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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta dai signori magistrati:
1) Dott. Michele De Maria - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1099/2023 R.G. promossa in grado di appello da
, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Rizzo APPELLANTE contro rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Leggio Controparte_1
APPELLATO
Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza del 10.07.2025 il procuratore dell'appellante ha concluso come da verbale.
IN FATTO Con ricorso depositato in data 25.01.2023 , impugnò la nota Controparte_1
del 21.06.2021 con la quale gli era stato chiesto in restituzione l'importo di Pt_1
€16.624,97 corrisposto a titolo di pensione cat. Inv. Civ. n.07087664. Con sentenza n.656/2023 il Tribunale di Marsala G.L., nel contraddittorio delle parti, in accoglimento del ricorso, dichiarò irripetibili le somme richieste dall' e Pt_1 condannò quest'ultimo al pagamento delle spese di lite. Osservò il giudicante, ripresa la giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale, che nella fattispecie non sussisteva “alcuna condotta dolosa da parte del ricorrente” idonea “a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”, essendo stato “lo stesso Istituto a quantificare e corrispondere la pensione spettante al ricorrente da cui deriverebbe l'indebito”. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello l' , con ricorso Pt_1 depositato il 23.10.2023, lamentando che nella vicenda per cui è causa si versava in un'ipotesi di divieto di cumulo fra l'indennità quale cieco assoluto (della quale il IR beneficia con decorrenza dal 9.3.2009) e l'indennità di accompagnamento civile (elargita all'appellato a far data dall'1.12.2018), derogabile nella sola eventualità (indimostrata) che “la patologia diversa dalla cecità assoluta” fosse “sufficiente a dar luogo ai presupposti dell'indennità di accompagnamento”. Rileva ancora che la Commissione medico legale per l'accertamento Pt_1 dell'invalidità civile, come da verbale del 16.01.2019, nel riconoscere il IR
“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”, aveva tenuto conto “anche della retinite pigmentosa, dell'atrofia ottica”, per le quali il ricorrente era stato già riconosciuto cieco assoluto ed, infatti, con separata valutazione
“precipuamente effettuata per valutare selettivamente solo quei profili di invalidità che possono giuridicamente dar luogo a prestazioni di invalidità civile”, aveva escluso “che per lo stesso evento già indennizzato della pensione cieco assoluto” fosse “riconosciuta una ulteriore prestazione di invalidità civile”.
Deduceva, infine, che controparte, al quale il verbale della Commissione medica era stato notificato il 30.01.2019, era stata edotta della situazione di incompatibilità, così da escludere la rilevanza in materia del principio dell'affidamento sulla spettanza della prestazione, difettando ab origine i necessari presupposti medico – legali e risultando estranea ogni problematica legata al superamento dei limiti di reddito. Ha resistito in giudizio, con memoria del 9.5.2025, insistendo Controparte_1 per la conferma della sentenza. All'udienza del 10.07.2025, riscontrata l'assenza del difensore dell'appellato, all'esito di discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
***** L'appello è infondato.
L'indennità di accompagnamento è un sostegno economico erogato dall' a Pt_1 favore di invalidi civili totali che necessitano di assistenza continua per deambulare o per svolgere gli atti quotidiani della vita. Si tratta, dunque, di una prestazione di indubbia natura assistenziale, cioè di un beneficio economico privo di preventiva copertura contributiva e/o assicurativa (cfr. Cass. n.24617/2022). Come è noto nella subiecta materia la riespansione della generale disciplina dell'art.2033 c.c., rispetto al regime speciale disegnato per il solo indebito previdenziale dall'art.52 L. n.88/1989 e dall'art.13 L. n.412/1991, è stata ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. n.1446/2008; n.11921/2015 e molte successive conformi tra cui n.13223/2020). La ripetibilità della prestazione indebitamente erogata va, dunque, verificata alla stregua delle regole esegetiche delimitanti l'indebito assistenziale che disegnano una disciplina speciale del settore, imposta dall'esigenza di assicurare la tutela dei diritti costituzionali presidiati dall'art.38 Cost. (Cass. n.16080/2020). Trasfusi i superiori principi nella fattispecie per cui è causa - incontestata tra le parti la circostanza che l'appellato abbia contestualmente percepito l'indennità quale cieco assoluto - ritiene questo collegio che gli importi rivendicati dall con nota Pt_1 del 21.06.2021, non siano ripetibili, versando il percipiente in una condizione di
“affidamento incolpevole”. Militano in tal senso alcuni convergenti elementi:
- la “nuova domanda” del IR presentata all 21.11.2018 era diretta al Pt_1 conseguimento dei benefici da “invalidità civile” e non di quelli legati allo status di cieco assoluto;
- nel verbale del 16.01.2019, in risposta alla superiore istanza, la Commissione Medica riconosceva l'interessato “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)”;
- condizione invalidante frutto di specifica diagnosi (“MACRO-CEFALIA IN PROBABILE SINDROME DI BANNAYAN-RILEY-RUVALCABA. MALATTIA DI PARKINSON. ESITI DI EXERESI DI FIBROEPITELIOMA DI PINKUS DELLA CUTE DELLA SPALLA - IPEROMOCISTEINEMIA DA CARENZA DI VIT. B12.
- DEPRESSIONE REATTIVAGIA' RICONOSCIUTO CIECO ASSOLUTO”), priva di ogni riferimento, diversamente da quanto dedotto dall'Istituto a pagina cinque primo capoverso dell'appello, alle diverse patologie (retinite pigmentosa, atrofia ottica) per le quali il IR era stato riconosciuto cieco assoluto:
- l' ha elargito l'indennità di accompagnamento all'appellato, con Pt_1 decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e per oltre due anni e mezzo, pur essendo perfettamente a conoscenza, in quanto ente erogatore di entrambe le provvidenze economiche, della liquidazione da quasi un decennio in favore del dell'indennità quale soggetto affetto da cecità CP_1 assoluta;
- alcuna condotta dolosa può essere imputata all'appellato il quale non ha mai omesso di comunicare all (nulla è emerso in tal senso all'esito della complessiva Pt_1 attività istruttoria espletata dal Giudice di prime cure) dati rilevanti ai fini della corresponsione del beneficio, né vi è prova che egli sia venuta meno agli oneri di informazione previsti dalla normativa di settore ovvero abbia dimenticato di trasmettere all' dati rilevanti;
Parte_2
- non vi è prova che il avesse una così approfondita conoscenza, in CP_1 ragione di pregresse e ben consolidate competenze giuridiche e tecniche, per ravvedersi ictu oculi dell'errore commesso dall'Istituto previdenziale in fase liquidativa. Di talché nella fattispecie in esame può dirsi integrata un'ipotesi di “affidamento incolpevole”, che esclude la ripetibilità delle somme percepite indebitamente per errore e/o fatto riconducibile unicamente all' e le cui conseguenze non possono ricadere Pt_1 sull'appellato il cui comportamento è scevro da connotati “dolosi”.
Indi il gravame non è meritevole di accoglimento e la sentenza impugnata deve, pertanto, essere confermata. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate e distratte come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della mancata comparizione del difensore dell'appellato all'udienza di discussione, seguono la soccombenza. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.656/2023, emessa dal Tribunale di Marsala G.L. il 21 settembre 2023. Condanna l' a rifondere a controparte le spese di lite, che liquida in Pt_1
€1.028,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n.115/02. Così deciso in Palermo il 10 luglio 2025. Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli
Il Presidente Michele De Maria