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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 16/07/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Monica SGARRO - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N. 144 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 09.07.2025
TRA
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.Giuseppe Basile, in virtù di mandato alle liti del
22/03/2024 Rep. 7313, per atti Notaio in Roma;
Persona_1
[...]
Parte_2
[...]
(C.F. ),
[...] C.F._1
rappresentato e difeso,dall'avv. Murianni Francesco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Taranto, via Virgilio n. 101/H, in virtù di procura alle liti allegata agli atti;
- APPELLATO-
All'udienza del 09.07.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.431 /2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro,accoglieva il ricorso in opposizione proposto da
(invalida al 100 % e titolare di pensione cat.INV CIV Parte_2
dal 2011, divenuta titolare anche di assegno di invalidità,ex L.222\1984
cat.IO \15033015 dall'1.5.2015) all'avviso di addebito notificatole dall' in data 15.5.2018 per la somma di € 5.762,37 per il periodo Pt_1
1.1.2017 – 30.6.2018 e per l'effetto dichiarava nulla esser dovuto dalla riccorente in restituzione all' in ordine all'attivato indebito di Pt_1
€ 5.762,37 per il periodo 1.1.2017 – 30.6.2018,dichiarando il diritto della ricorrente alla percezione della pensione di invalidità civile, anche per detto periodo e prosieguo..
Condannava l' ,in persona del legale rappresentante, al pagamento delle Pt_1
spese di giudizio in favore dell'opponente.
Avverso tale decisione propone appello l' ,in persona del legale Pt_1
rappresentante,lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma.
Resisteva concludendo per il rigetto dell'avverso Parte_2
gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' con i motivi di gravame,denuncia la nullità della sentenza per travisamento Pt_1
dei fatti e/o errata valutazione dei fatti e documenti di causa ritenendo che la domanda in opposizione della ricorrente dovesse essere rigettata, in quanto la
2 ricorrente ha percepito, negli anni 2017, 2018 e 2019, un reddito superiore ai limiti previsti per ottenere la pensione di invalidità civile ex L. 118/1971.
L'appello è infondato.
Ed allora, esponeva di essere invalida civile al 100% e, Parte_2
pertanto, titolare della prestazione di invalidità civile n.INVCIV./7072381
dall'1.7.2011; di essere diventata, altresì, titolare di assegno di invalidità ex Pt_1
art.1 L.222/1084 n.IO/15033015 dall'1.5.2015.
Assumeva di aver ricevuto dall' , in data 15.5.2018, una comunicazione di Pt_1
riliquidazione della prestazione di invalidità civile per il periodo 1.1.2017/30.6.2018,
con richiesta di restituzione dell'importo percepito asseritamente in maniera indebita per € 5.762,37.
L' , in sostanza, eccepiva che il reddito conseguito dalla nel Pt_1 Parte_2
2017, cumulando l'assegno di invalidità, per tutto il periodo 1.5.-31.12.2017
(€4.349,72), con il reddito per lavoro dipendente, percepito dal datore di lavoro sia nei periodi di svolgimento della prestazione (€10.473,00), sia nei periodi di astensione per malattia (€3.573,00 + €990,00), ammontava ad € 19.386,72, come tale superiore al limite di reddito per beneficiare, in quell'anno, della pensione di invalidità civile (pari ad €16.532,00).
Invero,illegittimo si appalesa il provvedimento dell' in quanto le somme Pt_1
percepite nel periodo 1.1.2017/30.6.2018 a titolo di invalidità civile, erano effettivamente dovute, visto che nel predetto periodo, aveva sì percepito sia la prestazione di invalidità civile sia l'assegno ordinario di invalidità ex art.1
L.222/1984, ma ciò in quanto il divieto di cumulo era stato abrogato proprio dall'art.12 L.412/1992 limitatamente agli invalidi civili al 100%, ai ciechi civili e ai sordi civili ed anche perché non sussiste il superamento dei limiti di reddito, posto che il reddito posseduto nell'anno 2017 ammontava ad € 14.397,22 (€10.003,00 +
€4.394,72 per IO), inferiore al limite di legge per quell'anno previsto in € 16.532,16.
3 Le somme percepite durante la malattia erano già incluse nelle somme indicate nei
CUD del 2018 e del 2019 dal datore di lavoro “ casa di Cura Villa Verde”.
In verità il Tribunale, correttamente,accoglieva il ricorso della “in Parte_2
assenza di prova di superamento di soglia di reddito ”.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante, al pagamento Pt_1
delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellata che si liquidano in
€ 900,00,oltre accessori come per legge,con distrazione in favore del procuratore anticipante;
- Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Taranto, 09.07.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott.Monica SGARRO
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Monica SGARRO - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N. 144 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 09.07.2025
TRA
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.Giuseppe Basile, in virtù di mandato alle liti del
22/03/2024 Rep. 7313, per atti Notaio in Roma;
Persona_1
[...]
Parte_2
[...]
(C.F. ),
[...] C.F._1
rappresentato e difeso,dall'avv. Murianni Francesco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Taranto, via Virgilio n. 101/H, in virtù di procura alle liti allegata agli atti;
- APPELLATO-
All'udienza del 09.07.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.431 /2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro,accoglieva il ricorso in opposizione proposto da
(invalida al 100 % e titolare di pensione cat.INV CIV Parte_2
dal 2011, divenuta titolare anche di assegno di invalidità,ex L.222\1984
cat.IO \15033015 dall'1.5.2015) all'avviso di addebito notificatole dall' in data 15.5.2018 per la somma di € 5.762,37 per il periodo Pt_1
1.1.2017 – 30.6.2018 e per l'effetto dichiarava nulla esser dovuto dalla riccorente in restituzione all' in ordine all'attivato indebito di Pt_1
€ 5.762,37 per il periodo 1.1.2017 – 30.6.2018,dichiarando il diritto della ricorrente alla percezione della pensione di invalidità civile, anche per detto periodo e prosieguo..
Condannava l' ,in persona del legale rappresentante, al pagamento delle Pt_1
spese di giudizio in favore dell'opponente.
Avverso tale decisione propone appello l' ,in persona del legale Pt_1
rappresentante,lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma.
Resisteva concludendo per il rigetto dell'avverso Parte_2
gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' con i motivi di gravame,denuncia la nullità della sentenza per travisamento Pt_1
dei fatti e/o errata valutazione dei fatti e documenti di causa ritenendo che la domanda in opposizione della ricorrente dovesse essere rigettata, in quanto la
2 ricorrente ha percepito, negli anni 2017, 2018 e 2019, un reddito superiore ai limiti previsti per ottenere la pensione di invalidità civile ex L. 118/1971.
L'appello è infondato.
Ed allora, esponeva di essere invalida civile al 100% e, Parte_2
pertanto, titolare della prestazione di invalidità civile n.INVCIV./7072381
dall'1.7.2011; di essere diventata, altresì, titolare di assegno di invalidità ex Pt_1
art.1 L.222/1084 n.IO/15033015 dall'1.5.2015.
Assumeva di aver ricevuto dall' , in data 15.5.2018, una comunicazione di Pt_1
riliquidazione della prestazione di invalidità civile per il periodo 1.1.2017/30.6.2018,
con richiesta di restituzione dell'importo percepito asseritamente in maniera indebita per € 5.762,37.
L' , in sostanza, eccepiva che il reddito conseguito dalla nel Pt_1 Parte_2
2017, cumulando l'assegno di invalidità, per tutto il periodo 1.5.-31.12.2017
(€4.349,72), con il reddito per lavoro dipendente, percepito dal datore di lavoro sia nei periodi di svolgimento della prestazione (€10.473,00), sia nei periodi di astensione per malattia (€3.573,00 + €990,00), ammontava ad € 19.386,72, come tale superiore al limite di reddito per beneficiare, in quell'anno, della pensione di invalidità civile (pari ad €16.532,00).
Invero,illegittimo si appalesa il provvedimento dell' in quanto le somme Pt_1
percepite nel periodo 1.1.2017/30.6.2018 a titolo di invalidità civile, erano effettivamente dovute, visto che nel predetto periodo, aveva sì percepito sia la prestazione di invalidità civile sia l'assegno ordinario di invalidità ex art.1
L.222/1984, ma ciò in quanto il divieto di cumulo era stato abrogato proprio dall'art.12 L.412/1992 limitatamente agli invalidi civili al 100%, ai ciechi civili e ai sordi civili ed anche perché non sussiste il superamento dei limiti di reddito, posto che il reddito posseduto nell'anno 2017 ammontava ad € 14.397,22 (€10.003,00 +
€4.394,72 per IO), inferiore al limite di legge per quell'anno previsto in € 16.532,16.
3 Le somme percepite durante la malattia erano già incluse nelle somme indicate nei
CUD del 2018 e del 2019 dal datore di lavoro “ casa di Cura Villa Verde”.
In verità il Tribunale, correttamente,accoglieva il ricorso della “in Parte_2
assenza di prova di superamento di soglia di reddito ”.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante, al pagamento Pt_1
delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellata che si liquidano in
€ 900,00,oltre accessori come per legge,con distrazione in favore del procuratore anticipante;
- Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Taranto, 09.07.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott.Monica SGARRO
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