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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2024, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
-Sezione III Civile-
così composta:
dott.ssa Rosaria Morrone Presidente
dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
dott. Massimo Torre Giudice ausiliario Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 5452 del R.G.A.C. dell'anno 2019, riservata in decisione all'udienza collegiale del 13 settembre 2023, vertente tra
, codice fiscale Parte_1 Parte_2 C.F._1
rappresentato e difeso, dall'Avv. Laura Giudice, codice fiscale ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in San Valentino Torio (SA), Via Cesina Pugliano n. 10, come da procura in atti
appellante
e
partita IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Manfredonia, codice Controparte_1 P.IVA_1
fiscale e con lo stesso elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. Ciro Sito e C.F._3
Alfonso Capotorto in Napoli, Centro Direzionale, Isola E2, scala A, come da procura in atti
appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1144/2019 resa dal Tribunale di Torre Annunziata e pubblicata il
9/5/2019
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante: “in riforma totale della sentenza n. 1144/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, GOT avv.
Cristina Gallo, pubblicata in data 09/05/2019, relativa al procedimento iscritto al numero di R.g. n. 3562/13,
accogliere l'appello e per l'effetto: IN VIA PRELIMINARE A) Ammettere i mezzi istruttori richiesti ed in
particolare: 1) disporre la perizia sulla firma apposta sull'assegno in questione;
2) disporre accertamento da
parte della Guardia di Finanza sui rapporti esistenti tra la sig.ra (da identificare) ed il sig. Parte_3
, legale rapp.te p.t. della ditta opponente. 3) Disporre l'integrazione della CTU grafologica Controparte_2
affinchè sia accertata la sottoscrizione della scrittura privata del 17/11/2009 a nome della sig.ra _3
, nella qualità, affinchè siano confrontati i titoli cambiari contestati con la scrittura della sig.ra
[...]
e quant'altro il Giudice ritenga utile e/o necessario al fine di accertare la verità dei fatti. 4) Parte_3
Disporre l'integrazione della CTU grafologica affinchè sia accertata la sottoscrizione da parte del sig.
dell'assegno del 15/02/2009 n. 1.002.185.979-02 dell'importo di € 12.400,00 (esibito in Controparte_3
originale in sede di causa e prodotto in copia), che rappresenta fonte del credito azionato, in quanto
richiamato nell'accordo transattivo di cui alla scrittura privata del 17/11/2009, ugualmente già versata in
atti. Accertare da parte del Tribunale adito, con un supplemento di CTU, la provenienza del detto assegno
che in originale è nel possesso della ditta di , assegno che , si rende Pt_2 Parte_1 Parte_1
disponibile a produrre in originale su richiesta della Corte. 5) Si chiede di ammettere la prova testimoniale
con tutti i testi indicati nelle memorie ex art 183 VI comma cpc II termine del giudizio di opposizione (limitati
dal Giudice di primo grado a due), ad esclusione del teste sig , già escusso nel giudizio di Testimone_1
primo grado… B) NEL MERITO, riformare la sentenza di primo grado n. 1144/2019 emessa dal Tribunale di
Torre Annunziata e per l'effetto accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti con
conferma del Decreto Ingiuntivo;
C) In via subordinata condannare parte opponente almeno al pagamento
della somma di € 12.400,00 (dodicimilaquattrocento/00) portata dall'assegno; D) Condannare parte attrice
opponente, dom.ta come in atti, al pagamento delle competenze professionali e spese del doppio grado di
giudizio, quantificati in € 7.354,85 come da nota spese allegata alla comparsa conclusionale del primo
grado di giudizio e in € 7180,35 come da nota spese allegata alla presente, con attribuzione all'avvocato
antistatario come da nota spese allegata”. Per la società appellata: “rigettare integralmente l'appello in ogni sua parte e per l'effetto accogliere la
presente comparsa e, di conseguenza, confermare totalmente la sentenza di primo grado n. 1144/2019 che
revoca il D.I. 1882/2013, con ogni relativa successiva e susseguente statuizione. Con vittoria di spese e
compensi professionali come per legge, per il doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto
procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1882/2013 del 26/8/2013, provvisoriamente esecutivo, con cui il Tribunale di Torre
Annunziata le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 20.428,36, oltre interessi legali e le spese del monitorio, in favore della ditta . Il suddetto decreto era stato emesso sulla base Parte_2 Parte_1
di nove fatture relative al corrispettivo per la fornitura di lamiere e, nel ricorso stesso si precisava che, in relazione alle predette fatture, la creditrice aveva accettato, mediante scrittura privata del 17.11.2009,
numero sei cambiali di euro 3.000,00 ciascuna ed una da euro 2.164,00, con scadenze decorrenti dal mese di maggio 2010, sino al mese di novembre 2010.
1.1 - Con l'opposizione, la contestava l'avversa pretesa creditizia deducendo: I) di non avere Controparte_1
mai intrattenuto con la opposta alcun rapporto contrattuale per la fornitura di lamierati o simili;
II) di non aver mai ricevuto la consegna di tali lamierati;
III) di non aver sottoscritto alcuna scrittura privata transattiva con la ditta opposta;
IV) di non aver mai emesso né sottoscritto i titoli cambiari posti a fondamento del giudizio monitorio. La società opponente chiedeva, dunque, che il Tribunale, previa declaratoria di non autenticità e/o falsità delle sottoscrizioni apposte ai titoli cambiari, accogliesse l'opposizione e, di conseguenza, dichiarasse inefficace e nullo il decreto ingiuntivo e privo di causa il credito fatto valere con esso.
2 - Si costituiva ritualmente la ditta opposta impugnando e contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
3 - Alla prima udienza, compariva personalmente , legale rappresentante della società Controparte_3
opponente, il quale proponeva, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto,
querela incidentale di falso avverso le cambiali depositate nel giudizio monitorio, chiedendo l'accertamento della falsità delle stesse perché da lui mai compilate e sottoscritte. 4 - Il Tribunale, sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto e rimetteva la causa al Presidente per l'assegnazione al Collegio competente per l'istruzione e la decisione sulla querela incidentale di falso proposta dall'opponente.
5 - Il Collegio, istruita la causa, all'esito della CTU grafologica che accertava l'apocrifia delle firme apposte sui titoli di credito, accoglieva la querela di falso e per l'effetto, con sentenza n. 562 del 29/02/2016,
dichiarava la falsità delle sette cambiali impugnate, con ogni conseguente statuizione. Quindi, con separata ordinanza del 16/2/2016, rimetteva la causa sul ruolo del giudice monocratico e fissava l'udienza del
10/10/2016 per il prosieguo.
La decisione del Collegio veniva appellata dalla ditta opposta;
gravame che, però, veniva dichiarato inammissibile con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2784/2020.
6 - Nel prosieguo del giudizio di opposizione, concessi dal primo giudice i termini ai sensi dell'art. 183, VI
comma, c.p.c., la ditta opposta, con la prima memoria, deduceva che, a titolo di parziale pagamento delle fatture azionate in monitorio, era stato in precedenza emesso l'assegno del 15/02/2009 n. 1.002.185.979-
02 dell'importo di euro 12.400,00, tratto sul a firma di , l.r.p.t. della Org_1 Controparte_3 [...]
“che veniva poi sostituito dai predetti effetti cambiari rilasciati contestualmente alla scrittura CP_1
privata”. Quindi, con il secondo termine, chiedeva che fosse “disposta l'integrazione della CTU grafica
affinchè sia accertata la sottoscrizione da parte del sig. dell'assegno del 15/02/2009 n. Controparte_3
1.002.185.979-02 dell'importo di € 12.400,00 (esibito in originale in sede di causa e prodotto in copia), che
rappresenta fonte del credito azionato, in quanto richiamato nell'accordo transattivo di cui alla scrittura
privata del 17/11/2009, ugualmente già versata in atti”. Da ultimo, con la comparsa conclusionale chiedeva, in via subordinata, di “condannare parte opponente almeno al pagamento della somma di €
12.400,00 (dodicimilaquattrocento/00) portata dall'assegno”.
6.1 - La società opposta, disconosciuto l'assegno, eccepiva l'inammissibilità della mutatio libelli effettuata dalla controparte, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., nel porre il citato assegno bancario a fondamento del credito.
7 - Il Tribunale, espletata l'istruttoria testimoniale, con ordinanza del 17/5/2018, rilevava che il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce all'assegno contestato era stata effettuata tempestivamente dalla con le memorie ex art. 183 cpc comma VI e successivamente reiterato Controparte_1
alla prima udienza utile del 14/6/2017; mentre, alla medesima udienza, l'opposta non aveva formulato alcuna istanza di verificazione, che era stata richiesta solo dopo due udienze, cioè il 22/11/2017; udienza in cui, peraltro, l'opposta si era limitata solo ad esibire l'originale, che ancora non risultava regolarmente depositato, senza depositare alcuna scrittura comparativa né indicare mezzi di prova, come prescritto dall'art. 216 c.p.c.. Sulla scorta di tale motivazione, il primo giudice non ammetteva l'istanza di verificazione e, dichiarata l'inutilizzabilità dell'assegno bancario, riservava la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10/1/2019.
8 - Con sentenza n. 1144/2019 il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione e, per l'effetto,
revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando la ditta opposta al pagamento delle spese del giudizio.
8.1 - Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i seguenti rilievi: 1) il decreto ingiuntivo opposto è fondato su nove fatture della creditrice, sulla scrittura privata del 17/11/2009 e su nove cambiali.
2) Nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento. 3) Pur prescindendo dall'esame della questione relativa alla verificazione della sottoscrizione apposta in calce all'assegno del 15/2/2009
dell'importo di euro 12.400,00, si rileva l'assoluta ininfluenza del suddetto titolo ai fini della decisione della controversia. 4) Dalla scrittura privata del 17/11/2009 emerge che la ditta accettava, in sostituzione Pt_2
dell'assegno di euro 12.400,00, sette cambiali a titolo di pagamento. 5) La difesa dell'opposta ha sostenuto che l'assegno era stato rilasciato a parziale pagamento della merce ed era stato poi sostituito dagli effetti cambiari, onde è evidente la natura giuridica di transazione della scrittura del 17/11/2009 “peraltro
CP_ sottoscritta da tale che, a dire dello sarebbe stata ragioniera segretaria della Parte_3 Parte_1
con poteri di sottoscrivere transazioni, accordi, quietanze in nome e per conto della suddetta società
[...]
(in altri termini mandataria della stessa)”. 6) Trattasi di “transazione novativa con la quale si addiviene alla
conclusione di un nuovo oggetto in sostituzione di quello precedente, dal quale sorge un'obbligazione
oggettivamente diversa da quella precedente, sicchè l'obbligazione posteriore (pagamento cambiali)
sostituisce la precedente”. 7) Da tanto “consegue l'assoluta carenza di prova circa la sussistenza del
rapporto contrattuale tra le parti”. Infatti, da un lato, l'unico teste escusso “nulla di preciso è stato in grado
di riferire circa lo specifico rapporto relativo alle fatture agli atti e dall'altro, le stesse, peraltro non
sottoscritte dal destinatario, sono prive di valore probatorio”. 8) A ciò si aggiunge la dichiarata falsità delle cambiali di cui alla citata transazione. 9) Le spese devono seguire la soccombenza conseguente all'accoglimento dell'opposizione. 9 - Avverso detta sentenza, la C.L.L. di ha proposto appello, sulla base di tre motivi, cui ha Parte_1
resistito la concludendo per il rigetto dello stesso. Controparte_1
10 - All'udienza dell'11/1/2023, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata in decisione. La causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo per l'udienza del 13/9/2023, dovendo essere decisa dal Collegio in diversa composizione. Alla suddetta udienza, i procuratori delle parti hanno precisato nuovamente le conclusioni e la causa è stata riservata in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
11 - Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza del Tribunale in quanto la motivazione risulta “insufficiente, erronea e contraddittoria”. Deduce che il primo giudice, avendo accertato la sussistenza di una transazione novativa, ha acclarato “implicitamente la sussistenza di un credito che la
ditta ha nei confronti della ditta di ”. Ragion per cui il Tribunale, avendo CP_1 Pt_2 Parte_1
riconosciuto la validità e sussistenza della transazione novativa, avrebbe dovuto “accertare la sussistenza
almeno del credito portato dall'assegno e cioè della somma di € 12.4000,00 come richiesto”. Infatti, per l'appellante, “una volta venuta meno la validità delle cambiali non può che tornare in vigore l'assegno”,
atteso che “le cambiali erano state accettate con la scrittura privata proprio in sostituzione dell'assegno”.
La decisione del primo giudice, “che non ritiene rilevante prendere in considerazione l'assegno predetto”,
risulta, dunque, immotivata tenuto conto che la “scrittura privata è stata dichiarata valida ed efficace dal
Giudice ai fini novativi dell'obbligazione”. In ogni caso, la transazione si sostanzierebbe in una “ricognizione
di debito, con riferimento ai pregressi rapporti commerciali”.
12 - Il motivo non coglie nel segno e va, quindi, disatteso. Il primo giudice, con statuizione non impugnata
(anzi, evocata dall'appellante proprio quale necessario presupposto e fondamento del primo motivo di gravame), ha ritenuto che la scrittura del 17/11/2009, in atti, fosse una “transazione novativa con la quale
si addiviene alla conclusione di un nuovo oggetto in sostituzione di quello precedente, dal quale sorge
un'obbligazione oggettivamente diversa da quella precedente, sicché l'obbligazione posteriore (pagamento
cambiali) sostituisce la precedente”. Nella fattispecie in esame, quindi, il Tribunale ha statuito la sussistenza, validità ed efficacia della transazione novativa che ha determinato l'estinzione del rapporto precedente, sostituendosi del tutto ad esso e generando nuove ed autonome situazioni giuridiche tra le parti. Infatti, “l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità
tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti” (Cass.
ord. 29/07/2019, n. 20418). In particolare, nella fattispecie, si tratterebbe, per il primo giudice, di novazione cambiaria ex comma 1 dell'art. 66 L. cambiaria. Ciò posto, il rilievo del Tribunale in ordine
“all'assoluta ininfluenza” dell'assegno bancario citato in atti, risulta affermazione logicamente conseguente e del tutto coerente con il riconoscimento della natura novativa della scrittura del 17/11/2009, depositata in atti, che aveva, appunto, determinato l'estinzione del rapporto precedente, cui si riferiva l'assegno citato in atti, sostituendosi ad esso e generando una nuova ed autonoma situazione giuridica tra le parti. Al
riguardo, la decisione in punto di riconoscimento della sussistenza, dell'efficacia e degli effetti giuridici della transazione novativa non è suscettibile di riesame perché, come detto, non è stata impugnata con il gravame. Ciò posto, fondare -come fa la società appellante- il motivo di gravame in esame proprio sulla validità ed efficacia della transazione novativa ed affermare, poi, che, per effetto dell'accertata apocrifia delle cambiali, “non può che tornare in vigore l'assegno”, costituisce una contraddizione in termini. A
seguito dell'accertamento della piena validità ed efficacia della scrittura privata quale transazione novativa
(accertamento che non è stato appunto sottoposto a gravame), si deve, infatti, escludere qualsivoglia efficacia dell'assegno bancario nella vicenda in esame, perché inerente ad un rapporto novato con la transazione. La reviviscenza del suddetto assegno, invero, sarebbe stata prospettabile dall'appellante solo se accompagnata da una censura finalizzata a caducare la validità della novazione ovvero, quanto meno, a censurarne la valenza di accordo novativo così come accertata dal primo giudice. Né, da ultimo, risulta condivisibile l'affermazione dell'appellante secondo cui la transazione avrebbe “accertato” implicitamente la sussistenza dell'asserito rapporto originario e del relativo credito in quanto si sostanzierebbe in una
“ricognizione di debito con riferimento ai pregressi rapporti commerciali”; infatti, l'accertata (dal primo giudice) efficacia novativa della stessa fa sì che non si possa ritenere implicita in essa alcuna ricognizione di un debito rinveniente da un rapporto precedente che deve ritenersi, appunto, estinto per effetto della novazione;
con conseguente venir meno, come sopra detto, anche dell'azione causale derivante dall'asserito rapporto di fornitura novato con l'emissione delle cambiali.
Da quanto sopra non può che conseguire la conferma della statuizione del Tribunale, qui censurata dall'appellante, in punto di irrilevanza dell'assegno bancario ai fini della decisione della causa. 13 - Il secondo motivo con cui, in sostanza, l'appellante si duole dell'omessa ammissione dell'istanza di verificazione della sottoscrizione apposta sull'assegno bancario, risulta inammissibile perché, anche ove accolto, non sovvertirebbe la decisione di primo grado, essendo l'assegno irrilevante, come sopra precisato.
14 - Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale non ha “valutato correttamente” la deposizione dell'unico teste escusso ad impulso dell'opponente in prime cure. Deduce che il testimone,
RC NT, avrebbe “confermato la sussistenza del rapporto contrattuale” intercorso tra le parti e finanche confermato di essere stato a conoscenza dell'assegno di “€ 12.000,00 circa”. Riguardo, poi, alla prova testimoniale espletata in prime cure, la C.L.L. di si duole del fatto che il primo Parte_1
giudice, ammettendo la prova stessa, avesse limitato l'escussione “a due testi mentre la presente difesa ne
aveva indicati quattro”. Chiede, quindi, che in sede di gravame siano escussi gli altri testi e, in particolare,
, la cui testimonianza deve ritenersi “rilevante”. Parte_3
15 - Il motivo, oltre a non cogliere nel segno, non è comunque fondato. Infatti, pur volendo prescindere dalla circostanza che la transazione novativa ha determinato la costituzione di un nuovo rapporto obbligatorio che si è comunque sostituito a quello precedente di fornitura, la deposizione di RC
NT risulta, invero, generica e quindi non idonea, di per sé, a provare la sussistenza del rapporto di fornitura dedotto in monitorio e l'effettiva esecuzione dello stesso siccome allegata dalla parte opposta in prime cure. Infatti, come affermato dal Tribunale -con motivazione condivisibile, perché coerente ed esente da vizi logici- il teste escusso “nulla di preciso è stato in grado di riferire circa lo specifico rapporto relativo
alle fatture agli atti”, avendo sommariamente e genericamente riferito di imprecisate forniture di lamiere ovvero di grondaie.
15.1 - Con riguardo al secondo profilo di censura del motivo in esame, occorre, poi, sottolineare che la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti -di cui, appunto, si duole l'appellante- costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità (Cass. civ. n.
9551/2009). Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di dover limitare l'escussione a soli due testimoni “a
scelta della stessa parte, attesa la sovrabbondanza della lista” (si veda l'ordinanza del 15/5/2017).
Ciononostante l'opponente in prime cure, nel corso dell'istruttoria, pur potendo citare due testimoni (e,
quindi, oltre a quello poi escusso, anche la cui testimonianza ritiene oggi rilevante) ha Parte_3
invece liberamente scelto di far deporre il solo RC Ragion per cui l'appellante non può ora Tes_1
dolersi della riduzione operata dal giudice e pretendere di colmare le lacune probatorie mediante la richiesta di escussione, in sede di gravame, di un altro testimone che ben avrebbe potuto far escutere nel corso del primo giudizio. Risulta, quindi, correttamente esercitato dal Tribunale il potere di riduzione della lista testimoniale della opponente, essendo questa oggettivamente sovrabbondante, tenuto conto della materia del contendere e dello specifico oggetto della deposizione, e nessuna censura può essere mossa in ordine alla mancata escussione di alcuni testi, dal momento che la scelta dei testi da sentire e quelli da escludere era stata lasciata alla difesa dell'opponente e da questa liberamente esercitata.
Per quanto fin qui esposto, l'appello deve essere rigettato.
16 - Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo ai sensi del D.M.
n. 147/2022, in misura prossima ai parametri medi per le cause di valore da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00; con liquidazione ai minimi del solo compenso relativo alla fase istruttoria-trattazione, attesa l'assenza di istruttoria e tenuto conto del fatto che l'udienza di trattazione dinanzi a questa Corte si è risolta con un mero rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
TITOLARE DELLA C.L.L. DI SQ , così provvede: Pt_1
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore della delle spese processuali del Parte_1 Controparte_1
grado, da distrarsi in favore del difensore antistatario, che si liquidano in euro 4.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Torre Dott.ssa Rosaria Morrone