Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 6564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6564 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
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Proc. 4028 / 2023 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito LL scadenza del termine per atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4028/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: appello contro sentenza in materia di risarcimento del danno da incidente stradale , e vertente
TRA
con partita IVA , elett.te dom.ta in Napoli alla Piazza Parte_1 P.IVA_1
Leone n. 5, Napoli presso l'avv. Mara Cappelli , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
E
con codice fiscale quale Impresa Designata per la Controparte_1 P.IVA_2
Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia
VI LL ST ai sensi degli artt. 286 e ss. del D.Lgs n. 209 del 7/9/2005, elett.te dom.ta in Fisciano (SA) alla via gen. C. Nastri, n. 17 presso l'avv. Fortuna Sessa, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per Notaio Dott.
[...]
di Treviso Rep. n. 186905 e Racc. n. 30367 del 18/12/2014 Per_1
APPELLATA
NONCHÈ
con codice fiscale , res.te in Napoli alla via CP_2 C.F._1
Parma n. 64 scala A
APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI :
le parti costituite concludono come da verbale di udienza del 10/2/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che il presente giudizio nasce a seguito LL proposizione,
da parte LL di appello, con citazione a comparire dinanzi al Tribunale Parte_1
di Napoli, contro la sentenza n. 6912/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli
all'esito del giudizio contrassegnato dal numero di ruolo 44800/2022 R.G., con la quale
è stata rigettata la domanda, proposta da tale società, di risarcimento del danno da incidente stradale asseritamente causato da un autoveicolo privo di copertura assicurativa. Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'appellato il quale non si è costituito in sede di gravame, come del resto era CP_2
avvenuto in primo grado, nonostante la rituale notifica nei suoi confronti dell'atto di citazione introduttivo del processo di impugnazione.
Più in particolare, la , impresa operante nel settore delle pompe funebri, Parte_1
nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado aveva proposto contro quale impresa designata dal Fondo di Garanzia VI LL Controparte_3
ST nonché nei confronti di domanda di risarcimento dei danni CP_2
patiti dal veicolo Maserati Levante tg. FH622TM di sua proprietà in conseguenza del sinistro occorso in data 9/4/2021 alle ore 9.20 in Napoli, alla via Benedetto Cairoli,
allorquando, secondo l'assunto attoreo, il veicolo , fermo in sosta in seconda CP_4
fila, era stato investito dall'autoveicolo Fiat Panda Tg.EY250WG di proprietà di CP_2 3
risultato sprovvisto di regolare copertura assicurativa, che, non CP_2
concedendo la dovuta precedenza a destra , era venuto in collisione con il veicolo AT
tg. DT176WA che si era immesso in detta strada, proveniente da via F.F. D'Avalos. Si
sarebbe trattato, secondo tale ricostruzione, di un incidente stradale multiplo addebitabile al conducente dell'auto Fiat Panda tg. EY250WG, asseritamente non assicurata, di proprietà di CP_2
Sempre secondo l'attrice, a causa dell'urto ricevuto, l'autovettura Maserati di sua proprietà aveva riportato una serie di danni, meglio descritti nel preventivo LL CP_5
, che aveva indicato le parti del veicolo da sostituire nonché quelle di cui era
[...]
possibile la riparazione e il relativo costo. Di qui la richiesta di condanna di
[...]
nella qualità di Impresa Designata alla gestione dei sinistri per conto del CP_1
Fondo di Garanzia VI LL ST , ma non di quale proprietario CP_2
dell'autovettura Fiat Panda, al pagamento di euro 4.590,68 in conformità alle indicazioni del preventivo di spesa.
Trattasi con tutta evidenza di richiesta risarcitoria proposta non nei confronti del proprietario dell'autovettura ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c. ma solo contro nella qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia VI LL Controparte_1
ST per la Regione Campania, e ciò ai sensi dell'art. 283 comma 1 lett. b) D.Lgs.
7/9/2005, n. 209 ( cosiddetto Codice delle Assicurazioni private ), norma che prevede a carico del Fondo di Garanzia predetto, costituito presso la il risarcimento dei CP_6
danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui detti mezzi si trovino provi di assicurazione per la responsabilità civile.
Si era costituita in giudizio la sola , chiedendo il rigetto LL domanda. Controparte_1 4
Nel corso dell'udienza del 16/1/2023 era stato escusso, su richiesta dell'attrice, il teste
, fratello dell'amministratore LL che aveva Testimone_1 Parte_1
confermato la dinamica del sinistro descritta in citazione. Dopo la discussione, il processo era stato rimesso in decisione.
Ora, il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza impugnata, ha rigettato nel merito la richiesta risarcitoria attorea, pur compensando integralmente le spese processuali, sul rilievo che la produzione LL carta di circolazione relativa al veicolo Maserati tg.
FH622WG non proverebbe la titolarità LL vettura in capo all'attore con riferimento alla data del sinistro . Per l'appunto la ha lamentato che, secondo Parte_1
un'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale: “in tema di diritto di proprietà
sulla cosa, costituisce regola indiscussa che, essendo la proprietà un diritto
imprescrittibile, il soggetto che in base a detto titolo faccia valere una sua pretesa, deve
soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtù di acquisto a titolo derivativo o
originario, senza dovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo
acquisto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità del bene,
essendo detto onere a carico di colui che eventualmente eccepisca la dedotta situazione
proprietaria” ( v. Cass. civ. sez. III, 11/4/2008, n. 9681 ) , ed ha evidenziato che la carta di circolazione avrebbe un valore indiziante notevole in quanto lascia presupporre che il veicolo si trovi nel possesso legittimo di colui che risulta intestatario di tale documento.
In aggiunta, l'appellante ha prodotto per la prima volta in sede di impugnazione un certificato cronologico PRA per il veicolo Maserati targato FH622WG, comprovante che tale bene risultava essere, alla data del sinistro per cui è causa, di proprietà LL
, ed ha sostenuto che tale allegazione non poteva considerarsi tardiva in Parte_1
quanto la prova LL legittimazione attiva può essere data anche in appello attraverso idonea produzione documentale. A sua volta l'appellata si è Controparte_1 5
costituita per il anche in sede di impugnazione, eccependo che la Controparte_7
titolarità LL posizione soggettiva rappresenta un fatto costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, il cui onere probatorio incombe sul soggetto che la propone, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., e che la parte che contesta detta titolarità svolge una mera difesa e non soggiace ad alcun termine decadenziale,
cosicchè la prova LL proprietà LL autovettura in capo alla CP_4 Parte_1
avrebbe dovuto essere fornita fin dall'inizio attraverso la produzione del certificato di proprietà o dell'estratto cronologico del Pubblico Registro Automobilistico.
Ora, la prova LL titolarità del bene danneggiato costituisce un presupposto per la decisione sul merito LL controversia, e per l'appunto il divieto di produzione di nuovi documenti di cui all'art. 345 c.p.c. si riferisce proprio ai documenti relativi al merito
LL domanda e non a quelli utili a dimostrare in particolare la legitimatio ad
processum , o in generale la regolare costituzione del rapporto processuale ( v. per un caso relativo alla produzione di nuovi documenti in appello ex art. 345 c.p.c. Cass. civ.
sez. III, 26/6/2019, n. 17062 nonché in generale Cass. civ. sez. II, 5/6/1987, n. 4893 )
Considerata pertanto tardiva ai sensi LL predetta norma l'allegazione dell'estratto cronologico del PRA da parte dell'appellante, nel merito va rilevato che la carta di circolazione, ora chiamata Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo
(DU), viene rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite il sistema degli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA). In precedenza, veniva rilasciata dalla Motorizzazione Civile, ma dal 1° ottobre 2021 il DU ha sostituito sia la carta di circolazione che il certificato di proprietà.
La carta di circolazione, o libretto di circolazione, non è destinata a dimostrare la proprietà dell'auto. Essa autorizza il veicolo a circolare su strada, ma non indica il proprietario in quanto tale. La prova LL proprietà è fornita invece dal Certificato di 6
Proprietà, ora in formato digitale (CDPD), o dalla trascrizione al Pubblico Registro
Automobilistico (PRA).
Tuttavia secondo Cass. civ. sez. III, 11/4/2006, n. 8415 per individuare l'effettivo proprietario di un veicolo pure i dati del P.R.A. forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con ogni mezzo di prova, anche testimoniale,
dovendosi accertare la effettiva titolarità del veicolo secondo le regole civilistiche,
riguardanti la circolazione di beni mobili, tra cui l'art. 1376 c.c., norma che disciplina il contratto con effetti reali in forza del mero consenso delle parti, e dunque in forma libera.
Ora, anche la intestazione LL carta di circolazione fornisce un indizio in tal senso,
perché normalmente tale documento viene rilasciato al proprietario del veicolo. Inoltre
nella fattispecie in esame il teste nel corso LL sua deposizione resa in primo Tes_1
grado ha confermato che la proprietà dell'autovettura faceva capo all'attrice e CP_4
sul punto pur costituendosi in primo grado, nella relativa comparsa di risposta CP_1
nulla aveva contestato.
Deve di conseguenza considerarsi accertato il dato di fatto e di diritto LL titolarità in capo alla del diritto dominicale sull'automobile danneggiata, il che Parte_1
significa che il motivo di doglianza fatto valere specificamente con l'impugnazione è
fondato.
Ciò premesso, va considerato, in virtù del principio tantum devolutum quantum
appellatum di cui all'art. 342 c.p.c., l'effetto devolutivo dell'appello quale mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici LL sentenza di primo grado ma diretto ad ottenere il riesame LL causa nel merito, circostanza questa che preclude al Giudice del gravame solo di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei suddetti motivi, ma 7
non di valutare in modo diverso gli stessi fatti già allegati e provati in primo grado ( v.
Cass. civ. sez. III, 13/4/2018, n. 9202 ). In altri termini, gli elementi già raccolti di fronte al Giudice di Pace vanno valutati ex novo ai fini LL decisione sulla richiesta di risarcimento del danno.
In proposito, il preventivo di spesa prodotto già in primo grado dalla non Parte_1
è attendibile, perché nelle ipotesi di richiesta di risarcimento del danno patrimoniale derivante da sinistro stradale il preventivo di riparazione redatto da un terzo può essere valutato ex art. 2729 c.c., ma solo se unito ad altri elementi di prova ( di cui costituisca un riscontro ). In quest'ultimo caso, infatti, può costituire un riscontro di elementi forniti
aliunde, che corrobora quelli e ne è corroborato. Il che significa che, esclusivamente da solo e in sé considerato, esso non è che una valutazione, ovvero la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica ( v. Tribunale Torre Annunziata, sez. I,
8/1/2014, n. 152 ), come tale assolutamente inidonea a stimare un danno, essendo altrimenti illogico ed iniquo consentire documentalmente l'acquisizione di valutazioni di terzi, precluse ove tali terzi dovessero deporre come testi ( cfr. Tribunale Roma, sez.
XII, 24/3/2004 ) . Infatti, anche se la deposizione del teste può Testimone_1
essere utilizzata nella parte in cui descrive la dinamica del sinistro, ciò non vale per la descrizione tecnica del danno e la valutazione delle sue conseguenze economiche,
valendo la regola secondo cui la prova testimoniale non può avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi, nel senso che essa non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici (
cfr. sul punto Cass. civ. sez. lav., 8/3/2010, n. 5548; Cass. civ. sez. II, 18/2/2000, n.
1824 ; Cass. civ. sez. II, 9/5/1996, n. 4370 ). Fra l'altro la valutazione di cui alla relazione extragiudiziale di parte redatta dalla concessionaria sembra essere CP_5
stata effettuata sulla base delle sole fotografie allegate dall'attore, dalle quali non si 8
evincono danni consistenti, e non per il tramite LL ispezione diretta del veicolo, nel momento in cui l'autovettura Maserati risulta essere stata sottratta anche alla ispezione da parte di come dimostrato dalla risposta data Controparte_1
dall'amministratore LL ditta che a fronte di una richiesta formulata in tal Pt_1
senso aveva risposto che l'automobile per cui è causa si trovava presso l'officina in Frosinone per essere trasformata in un carro funebre con il lato posteriore CP_8
ormai tagliato. Ciò fa presumere che non vi sia stata alcuna riparazione e dunque nessuna diminuzione patrimoniale in capo alla anche perché dal libretto Parte_1
di circolazione LL sua risulta la sua destinazione per il trasporto di persone ( CP_4
vive ), e non commerciale, ed è ovvio che un veicolo , una volta cambiata la destinazione, muta valore di mercato, in più o in meno, non per i sinistri subìti , bensì
per effetto LL trasformazione medesima. Di qui la valutazione di inattendibilità del preventivo di riparazione sulla cui base è stato in concreto richiesto il risarcimento del danno.
In definitiva, manca la prova dell'anticipo effettivo di un esborso di denaro per riparare il veicolo danneggiato, cui è stata riferita la richiesta risarcitoria.
Al contrario, la domanda risarcitoria avrebbe richiesto la prova, anche presuntiva,
dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile e quindi la entità delle spese di riparazione effettivamente sostenute, ma tale prova non è stata affatto fornita da parte attrice, non potendosi considerare ad alcun fine il preventivo di spesa allegato, per i motivi già illustrati.
E se nessuna spesa effettiva è dimostrabile, va considerato che ai sensi dell'art. 1223
c.c. il risarcimento postula che il creditore dimostri l'esistenza di un concreto danno consistito in una effettiva diminuzione patrimoniale derivata, quale conseguenza 9
immediata e diretta, dal comportamento altrui ( cfr. Cass. civ. sez. II, 27/05/2009, n.
12354 ). Ciò non è avvenuto nel caso di specie, e tale mancanza non avrebbe potuto essere sopperita dalla disposizione di una consulenza tecnica di ufficio nel corso del presente giudizio di impugnazione, dato il lungo tempo trascorso dal sinistro e l'avvenuta trasformazione dell'automobile Al limite, l'attore avrebbe dovuto CP_4
chiedere al Tribunale, prima ancora LL instaurazione del processo dinanzi al Giudice
di Pace, un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. per fotografare in tempo reale lo stato del suo autoveicolo e valutare i danni da questo riportati. Ma ciò non è
avvenuto, e tale circostanza parimenti porta a concludere nel senso LL infondatezza
LL domanda attorea e del rigetto LL sua impugnazione.
Le spese del giudizio di gravame seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore LL controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal
D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con la domanda giudiziale originaria formulata nell'atto introduttivo ( cd. criterio del disputatum , v. sul punto Cass. civ. sez. sez. II,
11/2/2022, n. 4520 ), pari a sua volta ad euro 4.590,68.
Invero, in caso di rigetto LL domanda, nei giudizi per pagamento di somme o di risarcimento di danni, ai fini LL liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente il valore LL controversia è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendo seguirsi soltanto il criterio del disputatum e non trovando applicazione il correttivo del decisum, sicché il valore LL controversia è
quello corrispondente alla somma domandata dall'attore ( v. Cass. civ. sez. III,
6/5/2022, n. 14470 ). 10
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI,
13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III,
7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione LL regola LL soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n.
5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e,
perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI, 28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
In aggiunta va rilevato che con l'art. 1 comma 17 LL Legge 24 dicembre 2012 n. 228
è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata 11
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel
provvedimento LL sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo
di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. La norma prevede che il
Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato . Ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento e che spetta esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria il compito di verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo, avente natura tributaria, di pagamento derivante dalla pronuncia e di adottare i provvedimenti conseguenti, avverso i quali l'interessato può esperire i mezzi di tutela di natura amministrativa ( v. Cass. civ.
sez. III, 24/10/2018, n. 26907 ).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) rigetta l'appello ;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna la al rimborso in favore di Parte_1
quale Impresa Designata per la Regione Campania alla Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia VI LL ST delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.552 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi;
c ) dà atto che, per effetto LL odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico LL Parte_1
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002 .
Napoli, 30/6/2025 12
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi