Ordinanza cautelare 21 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 21/06/2022, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2022
N. 00596/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 596 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato Sessione 2021 presso la Corte di Appello Lecce, Commissione Esami Avvocato Sessione 2021 presso la Corte di Appello dell'Aquila, Commissione Centrale Esami Avvocato Sessione 2021, III^ Sottocommissione Esami Avvocato Sessione 2021, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del verbale -OMISSIS-, con il quale la III^ Sottocommissione Esami Avvocato Sessione 2021 costituita presso la Corte d’Appello dell’Aquila ha valutato con esito negativo la prova orale di esame della ricorrente attribuendole il voto complessivo di 10/30 (inferiore al minimo di 18/30) non ammettendola alla seconda prova orale, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato Sessione 2021 presso la Corte di Appello Lecce, Commissione Esami Avvocato Sessione 2021 presso Corte di Appello dell'Aquila, Commissione Centrale Esami Avvocato Sessione 2021 e di III^ Sottocommissione Esami Avvocato Sessione 2021;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 21 Giugno 2022 il Presidente dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti i difensori avv.to A. M. Ciardo, avv.to dello Stato S. Libertini;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, in quanto - notoriamente, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile - in tema di esami di abilitazione alla professione di Avvocato, in forza delle norme di riferimento, non è configurabile un obbligo di specifica indicazione dei voti attribuiti alle prove svolte dai candidati dai singoli Commissari, trattandosi di formalità interne, relative ai lavori della Commissione esaminatrice, i quali, ai fini della motivazione, sono sufficientemente documentati attraverso la sola assegnazione del voto numerico complessivo finale, senza che abbia pregio il richiamo operato dalla ricorrente alla pretesa necessità di esplicita evidenziazione a verbale delle lacune/criticità/inesattezze ravvisate nella discussione/colloquio svolta tramite collegamento telematico dalla candidata della questione pratico-applicativa assegnata e/o di annotazione di osservazioni critiche o glosse, in presenza - peraltro - di una prova meramente orale e senza che ciò sia prescritto dall’art. 6 del Decreto Legge 8 Ottobre 2021 n. 139, convertito dalla Legge 3 Dicembre 2021 n. 205, e/o dai D.M. di indizione dell’Esame di Stato di che trattasi e approvativi delle Linee Guida Generali da seguire dalle Commissioni nella valutazione dei candidati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza di sospensiva proposta dalla ricorrente.
Dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese della fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 Giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.