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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 11468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11468 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 12/11/2025, nella causa R.G. n. 19272/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
*****
TRA
nata a [...], il [...], Cod. Fisc. , ivi residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Via Pompeo Trogo n. 42, nella qualità di erede della signora rappresentata e Persona_1 difesa dall'avv. Gabriele Dobici per procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro tempore, con sede Controparte_1 in Roma, via Ciro il Grande n. 21; RESISTENTE CONTUMACE
«««»»»
IN FATTO
Con decreto del 16 gennaio 2025, emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – nella causa iscritta al n. R.G. 22972/2024, è stato omologato l'accertamento del requisito sanitario, come risultante dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio, secondo cui la signora versava Persona_1 nelle condizioni previste per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 18/1980, a decorrere dalla domanda amministrativa presentata il 22 gennaio 2024 e fino alla data del decesso, avvenuto il 12 novembre 2024. Il suddetto decreto è stato notificato all' in data 21 gennaio 2025. CP_1
La ricorrente, in qualità di erede della titolare del diritto, ha successivamente trasmesso all'Istituto convenuto, mediante posta elettronica certificata del 21 gennaio 2025, il modello contenente gli elementi socioeconomici nonché gli estremi del conto corrente destinato all'accredito della prestazione. Nonostante la rituale comunicazione e la completezza della documentazione, l' non ha CP_1 provveduto, ad oggi, all'erogazione dei ratei maturati a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo riconosciuto. La mancata esecuzione della prestazione dovuta è stata pertanto dedotta in giudizio dalla ricorrente, la quale ha chiesto che venisse accertato il grave inadempimento dell e disposto il pagamento CP_1 delle somme spettanti. L' non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. CP_1
La causa, di natura prettamente documentale, all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da separata sentenza contestuale.
IN DIRITTO Dalla documentazione prodotta risulta che il diritto all'indennità di accompagnamento era stato accertato in via definitiva con il decreto di omologa del 16 gennaio 2025, notificato all in data CP_1
21 gennaio 2025. Pertanto, l'obbligo dell'Istituto di provvedere all'erogazione delle somme maturate discende direttamente dal contenuto del provvedimento giudiziale di omologa, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 5, c.p.c. La condotta omissiva dell' consistente nel mancato pagamento dei ratei dovuti nonostante la CP_1 notifica del decreto e la trasmissione della documentazione necessaria, integra un evidente inadempimento dell'obbligo di ottemperare al provvedimento giudiziale. Ne consegue che, accertata la regolarità della notifica e la completezza degli adempimenti della parte ricorrente, deve essere dichiarata la responsabilità dell' per il ritardo nell'esecuzione e disposto CP_1
l'ordine di pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo compreso tra il 22 gennaio 2024 e il 12 novembre 2024, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria, secondo le modalità di legge. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua del DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' ogni diversa istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara la sussistenza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento, in favore di parte ricorrente, in qualità di erede della signora dei ratei Persona_1 dell'indennità di accompagnamento maturati per il periodo dal 22 gennaio 2024 al 12 novembre 2024, come accertato nel decreto di omologa del 16 gennaio 2025, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo e per l'effetto;
2) condanna l in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, in qualità di erede della signora Persona_1 dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati per il periodo dal 22 gennaio 2024 al 12 novembre 2024, come accertato nel decreto di omologa del 16 gennaio 2025, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 948,00#, di cui € 124,00# per spese generali ed € 824,00# per compensi, oltre IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 12/11/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 12/11/2025, nella causa R.G. n. 19272/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
*****
TRA
nata a [...], il [...], Cod. Fisc. , ivi residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Via Pompeo Trogo n. 42, nella qualità di erede della signora rappresentata e Persona_1 difesa dall'avv. Gabriele Dobici per procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro tempore, con sede Controparte_1 in Roma, via Ciro il Grande n. 21; RESISTENTE CONTUMACE
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IN FATTO
Con decreto del 16 gennaio 2025, emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – nella causa iscritta al n. R.G. 22972/2024, è stato omologato l'accertamento del requisito sanitario, come risultante dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio, secondo cui la signora versava Persona_1 nelle condizioni previste per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 18/1980, a decorrere dalla domanda amministrativa presentata il 22 gennaio 2024 e fino alla data del decesso, avvenuto il 12 novembre 2024. Il suddetto decreto è stato notificato all' in data 21 gennaio 2025. CP_1
La ricorrente, in qualità di erede della titolare del diritto, ha successivamente trasmesso all'Istituto convenuto, mediante posta elettronica certificata del 21 gennaio 2025, il modello contenente gli elementi socioeconomici nonché gli estremi del conto corrente destinato all'accredito della prestazione. Nonostante la rituale comunicazione e la completezza della documentazione, l' non ha CP_1 provveduto, ad oggi, all'erogazione dei ratei maturati a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo riconosciuto. La mancata esecuzione della prestazione dovuta è stata pertanto dedotta in giudizio dalla ricorrente, la quale ha chiesto che venisse accertato il grave inadempimento dell e disposto il pagamento CP_1 delle somme spettanti. L' non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. CP_1
La causa, di natura prettamente documentale, all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da separata sentenza contestuale.
IN DIRITTO Dalla documentazione prodotta risulta che il diritto all'indennità di accompagnamento era stato accertato in via definitiva con il decreto di omologa del 16 gennaio 2025, notificato all in data CP_1
21 gennaio 2025. Pertanto, l'obbligo dell'Istituto di provvedere all'erogazione delle somme maturate discende direttamente dal contenuto del provvedimento giudiziale di omologa, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 5, c.p.c. La condotta omissiva dell' consistente nel mancato pagamento dei ratei dovuti nonostante la CP_1 notifica del decreto e la trasmissione della documentazione necessaria, integra un evidente inadempimento dell'obbligo di ottemperare al provvedimento giudiziale. Ne consegue che, accertata la regolarità della notifica e la completezza degli adempimenti della parte ricorrente, deve essere dichiarata la responsabilità dell' per il ritardo nell'esecuzione e disposto CP_1
l'ordine di pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo compreso tra il 22 gennaio 2024 e il 12 novembre 2024, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria, secondo le modalità di legge. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua del DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' ogni diversa istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara la sussistenza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento, in favore di parte ricorrente, in qualità di erede della signora dei ratei Persona_1 dell'indennità di accompagnamento maturati per il periodo dal 22 gennaio 2024 al 12 novembre 2024, come accertato nel decreto di omologa del 16 gennaio 2025, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo e per l'effetto;
2) condanna l in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, in qualità di erede della signora Persona_1 dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati per il periodo dal 22 gennaio 2024 al 12 novembre 2024, come accertato nel decreto di omologa del 16 gennaio 2025, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 948,00#, di cui € 124,00# per spese generali ed € 824,00# per compensi, oltre IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 12/11/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile