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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 30/01/2024, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Perugia sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore dott.ssa Alessandra Angeleri Consigliere dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere alla pubblica udienza del giorno 29/11/2023, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.107 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2023, promossa con ricorso in appello depositato il 20/06/2023 da:
con l'avv. Emilio Festa, parte APPELLATA Parte_1
contro
, con l'Avvocatura dello Controparte_1
Stato, Distretto di Perugia, parte APPELLANTE
e contro
, Controparte_2
parte APPELLATA, contumace
avverso la sentenza n.98/2023, pubblicata il 08.03.2023, del Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro;
sulle conclusioni delle parti, come riportate nel verbale d'udienza da intendersi qui integralmente trascritte, così provvede:
A. Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
B. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in favore del in €.500,00 CP_1
per compenso professionale, oltre ulteriori oneri di legge;
C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la sussistenza in capo all'appellante dei presupposti processuali per l'integrazione del contributo unificato, salvo la ricorrenza di motivi di esenzione.
Il Presidente
dott. Vincenzo Pio Baldi
SENTENZA nella causa iscritta al n.107 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2023, promossa con ricorso in appello depositato il 20/06/2023 da:
con l'avv. Emilio Festa, parte APPELLATA Parte_1
contro
, con l'Avvocatura dello Controparte_1
Stato, Distretto di Perugia, parte APPELLANTE
e contro
, Controparte_2
parte APPELLATA, contumace
avverso la sentenza n.98/2023, pubblicata il 08.03.2023, del Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro;
sulle conclusioni delle parti, come riportate nel verbale d'udienza da intendersi qui integralmente trascritte, così provvede:
A. Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
B. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in favore del in €.500,00 CP_1
per compenso professionale, oltre ulteriori oneri di legge;
C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la sussistenza in capo all'appellante dei presupposti processuali per l'integrazione del contributo unificato, salvo la ricorrenza di motivi di esenzione.
Il Presidente
dott. Vincenzo Pio Baldi