CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente
PETROLO PAOLO, Relatore
MINNITI MASSIMO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1226/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di IB Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 IB Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 IRAP 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TARSU/TIA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920040006276147000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920040006276147000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920040006276147000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920040006276147000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120003272911000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120003272911000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120003272911000 IRPEF-ALTRO 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di IB Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 IB Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120011540611000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120011540611000 TARSU/TIA 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920130001667832000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di IB Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 IB Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920130009120768000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140003631428000 TARES 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140004792918000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di IB Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 IB Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920150003948520000 TARI 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920150004821407000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920150004821407000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di IB Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 IB Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160002646091000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160002646091000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160002646091000 TARSU/TIA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160004417341000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160004417341000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180003989305000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180003989305000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di IB Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 IB Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180005809875000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190002950415000 TARI 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920210002917221000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220001397660000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220001397660000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe deducendo la mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio di ADE – Direzione Provinciale di IB Valentia, Regione Calabria e ADER che evidenziavano profili di inammissibilità del ricorso ed un difetto di procura;
ribadivano, comunque, la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Non vi era costituzione in giudizio del Comune di IB Valentia, pur ritualmente citato.
In data 12.1.2026 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali precisava e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio. Contestava la produzione documentale di ADER in ordine alla procedura di notifica degli atti prodromici di cui operava il disconoscimento della conformità agli originali e ribadiva la bontà della procura alle liti depositata.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vale rilevare come risulti agli atti attestazione di conformità all'originale cartaceo della procura alle liti depositata dal difensore del ricorrente;
la relativa eccezione è, pertanto, infondata.
Nel resto il ricorso è infondato e va rigettato.
Costituendosi in giudizio ADER forniva prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento prodromiche sottese all'intimazione di pagamento impugnata, depositando la relativa documentazione a supporto.
Nelle memorie da ultimo depositate il ricorrente operava il disconoscimento della conformità all'originale della documentazione prodotta da ADER a riprova dell'attività di notifica nei termini di seguito indicati:
“riportandosi, integralmente a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, si precisa che la documentazione prodotta da controparte in semplice copia si deve considerare inammissibile, in quanto priva di attestazione di conformità all'originale. Le fotocopie dei presunti atti notificati prodotti dall'Agente della RI in giudizio (oltretutto alcune prodotte solo da un lato), vengono contestate in quanto la mera produzione delle stesse senza la conformità agli originali non ha nessun valore. Da ultimo, con una recente ordinanza n. 1974 del 26.01.2018 la stessa Suprema Corte ha ribadito che “la conformità all'originale della fotocopia dell'avviso di ricevimento postale relativo alla notifica della cartelladi pagamento non può essere attestata dall'Agente della RI” (v. anche Cass. Civ. n. 8289 del 4.4.2018; Cass. Civ., sez. tributaria, sentenza 28/02/2017 n° 5077). Si disconoscono, inoltre, le fotocopie prodotte e si contesta la conformità delle stesse agli originali, si chiede la produzione degli originali considerato che per di più sono state prodotte solo nella parte anteriore, quindi in modo incompleto. Nel caso de quo addirittura si tratterebbe di mere fotocopie, sulle quali non vi è alcun tipo di attestazione di conformità, in ogni caso non è stata data prova dell'avvenuta consegna all'odierna ricorrente della raccomandata informativa, né è stata dimostrata la regolare notifica dell'atto prodromico. Inoltre, alcune ricevute prodotte non sono fronte-retro e non sono molto attendibili al fine di verificare se corrispondono in realtà agli originali. Da ultimo, la Suprema Corte con ordinanza dell'11 febbraio 2020 n. 3331 conferma l'obbligo di produrre gli originali del documento in caso di contestazione e/o disconoscimento. Nell'ordinanza n. 1792 del 23 gennaio 2019, inoltre, la Cassazione precisa che la prova è assolta se l'Agente della RI produce la copia della relata di notificazione o dell'avviso di ricevimento, ma non in copia semplice”.
La contestazione, nei termini in cui è posta, non può trovare accoglimento.
In materia la Suprema Corte ha precisato come "in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento
(recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformita' delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformita' agli originali, non puo' limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformita' contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformita' delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la CTR aveva correttamente dichiarato il regolare perfezionamento della notifica sulla base della copia della cartolina di ritorno, valutando in assenza di produzione dell'originale e di conseguente rituale disconoscimento da parte del contribuente - il quale assumeva di non aver mai ricevuto detta notifica -, valorizzando il fatto che su di uno stesso foglio erano riportati gli estremi della cartella, della raccomandata, della data di spedizione e quella di notifica, nonché della fotocopia della ricevuta di ritorno, con il segno di croce a fianco della qualifica del ricevente l'atto e la firma autografa dello stesso)" Cass. 23426/2020.
Ancora "in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento" Cass. 8604/25. Il disconoscimento, pertanto, non può essere soltanto formale ed espresso, ma deve necessariamente evidenziare gli elementi concreti in base ai quali si assume che la copia differisca dall'originale.
Tali elementi non vengono menzionati negli scritti difensivi.
Il disconoscimento operato dal ricorrente con le memorie da ultimo depositate, pertanto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte sopra evidenziato, non può ritenersi efficacemente proposto.
Ancora, ADER forniva prova, successivamente alla notifica degli atti prodromici all'atto impugnato, della rituale notifica di atti interruttivi e, da ultimo, dell'intimazione di pagamento n. 139 2024 90008917 76/000 in data 30.3.2024 con consegna al destinatario.
In tema di irretrattabilità del credito fiscale la Suprema Corte ha precisato come "la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (Nella specie, in virtù del principio, la S.C. ha annullato la pronuncia impugnata che aveva ritenuto applicabile alla intimazione di pagamento il termine di decadenza previsto per le cartelle di pagamento dall'art. 1, comma 5 bis, del d.l. n.
106 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 156 del 2005, in quanto non era decorso, tra la notificazione della cartella e quella dell'intimazione di pagamento, il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., operante per i tributi iscritti a ruolo)" Cass. 11760/19.
Ancora "in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. (In applicazione di tali principi, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il contribuente, avendo impugnato un preavviso di fermo, preceduto da una non impugnata cartella di pagamento della quale era stata accertata la regolare notificazione, aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla legge n. 53 del 1983, circa la prescrizione triennale della tassa automobilistica, deducendo che tale prescrizione era maturata ancor prima della notificazione della cartella di pagamento)" Cass. 37259/21.
Infine "per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
2.2 come si evince dall'accertamento fattone dal giudice di appello: «L'allegazione delle relate attesta l'avvenuta notificazione quanto meno con riferimento alla cartella di pagamento n. 02220010091533848 ed alla cartella di pagamento n. 02220020020417539 (quest'ultima ritirata personalmente dal contribuente il 03.09.2002)», restandone fuori la sola cartella di pagamento n. 02220000055856843; 2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile
2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891),
o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio 2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093)" Cass. 2218/2024 – vedi anche Cass. 6436/2025.
La rituale notifica, in data 30.3.2024, dell'intimazione di pagamento 139 20249000891776/000 (depositata in copia agli atti del presente giudizio ed a cui risultano sottesi gli atti prodromici, cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento oggi in contestazione) non soltanto comporta l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione (l'intimazione di pagamento impugnata risulta notificata per stessa ammissione del ricorrente in data 17.6.2025), ma inibisce al ricorrente la possibilità di contestare, in questa sede, anche la notifica degli atti prodromici.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida in favore di ADER nella misura di Euro 1.300,00, ADE – Direzione Provinciale di IB Valentia e Regione Calabria nella misura di Euro 500,00 ciascuno, oltre accessori come per legge;
· nulla sulle spese nei confronti del Comune di IB Valentia, non costituito.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di IB Valentia – Sez. 2 del 22 gennaio 2026.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente
PETROLO PAOLO, Relatore
MINNITI MASSIMO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1226/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di IB Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 IB Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 IRAP 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001213724000 TARSU/TIA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920040006276147000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920040006276147000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920040006276147000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920040006276147000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120003272911000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120003272911000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120003272911000 IRPEF-ALTRO 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di IB Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 IB Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120011540611000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120011540611000 TARSU/TIA 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920130001667832000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di IB Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 IB Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920130009120768000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140003631428000 TARES 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140004792918000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di IB Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 IB Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920150003948520000 TARI 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920150004821407000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920150004821407000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di IB Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 IB Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160002646091000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160002646091000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160002646091000 TARSU/TIA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160004417341000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160004417341000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180003989305000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180003989305000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di IB Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 IB Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180005809875000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190002950415000 TARI 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920210002917221000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220001397660000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220001397660000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe deducendo la mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio di ADE – Direzione Provinciale di IB Valentia, Regione Calabria e ADER che evidenziavano profili di inammissibilità del ricorso ed un difetto di procura;
ribadivano, comunque, la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Non vi era costituzione in giudizio del Comune di IB Valentia, pur ritualmente citato.
In data 12.1.2026 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali precisava e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio. Contestava la produzione documentale di ADER in ordine alla procedura di notifica degli atti prodromici di cui operava il disconoscimento della conformità agli originali e ribadiva la bontà della procura alle liti depositata.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vale rilevare come risulti agli atti attestazione di conformità all'originale cartaceo della procura alle liti depositata dal difensore del ricorrente;
la relativa eccezione è, pertanto, infondata.
Nel resto il ricorso è infondato e va rigettato.
Costituendosi in giudizio ADER forniva prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento prodromiche sottese all'intimazione di pagamento impugnata, depositando la relativa documentazione a supporto.
Nelle memorie da ultimo depositate il ricorrente operava il disconoscimento della conformità all'originale della documentazione prodotta da ADER a riprova dell'attività di notifica nei termini di seguito indicati:
“riportandosi, integralmente a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, si precisa che la documentazione prodotta da controparte in semplice copia si deve considerare inammissibile, in quanto priva di attestazione di conformità all'originale. Le fotocopie dei presunti atti notificati prodotti dall'Agente della RI in giudizio (oltretutto alcune prodotte solo da un lato), vengono contestate in quanto la mera produzione delle stesse senza la conformità agli originali non ha nessun valore. Da ultimo, con una recente ordinanza n. 1974 del 26.01.2018 la stessa Suprema Corte ha ribadito che “la conformità all'originale della fotocopia dell'avviso di ricevimento postale relativo alla notifica della cartelladi pagamento non può essere attestata dall'Agente della RI” (v. anche Cass. Civ. n. 8289 del 4.4.2018; Cass. Civ., sez. tributaria, sentenza 28/02/2017 n° 5077). Si disconoscono, inoltre, le fotocopie prodotte e si contesta la conformità delle stesse agli originali, si chiede la produzione degli originali considerato che per di più sono state prodotte solo nella parte anteriore, quindi in modo incompleto. Nel caso de quo addirittura si tratterebbe di mere fotocopie, sulle quali non vi è alcun tipo di attestazione di conformità, in ogni caso non è stata data prova dell'avvenuta consegna all'odierna ricorrente della raccomandata informativa, né è stata dimostrata la regolare notifica dell'atto prodromico. Inoltre, alcune ricevute prodotte non sono fronte-retro e non sono molto attendibili al fine di verificare se corrispondono in realtà agli originali. Da ultimo, la Suprema Corte con ordinanza dell'11 febbraio 2020 n. 3331 conferma l'obbligo di produrre gli originali del documento in caso di contestazione e/o disconoscimento. Nell'ordinanza n. 1792 del 23 gennaio 2019, inoltre, la Cassazione precisa che la prova è assolta se l'Agente della RI produce la copia della relata di notificazione o dell'avviso di ricevimento, ma non in copia semplice”.
La contestazione, nei termini in cui è posta, non può trovare accoglimento.
In materia la Suprema Corte ha precisato come "in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento
(recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformita' delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformita' agli originali, non puo' limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformita' contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformita' delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la CTR aveva correttamente dichiarato il regolare perfezionamento della notifica sulla base della copia della cartolina di ritorno, valutando in assenza di produzione dell'originale e di conseguente rituale disconoscimento da parte del contribuente - il quale assumeva di non aver mai ricevuto detta notifica -, valorizzando il fatto che su di uno stesso foglio erano riportati gli estremi della cartella, della raccomandata, della data di spedizione e quella di notifica, nonché della fotocopia della ricevuta di ritorno, con il segno di croce a fianco della qualifica del ricevente l'atto e la firma autografa dello stesso)" Cass. 23426/2020.
Ancora "in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento" Cass. 8604/25. Il disconoscimento, pertanto, non può essere soltanto formale ed espresso, ma deve necessariamente evidenziare gli elementi concreti in base ai quali si assume che la copia differisca dall'originale.
Tali elementi non vengono menzionati negli scritti difensivi.
Il disconoscimento operato dal ricorrente con le memorie da ultimo depositate, pertanto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte sopra evidenziato, non può ritenersi efficacemente proposto.
Ancora, ADER forniva prova, successivamente alla notifica degli atti prodromici all'atto impugnato, della rituale notifica di atti interruttivi e, da ultimo, dell'intimazione di pagamento n. 139 2024 90008917 76/000 in data 30.3.2024 con consegna al destinatario.
In tema di irretrattabilità del credito fiscale la Suprema Corte ha precisato come "la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (Nella specie, in virtù del principio, la S.C. ha annullato la pronuncia impugnata che aveva ritenuto applicabile alla intimazione di pagamento il termine di decadenza previsto per le cartelle di pagamento dall'art. 1, comma 5 bis, del d.l. n.
106 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 156 del 2005, in quanto non era decorso, tra la notificazione della cartella e quella dell'intimazione di pagamento, il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., operante per i tributi iscritti a ruolo)" Cass. 11760/19.
Ancora "in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. (In applicazione di tali principi, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il contribuente, avendo impugnato un preavviso di fermo, preceduto da una non impugnata cartella di pagamento della quale era stata accertata la regolare notificazione, aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla legge n. 53 del 1983, circa la prescrizione triennale della tassa automobilistica, deducendo che tale prescrizione era maturata ancor prima della notificazione della cartella di pagamento)" Cass. 37259/21.
Infine "per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
2.2 come si evince dall'accertamento fattone dal giudice di appello: «L'allegazione delle relate attesta l'avvenuta notificazione quanto meno con riferimento alla cartella di pagamento n. 02220010091533848 ed alla cartella di pagamento n. 02220020020417539 (quest'ultima ritirata personalmente dal contribuente il 03.09.2002)», restandone fuori la sola cartella di pagamento n. 02220000055856843; 2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile
2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891),
o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio 2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093)" Cass. 2218/2024 – vedi anche Cass. 6436/2025.
La rituale notifica, in data 30.3.2024, dell'intimazione di pagamento 139 20249000891776/000 (depositata in copia agli atti del presente giudizio ed a cui risultano sottesi gli atti prodromici, cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento oggi in contestazione) non soltanto comporta l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione (l'intimazione di pagamento impugnata risulta notificata per stessa ammissione del ricorrente in data 17.6.2025), ma inibisce al ricorrente la possibilità di contestare, in questa sede, anche la notifica degli atti prodromici.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida in favore di ADER nella misura di Euro 1.300,00, ADE – Direzione Provinciale di IB Valentia e Regione Calabria nella misura di Euro 500,00 ciascuno, oltre accessori come per legge;
· nulla sulle spese nei confronti del Comune di IB Valentia, non costituito.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di IB Valentia – Sez. 2 del 22 gennaio 2026.