TRIB
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/12/2024, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
1
N. R.G. 2892/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Beatrice Ruperto Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in IA Parte_1 C.F._1
Montecelio (RM), alla Via U. Maddalena n. 33, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Marini, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
IA Montecelio (RM), alla Via U. Maddalena n. 33, presso lo studio dell'Avv. Eleonora
Marini, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in OC ER (RM) il 21.07.2019, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Per Anno 2019), sono genitori di (nata il [...]) e (nata il [...]). Per_1
Le parti hanno chiesto la dichiarazione di separazione consensuale alle condizioni concordate, con proposizione di ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le parti hanno concordato le seguenti condizioni nella regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali oggetto di causa:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Entrambi i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, dichiarandosi autosufficienti sul piano economico.
3. La casa coniugale sita in Villanova di IA (RM) alla Via Nicola Fabrizi n. 10, con tutto quanto in essa contenuto, resterà assegnata alla Sig.ra che vi Parte_1 Per abiterà unitamente alle figlie e e che sosterrà il costo del canone di Per_1 locazione.
4. Il Signor di comune accordo con la moglie, ha già trasferito Parte_2 provvisoriamente il proprio domicilio presso una diversa abitazione sita in IA, alla Via Alessandro Guidoni n. 38 e si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica e, ad asportare tutti i propri effetti personali dalla casa coniugale, entro 3 mesi dalla omologazione della separazione.
5. le figlie minori saranno affidate, in regime di affido condiviso, ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Le minori saranno collocate presso la madre e dunque la loro residenza permarrà presso l'abitazione coniugale.
6. Salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con le esigenze delle figlie, i coniugi, nell'interesse delle minori, concordano il seguente diritto di visita del Sig.
Pt_2
- il padre trascorrerà insieme alle figlie almeno due pomeriggi a settimana e precisamente il lunedì dalle ore 17,00 sino alle ore 22,00 ed il mercoledì dalle ore 17,00 Per alle ore 22,00 per quanto riguarda la piccola , mentre per quanto riguarda la sorella il mercoledì sempre dalle ore 17,00 sino al giorno successivo, dunque con Per_1 pernotto con il padre, il quale si occuperà di riportarla a scuola il mattino successivo ovvero presso la casa materna nei periodi di non frequenza scolastica. Per
- Al compimento del quinto anno di età della piccola anch'essa comincerà a pernottare con il padre altresì durante la visita settimanale del mercoledì.
- Il Sig. terrà le figlie con sé a week end alternati con la madre dalle ore 17,00 Pt_2 del venerdì fino alle ore 22,00 della domenica con pernotto di entrambe presso l'abitazione paterna. 3
- Nel periodo di chiusura estiva delle scuole il padre, in aggiunta ai pomeriggi, terrà con sé le figlie anche per due mattine infrasettimanali dalle ore 9,00 alle ore 14,00, in giornate che saranno comunicate alla madre entro la domenica della settimana precedente, compatibilmente alle esigenze delle minori e della madre.
- Qualora il padre per problemi lavorativi non riesca a tenere con sé le bambine nei giorni suddetti né a sostituire quei giorni con altrettanti nell'arco della settimana, e dunque le minori dovranno rimanere con la madre anche nei giorni di spettanza del padre, il Sig. si impegna a corrispondere direttamente il costo della baby sitter Pt_2 che la Sig.ra dovrà eventualmente assumere, dietro presentazione di Pt_1 documentazione.
- Resta intesa la possibilità per il padre di affidare le figlie nei giorni di sua spettanza ed in sua assenza a persone di sua fiducia. Per 7. Durante il periodo natalizio le figlie minori e trascorreranno la sera del Per_1
24 dicembre con un genitore, dalle ore 17,00 sino alle ore 11 del 25 dicembre, ed il 25 dicembre con l'altro genitore, dalle ore 11 sino alle ore 11 del 26 dicembre, alternativamente di anno in anno. Le minori trascorreranno poi il 31 dicembre dalle ore
17,00 sino alle ore 17 del 01 gennaio con un genitore ed il 5 gennaio dalle ore 17,00 sino alle ore 22 del 06 gennaio con l'altro genitore, sempre alternativamente di anno in anno.
Per il resto dei giorni del periodo natalizio continueranno a valere le condizioni di visita di cui al punto sei.
8. Nel periodo delle festività Pasquali, le minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro alternativamente di anno in anno.
9. Salva la diversa volontà delle parti, le minori trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori ed il giorno della festa del papà e della mamma con il genitore festeggiato a prescindere dai giorni di effettiva spettanza.
10. Le minori trascorreranno la mattina ed il pranzo del giorno del proprio compleanno con un genitore ed il pomeriggio e la cena con l'altro, alternativamente di anno in anno, salve diverse esigenze e volontà delle parti.
11. Per le vacanze estive le minori trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, che dovranno essere concordate tra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori si impegnano a garantire reperibilità telefonica durante le vacanze estive.
12. A prescindere dalle due settimane da trascorrere con ciascun genitore durante le vacanze estive, il Sig. acconsente sin d'ora che entrambe le minori durante il Pt_2 mese di agosto trasferiscano il proprio domicilio presso la casa familiare della Sig.ra sita in OC ER, mantenendo comunque inalterati i giorni e gli orari del Pt_1 suo diritto di visita di cui al punto 6. Resta inteso che entrambi i genitori potranno comunque scegliere di tenere con sé le figlie per le vacanze estive anche nel mese di agosto nel rispetto di quanto stabilito nel punto 11.
13. Relativamente al mantenimento delle minori, il sig. corrisponderà alla Sig.ra Pt_2
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 250,00 Pt_1 4
(duecentocinquanta/00) ciascuna per l'importo complessivo mensile da versare pari ad
€ 500,00 (cinquecento/00), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno dieci di ogni mese, con bonifico sul c/c [...] intestato alla sig.ra
Pt_1
14. L'assegno unico, sarà suddiviso tra i coniugi al 50 %.
15. Entrambi i genitori si impegnano al pagamento delle spese straordinarie per entrambe le minori in quota pari al 50%, dichiarando entrambi di aderire al Protocollo
d'intesa adottato dal Tribunale di Tivoli, tempo per tempo vigente, ad eccezione delle spese per l'attività di arrampicata sportiva attualmente posta in essere dalla minore
, che il Sig. si impegna a pagare nella misura del 100% senza chiedere Per_1 Pt_2 il rimborso alla Sig.ra e delle eventuali spese di baby sitting di cui al punto 6 che Pt_1 saranno addebitate integralmente al Sig. Pt_2
16. Le detrazioni fiscali relativi agli oneri sostenuti in favore delle minori verranno poste a beneficio di entrambi sempre nella misura del 50%.
17. I coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio dei passaporto ed al loro rinnovo nonché al rilascio e/o rinnovo del passaporto delle figlie minori.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
In considerazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalle parti, il giudizio deve proseguire per la definizione di tale domanda, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio in OC ER (RM), in data 21.07.2019;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di OC ER (RM) (Atto n. 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno
2019);
- dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- spese di lite al definitivo;
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 28.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Beatrice Ruperto Michele Cappai
N. R.G. 2892/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Beatrice Ruperto Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in IA Parte_1 C.F._1
Montecelio (RM), alla Via U. Maddalena n. 33, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Marini, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
IA Montecelio (RM), alla Via U. Maddalena n. 33, presso lo studio dell'Avv. Eleonora
Marini, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in OC ER (RM) il 21.07.2019, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Per Anno 2019), sono genitori di (nata il [...]) e (nata il [...]). Per_1
Le parti hanno chiesto la dichiarazione di separazione consensuale alle condizioni concordate, con proposizione di ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le parti hanno concordato le seguenti condizioni nella regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali oggetto di causa:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Entrambi i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, dichiarandosi autosufficienti sul piano economico.
3. La casa coniugale sita in Villanova di IA (RM) alla Via Nicola Fabrizi n. 10, con tutto quanto in essa contenuto, resterà assegnata alla Sig.ra che vi Parte_1 Per abiterà unitamente alle figlie e e che sosterrà il costo del canone di Per_1 locazione.
4. Il Signor di comune accordo con la moglie, ha già trasferito Parte_2 provvisoriamente il proprio domicilio presso una diversa abitazione sita in IA, alla Via Alessandro Guidoni n. 38 e si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica e, ad asportare tutti i propri effetti personali dalla casa coniugale, entro 3 mesi dalla omologazione della separazione.
5. le figlie minori saranno affidate, in regime di affido condiviso, ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Le minori saranno collocate presso la madre e dunque la loro residenza permarrà presso l'abitazione coniugale.
6. Salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con le esigenze delle figlie, i coniugi, nell'interesse delle minori, concordano il seguente diritto di visita del Sig.
Pt_2
- il padre trascorrerà insieme alle figlie almeno due pomeriggi a settimana e precisamente il lunedì dalle ore 17,00 sino alle ore 22,00 ed il mercoledì dalle ore 17,00 Per alle ore 22,00 per quanto riguarda la piccola , mentre per quanto riguarda la sorella il mercoledì sempre dalle ore 17,00 sino al giorno successivo, dunque con Per_1 pernotto con il padre, il quale si occuperà di riportarla a scuola il mattino successivo ovvero presso la casa materna nei periodi di non frequenza scolastica. Per
- Al compimento del quinto anno di età della piccola anch'essa comincerà a pernottare con il padre altresì durante la visita settimanale del mercoledì.
- Il Sig. terrà le figlie con sé a week end alternati con la madre dalle ore 17,00 Pt_2 del venerdì fino alle ore 22,00 della domenica con pernotto di entrambe presso l'abitazione paterna. 3
- Nel periodo di chiusura estiva delle scuole il padre, in aggiunta ai pomeriggi, terrà con sé le figlie anche per due mattine infrasettimanali dalle ore 9,00 alle ore 14,00, in giornate che saranno comunicate alla madre entro la domenica della settimana precedente, compatibilmente alle esigenze delle minori e della madre.
- Qualora il padre per problemi lavorativi non riesca a tenere con sé le bambine nei giorni suddetti né a sostituire quei giorni con altrettanti nell'arco della settimana, e dunque le minori dovranno rimanere con la madre anche nei giorni di spettanza del padre, il Sig. si impegna a corrispondere direttamente il costo della baby sitter Pt_2 che la Sig.ra dovrà eventualmente assumere, dietro presentazione di Pt_1 documentazione.
- Resta intesa la possibilità per il padre di affidare le figlie nei giorni di sua spettanza ed in sua assenza a persone di sua fiducia. Per 7. Durante il periodo natalizio le figlie minori e trascorreranno la sera del Per_1
24 dicembre con un genitore, dalle ore 17,00 sino alle ore 11 del 25 dicembre, ed il 25 dicembre con l'altro genitore, dalle ore 11 sino alle ore 11 del 26 dicembre, alternativamente di anno in anno. Le minori trascorreranno poi il 31 dicembre dalle ore
17,00 sino alle ore 17 del 01 gennaio con un genitore ed il 5 gennaio dalle ore 17,00 sino alle ore 22 del 06 gennaio con l'altro genitore, sempre alternativamente di anno in anno.
Per il resto dei giorni del periodo natalizio continueranno a valere le condizioni di visita di cui al punto sei.
8. Nel periodo delle festività Pasquali, le minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro alternativamente di anno in anno.
9. Salva la diversa volontà delle parti, le minori trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori ed il giorno della festa del papà e della mamma con il genitore festeggiato a prescindere dai giorni di effettiva spettanza.
10. Le minori trascorreranno la mattina ed il pranzo del giorno del proprio compleanno con un genitore ed il pomeriggio e la cena con l'altro, alternativamente di anno in anno, salve diverse esigenze e volontà delle parti.
11. Per le vacanze estive le minori trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, che dovranno essere concordate tra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori si impegnano a garantire reperibilità telefonica durante le vacanze estive.
12. A prescindere dalle due settimane da trascorrere con ciascun genitore durante le vacanze estive, il Sig. acconsente sin d'ora che entrambe le minori durante il Pt_2 mese di agosto trasferiscano il proprio domicilio presso la casa familiare della Sig.ra sita in OC ER, mantenendo comunque inalterati i giorni e gli orari del Pt_1 suo diritto di visita di cui al punto 6. Resta inteso che entrambi i genitori potranno comunque scegliere di tenere con sé le figlie per le vacanze estive anche nel mese di agosto nel rispetto di quanto stabilito nel punto 11.
13. Relativamente al mantenimento delle minori, il sig. corrisponderà alla Sig.ra Pt_2
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 250,00 Pt_1 4
(duecentocinquanta/00) ciascuna per l'importo complessivo mensile da versare pari ad
€ 500,00 (cinquecento/00), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno dieci di ogni mese, con bonifico sul c/c [...] intestato alla sig.ra
Pt_1
14. L'assegno unico, sarà suddiviso tra i coniugi al 50 %.
15. Entrambi i genitori si impegnano al pagamento delle spese straordinarie per entrambe le minori in quota pari al 50%, dichiarando entrambi di aderire al Protocollo
d'intesa adottato dal Tribunale di Tivoli, tempo per tempo vigente, ad eccezione delle spese per l'attività di arrampicata sportiva attualmente posta in essere dalla minore
, che il Sig. si impegna a pagare nella misura del 100% senza chiedere Per_1 Pt_2 il rimborso alla Sig.ra e delle eventuali spese di baby sitting di cui al punto 6 che Pt_1 saranno addebitate integralmente al Sig. Pt_2
16. Le detrazioni fiscali relativi agli oneri sostenuti in favore delle minori verranno poste a beneficio di entrambi sempre nella misura del 50%.
17. I coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio dei passaporto ed al loro rinnovo nonché al rilascio e/o rinnovo del passaporto delle figlie minori.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
In considerazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalle parti, il giudizio deve proseguire per la definizione di tale domanda, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio in OC ER (RM), in data 21.07.2019;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di OC ER (RM) (Atto n. 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno
2019);
- dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- spese di lite al definitivo;
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 28.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Beatrice Ruperto Michele Cappai