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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 12/02/2026, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1444/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CR FR AR, Relatore
MARCHIELLO ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 846/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 1-3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10509/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Per l'appellante: riformare l'impugnata sentenza, riconoscendo parzialmente il diritto al rimborso della parte appellata secondo i termini espressi nell'atto di appello.
Per l'appellato: rigettare l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza, con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, riconoscere comunque le spese di giudizio a favore del Sig. Resistente_1, per l'illegittimità del silenzio-rifiuto e di quanto da esso prodotto, dichiarando l'Ente quale parte soccombente sostanziale della complessiva lite sulla base del decisum, con attribuzione al difensore costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, Resistente_1 impugnava, innanzi alla CGT di Napoli, contro l'ADE di Napoli, il diniego di rimborso IRPEF degli anni 2022 e 2021.
Deduceva essere stata indebitamente trattenuta una maggiore imposta IRPEF per euro 6.062,78 (oltre a interessi maturati e maturandi), relativa alla indennità aggiuntiva di fine rapporto, dal Fondo di previdenza per personale del MEF.
Deduceva che tale indennità ha valore di retribuzione differita, ed è quindi soggetta a tassazione separata.
L'ADE si costituiva in giudizio, chiedendo farsi luogo a parziale cessazione della materia del contendere, stante il parziale accoglimento della domanda. Deduceva che, stante l'assenza di quote contributive a carico del dipendente, l'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio debba essere assoggettata a tassazione separata, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari ad euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tenere conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione, in quanto non è previsto il versamento di contributi da parte dei dipendenti. Chiedeva, per il resto, il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie aggiuntive, chiedendo l'accoglimento in toto della richiesta.
Osservava la Corte che la Suprema Corte ha stabilito che l'indennità supplementare in questione ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui all'art. 17, comma 1 TUIR. Essa rappresenta “una forma di retribuzione differita” con applicazione di tassazione separata, essendo la composizione del Fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'Istituto. Ai sensi dell'art. 2 DPR 1034/1984, invero, la composizione del Fondo fa riferimento ai proventi della vendita dei beni confiscati, al recupero di crediti statali, alle sanzioni pecuniarie, a percentuali delle vincite del gioco del lotto e ad altre attività perequative. Deve pertanto ritenersi che tale fondo è sostanzialmente alimentato da premi di produttività e incentivi all'attività
d'istituto. L'erogazione costituisce pertanto una forma di retribuzione differita che rientra nell'ambito delle indennità equipollenti al TFR di cui agli artt. 17 e 19 TUIR, comma 2 bis, e quindi soggetta a tassazione separata.
Perciò, in applicazione di tale principio di diritto, e in continuità con un consolidato orientamento giurisprudenziale, si deve riconoscere il diritto del contribuente al rimborso delle ritenute in eccesso, nella misura quantificata in domanda di euro 6.062,28, oltre interessi nella misura di legge. Il ricorso veniva pertanto accolto, con compensazione delle spese.
L'ADE si costituiva in giudizio, chiedendo la riforma della sentenza, per i seguenti motivi.
L'accoglimento integrale del ricorso da parte dei Giudici di prime cure – con riconoscimento dell'applicazione anche dell'ulteriore riduzione dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2 bis TUIR - è errato, perché il Fondo non si alimenta di contributi versati dal personale (se non per una minima parte, scomputata a monte in detrazione dal montante imponibile), ma, proprio ai sensi dell'art. 2 DPR
1034/1984, è composto da una pluralità di entrate, quali:
a) Erogazione dei proventi derivati dall'applicazione degli artt. 5 e 6 L. 15/11/1973, n. 734;
b) Proventi di investimenti effettuati con le disponibilità del Fondo di riserva;
c) Proventi si sanzioni pecuniarie di cui all'art. 70 DPR 600/1973;
d) Proventi di sanzioni pecuniarie di cui al DPR 633/1972;
e) Proventi di cui all'art. 7 L. 545/1971;
f) Proventi dalle trattenute dell'1 % sulle vincite al gioco del lotto ex L. 528/1982;
g) Sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni e altri proventi vari ed eventuali.
Il Fondo non è quindi alimentato da contributi versati dal contribuente nel corso della sua attività lavorativa.
Infatti, con la risoluzione 35/E dell'8 marzo 2007, è stato affermato che le spese mediche rimborsate da detto Fondo non sono detraibili ai sensi dell'art. 15 comma 1, lettera c) del TUIR.
Perciò l'indennità erogata dall'Ente al momento della cessazione dal servizio deve essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del TUIR, ed è imponibile, ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis, del TUIR, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tenere conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione, in quanto non è previsto il versamento di contributi da parte dei dipendenti.
Di ciò non hanno tenuto conto i Giudici di primo grado.
L'art. 19, comma 2 bis del TUIR stabilisce che le indennità “equipollenti” al T.F.R. sono imponibili per un importo “riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 60.000 (= euro 309,87) per ciascun anno preso a base di commisurazione”, e aggiunge, nell'ultimo periodo: “l'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennità corrispondente al rapporto, alla data di collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato dall'ente, cassa o fondo di previdenza”.
Il riferimento specifico “alla cui formazione concorrono contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati” esclude espressamente che nel caso in esame si possa applicare anche questa ulteriore detrazione.
In tale senso si è anche espressamente pronunciata, più volte, la giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte ha infatti reiteratamente stabilito che l'indennità supplementare in questione rappresenta una forma di retribuzione differita, alla quale va applicata una forma di tassazione separata e non integrale.
Si ribadisce pertanto che l'indennità erogata è soggetta a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del TUIR, ed è imponibile, ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis del TUIR, per un importo che si determina pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tenere conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione, in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.
In tale direzione si è costantemente pronunciata la giurisprudenza tributaria, tanto di primo quanto di secondo grado.
Chiedeva quindi di riformare l'impugnata sentenza, riconoscendo parzialmente il diritto al rimborso della parte appellata secondo i termini espressi nell'atto di appello.
Il contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Deduceva che la sentenza di primo grado è chiara e corretta, ed è conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui l'indennità in questione va sottoposta a tassazione separata e non integrale, con applicazione tout court dell'art. 19, comma 2 bis, del TUIR.
L'Agenzia ha ribadito di ritenere che, “stante l'assenza di quote contributive a carico del dipendente,…
l'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione di servizio debba essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), del TUIR, e sia imponibile, ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis del TUIR, per un importo che si determina pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tenere conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione, in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti”.
Tale conclusione è errata, dal momento che non tiene conto del DPR 1043/1984, art. 2, lettera e), (sui proventi di cui all'art. 7 L. 25/7/1971, n. 545), riguardante le trattenute sui compensi e gli emolumenti del personale provinciale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, stabilite dalle lettere a), b) e c) dell'art. 1 L. 20/3/1961, n. 254.
Diversamente da quanto sostenuto dall'Ufficio, in base alla normativa del DPR n. 1034/1984, art. 2, lettera e) (entrate che alimentano il Fondo di previdenza MEF), a ciascun dipendente dell'Amministrazione finanziaria viene trattenuta dalla retribuzione netta (già assoggettata a contribuzione previdenziale) una somma destinata ad alimentare il Fondo di previdenza MEF. L'assunto dell'Ufficio, secondo cui il Fondo non sarebbe costituito anche da contributi dei lavoratori, è quindi infondato.
Ogni dipendente MEF è obbligato a versare al Fondo una quota che è sottratta alla retribuzione netta, e il dispositivo normativo vigente riguardante le indennità equipollenti non prevede che il Fondo medesimo debba essere alimentato esclusivamente da contributi previdenziali a carico dei suoi iscritti.
Ciò è stato più volte riconosciuto da diverse Corti di Giustizia Tributaria, e segnatamente dalla CTR della
Campania, che si sono pronunciate conformemente a quanto stabilito nella impugnata sentenza.
Chiedeva pertanto di rigettare l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza, con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
Con successive memorie illustrative, l'appellato ribadiva le proprie ragioni e le proprie richieste, chiedendo anche, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, di riconoscere comunque le spese di giudizio a favore del Sig. Resistente_1, per l'illegittimità del silenzio-rifiuto e di quanto da esso prodotto, dichiarando l'Ente quale parte soccombente sostanziale della complessiva lite sulla base del decisum, con attribuzione al difensore costituito.
All'esito dell'udienza del 5/2/2026, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è fondato, e va accolto.
Pur essendo la questione del giudizio controversa, e oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali, va riconosciuto che la sentenza di primo grado appare non condivisibile.
È infatti incontestabile, e comunemente riconosciuto, che il Fondo in questione ha una natura mista, confluendo in esso doversi proventi, solo in minima parte riconducibili a dirette rimesse dei dipendenti del
MEF.
Come giustamente ricordato dall'Agenzia appellante, l'art. 19, comma 2 bis del TUIR stabilisce che le indennità “equipollenti” al T.F.R. sono imponibili per un importo “riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 60.000 (= euro 309,87) per ciascun anno preso a base di commisurazione”, per poi aggiungere, nell'ultimo periodo: “l'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennità corrispondente al rapporto, alla data di collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato dall'ente, cassa o fondo di previdenza”.
Essendo il Fondo solo limitatamente (e, come detto, in quantità molto marginale) alimentato da quote contributive a carico del dipendente, l'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione di servizio deve essere assoggettata a tassazione separata (ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), del TUIR, ed è imponibile, ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis del TUIR, per un importo che si determina pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio), “senza tenere conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione”.
L'Agenzia ha giustamente riconosciuto che l'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio debba essere assoggettata a tassazione separata, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari ad euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tenere conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione.
L'Agenzia ha quindi correttamente provveduto ad accogliere la richiesta del contribuente per la parte del ricorso riguardante l'assoggettamento dell'indennità a tassazione separata, attraverso l'indicata detrazione. Avendo per tale parte riconosciuto il diritto del contribuente, e avendo perciò provveduto a rideterminare l'imposta, ha giustamente chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere per tale somma, chiedeva legittimamente, per il resto, il rigetto del ricorso.
Il contribuente insiste sul fatto che il Fondo è alimentato anche da versamenti dei contribuenti, ma questi rappresentano una parte minima della composizione del Fondo, così da fare apparire illogica e ingiusta una completa detassazione dell'indennità aggiuntiva.
Ai sensi dell'art. 2 DPR 1034/1984, infatti, il Fondo è composto da una pluralità di entrate, quali erogazione dei proventi derivati dall'applicazione degli artt. 5 e 6 L. 15/11/1973, n. 734, proventi di investimenti effettuati con le disponibilità del Fondo di riserva, proventi si sanzioni pecuniarie di cui all'art. 70 DPR 600/1973, proventi di sanzioni pecuniarie di cui al DPR 633/1972, proventi di cui all'art. 7 L.
545/1971, proventi dalle trattenute dell'1 % sulle vincite al gioco del lotto ex L. 528/1982,
sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni e altri proventi vari ed eventuali.
Il contributo diretto dei lavoratori, si ripete, è minimo.
Tale orientamento è stato reiteratamente accolto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr., soprattutto, sent. 27348/24), sia pure, come detto, in modo non univoco.
L'appello è quindi accolto.
Quanto alle spese di giudizio, la complessità della questione, e il non univoco orientamento giurisprudenziale in materia, ne determinano la compensazione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Compensa le spese di giudizio.
Napoli, 5/2/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CR FR AR, Relatore
MARCHIELLO ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 846/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 1-3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10509/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Per l'appellante: riformare l'impugnata sentenza, riconoscendo parzialmente il diritto al rimborso della parte appellata secondo i termini espressi nell'atto di appello.
Per l'appellato: rigettare l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza, con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, riconoscere comunque le spese di giudizio a favore del Sig. Resistente_1, per l'illegittimità del silenzio-rifiuto e di quanto da esso prodotto, dichiarando l'Ente quale parte soccombente sostanziale della complessiva lite sulla base del decisum, con attribuzione al difensore costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, Resistente_1 impugnava, innanzi alla CGT di Napoli, contro l'ADE di Napoli, il diniego di rimborso IRPEF degli anni 2022 e 2021.
Deduceva essere stata indebitamente trattenuta una maggiore imposta IRPEF per euro 6.062,78 (oltre a interessi maturati e maturandi), relativa alla indennità aggiuntiva di fine rapporto, dal Fondo di previdenza per personale del MEF.
Deduceva che tale indennità ha valore di retribuzione differita, ed è quindi soggetta a tassazione separata.
L'ADE si costituiva in giudizio, chiedendo farsi luogo a parziale cessazione della materia del contendere, stante il parziale accoglimento della domanda. Deduceva che, stante l'assenza di quote contributive a carico del dipendente, l'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio debba essere assoggettata a tassazione separata, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari ad euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tenere conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione, in quanto non è previsto il versamento di contributi da parte dei dipendenti. Chiedeva, per il resto, il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie aggiuntive, chiedendo l'accoglimento in toto della richiesta.
Osservava la Corte che la Suprema Corte ha stabilito che l'indennità supplementare in questione ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui all'art. 17, comma 1 TUIR. Essa rappresenta “una forma di retribuzione differita” con applicazione di tassazione separata, essendo la composizione del Fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'Istituto. Ai sensi dell'art. 2 DPR 1034/1984, invero, la composizione del Fondo fa riferimento ai proventi della vendita dei beni confiscati, al recupero di crediti statali, alle sanzioni pecuniarie, a percentuali delle vincite del gioco del lotto e ad altre attività perequative. Deve pertanto ritenersi che tale fondo è sostanzialmente alimentato da premi di produttività e incentivi all'attività
d'istituto. L'erogazione costituisce pertanto una forma di retribuzione differita che rientra nell'ambito delle indennità equipollenti al TFR di cui agli artt. 17 e 19 TUIR, comma 2 bis, e quindi soggetta a tassazione separata.
Perciò, in applicazione di tale principio di diritto, e in continuità con un consolidato orientamento giurisprudenziale, si deve riconoscere il diritto del contribuente al rimborso delle ritenute in eccesso, nella misura quantificata in domanda di euro 6.062,28, oltre interessi nella misura di legge. Il ricorso veniva pertanto accolto, con compensazione delle spese.
L'ADE si costituiva in giudizio, chiedendo la riforma della sentenza, per i seguenti motivi.
L'accoglimento integrale del ricorso da parte dei Giudici di prime cure – con riconoscimento dell'applicazione anche dell'ulteriore riduzione dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2 bis TUIR - è errato, perché il Fondo non si alimenta di contributi versati dal personale (se non per una minima parte, scomputata a monte in detrazione dal montante imponibile), ma, proprio ai sensi dell'art. 2 DPR
1034/1984, è composto da una pluralità di entrate, quali:
a) Erogazione dei proventi derivati dall'applicazione degli artt. 5 e 6 L. 15/11/1973, n. 734;
b) Proventi di investimenti effettuati con le disponibilità del Fondo di riserva;
c) Proventi si sanzioni pecuniarie di cui all'art. 70 DPR 600/1973;
d) Proventi di sanzioni pecuniarie di cui al DPR 633/1972;
e) Proventi di cui all'art. 7 L. 545/1971;
f) Proventi dalle trattenute dell'1 % sulle vincite al gioco del lotto ex L. 528/1982;
g) Sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni e altri proventi vari ed eventuali.
Il Fondo non è quindi alimentato da contributi versati dal contribuente nel corso della sua attività lavorativa.
Infatti, con la risoluzione 35/E dell'8 marzo 2007, è stato affermato che le spese mediche rimborsate da detto Fondo non sono detraibili ai sensi dell'art. 15 comma 1, lettera c) del TUIR.
Perciò l'indennità erogata dall'Ente al momento della cessazione dal servizio deve essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del TUIR, ed è imponibile, ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis, del TUIR, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tenere conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione, in quanto non è previsto il versamento di contributi da parte dei dipendenti.
Di ciò non hanno tenuto conto i Giudici di primo grado.
L'art. 19, comma 2 bis del TUIR stabilisce che le indennità “equipollenti” al T.F.R. sono imponibili per un importo “riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 60.000 (= euro 309,87) per ciascun anno preso a base di commisurazione”, e aggiunge, nell'ultimo periodo: “l'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennità corrispondente al rapporto, alla data di collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato dall'ente, cassa o fondo di previdenza”.
Il riferimento specifico “alla cui formazione concorrono contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati” esclude espressamente che nel caso in esame si possa applicare anche questa ulteriore detrazione.
In tale senso si è anche espressamente pronunciata, più volte, la giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte ha infatti reiteratamente stabilito che l'indennità supplementare in questione rappresenta una forma di retribuzione differita, alla quale va applicata una forma di tassazione separata e non integrale.
Si ribadisce pertanto che l'indennità erogata è soggetta a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del TUIR, ed è imponibile, ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis del TUIR, per un importo che si determina pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tenere conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione, in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.
In tale direzione si è costantemente pronunciata la giurisprudenza tributaria, tanto di primo quanto di secondo grado.
Chiedeva quindi di riformare l'impugnata sentenza, riconoscendo parzialmente il diritto al rimborso della parte appellata secondo i termini espressi nell'atto di appello.
Il contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Deduceva che la sentenza di primo grado è chiara e corretta, ed è conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui l'indennità in questione va sottoposta a tassazione separata e non integrale, con applicazione tout court dell'art. 19, comma 2 bis, del TUIR.
L'Agenzia ha ribadito di ritenere che, “stante l'assenza di quote contributive a carico del dipendente,…
l'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione di servizio debba essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), del TUIR, e sia imponibile, ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis del TUIR, per un importo che si determina pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tenere conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione, in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti”.
Tale conclusione è errata, dal momento che non tiene conto del DPR 1043/1984, art. 2, lettera e), (sui proventi di cui all'art. 7 L. 25/7/1971, n. 545), riguardante le trattenute sui compensi e gli emolumenti del personale provinciale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, stabilite dalle lettere a), b) e c) dell'art. 1 L. 20/3/1961, n. 254.
Diversamente da quanto sostenuto dall'Ufficio, in base alla normativa del DPR n. 1034/1984, art. 2, lettera e) (entrate che alimentano il Fondo di previdenza MEF), a ciascun dipendente dell'Amministrazione finanziaria viene trattenuta dalla retribuzione netta (già assoggettata a contribuzione previdenziale) una somma destinata ad alimentare il Fondo di previdenza MEF. L'assunto dell'Ufficio, secondo cui il Fondo non sarebbe costituito anche da contributi dei lavoratori, è quindi infondato.
Ogni dipendente MEF è obbligato a versare al Fondo una quota che è sottratta alla retribuzione netta, e il dispositivo normativo vigente riguardante le indennità equipollenti non prevede che il Fondo medesimo debba essere alimentato esclusivamente da contributi previdenziali a carico dei suoi iscritti.
Ciò è stato più volte riconosciuto da diverse Corti di Giustizia Tributaria, e segnatamente dalla CTR della
Campania, che si sono pronunciate conformemente a quanto stabilito nella impugnata sentenza.
Chiedeva pertanto di rigettare l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza, con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
Con successive memorie illustrative, l'appellato ribadiva le proprie ragioni e le proprie richieste, chiedendo anche, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, di riconoscere comunque le spese di giudizio a favore del Sig. Resistente_1, per l'illegittimità del silenzio-rifiuto e di quanto da esso prodotto, dichiarando l'Ente quale parte soccombente sostanziale della complessiva lite sulla base del decisum, con attribuzione al difensore costituito.
All'esito dell'udienza del 5/2/2026, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è fondato, e va accolto.
Pur essendo la questione del giudizio controversa, e oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali, va riconosciuto che la sentenza di primo grado appare non condivisibile.
È infatti incontestabile, e comunemente riconosciuto, che il Fondo in questione ha una natura mista, confluendo in esso doversi proventi, solo in minima parte riconducibili a dirette rimesse dei dipendenti del
MEF.
Come giustamente ricordato dall'Agenzia appellante, l'art. 19, comma 2 bis del TUIR stabilisce che le indennità “equipollenti” al T.F.R. sono imponibili per un importo “riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 60.000 (= euro 309,87) per ciascun anno preso a base di commisurazione”, per poi aggiungere, nell'ultimo periodo: “l'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennità corrispondente al rapporto, alla data di collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato dall'ente, cassa o fondo di previdenza”.
Essendo il Fondo solo limitatamente (e, come detto, in quantità molto marginale) alimentato da quote contributive a carico del dipendente, l'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione di servizio deve essere assoggettata a tassazione separata (ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), del TUIR, ed è imponibile, ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis del TUIR, per un importo che si determina pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio), “senza tenere conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione”.
L'Agenzia ha giustamente riconosciuto che l'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio debba essere assoggettata a tassazione separata, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari ad euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tenere conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione.
L'Agenzia ha quindi correttamente provveduto ad accogliere la richiesta del contribuente per la parte del ricorso riguardante l'assoggettamento dell'indennità a tassazione separata, attraverso l'indicata detrazione. Avendo per tale parte riconosciuto il diritto del contribuente, e avendo perciò provveduto a rideterminare l'imposta, ha giustamente chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere per tale somma, chiedeva legittimamente, per il resto, il rigetto del ricorso.
Il contribuente insiste sul fatto che il Fondo è alimentato anche da versamenti dei contribuenti, ma questi rappresentano una parte minima della composizione del Fondo, così da fare apparire illogica e ingiusta una completa detassazione dell'indennità aggiuntiva.
Ai sensi dell'art. 2 DPR 1034/1984, infatti, il Fondo è composto da una pluralità di entrate, quali erogazione dei proventi derivati dall'applicazione degli artt. 5 e 6 L. 15/11/1973, n. 734, proventi di investimenti effettuati con le disponibilità del Fondo di riserva, proventi si sanzioni pecuniarie di cui all'art. 70 DPR 600/1973, proventi di sanzioni pecuniarie di cui al DPR 633/1972, proventi di cui all'art. 7 L.
545/1971, proventi dalle trattenute dell'1 % sulle vincite al gioco del lotto ex L. 528/1982,
sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni e altri proventi vari ed eventuali.
Il contributo diretto dei lavoratori, si ripete, è minimo.
Tale orientamento è stato reiteratamente accolto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr., soprattutto, sent. 27348/24), sia pure, come detto, in modo non univoco.
L'appello è quindi accolto.
Quanto alle spese di giudizio, la complessità della questione, e il non univoco orientamento giurisprudenziale in materia, ne determinano la compensazione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Compensa le spese di giudizio.
Napoli, 5/2/2026