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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/07/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 777/2024 R.G. vertente
fra
( rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Cioffi ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza via N. Vaccaro 134 giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14.3.2024 e ritualmente notificato, adiva il Parte_1 giudice del lavoro ed esponeva di aver ricevuto, in data 17.2.2024, avviso di addebito, n. 392
2023 00008223 45 000 per il pagamento di contributi gestione commercianti relativi ai seguenti periodi dal 01/2021 al 12/2022 per un importo complessivo di € 4.554,61, in quanto socia della N.A.M.I. srl;
che l' aveva proceduto ritenendo la ricorrente tenuta per legge CP_1
a detta iscrizione in quanto ritenuta socia con compiti di amministratore che partecipava abitualmente all'attività aziendale compiendo attività di natura organizzativa, di direzione ed esecutiva, in assenza di prova dello svolgimento solo di attività di amministratore legale e di non aver svolto l'attività descritta. Da qui la notifica dell'avviso di addebito impugnato.
Deduce la ricorrente la mancanza quindi del requisito oggettivo e soggettivo per l'iscrizione alla gestione commercianti, effettuata d'ufficio dall' , nonché la mancanza di quello CP_1 soggettivo, oltre alla mancanza di prova da parte dell' . CP_1
Tanto premesso, la ricorrente adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione dell'atto, di dichiarare l'illegittimità dello stesso annullandolo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l in persona del legale rappresentante pro tempore, e nel merito, CP_1 domandava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e prova per testi, e dopo alcuni rinvii e cambio del giudice assegnatario della causa, all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni della ricorrente, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
2. In via preliminare si osserva che le eccezioni sollevate dall'istituto non meritano accoglimento, in quanto sconfessate dall'oggetto del ricorso e dalla documentazione in atti.
In primo luogo il ricorso risulta proposto ritualmente e l'impugnazione proposta non attiene solamente ai vizi formali dell'atto impugnato e quindi non è configurabile quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; inoltre, il ricorso risulta contenere tutti gli elementi ex art. 414 cpc.
3. Il ricorso merita accoglimento.
Sul piano normativo giova richiamare l'art. 29, comma 1, della legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tuti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Al fine di determinare la portata del significato da ascrivere alla locuzione “con carattere di abitualità e prevalenza” e di determinare l'ambito dell'accertamento rimesso al giudice, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito, sin dalla sentenza n. 3240 del
12.02.2010: “In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che esercita attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente –ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma
26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 – il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento “de quo” il giudice procederà al giudizio di prevalenza –verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale – non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti” e, sul piano del riparto dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nelle società ad accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3835 del
26.02.2016).
Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente propone ricorso avverso il verbale di accertamento emesso a seguito di provvedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione commercianti con decorrenza dal
1/2021 al 12/2022.
Dalla documentazione versata in atti, tuttavia, l' non ha fornito alcuna prova dei caratteri CP_1 dell'abitualità e della prevalenza in relazione all'attività svolta dal ricorrente nell'ambito della ditta individuale dal 2021 al 2022.
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, va accertata e dichiarata la illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione Commercianti e il verbale di accertamento va annullato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018, e DM 147 del
2022 in considerazione dell'oggetto, del valore della causa, delle fasi processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da di cui al ricorso depositato il 14.3.2024, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la illegittimità dell'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla Gestione CP_ Commercianti e per l'effetto ordina all' in persona del legale rappresentante p.t., la conseguente cancellazione;
2) in accoglimento del ricorso annulla l'avviso di addebito n. 392 2023 00008223 45 000 per il pagamento di contributi gestione commercianti relativi ai seguenti periodi dal 01/2021 al 12/2022 per un importo complessivo di € 4.554,61;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 886,00 oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 10 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla