Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile
riunito in camera di consiglio in data 06.02.2025 nelle persone dei signori: dott.ssa Caterina Macchi Presidente dott. Luca Giani Giudice rel. dott.ssa Vincenza Agnese Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
R.G. 1243-1/2024 Ruolo Pre-Liquidazione promosso su ricorso depositato in data 08.10.2024
DA
(C.F. ), nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Luca Martone (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in C.F._2
Milano alla Via San Barnaba n. 39, fax 02/36513844 indirizzo p.e.c.: Email_1
giusta procura agli atti
[...]
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(cod. fisc. e P.IVA , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Cornaredo (MI), via Milano n. 87 e del socio accomandatario, ill. resp., (C.F. CP_1
) con ultima residenza in Sesto San Giovanni, via Fiume n. 23 C.F._3
RESISTENTI (contumaci)
***
Il Tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 08.10.2024 parte ricorrente come in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
e del socio accomandatario-ill. resp.;
[...]
SEZIONE II CIVILE
• fissata udienza per la data del 05.11.2024, alla predetta udienza risultava ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti della società mediante notifica a mezzo pec in data
10.10.2024 a cura della Cancelleria, mentre veniva assegnato termine per la notifica nei confronti del socio accomandatario, che non risultava essere stata effettuata;
all'udienza del 17.12.2024 veniva disposto nuovamente il rinnovo della notifica al socio, con udienza in prosecuzione al 04.02.2025; alla predetta udienza veniva fornita la prova della notifica al socio in data 6.12.2024 mediante deposito presso la Casa Comunale ex art. 40 co. 8 CCII;
osserva quanto segue.
• Sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in Cornaredo (MI), come da visura camerale agli atti, pertanto ricompresa nella competenza territoriale del Tribunale intestatario e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
• Trattasi di impresa avente ad oggetto attività commerciale: “ristorante-importazione, esportazione e produzione di prodotti alimentari” come da visura camerale, agli atti;
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII. Parte resistente si è disinteressata del presente procedimento e non è stata pertanto fornita alcuna documentazione contabile;
a tanto si aggiunga che dalla informativa dell'Agenzia delle Entrate e relativa annotazione della Cancelleria del 16.10.2024 acquisita nel corso dell'istruttoria non risulta essere stata presentata alcuna dichiarazione fiscale da parte della società convenuta.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che parte ricorrente vanta crediti per un importo superiore ad € 30.000. In particolare, l'ammontare del credito di parte ricorrente ammonta ad euro 22.137,42, in forza d.i.; importo al quale sommare l'esposizione debitoria verso l'Erario di euro 34.075,44 come da informativa dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, agli atti.
• Quanto al requisito dell'insolvenza, nel Codice della Crisi la relativa nozione è sostanzialmente analoga a quella contemplata dalla previgente legge fallimentare, pertanto si richiama in termini la giurisprudenza in materia elaborata, che ha statuito che l'insolvenza
“si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cfr. tra le altre, Cass. civ.,Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789); È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) dal mancato pagamento dell'importo di parte ricorrente pur portato da titolo giudiziale;
2) dal precetto vanamente intimato;
3) dal pignoramento mobiliare con esito negativo, tentato presso la sede;
4) dalla conseguente irreperibilità dell'impresa presso l'indirizzo risultante dal R.I..
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
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Da ultimo, si osserva che a mente dell'art. 256 CCII viene disposta l'estensione della apertura della liquidazione anche al socio ill. resp.. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
PQM
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(cod. fisc. e P.IVA ) e del socio illimitatamente responsabile
[...] P.IVA_1
(C.F. ) ex art 256 co. 1 CCII;
CP_1 C.F._3
2. DICHIARA che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE)
848/2015;
3. NOMINA giudice delegato il dott. Luca Giani;
4. NOMINA Curatore l'avv. CECILIA ZANZI soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
5. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
6. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 28.05.2025 alle ore 11,50 davanti al giudice delegato dott. Luca Giani, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
udienza che verrà celebrata con modalità da remoto mediante applicativo Teams tramite lo specifico link del G.D, qui di seguito riportato: Partecipa alla riunione ora
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
8. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
9. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) d) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
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c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
f) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
10. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
11. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
12. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 06.02.2025.
Il giudice relatore Il Presidente
dott. Luca Giani dott.ssa Caterina Macchi
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