TRIB
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/12/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3298/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3.298/25, promossa con ricorso depositato il 06/08/2025 da:
1) Parte_1
nata NG (Paesi Bassi) il 18/09/1971 cittadina: olandese Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Luigi Monti (foro di Monza)
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 16/06/1966 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Luigi Monti (foro di Monza)
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in NG (Paesi Bassi), in data 26 agosto 1994, trascritto nei registri di Stato Civile del
Comune di Milano il 07.03.1996 (anno 1996 atto n. 95 reg. 3 parte II serie C) con i seguenti figli maggiorenni:
, nata a [...], il [...]; Persona_1
1 , nato a [...], il [...]; Controparte_1
, nato a [...], il [...]. Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 6.8.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
il sig. a titolo di concorso al mantenimento della moglie: Pt_2
a) verserà alla stessa Euro 5.000,00, in n. 5 rate mensili da Euro 1.000,00 ciascuna, da agosto a dicembre 2025;
b) verserà a favore della moglie Euro 100,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, a partire da gennaio 2026;
c) trasferirà la propria quota del 50% di proprietà della casa coniugale meglio descritta in narrativa (ivi compreso il box di pertinenza) alla sig.ra Pt_1
con riferimento al superiore punto c), i coniugi stabiliscono che il predetto trasferimento immobiliare dovrà avvenire con atto notarile da stipularsi entro 20 giorni dalla data fissata per l'udienza di comparizione delle parti, con spese per l'atto notarile (compensi del notaio, tasse e ogni altro costo accessorio) a carico della sig.ra Pt_1
fintanto che non avverrà la cessione di cui al superiore punto c, le spese per le utenze della casa coniugale saranno pagate in via esclusiva dal sig. anche se alla sottoscrizione del Pt_2
presente ricorso il marito ha già lasciato l'abitazione di Caronno Varesino;
i coniugi non prevedono somme a titolo di concorso al mantenimento dei tre figli, in quanto gli stessi sono tutti attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con rinuncia all'impugnazione della sentenza di separazione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 26/08/1994, in NG (Paesi Bassi), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano (anno 1996 atto n. 95 reg. 3 parte II serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3.298/25, promossa con ricorso depositato il 06/08/2025 da:
1) Parte_1
nata NG (Paesi Bassi) il 18/09/1971 cittadina: olandese Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Luigi Monti (foro di Monza)
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 16/06/1966 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Luigi Monti (foro di Monza)
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in NG (Paesi Bassi), in data 26 agosto 1994, trascritto nei registri di Stato Civile del
Comune di Milano il 07.03.1996 (anno 1996 atto n. 95 reg. 3 parte II serie C) con i seguenti figli maggiorenni:
, nata a [...], il [...]; Persona_1
1 , nato a [...], il [...]; Controparte_1
, nato a [...], il [...]. Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 6.8.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
il sig. a titolo di concorso al mantenimento della moglie: Pt_2
a) verserà alla stessa Euro 5.000,00, in n. 5 rate mensili da Euro 1.000,00 ciascuna, da agosto a dicembre 2025;
b) verserà a favore della moglie Euro 100,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, a partire da gennaio 2026;
c) trasferirà la propria quota del 50% di proprietà della casa coniugale meglio descritta in narrativa (ivi compreso il box di pertinenza) alla sig.ra Pt_1
con riferimento al superiore punto c), i coniugi stabiliscono che il predetto trasferimento immobiliare dovrà avvenire con atto notarile da stipularsi entro 20 giorni dalla data fissata per l'udienza di comparizione delle parti, con spese per l'atto notarile (compensi del notaio, tasse e ogni altro costo accessorio) a carico della sig.ra Pt_1
fintanto che non avverrà la cessione di cui al superiore punto c, le spese per le utenze della casa coniugale saranno pagate in via esclusiva dal sig. anche se alla sottoscrizione del Pt_2
presente ricorso il marito ha già lasciato l'abitazione di Caronno Varesino;
i coniugi non prevedono somme a titolo di concorso al mantenimento dei tre figli, in quanto gli stessi sono tutti attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con rinuncia all'impugnazione della sentenza di separazione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 26/08/1994, in NG (Paesi Bassi), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano (anno 1996 atto n. 95 reg. 3 parte II serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
3