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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30967/2023
TRIBUNALE DI ROMA
IL GIUDICE
Visti gli artt. 127 ter e 429 c.p.c.; 22 l. 689 del 1981 e 6 d.lgs. 150 del 2011.
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio delle note scritte.
Viste le note depositate.
Considerato che sono state precisate le conclusioni.
Per tali ragioni.
Pronuncia la seguente sentenza.
Roma, 15 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
N. R.G. 30967/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda sezione civile pagina 1 di 3 Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 30967/2023 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con l'Avv. Michele Proverbio come in atti. Parte_1
E
Collegio Regionale di Garanzia elettorale presso la Corte di Appello di Roma
, con l'Avvocatura Generale dello Stato come in atti. Controparte_1
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE chiedeva revocarsi la sanzione amministrativa emessa dal Collegio Parte_1
Regionale di Garanzia Elettorale il 12.05.2023 (n. 51/2023) a causa della violazione dell'art. 7 (commi 6 e 7) della legge 515/1993 per il mancato invio della dichiarazione attestante le spese elettorali sostenute in occasione delle elezioni riguardanti il Comune di Ciampino del 26.05.2019.
Assumeva di aver inviato regolarmente la dichiarazione a seguito della notifica della preventiva diffida.
Si costituivano a mezzo di unica comparsa il Collegio Regionale di Garanzia elettorale presso la Corte di Appello di Roma e il chiedendo Controparte_1
dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo il Collegio regionale di
Garanzia elettorale presso la Corte di Appello di Roma ha revocato in autotutela il provvedimento sanzionatorio (9 settembre 2024).
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.12.2024 il ricorrente dichiarava la carenza di interesse alla decisione essendo intervenuta comunicazione di sgravio della pagina 2 di 3 cartella esattoriale da parte della Corte di Appello di Roma - Collegio Regionale di
Garanzia Elettorale.
Le Amministrazioni resistenti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite (note 17.12.2024).
Stante quanto sopra deve dichiararsi cessata la materia del contendere non residuando alcuna ragione di conflitto tra le parti tenuto conto dell'annullamento del provvedimento sanzionatorio in autotutela e della esplicita dichiarazione di carenza di interesse alla decisione da parte del ricorrente.
Tenuto conto del contenimento dell'attività processuale le spese possono compensarsi.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere compensando le spese.
Roma, 15 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI ROMA
IL GIUDICE
Visti gli artt. 127 ter e 429 c.p.c.; 22 l. 689 del 1981 e 6 d.lgs. 150 del 2011.
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio delle note scritte.
Viste le note depositate.
Considerato che sono state precisate le conclusioni.
Per tali ragioni.
Pronuncia la seguente sentenza.
Roma, 15 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
N. R.G. 30967/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda sezione civile pagina 1 di 3 Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 30967/2023 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con l'Avv. Michele Proverbio come in atti. Parte_1
E
Collegio Regionale di Garanzia elettorale presso la Corte di Appello di Roma
, con l'Avvocatura Generale dello Stato come in atti. Controparte_1
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE chiedeva revocarsi la sanzione amministrativa emessa dal Collegio Parte_1
Regionale di Garanzia Elettorale il 12.05.2023 (n. 51/2023) a causa della violazione dell'art. 7 (commi 6 e 7) della legge 515/1993 per il mancato invio della dichiarazione attestante le spese elettorali sostenute in occasione delle elezioni riguardanti il Comune di Ciampino del 26.05.2019.
Assumeva di aver inviato regolarmente la dichiarazione a seguito della notifica della preventiva diffida.
Si costituivano a mezzo di unica comparsa il Collegio Regionale di Garanzia elettorale presso la Corte di Appello di Roma e il chiedendo Controparte_1
dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo il Collegio regionale di
Garanzia elettorale presso la Corte di Appello di Roma ha revocato in autotutela il provvedimento sanzionatorio (9 settembre 2024).
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.12.2024 il ricorrente dichiarava la carenza di interesse alla decisione essendo intervenuta comunicazione di sgravio della pagina 2 di 3 cartella esattoriale da parte della Corte di Appello di Roma - Collegio Regionale di
Garanzia Elettorale.
Le Amministrazioni resistenti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite (note 17.12.2024).
Stante quanto sopra deve dichiararsi cessata la materia del contendere non residuando alcuna ragione di conflitto tra le parti tenuto conto dell'annullamento del provvedimento sanzionatorio in autotutela e della esplicita dichiarazione di carenza di interesse alla decisione da parte del ricorrente.
Tenuto conto del contenimento dell'attività processuale le spese possono compensarsi.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere compensando le spese.
Roma, 15 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina 3 di 3