Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 117
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto provata la rituale notifica degli atti prodromici da parte dell'Agente della Riscossione, rigettando la contestazione del contribuente sulla conformità delle copie prodotte.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito azionato

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la notifica dell'intimazione di pagamento in data 30.3.2024 (o 17.6.2025 per altra intimazione) inibisca al ricorrente la contestazione della prescrizione maturata in data anteriore alla notifica degli atti prodromici, dato che questi ultimi non sono stati impugnati nei termini di legge.

  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto provata la rituale notifica degli atti prodromici da parte dell'Agente della Riscossione, rigettando la contestazione del contribuente sulla conformità delle copie prodotte.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito azionato

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento nei termini di legge abbia reso il credito irretrattabile e che eventuali eccezioni relative a vizi propri degli atti prodromici siano precluse.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 117
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 117
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo