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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/05/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. 3894/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente relatore dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice nella causa iscritta al N. 3894/2024 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n.
150/2011 depositato in data 28.02.2024 da:
(c.f. ), con l'avv. BASSAN MARIA, Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
(c.f. ), con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1 P.IVA_1
VENEZIA, resistente contumace, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
, nato in [...] l'[...], ha impugnato il provvedimento del Parte_1
13.07.2023 della Questura di DO, notificato 29.01.2024, che ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata in data 28.10.2022 (e non 14.03.2023 come indicato nel diniego del Questore, che riguarda in realtà ) alla Questura di DO (si veda allegato 05 al ricorso), sulla base di un parere negativo reso in data 16.06.2023 dalla Commissione Territoriale di DO.
pagina 1 di 5 In data 27.07.2022 il difensore inviava una pec indirizzata alla Questura di DO con la richiesta di fissazione appuntamento per formalizzare la domanda di protezione speciale di cui all'art. 19 co. 1.1,
d.lgs.286/1998 (all.04). Alla data del 28.10.2022 risultava la prenotazione di appuntamento presso la
Questura, la quale lo fissava in data 14.03.2023 (all. 05). La domanda, con relativa documentazione, veniva quindi trasmessa per le determinazioni di competenza alla Commissione Territoriale di DO.
Si premette che il ricorrente, il quale ha fatto ingresso nel territorio italiano presumibilmente il 03.10.2014, presentava presso la Questura “…due istanze di protezione internazionale, per la prima la Commissione Territoriale di
DO ha disposto un provvedimento di rigetto;
per la seconda la predetta Commissione ha disposto un provvedimento di inammissibilità; che nei suoi confronti sono stati rilasciati n.8 permessi di soggiorno per “richiesta asilo”, l'ultimo dei quali scaduto di validità il 28 febbraio 2019, risultando pendente ricorso in Corte di Cassazione R.G. 15384/2018; che da ultimo, contestualmente alla formalizzazione della seconda istanza di protezione internazionale del 16 giugno 2020, è stato rilasciato un attestato nominativo” (cfr. pag. 1 provvedimento di diniego del Questore).
Il parere negativo espresso dalla C.T. di DO in data 16.06.2023 è stato motivato rilevando che “dalla documentazione agli atti non è possibile desumere l'attualità di un solido percorso di integrazione sul territorio stante il fatto che non si evince l'attualità del percorso per quanto in passato abbia svolto attività in tal senso. Ritenuto, pertanto, che non sussistono i requisiti per il rilascio a favore del predetto di un permesso di soggiorno per protezione speciale, non essendosi riscontrata la sussistenza del rischio di gravi e sistematiche violazioni di diritti a danno del richiedente, tali da comportare in caso di rimpatrio una violazione degli obblighi di cui all'art.19 comma 1.1 del D.Lgs. 256/1998” (cfr. pag. 1 provvedimento di diniego del Questore).
Con ricorso tempestivo depositato in data 28.02.2024, il ricorrente ha dedotto che “…non possono valutarsi come irrilevanti la permanenza di 10 anni del Sig. el territorio nazionale e l'attività lavorativa dallo stesso posta Pt_1
in essere, elementi che dimostrano senza ombra di dubbio la sua seria, non solo intenzione, ma anche capacità d'integrazione nel territorio nazionale” (cfr. pag. 4 del ricorso) e che “…l'abbondante formazione dallo stesso svolta gli ha permesso di imparare al meglio soprattutto l'arte del carpentiere e di essere continuamente ricercato dalle imprese del settore. Dette proposte lavorative, così abbondanti e numerose nel tempo, non hanno potuto avere seguito solamente a causa della mancanza dei documenti di soggiorno del sig. che lo hanno quindi ostacolato nella formalizzazione dei contratti di lavoro, nonostante Pt_1
le serie intenzioni delle aziende di assumerlo alle loro dipendenze. Tutta la suddetta documentazione dimostra ictu oculi come il sig. i sia sempre impegnato già da subito sia dal punto di vista scolastico che lavorativo, con impieghi stabili e Pt_1
pagina 2 di 5 sempre alla ricerca di nuove occasioni professionali e formative, nonché si sia sempre mantenuto autonomamente percependo uno stipendio più che dignitoso” (cfr. pag. 5 ibidem). pertanto, insiste affinché sia accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento della Pt_1
protezione speciale ai sensi dell'art. 19, cc. 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998 come modificato dall'art. 1, co. 1, lett.
e) del D.L. n. 130 del 21/10/2020.
A tal fine, il ricorrente ha allegato al ricorso copiosa documentazione lavorativa e retributiva, tuttavia, priva di attualità.
Nel dettaglio, ciò consta di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel 2017 e 2018 (all.06), nel
2019 (all.08) e nel 2020 (all.10); diverse attestazioni di proposte e offerte di lavoro (allegati 12-17); attestati formativi, di volontariato, partecipazione a corsi professionali relativi al periodo 2016-2023 (all.18-24); dichiarazioni di appartenenti alla comunità di Battaglia Terme, (PD) dove risulta risiedere il ricorrente in virtù dell'ospitalità offertagli nel corso del tempo da due cittadine italiane (all.25-28) e la più recente proposta di assunzione pervenuta da OCS Officine Costruzioni Speciali S.p.A. di Albignasego (PD), con validità fino alla fine di maggio 2024 (all.29).
Il Questura di DO non si è costituito in giudizio nemmeno trasmettendo la Controparte_1
documentazione utilizzata nella fase amministrativa, per cui va dichiarata la contumacia, tenuto conto della regolare comunicazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
Si dà inoltre atto che, con decreto del 28.03.2024, il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato “ritenuto che, nel caso di specie, non ricorra tale presupposto, in quanto parte ricorrente non ha allegato alcuna documentazione attestante una attuale integrazione sociale e lavorativa, stante che la documentazione lavorativa risale al 2020” (cfr. pag. 2 del provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione).
In punto di diritto, va ricordato che l'ordinamento italiano, accanto alla protezione internazionale, prevedeva e prevede ulteriori forme di tutela di cittadini stranieri che presentano particolari condizioni di vulnerabilità, che, rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria si ponevano e si pongono in rapporto di complementarietà.
L'art. 1 del d.l. n. 130/2020, a far data dal 22.10.2020, ha modificato il sistema, sostanzialmente ampliando i casi in cui possono essere riconosciuti i permessi di soggiorno per casi speciali, con l'obiettivo di superare i pagina 3 di 5 dubbi di compatibilità con l'art. 10 Cost. sollevati da parte della dottrina all'indomani dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.
Il d.l. n. 130/2020, successivamente, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020.
Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nella vigenza della protezione umanitaria, ammetteva che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità.
Tale ricostruzione, infatti, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della
Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta puntualmente richiamato dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.
Correlativamente, risulta ampliato anche l'ambito applicativo del permesso di soggiorno per protezione speciale, giacché resta ferma la previsione per cui, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale ma di sussistenza dei presupposti di operatività dei divieti di espulsione di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, la Commissione deve trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di tale titolo di soggiorno
(nuovo art. 19, comma 1.2, del D. Lgs. n. 286/1998) [art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1 e 2, del d.l. n.
130/2012, così come modificati in sede di conversione).
La domanda del ricorrente, dunque, deve essere valutata sulla base di tale normativa.
Nel merito, il ricorso è infondato e pertanto viene respinto.
In particolare, si osserva che il ricorrente non sembra aver ottenuto e mantenuto in questi anni un adeguato livello di integrazione sociale, tenuto conto di quanto è stato prodotto sia in sede di presentazione della domanda al Questore, sia in sede di ricorso e persino nel corso dell'intero giudizio.
Si precisa che la documentazione più recente, prodotta attraverso le ultime note depositate in data
14.04.2025, attiene a prestazioni di volontariato presso organizzazioni locali (doc.33); spese mediche odontoiatriche sostenute nel mese di marzo 2025 (doc.36); rinnovo dell'ospitalità presso l'abitazione di una cittadina italiana sita a Battaglia Terme (PD) con comunicazione registrata al Comune in data 21.03.2025
(31); purtuttavia, detta documentazione non risulta determinate ai fini della valutazione dell'effettivo e concreto inserimento socio-lavorativo del ricorrente in Italia.
pagina 4 di 5 Ugualmente non determinante, nell'ambito dell'odierno ricorso, l'allegazione di due risalenti documenti in lingua francese, rispettivamente attinenti ad una presunta seconda convocazione del ricorrente dinanzi alla polizia togolese datata 2013 e consegnata in Italia nel novembre 2024 (doc.37) e ad una generica affiliazione all'organizzazione O.B.U.T.S., della quale il ricorrente veniva dichiarato membro in data 22.01.2012
(doc.38), sostenendo inoltre, attraverso le ultime note, una condizione di vulnerabilità non specificamente motivata (si veda pag. 3 delle note in sostituzione d'udienza).
Ne discende che l'assenza di documentazione lavorativa attuale del ricorrente, nonostante la prova di taluni profili di inserimento sociale, non consente una valutazione definitiva di integrazione di sul Pt_1
territorio italiano, posto vieppiù che vi risiede da quasi 11 anni.
Infine, non vi sono nemmeno i presupposti per il riconoscimento degli altri permessi per casi speciali di cui al D. Lgs. n. 286/1998 o – volendo immaginare una perdurante vigenza dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n.
286/1998 nell'ampia e onnicomprensiva formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n.
113/2018 e dal d.l. n. 130/2020 – per ravvisare una qualche forma di vulnerabilità che sia ostativa al rimpatrio della ricorrente per motivi diversi da quelli sinora presi in considerazione.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso viene rigettato.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della natura delle questioni giuridiche e della opinabilità della vicenda, riservando a separato decreto la pronuncia relativa alla domanda di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 3894/2024 R.G. promossa da Parte_1
contro , ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
[...] Controparte_1
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
Si comunichi.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15.05.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Alice Zorzi
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