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Articolo 47 della Legge 3 febbraio 1963, n. 100
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Legge 3 febbraio 1963, n. 100
Articolo 47 della Legge 3 febbraio 1963, n. 100
Versione
29 marzo 1963
Art. 47.
La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Entrata in vigore il 29 marzo 1963
Vedi fonte istituzionale
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