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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/11/2025, n. 3785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3785 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott. Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3565 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
GN EL e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma via Domenico Cirillo n. 15 Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Anna Paola Ciarelli e dall'avv. Laura Loreni e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 771/2024 del Tribunale di Latina pubblicata in data 20/06/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 13/11/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , premesso di aver ricevuto la notifica a mezzo posta Parte_1 dell'avviso di addebito n. 397 2022 00015920 86 000, emessa dall' in ragione CP_1 dell'omesso e/o carente versamento del saldo anno 2020 di contributi previdenziali alla Gestione Commercianti, e dedotto di non aver svolto per tale annualità alcuna attività lavorativa avente natura individuale o societaria, ha agito in giudizio contro il predetto Istituto rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito, 1. accertare l'insussistenza dei presupposti di Legge dell'intera pretesa contributiva oggetto di domanda e l'illegittimità della iscrizione a ruolo esattoriale del rispettivo credito controverso e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia e, comunque, l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato ed anche l'insussistenza del diritto del Concessionario a procedere in riscossione e/o in executivis, per tutte le motivate ragioni dedotte in narrativa. In ogni caso, 2. con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da liquidarsi nella misura dei minimi tariffari, oltre i relativi aumenti ex art. 4, I comma-bis, ex D.M. 55/2014, il tutto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. nei confronti dello scrivente Avvocato che si dichiara antistatario”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “dichiara che nulla CP_1
è dovuto da all in relazione ai crediti azionati a mezzo Parte_1 CP_1 CP_ dell'avviso di addebito n. 39720220001592086000; condanna l in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione”. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando, Parte_1 con un unico ed articolato motivo, l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui, omettendo di motivare sul punto, ha compensato parzialmente le spese di lite ed ha liquidato, a titolo di spese di lite di primo grado, una somma inferiore sia a quella indicata nella nota spese depositata in atti sia ai minimi tariffari di legge.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
3. Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito attinente la non debenza da parte di Parte_1
della somma di cui all'avviso di addebito n. 397 2022 00015920 86 000.
[...]
4. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
4.1. Osserva, in primo luogo, la Corte che il motivo di gravame si atteggia come inammissibile nella parte in cui sostiene l'erroneità della asserita statuizione di compensazione delle spese di lite di primo grado: non risulta, difatti, dalla lettura della pronuncia di prime cure, che il Tribunale, in dispositivo ovvero soltanto in motivazione, abbia compensato le spese tra le parti, tantomeno parzialmente.
4.1.1. Anzi, il giudice di prime cure, in motivazione, afferma esplicitamente che “le spese seguono la soccombenza”, così evidenziando la chiara applicazione del principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c.
4.2. Destituita di fondamento, inoltre, è la censura che riguarda la quantificazione delle spese di lite di primo grado. 2 4.3. Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014. 4.4. La Corte, sulla scorta dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, riconosce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento…” (comma 1). 4.5. Pertanto, in applicazione di detta previsione e facendo seguito alla menzionata pronuncia, si ritiene che il valore medio debba essere ridotto del 50%, non potendosi sul punto accogliere la richiesta dell'appellante di liquidazione dei valori medi come previsti dalla tabella.
4.5.1. Ciò si afferma in quanto il richiamato articolo 4, comma 1, D.M. 55/2014 prevede che, ai fini della liquidazione dei compensi in sede giudiziale, il giudice debba tener conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
4.5.2. Alla stregua di tale previsione, considerato che il merito del giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto l'impugnazione di un avviso di addebito, il procedimento - di carattere seriale - presentava una minima difficoltà e questioni giuridiche e di fatto per nulla complesse, ed ha comportato un'attività processuale non particolarmente impegnativa.
4.6. Non vi è dubbio, poi, che il compenso per l'attività defensionale debba determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, che, per le cause di previdenza, prevede i compensi minimi come segue: € 212,50 per studio, € 212,50 per introduttiva, ed € 459,50 per decisionale.
4.7. Le attività difensive svolte innanzi al Tribunale sono sussumibili nella fase di studio della controversia, in quella introduttiva del giudizio e nella fase decisionale. Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014 (“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze 3 relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”), trattandosi, tra l'altro, di una causa in primo grado concentratasi in quattro udienze, nell'ambito delle quali alcuna richiesta istruttoria o di altro genere è stata avanzata dalla parte ricorrente, la quale ha tra l'altro causato due dei disposti rinvii non avendo depositato tempestivamente le note di trattazione scritta.
4.8. Non accoglibile, inoltre, è la richiesta dell'odierna parte appellante di liquidazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), in ordine alla quale invero il giudice di prime cure non ha pronunciato.
4.8.1. Trattasi di un aumento comunque rimesso all'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico: si osserva in proposito che la parte non ha indicato in alcun modo le tecniche informatiche eventualmente utilizzate per agevolare la consultazione e/o fruizione del ricorso di primo grado, idonee a consentire la ricerca testuale e la navigazione all'interno dello stesso.
4.8.2. Si consideri, ancora sul punto, che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare in materia che, da un lato, “il procedimento di che trattasi è caratterizzato da notevole semplicità e snellezza rispetto alle quali è coerente una motivazione che liquida le competenze senza motivazione espressa sulla mancata applicazione di aumenti tariffari discrezionali (implicitamente esclusi), e, dall'altro lato, che non è configurabile la violazione in questione ove alla base della deroga vi è un potere discrezionale del giudice di concedere o meno l'aumento tariffario” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 35753 del 06/12/2022); inoltre, che “In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023), circostanze non ravvisabili nel caso di specie, caratterizzato, come si è detto, dall'assoluta semplicità della controversia. 4 4.9. Alla luce delle esposte considerazioni consegue, pertanto, che la liquidazione operata dal Tribunale non risulta affatto inferiore ai limiti tariffari. Ed invero, tenuto conto dei valori minimi e della fascia di valore indicata nel gravame competerebbero:
€ 212,50 per la fase di studio (50% di 425,00), € 212,50 per la fase introduttiva (50% di 425,00), ed € 459,50 per la fase decisionale (50% di 919,00), per un totale di € 884,50 (e non piuttosto l'importo indicato nella nota spese depositata nel giudizio di primo grado cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19718 del 16/07/2025 “In presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una liquidazione globale forfetaria degli esborsi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata”), inferiore all'importo di € 1.000,00 liquidato dal giudice di primo grado. Importo che, dunque, non viola i c.d. minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato.
5. L'esito complessivo della lite legittima la compensazione tra le parti delle spese di lite del grado.
6. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 13/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
5
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott. Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3565 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
GN EL e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma via Domenico Cirillo n. 15 Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Anna Paola Ciarelli e dall'avv. Laura Loreni e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 771/2024 del Tribunale di Latina pubblicata in data 20/06/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 13/11/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , premesso di aver ricevuto la notifica a mezzo posta Parte_1 dell'avviso di addebito n. 397 2022 00015920 86 000, emessa dall' in ragione CP_1 dell'omesso e/o carente versamento del saldo anno 2020 di contributi previdenziali alla Gestione Commercianti, e dedotto di non aver svolto per tale annualità alcuna attività lavorativa avente natura individuale o societaria, ha agito in giudizio contro il predetto Istituto rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito, 1. accertare l'insussistenza dei presupposti di Legge dell'intera pretesa contributiva oggetto di domanda e l'illegittimità della iscrizione a ruolo esattoriale del rispettivo credito controverso e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia e, comunque, l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato ed anche l'insussistenza del diritto del Concessionario a procedere in riscossione e/o in executivis, per tutte le motivate ragioni dedotte in narrativa. In ogni caso, 2. con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da liquidarsi nella misura dei minimi tariffari, oltre i relativi aumenti ex art. 4, I comma-bis, ex D.M. 55/2014, il tutto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. nei confronti dello scrivente Avvocato che si dichiara antistatario”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “dichiara che nulla CP_1
è dovuto da all in relazione ai crediti azionati a mezzo Parte_1 CP_1 CP_ dell'avviso di addebito n. 39720220001592086000; condanna l in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione”. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando, Parte_1 con un unico ed articolato motivo, l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui, omettendo di motivare sul punto, ha compensato parzialmente le spese di lite ed ha liquidato, a titolo di spese di lite di primo grado, una somma inferiore sia a quella indicata nella nota spese depositata in atti sia ai minimi tariffari di legge.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
3. Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito attinente la non debenza da parte di Parte_1
della somma di cui all'avviso di addebito n. 397 2022 00015920 86 000.
[...]
4. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
4.1. Osserva, in primo luogo, la Corte che il motivo di gravame si atteggia come inammissibile nella parte in cui sostiene l'erroneità della asserita statuizione di compensazione delle spese di lite di primo grado: non risulta, difatti, dalla lettura della pronuncia di prime cure, che il Tribunale, in dispositivo ovvero soltanto in motivazione, abbia compensato le spese tra le parti, tantomeno parzialmente.
4.1.1. Anzi, il giudice di prime cure, in motivazione, afferma esplicitamente che “le spese seguono la soccombenza”, così evidenziando la chiara applicazione del principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c.
4.2. Destituita di fondamento, inoltre, è la censura che riguarda la quantificazione delle spese di lite di primo grado. 2 4.3. Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014. 4.4. La Corte, sulla scorta dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, riconosce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento…” (comma 1). 4.5. Pertanto, in applicazione di detta previsione e facendo seguito alla menzionata pronuncia, si ritiene che il valore medio debba essere ridotto del 50%, non potendosi sul punto accogliere la richiesta dell'appellante di liquidazione dei valori medi come previsti dalla tabella.
4.5.1. Ciò si afferma in quanto il richiamato articolo 4, comma 1, D.M. 55/2014 prevede che, ai fini della liquidazione dei compensi in sede giudiziale, il giudice debba tener conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
4.5.2. Alla stregua di tale previsione, considerato che il merito del giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto l'impugnazione di un avviso di addebito, il procedimento - di carattere seriale - presentava una minima difficoltà e questioni giuridiche e di fatto per nulla complesse, ed ha comportato un'attività processuale non particolarmente impegnativa.
4.6. Non vi è dubbio, poi, che il compenso per l'attività defensionale debba determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, che, per le cause di previdenza, prevede i compensi minimi come segue: € 212,50 per studio, € 212,50 per introduttiva, ed € 459,50 per decisionale.
4.7. Le attività difensive svolte innanzi al Tribunale sono sussumibili nella fase di studio della controversia, in quella introduttiva del giudizio e nella fase decisionale. Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014 (“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze 3 relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”), trattandosi, tra l'altro, di una causa in primo grado concentratasi in quattro udienze, nell'ambito delle quali alcuna richiesta istruttoria o di altro genere è stata avanzata dalla parte ricorrente, la quale ha tra l'altro causato due dei disposti rinvii non avendo depositato tempestivamente le note di trattazione scritta.
4.8. Non accoglibile, inoltre, è la richiesta dell'odierna parte appellante di liquidazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), in ordine alla quale invero il giudice di prime cure non ha pronunciato.
4.8.1. Trattasi di un aumento comunque rimesso all'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico: si osserva in proposito che la parte non ha indicato in alcun modo le tecniche informatiche eventualmente utilizzate per agevolare la consultazione e/o fruizione del ricorso di primo grado, idonee a consentire la ricerca testuale e la navigazione all'interno dello stesso.
4.8.2. Si consideri, ancora sul punto, che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare in materia che, da un lato, “il procedimento di che trattasi è caratterizzato da notevole semplicità e snellezza rispetto alle quali è coerente una motivazione che liquida le competenze senza motivazione espressa sulla mancata applicazione di aumenti tariffari discrezionali (implicitamente esclusi), e, dall'altro lato, che non è configurabile la violazione in questione ove alla base della deroga vi è un potere discrezionale del giudice di concedere o meno l'aumento tariffario” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 35753 del 06/12/2022); inoltre, che “In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023), circostanze non ravvisabili nel caso di specie, caratterizzato, come si è detto, dall'assoluta semplicità della controversia. 4 4.9. Alla luce delle esposte considerazioni consegue, pertanto, che la liquidazione operata dal Tribunale non risulta affatto inferiore ai limiti tariffari. Ed invero, tenuto conto dei valori minimi e della fascia di valore indicata nel gravame competerebbero:
€ 212,50 per la fase di studio (50% di 425,00), € 212,50 per la fase introduttiva (50% di 425,00), ed € 459,50 per la fase decisionale (50% di 919,00), per un totale di € 884,50 (e non piuttosto l'importo indicato nella nota spese depositata nel giudizio di primo grado cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19718 del 16/07/2025 “In presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una liquidazione globale forfetaria degli esborsi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata”), inferiore all'importo di € 1.000,00 liquidato dal giudice di primo grado. Importo che, dunque, non viola i c.d. minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato.
5. L'esito complessivo della lite legittima la compensazione tra le parti delle spese di lite del grado.
6. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 13/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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