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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2414/2023 depositato il 31/10/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1A R.I. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-pronuncia sentenza n. 4403/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 7 e pubblicata il 11/09/2023
Atti impositivi:
-SILENZIORIFIUTO CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
- SILENZIORIFIUTO CATASTO-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Resistente_1 AR.L., con sede legale in Indirizzo_1 Cosenza, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cs, appellava la sentenza n. 4403/07/23 emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, depositata il 11/09/2023, notificata il 11/09/2023, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dall'appellata avverso provvedimento di rigetto di istanza di autotutela.
Allegava l'appellante che aveva errato il giudice di prime cure nel ritenere ammissibile il ricorso avverso il diniego di autotutela e concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la conferma del provvedimento impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Resistente_1 A r.l. (P.IVA_1), rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1 contestando tutti i motivi di appello e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese. '
Replicava l'appellante con memoria illustrativa.
All'esito dell'udienza del 12 dicembre 2025 questa Corte riservava la decisione;
all'odierna camera di consiglio la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono;
per come affermato dall'appellante nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado: " In data 09.06.2014, la parte ricorrente, con Atto di Aggiornamento
DOCFA, prot. numero_1, in Atti da pari data, proponeva la costituzione dell'immobile di cui al Comune di Frascineto - indirizzo_1 (Opifici), proponendo per la u.i.u una Rendita Catastale pari ad € 15.612,00. L'Ufficio, nell'ambito dei suoi compiti di Istituto, in data 20.05.2015, a seguito di accertamento prot. n.numero_2, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del Decreto sopra citato, procedeva ad accertare, entro i dodici mesi ordinatori, indicati dallo stesso D.M., quanto dichiarato dalla società proprietaria ed operava una variazione della rendita catastale in aumento, pur confermando la categoria attribuita (D/1) e rideterminando la suddetta rendita catastale in € 20.300,00 in luogo di quella proposta da Parte ricorrente in sede di costituzione della u.i.u, pari ad € 15.612,00.
Successivamente, in data 23.05.2016, il ricorrente con variazione DOCFA (Prot. numero_3/2016) recante causale "Variazione della destinazione", proponeva il cambio della categoria catastale da D/1 in D/10 () e riproponeva una rendita pari ad € 15.752,00.
Ancora l'Ufficio, in sede di rituale accertamento, con verifica n. numero_4, in Atti dal 10.04.2017, pur confermando la rendita catastale proposta, riportava la categoria catastale all'originaria D/1 e rigettava la richiesta di riconoscimento della ruralità avanzato dal ricorrente e connessa alla pratica DOCFA. In replica alla notifica dell'avvenuta variazione di classamento in sede di accertamento, parte ricorrente produceva, in risposta alla notifica della Variazione di Classamento operata dall'Ufficio Istanza di Mediazione/Reclamo
(prot. numero_5) prodromica all'eventuale Ricorso, avverso l'avviso di accertamento in Oggetto citato. L'Ufficio, in sede di attento esame della suddetta Istanza di Mediazione, opponeva Diniego, alle ragioni addotte da parte ricorrente nel narrato del reclamo, ritenendole infondate..... Si tratta di un impianto fotovoltaico censito al indirizzo_1 del Comune di Frascineto. L'impianto è stato accatastato nel
2014 con documento Docfa in costituzione con Prot numero_1 in cat.D1. Nel 2016 la parte ha presentato un ulteriore documento Docfa prot. n° numero_3, attribuendo la categoria D10 con Rendita Catastale euro
15572,00. L'Ufficio in sede di verifica riportava la categoria da D1 a D10 respingendo la richiesta di ruralità.
Nel 2021 con Prot.numero_6 la società Resistente_1 presentava istanza in autotutela per il riconoscimento della ruralità, tale istanza veniva rigettata in quanto la società in questione non soddisfa tutti i requisiti per il riconoscimento della ruralità previsti dalla circolare 32/E anno 2009 dell'Agenzia delle Entrate."
Tale ricostruzione dei fatti risulta confermata dall'appellata che nel ricorso di primo grado ha affermato: "In data 25/04/2016 II legale rappresentante della Società Agricola Resistente _1 srl presentava istanza di riconoscimen requisititi di ruralità per il fabbricato censito in catasto al indirizzo_1, e quindi di variazione catastale da D1 a D10;
In data 10/04/2017 l'Agenzia del Territorio di Cosenza rigettava la richiesta di ruralità, sostenendo che la società Resistente_1 Srl non aveva i requisiti previsti dalla circolare 32e/2009, per poter considerare l'immobile di cui sopra rurale;
Il contribuente in data 4/8/2021 presentava istanza in autotutela per il riconoscimento del requisito della ruralità del fabbricato di cui sopra"; l'oggetto del giudizio dunque riguarda il diniego di autotutela su un provvedimento emesso dall'appellata circa 4 anni prima della relativa istanza;
provvedimento non impugnato e, perciò, divenuto definitivo;
ha, al riguardo, recentemente ribadito la Suprema Corte: " || contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento sanzionatorio, già divenuti definitivi, non può limitarsi alla deduzione, ormai preclusa, di eventuali vizi dell'atto, ma è tenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dello stesso;
ne consegue che, contro il diniego opposto dall'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria
» (Cass. Sez. 5, 03/01/2024, n. 161)." ( così Cass. 25574/2025); nel caso in esame, l'appellata, con l'impugnazione del diniego di autotutela si è limitata ad eccepire vizi dell'atto n. numero_4, ormai divenuto definitivo per omessa impugnazione nei termini;
per tale ragione il ricorso in primo grado doveva essere dichiarato inammissibile.
In conclusione, in accoglimento dell'appello, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese, attesa la parziale novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado del giudizio
Così deciso in Catanzaro il 29 dicembre 2025.
Il Presidente Rel/Est
AN TO EN
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2414/2023 depositato il 31/10/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1A R.I. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-pronuncia sentenza n. 4403/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 7 e pubblicata il 11/09/2023
Atti impositivi:
-SILENZIORIFIUTO CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
- SILENZIORIFIUTO CATASTO-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Resistente_1 AR.L., con sede legale in Indirizzo_1 Cosenza, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cs, appellava la sentenza n. 4403/07/23 emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, depositata il 11/09/2023, notificata il 11/09/2023, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dall'appellata avverso provvedimento di rigetto di istanza di autotutela.
Allegava l'appellante che aveva errato il giudice di prime cure nel ritenere ammissibile il ricorso avverso il diniego di autotutela e concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la conferma del provvedimento impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Resistente_1 A r.l. (P.IVA_1), rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1 contestando tutti i motivi di appello e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese. '
Replicava l'appellante con memoria illustrativa.
All'esito dell'udienza del 12 dicembre 2025 questa Corte riservava la decisione;
all'odierna camera di consiglio la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono;
per come affermato dall'appellante nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado: " In data 09.06.2014, la parte ricorrente, con Atto di Aggiornamento
DOCFA, prot. numero_1, in Atti da pari data, proponeva la costituzione dell'immobile di cui al Comune di Frascineto - indirizzo_1 (Opifici), proponendo per la u.i.u una Rendita Catastale pari ad € 15.612,00. L'Ufficio, nell'ambito dei suoi compiti di Istituto, in data 20.05.2015, a seguito di accertamento prot. n.numero_2, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del Decreto sopra citato, procedeva ad accertare, entro i dodici mesi ordinatori, indicati dallo stesso D.M., quanto dichiarato dalla società proprietaria ed operava una variazione della rendita catastale in aumento, pur confermando la categoria attribuita (D/1) e rideterminando la suddetta rendita catastale in € 20.300,00 in luogo di quella proposta da Parte ricorrente in sede di costituzione della u.i.u, pari ad € 15.612,00.
Successivamente, in data 23.05.2016, il ricorrente con variazione DOCFA (Prot. numero_3/2016) recante causale "Variazione della destinazione", proponeva il cambio della categoria catastale da D/1 in D/10 () e riproponeva una rendita pari ad € 15.752,00.
Ancora l'Ufficio, in sede di rituale accertamento, con verifica n. numero_4, in Atti dal 10.04.2017, pur confermando la rendita catastale proposta, riportava la categoria catastale all'originaria D/1 e rigettava la richiesta di riconoscimento della ruralità avanzato dal ricorrente e connessa alla pratica DOCFA. In replica alla notifica dell'avvenuta variazione di classamento in sede di accertamento, parte ricorrente produceva, in risposta alla notifica della Variazione di Classamento operata dall'Ufficio Istanza di Mediazione/Reclamo
(prot. numero_5) prodromica all'eventuale Ricorso, avverso l'avviso di accertamento in Oggetto citato. L'Ufficio, in sede di attento esame della suddetta Istanza di Mediazione, opponeva Diniego, alle ragioni addotte da parte ricorrente nel narrato del reclamo, ritenendole infondate..... Si tratta di un impianto fotovoltaico censito al indirizzo_1 del Comune di Frascineto. L'impianto è stato accatastato nel
2014 con documento Docfa in costituzione con Prot numero_1 in cat.D1. Nel 2016 la parte ha presentato un ulteriore documento Docfa prot. n° numero_3, attribuendo la categoria D10 con Rendita Catastale euro
15572,00. L'Ufficio in sede di verifica riportava la categoria da D1 a D10 respingendo la richiesta di ruralità.
Nel 2021 con Prot.numero_6 la società Resistente_1 presentava istanza in autotutela per il riconoscimento della ruralità, tale istanza veniva rigettata in quanto la società in questione non soddisfa tutti i requisiti per il riconoscimento della ruralità previsti dalla circolare 32/E anno 2009 dell'Agenzia delle Entrate."
Tale ricostruzione dei fatti risulta confermata dall'appellata che nel ricorso di primo grado ha affermato: "In data 25/04/2016 II legale rappresentante della Società Agricola Resistente _1 srl presentava istanza di riconoscimen requisititi di ruralità per il fabbricato censito in catasto al indirizzo_1, e quindi di variazione catastale da D1 a D10;
In data 10/04/2017 l'Agenzia del Territorio di Cosenza rigettava la richiesta di ruralità, sostenendo che la società Resistente_1 Srl non aveva i requisiti previsti dalla circolare 32e/2009, per poter considerare l'immobile di cui sopra rurale;
Il contribuente in data 4/8/2021 presentava istanza in autotutela per il riconoscimento del requisito della ruralità del fabbricato di cui sopra"; l'oggetto del giudizio dunque riguarda il diniego di autotutela su un provvedimento emesso dall'appellata circa 4 anni prima della relativa istanza;
provvedimento non impugnato e, perciò, divenuto definitivo;
ha, al riguardo, recentemente ribadito la Suprema Corte: " || contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento sanzionatorio, già divenuti definitivi, non può limitarsi alla deduzione, ormai preclusa, di eventuali vizi dell'atto, ma è tenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dello stesso;
ne consegue che, contro il diniego opposto dall'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria
» (Cass. Sez. 5, 03/01/2024, n. 161)." ( così Cass. 25574/2025); nel caso in esame, l'appellata, con l'impugnazione del diniego di autotutela si è limitata ad eccepire vizi dell'atto n. numero_4, ormai divenuto definitivo per omessa impugnazione nei termini;
per tale ragione il ricorso in primo grado doveva essere dichiarato inammissibile.
In conclusione, in accoglimento dell'appello, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese, attesa la parziale novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado del giudizio
Così deciso in Catanzaro il 29 dicembre 2025.
Il Presidente Rel/Est
AN TO EN