, nel peculiare caso in esame, emerge dagli atti di causa e dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa resistente (si veda in particolare il “prospetto controllo assenze”, doc. 16 della produzione documentale di parte resistente) una gestione non rigorosa e puntuale della registrazione delle presenze e dei ritardi, tale da aver ragionevolmente potuto indurre in errore la studentessa circa il reale monte ore di assenze raggiunto, tenuta in considerazione anche la minima percentuale di sforamento. In particolare, in disparte ogni ulteriore considerazione sulle plurime discrepanze emerse – tra cui l’attribuzione di valutazioni in giorni in cui la studentessa risultava assente – emerge l’utilizzo di locuzioni che possono aver ingenerato fraintendimenti (quale la dizione “ritardo breve” nella funzione “Oggi a Scuola” laddove è stata poi conteggiata un’ora di assenza) e non risulta smentito il disallineamento temporale nella registrazione delle assenze medesime.
Pertanto, attesa l’impossibilità per la studentessa di avere tempestivamente contezza dell’effettivo numero di ore di assenza accumulate, il minimo sforamento registrato (sole due ore) non può essere ritenuto automaticamente ostativo allo scrutinio dei risultati scolastici dalla stessa raggiunti nel corso dell’ultimo anno ai fini dell’ammissione all’esame di Stato.
15. Per quanto esposto, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere accolti, come da motivazione, con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati nella parte in cui non ammettono la ricorrente a sostenere l’esame di Stato in ragione del numero di ore di assenza effettuate.
Di conseguenza deve essere rimessa al Consiglio di classe la nuova valutazione della ricorrente ai fini dell’ammissione all’esame di Stato, che non dovrà tenere conto delle assenze registrate nel corso dell’anno scolastico. Conseguentemente e coerentemente con l’esito di detta valutazione – comunque necessaria in ragione dell’orientamento giurisprudenziale preferibile in materia (cfr. C.d.S., sez. VII, 2 novembre 2022, n. 9451; T.A.R. Umbria, 30 luglio 2025, n. 630; Id., 26 ottobre 2023, n. 581) – tenuto conto del positivo esito delle prove d’esame nelle more sostenute dalla ricorrente, dovranno essere attribuiti alla sig.ra -OMISSIS- i crediti scolastici con conseguente determinazione della votazione finale.
La particolarità della materia trattata consente di disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie ai sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Carrarelli | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.