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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/07/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A NA
-IN NOME DEL POPOLO ITALIANO-
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di RAnto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente Dott.ssa Stefania D'Errico, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 7127/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Altri contratti atipici”, promosso da:
, partita IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante protempore, IG. con sede in Massafra (TA) in Parte_1
Viale Magna Grecia n. 60, elettivamente domiciliata in Massafra (TA) alla Via Ignazio Ciaia n. 32, presso e nello studio dell'avv. Rosalia Conforti (C.F. , dal quale è C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione notificato il 15.12.2022;
- ATTRICE -
CONTRO
(già Società con unico socio, soggetta ad Controparte_1 Controparte_2 attività di direzione e coordinamento da parte di con sede legale in Roma, Via CP_2
Ombrone n. 2, capitale sociale pari ad Euro 2.600.000.000,00 interamente versato, Registro imprese di Roma e Codice fiscale – REA n. 922436, Società partecipante al Gruppo IVA P.IVA_2 CP_2 con P.I. , rappresentata dal suo procuratore (già denominata P.IVA_3 Controparte_3 [...] ed giusta procura Rep. 61024 Racc. 31382 registrata a Roma 5 addì CP_4 Controparte_5
31.03.2020 n. 3542 serie 1/T per atto del notaio di Roma, OC con unico socio e Persona_1 soggetta ad attività di direzione e coordinamento di con sede legale in Roma, Viale CP_2
Regina Margherita n. 125, capitale sociale Euro 100.000.000,00 interamente versato, Registro imprese di Roma e Codice fiscale , REA n. 963811, Società partecipante al Gruppo P.IVA_4
IVA con P.I. in persona del suo procuratore giusta procura CP_2 P.IVA_3 Controparte_6
Rep. 61973 Racc. 31963 registrata a Roma 5 addì 28.09.2020 n. 9413 serie 1/T per atto del notaio di Roma, elettivamente domiciliata in RAnto, alla via Umbria 228, presso e nello Persona_1
1 studio dell'Avv. Vito Rizzi (C.F. ), dal quale è rappresentata e difesa giusta C.F._2 procura in calce alla comparsa di IO depositata il 09.03.2023;
- CONVENUTA -
Conclusioni delle parti: come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
LE RAGIONI DELLE PARTI E LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.12.2022, l'odierna attrice conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale le OC in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, nella qualità di soggetto preposto al transito dell'energia elettrica - distributore, nonché la OC in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella Controparte_7 qualità di soggetto fornitore del servizio, esponendo:
- che la IG.ra era proprietaria dei fondi rustici siti in agro di Castellaneta, CP_8 riportati in Catasto terreni al fg. 102 p.lle 4, 73, 79 e 207, coltivati ad agrumeto ed oliveto, nonché legale rappresentante della Società agricola GE.T.R. di AL MA Scala & C.
S.A.S. Soc. Agricola, che conduceva in affitto i suddetti terreni;
- che per l'irrigazione dell'agrumeto e dell'oliveto la OC si serviva di un pozzo artesiano da cui estraeva l'acqua a mezzo di una pompa elettrica alimentata dall'energia elettrica acquistata dalla OC e trasportata, invece, dai cavi in Mt o Bt di Controparte_7 proprietà della OC E- Distribuzione S.p.a. (distributore);
- che la forte siccità della zona nella primavera-estate del 2022 aveva costretto l'affittuaria ad irrigare i terreni giorno e notte, al fine di salvaguardare le piante e la produzione in corso;
- che l'irrigazione avveniva in modo automatico, essendovi un timer che avviava e spegneva l'impianto in base alla tempistica impostata;
- che in data 25.06.2022 la Sig.ra recatasi in azienda dalla quale mancava da tre/quattro Pt_1 giorni per motivi di salute, constatava con grande preoccupazione e sgomento che il terreno si presentava arido e le piante si trovavano in un palese critico stato vegetativo;
- che dalla lettura del voltometro la Sig.ra constatava che l'irrigazione non avveniva a Pt_1 causa della mancanza dell'energia elettrica;
- che, pertanto, avvisava immediatamente la OC della mancanza Controparte_7 dell'energia elettrica senza, però, ottenere alcun riscontro;
- che per vie brevi apprendeva che la causa della mancata erogazione del servizio era dovuta al furto dei cavi elettrici;
- che in data 01.07.2022 la IG.ra nella sua duplice veste - dopo aver effettuato un Pt_1 sopralluogo nei terreni per cui è causa, cui partecipavano il di lei marito, dott. Per_2
2 l'avv. OB RN, in sostituzione dell'avv. Conforti, impedita, e il dott. agr. Per_3 in sostituzione del perito agrario impedito - inviava alla OC Per_4 Persona_5 ed alla OC lettera di messa in mora, chiedendo Controparte_1 Controparte_7 il ristoro di tutti i danni patiti e patiendi, sia patrimoniali che non patrimoniali, unitamente ad un sopralluogo per la data dell'11.07.2022;
- che nessuno si presentava per le Società e, pertanto, si redigeva un verbale in tal senso, come da relazione tecnica allegata;
- che la IG.ra rendendosi parte diligente, per non aggravare la situazione del debitore, Pt_1 usando la diligenza del buon padre di famiglia, prontamente stipulava contratto per l'acquisto dell'acqua con l'Ente di irrigazione ST e RA, essendo presente una condotta idrica passante proprio dal suo fondo;
- che il ripristino della linea elettrica avveniva solo in data 14.07.2022, dopo ben 19 giorni dall'interruzione, allorquando i danni derivanti dalla mancata irrigazione si erano ormai prodotti;
- che il Tecnico di fiducia dell'attrice, p.a. all'uopo incaricato, aveva Persona_5 redatto una dettagliata ed esaustiva relazione dalla quale si evinceva che i danni alle piante ed alla produzione erano in stretta derivazione causale dalla mancata irrigazione nel delicato momento vegetativo e produttivo della pianta;
- che le palesi violazioni degli artt. 1218, 1559, 2043, 2049 e 2051 c.c. ad opera delle odierne convenute - ciascuna per la propria sfera di competenza e di responsabilità contrattuale e non contrattuale - avevano prodotto danni nella sfera giuridica di interessi dell'affittuaria;
- che, in conseguenza dei fatti esposti in atti, il danno emergente ammontava ad €.1.200,00, quale spesa sopportata per acquistare l'acqua dal durante il periodo in cui era CP_9 mancata l'energia elettrica, mentre il danno da lucro cessante ammontava ad €.114.143,28, come da relazione tecnica allegata.
L'odierna attrice chiedeva pertanto accogliersi le seguenti conclusioni:
“A) accertato che il danno alle piante di agrumi e di olivo di cui al punto 1 del presente atto è derivato unicamente dalla mancata tempestiva irrigazione non avvenuta a causa dell'interruzione del servizio di trasporto ed erogazione dell'energia elettrica, dichiarare le Società convenute, ciascuna per la propria sfera di competenza e colpevolezza, responsabili dei danni sofferti dalla IG.ra , in qualità di affittuaria;
Pt_1
B) conseguentemente, In via principale condannare solidalmente le Società convenute, in persone dei rispettivi legali rappresentanti pro -tempore, al risarcimento sia del danno patrimoniale da lucro cessante e sia quello patrimoniale del danno emergente subiti dall'affittuaria, IG.ra
[...]
[..
[...] , liquidando, in favore di quest'ultima, o la complessiva somma di €. 115.343,28 di CP_10 cui €. 114.143,28 a titolo di danno da lucro cessante ed €. 1.200,00 a titolo di danno emergente o quell'altra maggiore o minore somma che parrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni dal di della domanda all'effettivo soddisfo;
In via subordinata
- condannare la OC , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al risarcimento del danno da lucro cessante, liquidando in favore dell'affittuaria, IG. CP_8
, la complessiva somma di €. 114.143,28, o quella maggiore o minore che parrà di giustizia,
[...] oltre interessi e rivalutazione dal dì della domanda all'effettivo soddisfo;
- condannare la OC , in persona del suo legale rappresentante, al pagamento Controparte_7 in favore della IG.ra , quale affittuaria, della somma di €. 1.200,00, oltre interessi CP_8 dal dì della domanda all'effettivo soddisfo, a titolo di danno emergente, avendo acquistato l'acqua dal pur avendo un proprio pozzo da cui non ha emunto l'acqua per Controparte_11 mancanza di energia elettrica;
C) e, per l'effetto di tutto quanto innanzi esposto, condannare le OC convenute in solido, o in via subordinata in ragione delle rispettive colpevolezze, al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio la OC con comparsa di IO e risposta Controparte_1 depositata il 09.03.2023, con la quale esponeva:
- che nel mese di giugno 2022, su segnalazione della IG.ra , i tecnici di e- Parte_1 distribuzione Spa si recavano sui terreni di parte attrice, ove verificavano che gli impianti della linea elettrica che alimentavano anche l'utenza attorea venivano resi oggetto di furto ad opera di ignoti, tanto da provocare la disalimentazione dei vari utenti residenti nella zona;
- che all'indomani del furto subito, organizzava quanto necessario per il Controparte_1 ripristino della linea, mediante affidamento dei lavori di installazione di nuovi conduttori, come da contratto di appalto allegato, e, in data 14.07.2022, la linea rientrava regolarmente in funzione;
- che l'evento veniva prontamente denunciato alle Autorità competenti, cui veniva segnalato che, nella circostanza, erano stati oggetto di furto alcuni conduttori del tipo rame nudo da 16 mmq, per una lunghezza complessiva stimata in circa metri 960, equivalenti a circa kg 240, per un costo complessivo di ripristino stimato in circa € 3.000,00;
- che con nota del 27.07.2022 l'attrice veniva informata che, come previsto dalla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico n. 646/2015 e successive
4 modifiche ed integrazioni, non era previsto alcun tipo di risarcimento per eventi di questo tipo;
- che l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI), con delibera
646/2015/R/eel, classificava il furto degli impianti di distribuzione di energia elettrica come
"causa di forza maggiore", la cui responsabilità non poteva attribuirsi al “Distributore”, atteso che l'interruzione della somministrazione era da imputare esclusivamente al fatto doloso del terzo, con conseguente esonero da responsabilità, ex art. 1218 c.c. ("Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato de-terminato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile");
- che, in ogni caso, non sussisteva un termine contrattuale o legale entro cui provvedere alle disfunzioni del sistema, né parte attrice lo ha aveva indicato, e la OC distributrice si era tempestivamente adoperata per l'affidamento dei necessari lavori di ripristino, mediante la stipula di un contratto di appalto in data 29.06.2022, lavori obiettivamente complessi e onerosi in quanto consistenti nella sostituzione di un lungo tratto della linea elettrica, con la connessa necessità di un'apposita progettazione e di una serie di verifiche tecniche preliminari;
- che l'attrice, mediante l'utilizzo dell'ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto evitare i danni lamentati ricorrendo a misure alternative idonee ad assicurare l'irrigazione dell'agrumeto e dell'uliveto.
Tanto premesso, la OC concludeva nel seguente modo: “1) Rigettare la Controparte_1 domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto. 2) Condannare l'attrice alla rifusione delle spese di lite”.
Si costituiva altresì in giudizio la OC con comparsa di IO e risposta Controparte_7 depositata il 16.03.2023, con la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto erogando prestazioni aventi ad oggetto la compravendita di energia elettrica, Controparte_7 non poteva ritenersi responsabile per i danni patiti dal consumatore finale in conseguenza dell'interruzione di energia elettrica e/o comunque dell'anomalia nell'erogazione della stessa, non avendo potere e controllo sul trasporto e distribuzione dell'energia.
La OC concludeva pertanto chiedendo di “accertare e dichiarare il difetto di Controparte_7 legittimazione passiva ex lege in capo a per le motivazioni Controparte_12 espresse nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, dichiararne l'estromissione dal giudizio che ne occupa. Vinte le spese di lite”.
5 All'udienza di comparizione del 31.03.2023 il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava all'udienza del 07.07.2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 07.07.2023 il Giudice si riservava in ordine alle richieste istruttorie formulate dalle parti.
Con ordinanza del 22.08.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.07.2023, il
Giudice, ritenuta la carenza di legittimazione passiva della OC ne Controparte_7 disponeva l'estromissione dal giudizio, con compensazione integrale delle spese del giudizio nei confronti della OC estromessa, ammetteva la prova testimoniale con i testi e sulle circostanze riportate nei capitoli indicati nell'atto di citazione, riservando all'esito delle prove orali l'ammissione della CTU e fissava per l'espletamento della prova per testi l'udienza del 17.11.2023.
All'udienza del 17.11.2023 veniva escusso il teste . Testimone_1
Alla successiva udienza del 26.01.2024 venivano escussi i testi , Testimone_2 Tes_3
e RN OB;
all'esito, il Giudice si riservava in ordine alla richiesta di CTU
[...] formulata da parte attrice.
Con ordinanza del 13.05.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.01.2024, il
Giudice ammetteva CTU, come richiesta da parte attrice, e nominava Consulente il dott. Per_6
, formulando i seguenti quesiti: “1) previa descrizione dello stato dei luoghi accerti il ctu,
[...] alla luce della documentazione in atti, le cause dei danni lamentati dall'attrice; 2) accerti, altresì, il CTU il periodo di mancata erogazione dell'energia Elettrica;
3) accerti e quantifichi i danni subiti dall'attrice mediante perdita della produzione lorda vendibile ovvero del frutto pendente dell'annata agraria 2022/2023; 4) accerti il ctu se tali danni vegetativi possano anche aver potuto influenzare negativamente la differenziazione delle gemme produttive, compromettendo anche
l'annata agraria 2022/2023 ed, in tal caso, ne quantifichi il relativo danno”, rinviava quindi la causa all' udienza del 21.6.2024 per il giuramento del CTU e la proposizione dei quesiti sopra indicati.
All'udienza del 2106.2024 il Giudice rinviava la causa all'udienza del 13.12.2024 per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.12.2024 il Giudice si riservava in ordine alle richieste delle parti.
Con ordinanza del 15.01.2025 il Giudice, rilevato che il valore della causa era superiore ad
€.50.000,00, rimetteva gli atti al Presidente della Prima Sezione Civile per l'assegnazione della controversia ad un magistrato togato.
Con decreto del 20.01.2025 il Presidente di Sezione assegnava la causa a sé stessa e fissava udienza di comparizione delle parti per il 18.02.2025.
All'udienza del 18.02.2025 il P.I. si riservava in ordine alle richieste delle parti.
6 Con ordinanza del 19.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.02.2025, il
P.I. disponeva la comparizione del CTU dott. a chiarimenti ed a tal fine fissava Persona_6
l'udienza del 06.03.2025, successivamente rinviata al 03.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la comparizione del CTU.
All'udienza del 03.04.2025 le parti precisavano le conclusioni ed il CTU forniva i chiarimenti richiesti;
all'esito, il P.I. riservava la causa per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
IL MERITO DELLA CONTROVERSIA
Preliminarmente, occorre rilevare che all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.12.2025 la OC attrice, in ossequio al decreto n. 16920/2023 del 22/08/2023, ha escluso dalla domanda la OC in quanto estromessa dal giudizio. Controparte_7
Pertanto, resta da valutare esclusivamente la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla OC attrice nei confronti della OC Controparte_1
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Al fine di illustrare la ragioni del motivato convincimento, occorre procedere ad una preliminare ricostruzione dei fatti di causa.
Non è contestato che in data 25.06.2022 la Sig.ra recatasi in azienda, constatava che i terreni Pt_1 di sua proprietà, coltivati ad agrumeto ed uliveto, si presentavano aridi e che le piante si trovavano in un palese critico stato vegetativo, essendosi l'irrigazione interrotta a causa della mancanza dell'energia elettrica che alimentava la pompa elettrica utilizzata per estrarre l'acqua da un pozzo artesiano ivi presente.
Risulta altresì pacifico, in quanto non contestato e comunque documentalmente provato, che l'odierna attrice avvisava immediatamente la OC Controparte_13 nergia elettrica (cfr. scheda ticket del 27.06.2022, all. n. 6 alla comparsa di IO e-
[...] distribuzione e che, non avendo ottenuto alcun riscontro, in data 01.07.2022 inviava alla CP_7 OC ed alla OC lettera di messa in mora, Controparte_1 Controparte_7 chiedendo il ristoro di tutti i danni patiti e patiendi, sia patrimoniali che non patrimoniali, unitamente ad un sopralluogo per la data dell'11.07.2022, cui le OC convenute non partecipavano.
L'interruzione dell'erogazione di energia elettrica era dovuta al furto dei cavi elettrici avvenuto in data 24.06.2022 (cfr. relazione tecnica del 10.08.2022, all n. 3 alla comparsa di IO e- distribuzione , e la OC convenuta affidava i lavori di ripristino a OC terza (cfr. lettera CP_7 di consegna lavori del 29.06.2022, all. n. 2 alla comparsa di IO , la Controparte_1 quale provvedeva all'effettivo ripristino in data 14.07.2022.
7 Nel frattempo, per non aggravare la situazione, in data 01.07.2022 l'odierna attrice stipulava contratto per l'acquisto dell'acqua con l'Ente di irrigazione ST e RA (cfr. all. n. 4 all'atto di citazione), essendo presente una condotta idrica passante dal fondo di proprietà della Sig.ra Pt_1
Da tale pur sommaria ricostruzione dei fatti di causa attraverso la produzione documentale delle parti, risulta acclarato che l'interruzione della fornitura di energia elettrica lamentata da parte attrice
è derivata dal furto dei cavi elettrici.
Occorre pertanto accertare se tale evento sia qualificabile come “caso fortuito”, inteso, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, come fattore straordinario e imprevedibile, e tale da comprendere anche il fatto doloso del terzo, idoneo di per sé ad interrompere il collegamento causale tra il fatto e il danno, allorché sia stato da solo sufficiente a provocare l'evento (Cass. civ. n.
15429/2004).
Con riferimento alla figura del trasportatore professionale, la Suprema Corte ha affermato che, per integrare l'esimente del caso fortuito, non occorre solo che un evento appaia improbabile, ma che sia anche imprevedibile con valutazione da effettuarsi, con la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c.,
e assolutamente inevitabile, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle misure idonee ad elidere o attenuare il rischio (Cass. n. 1935/2003).
Quanto all'aspetto probatorio, è indubbio che incombe sul distributore l'obbligo di dimostrare che l'evento all'origine della discontinuità nel servizio di erogazione dell'energia elettrica dipende da una causa non imputabile (Cass. n. 12921 del 03.12.1991); a norma dell'art. 1218 c.c., spetta infatti al debitore dimostrare di non aver potuto tempestivamente adempiere la prestazione dovuta per cause a lui non imputabili, ma “per vincere tale presunzione a suo carico egli non può limitarsi a eccepire la semplice difficoltà della prestazione o il fatto ostativo del terzo, ma deve provare di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frappostisi all'esatto adempimento” (Cass. civ. n. 16211/2002); inoltre, il debitore deve dimostrare che l'inadempimento non è dipeso da oggettiva inidoneità dei mezzi da lui predisposti per l'adempimento (Cass. n. 4989 del 27.09.1979).
Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, occorre pertanto accertare se sussista o meno la responsabilità della OC distributrice per il ritardo nel ripristino dell'energia elettrica.
Orbene, come innanzi precisato, risulta pacifico che l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica sia stata determinata dal furto dei cavi elettrici avvenuto in data 24.06.2022 (cfr. relazione tecnica del 10.08.2022, all n. 3 alla comparsa di IO , e che in data Controparte_1
29.06.2022 la OC convenuta abbia affidato i lavori di ripristino a OC terza (cfr. lettera di consegna lavori del 29.06.2022, all. n. 2 alla comparsa di IO , la Controparte_1 quale ha provveduto all'effettivo ripristino in data 14.07.2022.
8 Tale ripristino della fornitura non è avvenuto in modo tempestivo per espressa ammissione della stessa OC distributrice, la quale nella richiamata relazione tecnica del 10.08.2022, nella parte relativa alla “Descrizione dei fatti (modalità del sinistro)” e nelle successive “Note aggiuntive per la gestione del reclamo” afferma espressamente quanto segue: “Furto di linea aerea BT, ripristinata il 21/07/2022. LCL 6302351273 (05/07/22 - 30/09/22). Impresa informata tempestivamente, i tempi prolungati per il ripristino sono dovuti ad attesa materiali e difficoltà operative durante lo svolgimento dei lavori”.
Quanto al ritardo nel ripristino dell'energia elettrica a causa della “attesa materiali”, deve rilevarsi che la OC convenuta non ha indicato di quali materiali trattasi, né ha provato che detto ritardo sia stato determinato dalla mancata tempestiva consegna di tali non meglio specificati materiali.
Peraltro, la responsabilità del debitore sussiste anche in caso di impossibilità dovuta alla mancata fornitura della materia o dei mezzi necessari all'adempimento, poiché l'omissione o il ritardo dei suoi fornitori non può essere considerato un fatto estraneo al debitore medesimo.
Quanto poi alle asserite “difficoltà operative durante lo svolgimento dei lavori”, la OC distributrice non ha fornito alcuna prova circa la sussistenza di tali difficoltà, essendosi limitata ad affermare che i lavori di ripristino fossero “obiettivamente complessi e onerosi in quanto consistenti nella sostituzione di un lungo tratto della linea elettrica, con la connessa necessità di un'apposita progettazione e di una serie di verifiche tecniche preliminare” (così a pag. 5, ultimo capoverso, della comparsa di IO , senza alcuna ulteriore specificazione ed Controparte_1 omettendo qualsiasi richiesta istruttoria al fine di provare tali assunti. A ciò si aggiunga la contraddittorietà sul punto della difesa di parte convenuta, la quale nella comparsa di IO indica che il tratto della linea elettrica interessato dal furto fosse lungo 960 metri, mentre nella richiamata lettera di consegna lavori del 29.06.2022 (all. 2 alla comparsa di IO) si parla di
“Posa cavo aereo linee BT” per un tratto di 240 metri, quindi di gran lunga inferiore rispetto a quello dichiarato da Controparte_1
Tali risultanze non sono scalfite, anzi trovano ulteriori conferme, nella istruttoria espletata tramite le prove orali assunte nel corso del giudizio.
In particolare, il teste di parte attrice , perito agrario, interrogato sulle Testimone_1 circostanze sub 2, 4 e 5 della memoria istruttoria della OC attrice [2) “Vero che in data 11.7.22 i IGg. , OB RN e si recavano nei predetti fondi di cui Parte_2 Persona_5 al capitolo 1 per effettuare un sopralluogo in contraddittorio con le odierne OC Controparte_1
ed e che nessun rappresentante delle predette Società si presentava
[...] Controparte_7 all'importante incontro e che, in detto luogo e tempo, il IG. , perito agrario, Persona_5 scattava foto rappresentanti lo stato di fatto del terreno e delle vegetazione arborea (vd allegato A)
9 della relazione tecnica)”; 4) “Vero che i rilievi fotografici allegati alla relazione del CT, p.a.
, sono quelli scattati dallo stesso perito agrario , prima, e da Persona_5 Per_5 Tes_3
poi”; 5) “Vero che il p.a. riconosce come suo l'elaborato peritale che
[...] Persona_5 la S.V. esibisce al testimone, confermandone integralmente il contenuto], ha confermato in toto quanto ivi riportato, avendo constatato personalmente lo stato di fatto in cui versavano il terreno e la vegetazione arborea a seguito del periodo di interruzione dell'energia elettrica che alimentava la pompa elettrica collegata al pozzo artesiano presente sul terreno.
Anche il teste di parte attrice , interrogato sulla circostanza sub 3 della memoria Testimone_3 istruttoria della OC attrice [“3) Vero che in data 26.7.22 un uomo di fiducia dell'affittuaria OC, tale IG. scattava rilievi fotografici riproducenti lo stato del terreno e Testimone_3 quello vegetativo delle piante insistenti sulle particelle 305- 73-79-207 del fg. 102” e che la S.V. esibisce al Testimone (vd allegato B) della relazione tecnica)”], oltre a confermare detta circostanza ha precisato che i fotogrammi erano quelli contenuti nell'allegato b della relazione e firma del
Geom. e che dopo avere scattato i fotogrammi li aveva girati alla IG.ra Testimone_1
. Parte_1
Nei medesimi termini, il teste di parte attrice RN OB ha confermato la circostanza sub. 1 della memoria 183 n. 2 di parte attrice [“Vero che il giorno 1.7.22 i IGg. Parte_2
OB RN e si recavano nei terreni siti in agro di Castellaneta, riportati in Testimone_4
Catasto al Fg.102, part.lle 305-73-79-207, di proprietà della IG.ra , ma condotti Parte_1 in affitto dalla OC GE.T.R. di MA S. AL & C. sas OC Agricola”], precisando che in data 01.07.2022 si era recato insieme al IG. marito della IG.ra proprietaria dei Per_3 Pt_1 terreni di cui in citazione, ed avevano verificato che mancavano i cavi della linea elettrica.
Quanto al teste di parte convenuta , operaio dipendente di Testimone_5 Controparte_1 intervenuto a seguito della segnalazione del guasto da parte della OC attrice, lo stesso si è limitato a confermare la circostanza, incontestata, per cui l'interruzione della fornitura di energia elettrica della è stata determinata dal taglio da parte di ignoti dei conduttori in rame Pt_1 presenti sui pali.
Dall'istruttoria espletata è emerso che il ripristino della fornitura di energia elettrica non è avvenuto in modo tempestivo al fine di adempiere all'obbligazione assunta nei confronti della OC convenuta;
inoltre, la OC non ha dimostrato di aver adottato tutte le Controparte_1 misure volte ad evitare il danno patrimoniale occorso alla OC medesima, in manifesta violazione delle regole di correttezza e buona fede, che imponevano alla OC distributrice di provvedere alla riparazione del danno ed al ripristino della fornitura di energia elettrica nel più breve tempo possibile.
10 Oltretutto, la OC distributrice, in attesa della conclusione dei lavori di ripristino, ben avrebbe potuto evitare o limitare i danni subiti dalla OC attrice mediante l'installazione di un gruppo elettrogeno, ma non vi ha provveduto, tanto è vero che la cliente è stata costretta a stipulare un contratto per l'acquisto dell'acqua con l'Ente di irrigazione ST e RA (all. n. 4 all'atto di citazione), rivelatosi peraltro insufficiente ad evitare il danno.
Pertanto, deve ritenersi accertata la responsabilità contrattuale di per il Controparte_1 mancato tempestivo ripristino della fornitura in favore della OC attrice, la quale ha conseguentemente diritto al risarcimento dei danni subiti.
La quantificazione del risarcimento del danno deve ricomprendere sia la perdita subita che il mancato guadagno futuro, ovvero sia il danno emergente che il lucro cessante.
In ordine alle cause ed alla quantificazione del danno, si condividono le conclusioni della
Consulenza Tecnica d'Ufficio del Dott. (rispetto alla quale le parti, nelle Persona_6
rispettive difese conclusive, non hanno mosso IGnificative contestazioni), depositata il
02.12.2024.
In particolare, il CTU, rispondendo al primo quesito: “Previa descrizione dello stato dei luoghi accerti il ctu, alla luce della documentazione in atti, le cause dei danni lamentati dall'attrice”, ha affermato che “I luoghi di perizia sono stati ampiamente descritti nel paragrafo precedente. A distanza di due anni esatti dal verificarsi dei fatti si riscontra una differenza sostanziale circa lo stato vegetazionale e fisiologico degli agrumeti oggetto di perizia. Allo stato attuale gli agrumeti
(cv arance navel e cv clementino) si trovano in buone condizioni sanitarie e vegetative, fatto salvo
l'agrumeto insistente sulla p.lla 73 dove sono evidenti i segni di abbandono/senescenza delle piante. Per quanto riguarda la fase fenologica l'intero agrumeto si presenta nello stadio di ingrossamento del frutto per più del 50% rispetto alla pezzatura definitiva a maturazione della bacca. Al momento dei fatti di causa (anno 2022), per effetto delle particolari condizioni climatiche verificatesi nel periodo di fine inverno e primavera sugli agrumeti si era riscontrato un
“trascinamento” ed “allungamento” delle fasi fenologiche. Pertanto, nella prima decade del mese di luglio 2022 nell'agrumeto si riscontrava la fase fenologica che va dalla fioritura fino alla cascola fisiologica;
fase fenologica che normalmente si verifica entro il mese di giugno.
Pertanto, i danni lamentati dall'attrice sono sicuramente ascrivibili a quanto riportato nella perizia del 21/08/2022 (pag. 10) dal CT Perito AG : Testimone_1
….Omissis Sostanzialmente il danno consiste nella totale impossibilità di poter emungere acqua irrigua dal pozzo artesiano per mancanza di energia elettrica (fornitura) dal 25 giugno al 14 luglio [19 giorni]”.
11 In merito al secondo quesito: “2° Quesito: accerti, altresì, il CTU il periodo di mancata erogazione dell'energia Elettrica”, il CTU ha precisato: “Per venire a conoscenza del periodo di mancata erogazione dell'energia elettrica non è stato necessario interpellare l'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Infatti, nella Comparsa di IO e risposta per del 28/02/2023 a firma dell'Avv. Vito Rizzi veniva presentato, tra Controparte_1 le altre documentazioni, la “Relazione Tecnica all. 3”. La Relazione Tecnica, datata 10/08/2022 e firmata per conto di dall'Approvatore Sig. , riporta i fatti Controparte_1 Parte_3 legati al sinistro accorso nonché le relative date di riferimento. Nello specifico nella Relazione
Tecnica di vengono indicate le seguenti date: Controparte_1
- DATA SINISTRO: 24/06/2022
- LINEA AEREA BT RIPRISTINATA il 21/07/2022
Pertanto, in base a quanto riportato dagli atti ufficiali di il periodo di mancata Controparte_1 erogazione dell'energia elettrica è stato di 27 giorni”.
Quanto al terzo quesito: “accerti e quantifichi i danni subiti dall'attrice mediante perdita della produzione lorda vendibile ovvero del frutto pendente dell'annata agraria 2022/2023”, il CTU ha affermato quanto segue: “Il sopralluogo dell'area di perizia è stato effettuato a due anni dal verificarsi dei fatti di causa. Pertanto, per la definizione della produzione lorda vendibile si tiene conto della documentazione cartacea disponibile e dei valori statistici di ISMEA. Si premette che nel calcolo della PLV aziendale per l'anno 2022/2023 si tiene conto solamente dell'agrumeto e non dell'oliveto. Il periodo fenologico delicato per l'olivo è la post fioritura - allegagione che si verifica generalmente nel mese di aprile-maggio. Negli ultimi anni, nell'areale olivicolo tarantino, la riduzione e/o mancanza di produzione di olive è stata causata prevalentemente dalla presenza di nebbie durante il periodo della fioritura – allegagione e cioè nel periodo compreso tra i mesi di aprile maggio-giugno. Pertanto, non si ritiene ascrivibile la causa di mancata produzione delle olive alla mancanza di energia elettrica e di irrigazione per un periodo così breve tenendo conto anche delle caratteristiche di rusticità della pianta d'olivo. Inoltre, nella perizia del CT Perito
AG del 21/08/2022, non si ha alcun riferimento fotografico e né Testimone_1 tanto meno si argomentano i danni accorsi alle piante di olivo. Per il calcolo della Produzione
Lorda Vendibile si tiene conto della Superficie Agricola Utilizzata graficamente rilevata e dei valori medi di produzione e costo ad ettaro rilevati dal sito ISMEA Mercati
(https://www.ismeamercati.it/). Si reputa non valido ai fini del calcolo della produzione di agrumi, considerare la produttività media della singola pianta vista la difformità di età, sesto di impianto ed habitus vegetativo riscontrato in campo”.
12 “Dalla documentazione inviata dal CT Perito AG allo scrivente CTU, si rileva che Per_5
l'azienda ha venduto la produzione di arance dell'anno 2022 con vendita a corpo (Rif. Fattura n. 1 del 19/01/2023) per un importo complessivo imponibile di € 29.807,69. Tale importo percepito va decurtato dal calcolo della probabile PLV riferita all'anno 2022. Oltre a quanto percepito dalla vendita delle arance bisogna anche decurtare il corrispettivo relativo ai costi di produzione effettuati dall'azienda. I registri aziendali pervenuti allo scrivente CTU risultano essere incompleti circa le lavorazioni effettuate dall'azienda nell'agrumeto (sono stati inviati solo i registri dei trattamenti). Pertanto, per il calcolo dei costi di produzione si tiene conto del valore medio calcolato da ISMEA per il 2023 (dato disponibile)”.
Il CTU ha pertanto calcolato il valore dei costi di produzione medi aziendali in base all'utilizzo dei dati medi ISMEA di aree di produzione similari a quella di perizia, quantificandolo in €.38.308,66, ed ha così concluso: “Pertanto, i danni subiti dall'attrice mediante perdita della produzione lorda vendibile ovvero del frutto pendente dell'annata agraria 2022/2023 viene calcolato come di seguito indicato:
Mancato Reddito (danno) a.a. 2022/2023 = PLV tot – (Costi di produzione + vendita di prodotto effettuato)
Mancato Reddito (danno) a.a. 2022/2023 = € 86.332,47 – (€ 38.308,66 + € 29.807,69)
Mancato Reddito (danno) a.a. 2022/2023 = € 86.332,47 – € 68.116,35
Mancato Reddito (danno) a.a. 2022/2023 = € 18.216,12”.
In merito al 4° Quesito: “accerti il ctu se tali danni vegetativi possano anche aver potuto influenzare negativamente la differenziazione delle gemme produttive, compromettendo anche
l'annata agraria 2022/2023 ed, in tal caso, ne quantifichi il relativo danno”, il CTU ha affermato:
“Affinché si abbia una ordinaria produzione di frutti è necessario gestire oculatamente lo sviluppo della pianta nell'annata precedente a quella considerata. La formazione dei frutti si ha generalmente su rami fruttiferi differenziatisi l'anno precedente, dove è cura dell'agricoltore fornire alla pianta gli elementi e le sostanze nutritive necessarie che consentano un buon sviluppo ed una adeguata differenziazione delle gemme. Naturalmente è normale che le condizioni ambientali e l'apporto idrico svolgono un ruolo importante nei fenomeni di regolazione della crescita e sviluppo delle piante. Durante il sopralluogo (08/07/2024) si è riscontrata una buona produttività delle piante dovuta alla presenza di numerosi frutti a carico dei rami sviluppatisi in modo adeguato l'anno precedente (2023). Per quanto riguarda la produzione dell'anno 2023 non si hanno riscontri tangibili ed evidenti sullo stato delle piante di agrumi. Si è preso atto solo che non risulta alcuna fattura di vendita di agrumi per l'anno di produzione 2023. Effettivamente, per le motivazioni addotte anche dal CT Perito AG , risulta essere scientificamente Per_5
13 provato che le condizioni venutesi a creare nel periodo giugno- luglio 2022 ed anche a causa delle condizioni climatiche anomale verificatesi nel periodo invernale e primaverile dello stesso anno e della mancanza di irrigazione, abbiano potuto creare un danno alla produzione addivenire dell'agrumeto.
Pertanto, acclarato che i fatti di causa accaduti nel 2022 hanno avuto effetti negativi sulla differenziazione delle gemme produttive, si calcola il mancato reddito dell'azienda come già fatto in risposta al quesito n. 3 tenendo conto dei prezzi medi correnti ISMEA per l'anno 2023. I registri aziendali pervenuti allo scrivente CTU risultano essere incompleti circa le lavorazioni effettuate dall'azienda nell'agrumeto. Pertanto, per il calcolo dei costi di produzione si tiene conto del valore medio calcolato da ISMEA per il 2023 (dato disponibile) per aree similari a quella periziata. Per quanto riguarda le rese ad ettaro si tiene conto dell'ultimo dato ISTAT/ISMEA disponibile che è quello dell'anno 2022.
Il CTU ha quantificato in €.38.308,66 il valore dei costi di produzione medi aziendali in base all'utilizzo dei dati medi ISMEA di aree di produzione similari e calcolato i danni subiti dall'attrice mediante perdita della produzione lorda vendibile ovvero del frutto pendente dell'annata agraria
2023/2024 (anno solare 2023) come di seguito indicato:
Mancato Reddito a.a. 2023/2024 = PLV tot – (Costi di produzione)
Mancato Reddito a.a. 2023/2024 = € 73.650,43 – € 38.308,66
Mancato Reddito a.a. 2023/2024 = € 35.341,77.
In seguito all'invio alle parti della bozza di relazione, il CTU, in accettazione delle osservazioni formulate dal CT di parte resistente Dott. , ha calcolato il Per_7 Persona_8 Parte_4
“considerando una cascola di frutto durante l'evento di causa pari al 20 %. Pertanto, alla parte ricorrente viene riconosciuto un valore pari a:
Lucro cessante a.a. 2023/2024 = € 35.341,77 x 20% € 7.068,35”.
In definitiva, il CTU ha calcolato il danno totale subito dalla OC attrice in misura pari ad
€.25.284,47, importo ottenuto sommando il Mancato Reddito (danno emergente) a.a.
2022/2023, pari ad €.18.216,12, al Lucro cessante a.a. 2023/2024, pari ad €.7.068,35
(18.216,12+7.068,35=25.284,47).
Quanto alle osservazioni di parte attrice in ordine alla non imputazione al danno stimato dei costi di produzione, si condividono le argomentazioni svolte dal CTU sia nella relazione tecnica che in sede di chiarimenti resi all'udienza del 03.04.2025, nel senso che le spese di produzione sopportate dalla OC attrice nel 2022 devono considerarsi incluse nella gestione ordinaria di impresa, in considerazione dell'annata che, come accertato dal CTU, era particolare dal punto di vista meteorologico e, pertanto, non sono addebitabili alla OC convenuta.
14 In conclusione, il danno può complessivamente valutarsi in €.25.284,47, comprensivo di danno emergente e lucro cessante, escludendo dal computo, per i motivi indicati dal CTU e condivisi da questo Tribunale, i costi di produzione sostenuti dalla OC attrice.
IL REGOLAMENTO DELLE SPESE
Quanto al regolamento delle spese, la OC convenuta va condannata, in applicazione del generale principio della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. Vanno altresì poste a carico della convenuta soccombente le spese di CTU, come da decreto di liquidazione del 28.01.2025.
P.T.M. il Tribunale di RAnto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Presidente dott.ssa S. D'ERRICO, decidendo definitivamente sulla domanda proposta da
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, IG. nei confronti di (già Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, in persona del suo procuratore rigettata ogni altra domanda ed
[...] Controparte_6 eccezione, così statuisce:
1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,
2) CONDANNA la OC (già , in persona Controparte_1 Controparte_2 del suo procuratore pro tempore, al pagamento in favore della OC
[...]
della complessiva somma di €.25.284,47, per i danni Parte_1 subiti dalla OC attrice a causa dell'interruzione di energia elettrica nel periodo dal
24.06.2022 al 14.07.2022;
3) CONDANNA la OC (già , in persona Controparte_1 Controparte_2 del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500,00, comprensivi di spese borsuali e compensi, da aumentarsi nella misura di legge a titolo di rimborso spese generali, IVA e CPA;
4) PONE definitivamente a carico di (già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del suo procuratore pro tempore, le spese di CTU.
RAnto, lì 04.07.2025.
Il Giudice (dott.ssa S. D'ERRICO)
15
-IN NOME DEL POPOLO ITALIANO-
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di RAnto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente Dott.ssa Stefania D'Errico, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 7127/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Altri contratti atipici”, promosso da:
, partita IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante protempore, IG. con sede in Massafra (TA) in Parte_1
Viale Magna Grecia n. 60, elettivamente domiciliata in Massafra (TA) alla Via Ignazio Ciaia n. 32, presso e nello studio dell'avv. Rosalia Conforti (C.F. , dal quale è C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione notificato il 15.12.2022;
- ATTRICE -
CONTRO
(già Società con unico socio, soggetta ad Controparte_1 Controparte_2 attività di direzione e coordinamento da parte di con sede legale in Roma, Via CP_2
Ombrone n. 2, capitale sociale pari ad Euro 2.600.000.000,00 interamente versato, Registro imprese di Roma e Codice fiscale – REA n. 922436, Società partecipante al Gruppo IVA P.IVA_2 CP_2 con P.I. , rappresentata dal suo procuratore (già denominata P.IVA_3 Controparte_3 [...] ed giusta procura Rep. 61024 Racc. 31382 registrata a Roma 5 addì CP_4 Controparte_5
31.03.2020 n. 3542 serie 1/T per atto del notaio di Roma, OC con unico socio e Persona_1 soggetta ad attività di direzione e coordinamento di con sede legale in Roma, Viale CP_2
Regina Margherita n. 125, capitale sociale Euro 100.000.000,00 interamente versato, Registro imprese di Roma e Codice fiscale , REA n. 963811, Società partecipante al Gruppo P.IVA_4
IVA con P.I. in persona del suo procuratore giusta procura CP_2 P.IVA_3 Controparte_6
Rep. 61973 Racc. 31963 registrata a Roma 5 addì 28.09.2020 n. 9413 serie 1/T per atto del notaio di Roma, elettivamente domiciliata in RAnto, alla via Umbria 228, presso e nello Persona_1
1 studio dell'Avv. Vito Rizzi (C.F. ), dal quale è rappresentata e difesa giusta C.F._2 procura in calce alla comparsa di IO depositata il 09.03.2023;
- CONVENUTA -
Conclusioni delle parti: come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
LE RAGIONI DELLE PARTI E LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.12.2022, l'odierna attrice conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale le OC in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, nella qualità di soggetto preposto al transito dell'energia elettrica - distributore, nonché la OC in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella Controparte_7 qualità di soggetto fornitore del servizio, esponendo:
- che la IG.ra era proprietaria dei fondi rustici siti in agro di Castellaneta, CP_8 riportati in Catasto terreni al fg. 102 p.lle 4, 73, 79 e 207, coltivati ad agrumeto ed oliveto, nonché legale rappresentante della Società agricola GE.T.R. di AL MA Scala & C.
S.A.S. Soc. Agricola, che conduceva in affitto i suddetti terreni;
- che per l'irrigazione dell'agrumeto e dell'oliveto la OC si serviva di un pozzo artesiano da cui estraeva l'acqua a mezzo di una pompa elettrica alimentata dall'energia elettrica acquistata dalla OC e trasportata, invece, dai cavi in Mt o Bt di Controparte_7 proprietà della OC E- Distribuzione S.p.a. (distributore);
- che la forte siccità della zona nella primavera-estate del 2022 aveva costretto l'affittuaria ad irrigare i terreni giorno e notte, al fine di salvaguardare le piante e la produzione in corso;
- che l'irrigazione avveniva in modo automatico, essendovi un timer che avviava e spegneva l'impianto in base alla tempistica impostata;
- che in data 25.06.2022 la Sig.ra recatasi in azienda dalla quale mancava da tre/quattro Pt_1 giorni per motivi di salute, constatava con grande preoccupazione e sgomento che il terreno si presentava arido e le piante si trovavano in un palese critico stato vegetativo;
- che dalla lettura del voltometro la Sig.ra constatava che l'irrigazione non avveniva a Pt_1 causa della mancanza dell'energia elettrica;
- che, pertanto, avvisava immediatamente la OC della mancanza Controparte_7 dell'energia elettrica senza, però, ottenere alcun riscontro;
- che per vie brevi apprendeva che la causa della mancata erogazione del servizio era dovuta al furto dei cavi elettrici;
- che in data 01.07.2022 la IG.ra nella sua duplice veste - dopo aver effettuato un Pt_1 sopralluogo nei terreni per cui è causa, cui partecipavano il di lei marito, dott. Per_2
2 l'avv. OB RN, in sostituzione dell'avv. Conforti, impedita, e il dott. agr. Per_3 in sostituzione del perito agrario impedito - inviava alla OC Per_4 Persona_5 ed alla OC lettera di messa in mora, chiedendo Controparte_1 Controparte_7 il ristoro di tutti i danni patiti e patiendi, sia patrimoniali che non patrimoniali, unitamente ad un sopralluogo per la data dell'11.07.2022;
- che nessuno si presentava per le Società e, pertanto, si redigeva un verbale in tal senso, come da relazione tecnica allegata;
- che la IG.ra rendendosi parte diligente, per non aggravare la situazione del debitore, Pt_1 usando la diligenza del buon padre di famiglia, prontamente stipulava contratto per l'acquisto dell'acqua con l'Ente di irrigazione ST e RA, essendo presente una condotta idrica passante proprio dal suo fondo;
- che il ripristino della linea elettrica avveniva solo in data 14.07.2022, dopo ben 19 giorni dall'interruzione, allorquando i danni derivanti dalla mancata irrigazione si erano ormai prodotti;
- che il Tecnico di fiducia dell'attrice, p.a. all'uopo incaricato, aveva Persona_5 redatto una dettagliata ed esaustiva relazione dalla quale si evinceva che i danni alle piante ed alla produzione erano in stretta derivazione causale dalla mancata irrigazione nel delicato momento vegetativo e produttivo della pianta;
- che le palesi violazioni degli artt. 1218, 1559, 2043, 2049 e 2051 c.c. ad opera delle odierne convenute - ciascuna per la propria sfera di competenza e di responsabilità contrattuale e non contrattuale - avevano prodotto danni nella sfera giuridica di interessi dell'affittuaria;
- che, in conseguenza dei fatti esposti in atti, il danno emergente ammontava ad €.1.200,00, quale spesa sopportata per acquistare l'acqua dal durante il periodo in cui era CP_9 mancata l'energia elettrica, mentre il danno da lucro cessante ammontava ad €.114.143,28, come da relazione tecnica allegata.
L'odierna attrice chiedeva pertanto accogliersi le seguenti conclusioni:
“A) accertato che il danno alle piante di agrumi e di olivo di cui al punto 1 del presente atto è derivato unicamente dalla mancata tempestiva irrigazione non avvenuta a causa dell'interruzione del servizio di trasporto ed erogazione dell'energia elettrica, dichiarare le Società convenute, ciascuna per la propria sfera di competenza e colpevolezza, responsabili dei danni sofferti dalla IG.ra , in qualità di affittuaria;
Pt_1
B) conseguentemente, In via principale condannare solidalmente le Società convenute, in persone dei rispettivi legali rappresentanti pro -tempore, al risarcimento sia del danno patrimoniale da lucro cessante e sia quello patrimoniale del danno emergente subiti dall'affittuaria, IG.ra
[...]
[..
[...] , liquidando, in favore di quest'ultima, o la complessiva somma di €. 115.343,28 di CP_10 cui €. 114.143,28 a titolo di danno da lucro cessante ed €. 1.200,00 a titolo di danno emergente o quell'altra maggiore o minore somma che parrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni dal di della domanda all'effettivo soddisfo;
In via subordinata
- condannare la OC , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al risarcimento del danno da lucro cessante, liquidando in favore dell'affittuaria, IG. CP_8
, la complessiva somma di €. 114.143,28, o quella maggiore o minore che parrà di giustizia,
[...] oltre interessi e rivalutazione dal dì della domanda all'effettivo soddisfo;
- condannare la OC , in persona del suo legale rappresentante, al pagamento Controparte_7 in favore della IG.ra , quale affittuaria, della somma di €. 1.200,00, oltre interessi CP_8 dal dì della domanda all'effettivo soddisfo, a titolo di danno emergente, avendo acquistato l'acqua dal pur avendo un proprio pozzo da cui non ha emunto l'acqua per Controparte_11 mancanza di energia elettrica;
C) e, per l'effetto di tutto quanto innanzi esposto, condannare le OC convenute in solido, o in via subordinata in ragione delle rispettive colpevolezze, al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio la OC con comparsa di IO e risposta Controparte_1 depositata il 09.03.2023, con la quale esponeva:
- che nel mese di giugno 2022, su segnalazione della IG.ra , i tecnici di e- Parte_1 distribuzione Spa si recavano sui terreni di parte attrice, ove verificavano che gli impianti della linea elettrica che alimentavano anche l'utenza attorea venivano resi oggetto di furto ad opera di ignoti, tanto da provocare la disalimentazione dei vari utenti residenti nella zona;
- che all'indomani del furto subito, organizzava quanto necessario per il Controparte_1 ripristino della linea, mediante affidamento dei lavori di installazione di nuovi conduttori, come da contratto di appalto allegato, e, in data 14.07.2022, la linea rientrava regolarmente in funzione;
- che l'evento veniva prontamente denunciato alle Autorità competenti, cui veniva segnalato che, nella circostanza, erano stati oggetto di furto alcuni conduttori del tipo rame nudo da 16 mmq, per una lunghezza complessiva stimata in circa metri 960, equivalenti a circa kg 240, per un costo complessivo di ripristino stimato in circa € 3.000,00;
- che con nota del 27.07.2022 l'attrice veniva informata che, come previsto dalla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico n. 646/2015 e successive
4 modifiche ed integrazioni, non era previsto alcun tipo di risarcimento per eventi di questo tipo;
- che l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI), con delibera
646/2015/R/eel, classificava il furto degli impianti di distribuzione di energia elettrica come
"causa di forza maggiore", la cui responsabilità non poteva attribuirsi al “Distributore”, atteso che l'interruzione della somministrazione era da imputare esclusivamente al fatto doloso del terzo, con conseguente esonero da responsabilità, ex art. 1218 c.c. ("Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato de-terminato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile");
- che, in ogni caso, non sussisteva un termine contrattuale o legale entro cui provvedere alle disfunzioni del sistema, né parte attrice lo ha aveva indicato, e la OC distributrice si era tempestivamente adoperata per l'affidamento dei necessari lavori di ripristino, mediante la stipula di un contratto di appalto in data 29.06.2022, lavori obiettivamente complessi e onerosi in quanto consistenti nella sostituzione di un lungo tratto della linea elettrica, con la connessa necessità di un'apposita progettazione e di una serie di verifiche tecniche preliminari;
- che l'attrice, mediante l'utilizzo dell'ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto evitare i danni lamentati ricorrendo a misure alternative idonee ad assicurare l'irrigazione dell'agrumeto e dell'uliveto.
Tanto premesso, la OC concludeva nel seguente modo: “1) Rigettare la Controparte_1 domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto. 2) Condannare l'attrice alla rifusione delle spese di lite”.
Si costituiva altresì in giudizio la OC con comparsa di IO e risposta Controparte_7 depositata il 16.03.2023, con la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto erogando prestazioni aventi ad oggetto la compravendita di energia elettrica, Controparte_7 non poteva ritenersi responsabile per i danni patiti dal consumatore finale in conseguenza dell'interruzione di energia elettrica e/o comunque dell'anomalia nell'erogazione della stessa, non avendo potere e controllo sul trasporto e distribuzione dell'energia.
La OC concludeva pertanto chiedendo di “accertare e dichiarare il difetto di Controparte_7 legittimazione passiva ex lege in capo a per le motivazioni Controparte_12 espresse nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, dichiararne l'estromissione dal giudizio che ne occupa. Vinte le spese di lite”.
5 All'udienza di comparizione del 31.03.2023 il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava all'udienza del 07.07.2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 07.07.2023 il Giudice si riservava in ordine alle richieste istruttorie formulate dalle parti.
Con ordinanza del 22.08.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.07.2023, il
Giudice, ritenuta la carenza di legittimazione passiva della OC ne Controparte_7 disponeva l'estromissione dal giudizio, con compensazione integrale delle spese del giudizio nei confronti della OC estromessa, ammetteva la prova testimoniale con i testi e sulle circostanze riportate nei capitoli indicati nell'atto di citazione, riservando all'esito delle prove orali l'ammissione della CTU e fissava per l'espletamento della prova per testi l'udienza del 17.11.2023.
All'udienza del 17.11.2023 veniva escusso il teste . Testimone_1
Alla successiva udienza del 26.01.2024 venivano escussi i testi , Testimone_2 Tes_3
e RN OB;
all'esito, il Giudice si riservava in ordine alla richiesta di CTU
[...] formulata da parte attrice.
Con ordinanza del 13.05.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.01.2024, il
Giudice ammetteva CTU, come richiesta da parte attrice, e nominava Consulente il dott. Per_6
, formulando i seguenti quesiti: “1) previa descrizione dello stato dei luoghi accerti il ctu,
[...] alla luce della documentazione in atti, le cause dei danni lamentati dall'attrice; 2) accerti, altresì, il CTU il periodo di mancata erogazione dell'energia Elettrica;
3) accerti e quantifichi i danni subiti dall'attrice mediante perdita della produzione lorda vendibile ovvero del frutto pendente dell'annata agraria 2022/2023; 4) accerti il ctu se tali danni vegetativi possano anche aver potuto influenzare negativamente la differenziazione delle gemme produttive, compromettendo anche
l'annata agraria 2022/2023 ed, in tal caso, ne quantifichi il relativo danno”, rinviava quindi la causa all' udienza del 21.6.2024 per il giuramento del CTU e la proposizione dei quesiti sopra indicati.
All'udienza del 2106.2024 il Giudice rinviava la causa all'udienza del 13.12.2024 per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.12.2024 il Giudice si riservava in ordine alle richieste delle parti.
Con ordinanza del 15.01.2025 il Giudice, rilevato che il valore della causa era superiore ad
€.50.000,00, rimetteva gli atti al Presidente della Prima Sezione Civile per l'assegnazione della controversia ad un magistrato togato.
Con decreto del 20.01.2025 il Presidente di Sezione assegnava la causa a sé stessa e fissava udienza di comparizione delle parti per il 18.02.2025.
All'udienza del 18.02.2025 il P.I. si riservava in ordine alle richieste delle parti.
6 Con ordinanza del 19.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.02.2025, il
P.I. disponeva la comparizione del CTU dott. a chiarimenti ed a tal fine fissava Persona_6
l'udienza del 06.03.2025, successivamente rinviata al 03.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la comparizione del CTU.
All'udienza del 03.04.2025 le parti precisavano le conclusioni ed il CTU forniva i chiarimenti richiesti;
all'esito, il P.I. riservava la causa per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
IL MERITO DELLA CONTROVERSIA
Preliminarmente, occorre rilevare che all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.12.2025 la OC attrice, in ossequio al decreto n. 16920/2023 del 22/08/2023, ha escluso dalla domanda la OC in quanto estromessa dal giudizio. Controparte_7
Pertanto, resta da valutare esclusivamente la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla OC attrice nei confronti della OC Controparte_1
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Al fine di illustrare la ragioni del motivato convincimento, occorre procedere ad una preliminare ricostruzione dei fatti di causa.
Non è contestato che in data 25.06.2022 la Sig.ra recatasi in azienda, constatava che i terreni Pt_1 di sua proprietà, coltivati ad agrumeto ed uliveto, si presentavano aridi e che le piante si trovavano in un palese critico stato vegetativo, essendosi l'irrigazione interrotta a causa della mancanza dell'energia elettrica che alimentava la pompa elettrica utilizzata per estrarre l'acqua da un pozzo artesiano ivi presente.
Risulta altresì pacifico, in quanto non contestato e comunque documentalmente provato, che l'odierna attrice avvisava immediatamente la OC Controparte_13 nergia elettrica (cfr. scheda ticket del 27.06.2022, all. n. 6 alla comparsa di IO e-
[...] distribuzione e che, non avendo ottenuto alcun riscontro, in data 01.07.2022 inviava alla CP_7 OC ed alla OC lettera di messa in mora, Controparte_1 Controparte_7 chiedendo il ristoro di tutti i danni patiti e patiendi, sia patrimoniali che non patrimoniali, unitamente ad un sopralluogo per la data dell'11.07.2022, cui le OC convenute non partecipavano.
L'interruzione dell'erogazione di energia elettrica era dovuta al furto dei cavi elettrici avvenuto in data 24.06.2022 (cfr. relazione tecnica del 10.08.2022, all n. 3 alla comparsa di IO e- distribuzione , e la OC convenuta affidava i lavori di ripristino a OC terza (cfr. lettera CP_7 di consegna lavori del 29.06.2022, all. n. 2 alla comparsa di IO , la Controparte_1 quale provvedeva all'effettivo ripristino in data 14.07.2022.
7 Nel frattempo, per non aggravare la situazione, in data 01.07.2022 l'odierna attrice stipulava contratto per l'acquisto dell'acqua con l'Ente di irrigazione ST e RA (cfr. all. n. 4 all'atto di citazione), essendo presente una condotta idrica passante dal fondo di proprietà della Sig.ra Pt_1
Da tale pur sommaria ricostruzione dei fatti di causa attraverso la produzione documentale delle parti, risulta acclarato che l'interruzione della fornitura di energia elettrica lamentata da parte attrice
è derivata dal furto dei cavi elettrici.
Occorre pertanto accertare se tale evento sia qualificabile come “caso fortuito”, inteso, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, come fattore straordinario e imprevedibile, e tale da comprendere anche il fatto doloso del terzo, idoneo di per sé ad interrompere il collegamento causale tra il fatto e il danno, allorché sia stato da solo sufficiente a provocare l'evento (Cass. civ. n.
15429/2004).
Con riferimento alla figura del trasportatore professionale, la Suprema Corte ha affermato che, per integrare l'esimente del caso fortuito, non occorre solo che un evento appaia improbabile, ma che sia anche imprevedibile con valutazione da effettuarsi, con la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c.,
e assolutamente inevitabile, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle misure idonee ad elidere o attenuare il rischio (Cass. n. 1935/2003).
Quanto all'aspetto probatorio, è indubbio che incombe sul distributore l'obbligo di dimostrare che l'evento all'origine della discontinuità nel servizio di erogazione dell'energia elettrica dipende da una causa non imputabile (Cass. n. 12921 del 03.12.1991); a norma dell'art. 1218 c.c., spetta infatti al debitore dimostrare di non aver potuto tempestivamente adempiere la prestazione dovuta per cause a lui non imputabili, ma “per vincere tale presunzione a suo carico egli non può limitarsi a eccepire la semplice difficoltà della prestazione o il fatto ostativo del terzo, ma deve provare di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frappostisi all'esatto adempimento” (Cass. civ. n. 16211/2002); inoltre, il debitore deve dimostrare che l'inadempimento non è dipeso da oggettiva inidoneità dei mezzi da lui predisposti per l'adempimento (Cass. n. 4989 del 27.09.1979).
Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, occorre pertanto accertare se sussista o meno la responsabilità della OC distributrice per il ritardo nel ripristino dell'energia elettrica.
Orbene, come innanzi precisato, risulta pacifico che l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica sia stata determinata dal furto dei cavi elettrici avvenuto in data 24.06.2022 (cfr. relazione tecnica del 10.08.2022, all n. 3 alla comparsa di IO , e che in data Controparte_1
29.06.2022 la OC convenuta abbia affidato i lavori di ripristino a OC terza (cfr. lettera di consegna lavori del 29.06.2022, all. n. 2 alla comparsa di IO , la Controparte_1 quale ha provveduto all'effettivo ripristino in data 14.07.2022.
8 Tale ripristino della fornitura non è avvenuto in modo tempestivo per espressa ammissione della stessa OC distributrice, la quale nella richiamata relazione tecnica del 10.08.2022, nella parte relativa alla “Descrizione dei fatti (modalità del sinistro)” e nelle successive “Note aggiuntive per la gestione del reclamo” afferma espressamente quanto segue: “Furto di linea aerea BT, ripristinata il 21/07/2022. LCL 6302351273 (05/07/22 - 30/09/22). Impresa informata tempestivamente, i tempi prolungati per il ripristino sono dovuti ad attesa materiali e difficoltà operative durante lo svolgimento dei lavori”.
Quanto al ritardo nel ripristino dell'energia elettrica a causa della “attesa materiali”, deve rilevarsi che la OC convenuta non ha indicato di quali materiali trattasi, né ha provato che detto ritardo sia stato determinato dalla mancata tempestiva consegna di tali non meglio specificati materiali.
Peraltro, la responsabilità del debitore sussiste anche in caso di impossibilità dovuta alla mancata fornitura della materia o dei mezzi necessari all'adempimento, poiché l'omissione o il ritardo dei suoi fornitori non può essere considerato un fatto estraneo al debitore medesimo.
Quanto poi alle asserite “difficoltà operative durante lo svolgimento dei lavori”, la OC distributrice non ha fornito alcuna prova circa la sussistenza di tali difficoltà, essendosi limitata ad affermare che i lavori di ripristino fossero “obiettivamente complessi e onerosi in quanto consistenti nella sostituzione di un lungo tratto della linea elettrica, con la connessa necessità di un'apposita progettazione e di una serie di verifiche tecniche preliminare” (così a pag. 5, ultimo capoverso, della comparsa di IO , senza alcuna ulteriore specificazione ed Controparte_1 omettendo qualsiasi richiesta istruttoria al fine di provare tali assunti. A ciò si aggiunga la contraddittorietà sul punto della difesa di parte convenuta, la quale nella comparsa di IO indica che il tratto della linea elettrica interessato dal furto fosse lungo 960 metri, mentre nella richiamata lettera di consegna lavori del 29.06.2022 (all. 2 alla comparsa di IO) si parla di
“Posa cavo aereo linee BT” per un tratto di 240 metri, quindi di gran lunga inferiore rispetto a quello dichiarato da Controparte_1
Tali risultanze non sono scalfite, anzi trovano ulteriori conferme, nella istruttoria espletata tramite le prove orali assunte nel corso del giudizio.
In particolare, il teste di parte attrice , perito agrario, interrogato sulle Testimone_1 circostanze sub 2, 4 e 5 della memoria istruttoria della OC attrice [2) “Vero che in data 11.7.22 i IGg. , OB RN e si recavano nei predetti fondi di cui Parte_2 Persona_5 al capitolo 1 per effettuare un sopralluogo in contraddittorio con le odierne OC Controparte_1
ed e che nessun rappresentante delle predette Società si presentava
[...] Controparte_7 all'importante incontro e che, in detto luogo e tempo, il IG. , perito agrario, Persona_5 scattava foto rappresentanti lo stato di fatto del terreno e delle vegetazione arborea (vd allegato A)
9 della relazione tecnica)”; 4) “Vero che i rilievi fotografici allegati alla relazione del CT, p.a.
, sono quelli scattati dallo stesso perito agrario , prima, e da Persona_5 Per_5 Tes_3
poi”; 5) “Vero che il p.a. riconosce come suo l'elaborato peritale che
[...] Persona_5 la S.V. esibisce al testimone, confermandone integralmente il contenuto], ha confermato in toto quanto ivi riportato, avendo constatato personalmente lo stato di fatto in cui versavano il terreno e la vegetazione arborea a seguito del periodo di interruzione dell'energia elettrica che alimentava la pompa elettrica collegata al pozzo artesiano presente sul terreno.
Anche il teste di parte attrice , interrogato sulla circostanza sub 3 della memoria Testimone_3 istruttoria della OC attrice [“3) Vero che in data 26.7.22 un uomo di fiducia dell'affittuaria OC, tale IG. scattava rilievi fotografici riproducenti lo stato del terreno e Testimone_3 quello vegetativo delle piante insistenti sulle particelle 305- 73-79-207 del fg. 102” e che la S.V. esibisce al Testimone (vd allegato B) della relazione tecnica)”], oltre a confermare detta circostanza ha precisato che i fotogrammi erano quelli contenuti nell'allegato b della relazione e firma del
Geom. e che dopo avere scattato i fotogrammi li aveva girati alla IG.ra Testimone_1
. Parte_1
Nei medesimi termini, il teste di parte attrice RN OB ha confermato la circostanza sub. 1 della memoria 183 n. 2 di parte attrice [“Vero che il giorno 1.7.22 i IGg. Parte_2
OB RN e si recavano nei terreni siti in agro di Castellaneta, riportati in Testimone_4
Catasto al Fg.102, part.lle 305-73-79-207, di proprietà della IG.ra , ma condotti Parte_1 in affitto dalla OC GE.T.R. di MA S. AL & C. sas OC Agricola”], precisando che in data 01.07.2022 si era recato insieme al IG. marito della IG.ra proprietaria dei Per_3 Pt_1 terreni di cui in citazione, ed avevano verificato che mancavano i cavi della linea elettrica.
Quanto al teste di parte convenuta , operaio dipendente di Testimone_5 Controparte_1 intervenuto a seguito della segnalazione del guasto da parte della OC attrice, lo stesso si è limitato a confermare la circostanza, incontestata, per cui l'interruzione della fornitura di energia elettrica della è stata determinata dal taglio da parte di ignoti dei conduttori in rame Pt_1 presenti sui pali.
Dall'istruttoria espletata è emerso che il ripristino della fornitura di energia elettrica non è avvenuto in modo tempestivo al fine di adempiere all'obbligazione assunta nei confronti della OC convenuta;
inoltre, la OC non ha dimostrato di aver adottato tutte le Controparte_1 misure volte ad evitare il danno patrimoniale occorso alla OC medesima, in manifesta violazione delle regole di correttezza e buona fede, che imponevano alla OC distributrice di provvedere alla riparazione del danno ed al ripristino della fornitura di energia elettrica nel più breve tempo possibile.
10 Oltretutto, la OC distributrice, in attesa della conclusione dei lavori di ripristino, ben avrebbe potuto evitare o limitare i danni subiti dalla OC attrice mediante l'installazione di un gruppo elettrogeno, ma non vi ha provveduto, tanto è vero che la cliente è stata costretta a stipulare un contratto per l'acquisto dell'acqua con l'Ente di irrigazione ST e RA (all. n. 4 all'atto di citazione), rivelatosi peraltro insufficiente ad evitare il danno.
Pertanto, deve ritenersi accertata la responsabilità contrattuale di per il Controparte_1 mancato tempestivo ripristino della fornitura in favore della OC attrice, la quale ha conseguentemente diritto al risarcimento dei danni subiti.
La quantificazione del risarcimento del danno deve ricomprendere sia la perdita subita che il mancato guadagno futuro, ovvero sia il danno emergente che il lucro cessante.
In ordine alle cause ed alla quantificazione del danno, si condividono le conclusioni della
Consulenza Tecnica d'Ufficio del Dott. (rispetto alla quale le parti, nelle Persona_6
rispettive difese conclusive, non hanno mosso IGnificative contestazioni), depositata il
02.12.2024.
In particolare, il CTU, rispondendo al primo quesito: “Previa descrizione dello stato dei luoghi accerti il ctu, alla luce della documentazione in atti, le cause dei danni lamentati dall'attrice”, ha affermato che “I luoghi di perizia sono stati ampiamente descritti nel paragrafo precedente. A distanza di due anni esatti dal verificarsi dei fatti si riscontra una differenza sostanziale circa lo stato vegetazionale e fisiologico degli agrumeti oggetto di perizia. Allo stato attuale gli agrumeti
(cv arance navel e cv clementino) si trovano in buone condizioni sanitarie e vegetative, fatto salvo
l'agrumeto insistente sulla p.lla 73 dove sono evidenti i segni di abbandono/senescenza delle piante. Per quanto riguarda la fase fenologica l'intero agrumeto si presenta nello stadio di ingrossamento del frutto per più del 50% rispetto alla pezzatura definitiva a maturazione della bacca. Al momento dei fatti di causa (anno 2022), per effetto delle particolari condizioni climatiche verificatesi nel periodo di fine inverno e primavera sugli agrumeti si era riscontrato un
“trascinamento” ed “allungamento” delle fasi fenologiche. Pertanto, nella prima decade del mese di luglio 2022 nell'agrumeto si riscontrava la fase fenologica che va dalla fioritura fino alla cascola fisiologica;
fase fenologica che normalmente si verifica entro il mese di giugno.
Pertanto, i danni lamentati dall'attrice sono sicuramente ascrivibili a quanto riportato nella perizia del 21/08/2022 (pag. 10) dal CT Perito AG : Testimone_1
….Omissis Sostanzialmente il danno consiste nella totale impossibilità di poter emungere acqua irrigua dal pozzo artesiano per mancanza di energia elettrica (fornitura) dal 25 giugno al 14 luglio [19 giorni]”.
11 In merito al secondo quesito: “2° Quesito: accerti, altresì, il CTU il periodo di mancata erogazione dell'energia Elettrica”, il CTU ha precisato: “Per venire a conoscenza del periodo di mancata erogazione dell'energia elettrica non è stato necessario interpellare l'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Infatti, nella Comparsa di IO e risposta per del 28/02/2023 a firma dell'Avv. Vito Rizzi veniva presentato, tra Controparte_1 le altre documentazioni, la “Relazione Tecnica all. 3”. La Relazione Tecnica, datata 10/08/2022 e firmata per conto di dall'Approvatore Sig. , riporta i fatti Controparte_1 Parte_3 legati al sinistro accorso nonché le relative date di riferimento. Nello specifico nella Relazione
Tecnica di vengono indicate le seguenti date: Controparte_1
- DATA SINISTRO: 24/06/2022
- LINEA AEREA BT RIPRISTINATA il 21/07/2022
Pertanto, in base a quanto riportato dagli atti ufficiali di il periodo di mancata Controparte_1 erogazione dell'energia elettrica è stato di 27 giorni”.
Quanto al terzo quesito: “accerti e quantifichi i danni subiti dall'attrice mediante perdita della produzione lorda vendibile ovvero del frutto pendente dell'annata agraria 2022/2023”, il CTU ha affermato quanto segue: “Il sopralluogo dell'area di perizia è stato effettuato a due anni dal verificarsi dei fatti di causa. Pertanto, per la definizione della produzione lorda vendibile si tiene conto della documentazione cartacea disponibile e dei valori statistici di ISMEA. Si premette che nel calcolo della PLV aziendale per l'anno 2022/2023 si tiene conto solamente dell'agrumeto e non dell'oliveto. Il periodo fenologico delicato per l'olivo è la post fioritura - allegagione che si verifica generalmente nel mese di aprile-maggio. Negli ultimi anni, nell'areale olivicolo tarantino, la riduzione e/o mancanza di produzione di olive è stata causata prevalentemente dalla presenza di nebbie durante il periodo della fioritura – allegagione e cioè nel periodo compreso tra i mesi di aprile maggio-giugno. Pertanto, non si ritiene ascrivibile la causa di mancata produzione delle olive alla mancanza di energia elettrica e di irrigazione per un periodo così breve tenendo conto anche delle caratteristiche di rusticità della pianta d'olivo. Inoltre, nella perizia del CT Perito
AG del 21/08/2022, non si ha alcun riferimento fotografico e né Testimone_1 tanto meno si argomentano i danni accorsi alle piante di olivo. Per il calcolo della Produzione
Lorda Vendibile si tiene conto della Superficie Agricola Utilizzata graficamente rilevata e dei valori medi di produzione e costo ad ettaro rilevati dal sito ISMEA Mercati
(https://www.ismeamercati.it/). Si reputa non valido ai fini del calcolo della produzione di agrumi, considerare la produttività media della singola pianta vista la difformità di età, sesto di impianto ed habitus vegetativo riscontrato in campo”.
12 “Dalla documentazione inviata dal CT Perito AG allo scrivente CTU, si rileva che Per_5
l'azienda ha venduto la produzione di arance dell'anno 2022 con vendita a corpo (Rif. Fattura n. 1 del 19/01/2023) per un importo complessivo imponibile di € 29.807,69. Tale importo percepito va decurtato dal calcolo della probabile PLV riferita all'anno 2022. Oltre a quanto percepito dalla vendita delle arance bisogna anche decurtare il corrispettivo relativo ai costi di produzione effettuati dall'azienda. I registri aziendali pervenuti allo scrivente CTU risultano essere incompleti circa le lavorazioni effettuate dall'azienda nell'agrumeto (sono stati inviati solo i registri dei trattamenti). Pertanto, per il calcolo dei costi di produzione si tiene conto del valore medio calcolato da ISMEA per il 2023 (dato disponibile)”.
Il CTU ha pertanto calcolato il valore dei costi di produzione medi aziendali in base all'utilizzo dei dati medi ISMEA di aree di produzione similari a quella di perizia, quantificandolo in €.38.308,66, ed ha così concluso: “Pertanto, i danni subiti dall'attrice mediante perdita della produzione lorda vendibile ovvero del frutto pendente dell'annata agraria 2022/2023 viene calcolato come di seguito indicato:
Mancato Reddito (danno) a.a. 2022/2023 = PLV tot – (Costi di produzione + vendita di prodotto effettuato)
Mancato Reddito (danno) a.a. 2022/2023 = € 86.332,47 – (€ 38.308,66 + € 29.807,69)
Mancato Reddito (danno) a.a. 2022/2023 = € 86.332,47 – € 68.116,35
Mancato Reddito (danno) a.a. 2022/2023 = € 18.216,12”.
In merito al 4° Quesito: “accerti il ctu se tali danni vegetativi possano anche aver potuto influenzare negativamente la differenziazione delle gemme produttive, compromettendo anche
l'annata agraria 2022/2023 ed, in tal caso, ne quantifichi il relativo danno”, il CTU ha affermato:
“Affinché si abbia una ordinaria produzione di frutti è necessario gestire oculatamente lo sviluppo della pianta nell'annata precedente a quella considerata. La formazione dei frutti si ha generalmente su rami fruttiferi differenziatisi l'anno precedente, dove è cura dell'agricoltore fornire alla pianta gli elementi e le sostanze nutritive necessarie che consentano un buon sviluppo ed una adeguata differenziazione delle gemme. Naturalmente è normale che le condizioni ambientali e l'apporto idrico svolgono un ruolo importante nei fenomeni di regolazione della crescita e sviluppo delle piante. Durante il sopralluogo (08/07/2024) si è riscontrata una buona produttività delle piante dovuta alla presenza di numerosi frutti a carico dei rami sviluppatisi in modo adeguato l'anno precedente (2023). Per quanto riguarda la produzione dell'anno 2023 non si hanno riscontri tangibili ed evidenti sullo stato delle piante di agrumi. Si è preso atto solo che non risulta alcuna fattura di vendita di agrumi per l'anno di produzione 2023. Effettivamente, per le motivazioni addotte anche dal CT Perito AG , risulta essere scientificamente Per_5
13 provato che le condizioni venutesi a creare nel periodo giugno- luglio 2022 ed anche a causa delle condizioni climatiche anomale verificatesi nel periodo invernale e primaverile dello stesso anno e della mancanza di irrigazione, abbiano potuto creare un danno alla produzione addivenire dell'agrumeto.
Pertanto, acclarato che i fatti di causa accaduti nel 2022 hanno avuto effetti negativi sulla differenziazione delle gemme produttive, si calcola il mancato reddito dell'azienda come già fatto in risposta al quesito n. 3 tenendo conto dei prezzi medi correnti ISMEA per l'anno 2023. I registri aziendali pervenuti allo scrivente CTU risultano essere incompleti circa le lavorazioni effettuate dall'azienda nell'agrumeto. Pertanto, per il calcolo dei costi di produzione si tiene conto del valore medio calcolato da ISMEA per il 2023 (dato disponibile) per aree similari a quella periziata. Per quanto riguarda le rese ad ettaro si tiene conto dell'ultimo dato ISTAT/ISMEA disponibile che è quello dell'anno 2022.
Il CTU ha quantificato in €.38.308,66 il valore dei costi di produzione medi aziendali in base all'utilizzo dei dati medi ISMEA di aree di produzione similari e calcolato i danni subiti dall'attrice mediante perdita della produzione lorda vendibile ovvero del frutto pendente dell'annata agraria
2023/2024 (anno solare 2023) come di seguito indicato:
Mancato Reddito a.a. 2023/2024 = PLV tot – (Costi di produzione)
Mancato Reddito a.a. 2023/2024 = € 73.650,43 – € 38.308,66
Mancato Reddito a.a. 2023/2024 = € 35.341,77.
In seguito all'invio alle parti della bozza di relazione, il CTU, in accettazione delle osservazioni formulate dal CT di parte resistente Dott. , ha calcolato il Per_7 Persona_8 Parte_4
“considerando una cascola di frutto durante l'evento di causa pari al 20 %. Pertanto, alla parte ricorrente viene riconosciuto un valore pari a:
Lucro cessante a.a. 2023/2024 = € 35.341,77 x 20% € 7.068,35”.
In definitiva, il CTU ha calcolato il danno totale subito dalla OC attrice in misura pari ad
€.25.284,47, importo ottenuto sommando il Mancato Reddito (danno emergente) a.a.
2022/2023, pari ad €.18.216,12, al Lucro cessante a.a. 2023/2024, pari ad €.7.068,35
(18.216,12+7.068,35=25.284,47).
Quanto alle osservazioni di parte attrice in ordine alla non imputazione al danno stimato dei costi di produzione, si condividono le argomentazioni svolte dal CTU sia nella relazione tecnica che in sede di chiarimenti resi all'udienza del 03.04.2025, nel senso che le spese di produzione sopportate dalla OC attrice nel 2022 devono considerarsi incluse nella gestione ordinaria di impresa, in considerazione dell'annata che, come accertato dal CTU, era particolare dal punto di vista meteorologico e, pertanto, non sono addebitabili alla OC convenuta.
14 In conclusione, il danno può complessivamente valutarsi in €.25.284,47, comprensivo di danno emergente e lucro cessante, escludendo dal computo, per i motivi indicati dal CTU e condivisi da questo Tribunale, i costi di produzione sostenuti dalla OC attrice.
IL REGOLAMENTO DELLE SPESE
Quanto al regolamento delle spese, la OC convenuta va condannata, in applicazione del generale principio della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. Vanno altresì poste a carico della convenuta soccombente le spese di CTU, come da decreto di liquidazione del 28.01.2025.
P.T.M. il Tribunale di RAnto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Presidente dott.ssa S. D'ERRICO, decidendo definitivamente sulla domanda proposta da
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, IG. nei confronti di (già Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, in persona del suo procuratore rigettata ogni altra domanda ed
[...] Controparte_6 eccezione, così statuisce:
1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,
2) CONDANNA la OC (già , in persona Controparte_1 Controparte_2 del suo procuratore pro tempore, al pagamento in favore della OC
[...]
della complessiva somma di €.25.284,47, per i danni Parte_1 subiti dalla OC attrice a causa dell'interruzione di energia elettrica nel periodo dal
24.06.2022 al 14.07.2022;
3) CONDANNA la OC (già , in persona Controparte_1 Controparte_2 del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500,00, comprensivi di spese borsuali e compensi, da aumentarsi nella misura di legge a titolo di rimborso spese generali, IVA e CPA;
4) PONE definitivamente a carico di (già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del suo procuratore pro tempore, le spese di CTU.
RAnto, lì 04.07.2025.
Il Giudice (dott.ssa S. D'ERRICO)
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