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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 24/01/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 142 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via C.F._1
Cristoforo Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv.
BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CAPRA IS. CP_1
301/BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. DOA ALESSANDRO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha proposto ricorso avverso il provvedimento emesso Parte_1
dall' , notificato in data 8 aprile 2016, con il quale le veniva richiesto il CP_1 rimborso della somma di €1.942,90, asseritamente percepita indebitamente a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2012. Secondo l' , la CP_1
ricorrente era stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a seguito di accertamenti che avevano rilevato la fittizietà del rapporto di lavoro con il Consorzio PAC Produttori Associati Capo d'Orlando.
La ricorrente, deducendo di aver effettivamente svolto attività lavorativa per 102 giornate nel 2012, ha contestato il provvedimento sia in sede amministrativa sia con il presente ricorso, sostenendo la legittimità delle somme percepite e l'illegittimità della richiesta di restituzione.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito la decadenza del ricorso giudiziario ai CP_1 sensi dell'art. 22 del D.L. 7/1970, convertito con modificazioni dalla L. 83/1970, per il mancato rispetto del termine perentorio di 120 giorni dalla notifica del provvedimento contestato.
Motivazione
L'eccezione sollevata dall' in merito alla decadenza appare fondata. Ai sensi CP_1 dell'art. 22, comma 1, del D.L. 7/1970, il termine per proporre ricorso giudiziario contro i provvedimenti definitivi in materia di iscrizione negli elenchi anagrafici è di 120 giorni dalla notifica del provvedimento o dalla conoscenza dello stesso.
Nel caso in esame: Il provvedimento è stato notificato in data 8 aprile 2016. Il termine per proporre ricorso amministrativo, pari a 30 giorni, è scaduto il 9 maggio 2016. Il termine per proporre azione giudiziaria, decorrente dalla scadenza del termine amministrativo, è scaduto il 6 settembre 2016.
Il presente ricorso, depositato il 17 GENNAIO 2017, risulta tardivo e, pertanto, inammissibile per intervenuta decadenza. Tale perenzione, come affermato dalla giurisprudenza consolidata (Cass. civ., sez. lav., n. 7051/2012), comporta l'impossibilità di far valere in giudizio il diritto contestato.
Pur ipotizzando la tempestività del ricorso, le pretese della ricorrente appaiono infondate nel merito. L' ha fondato la cancellazione della ricorrente dagli CP_1
elenchi anagrafici su un verbale ispettivo, il quale ha accertato la fittizietà dei rapporti di lavoro dichiarati dal Consorzio PAC. Tale verbale, redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni, gode di fede privilegiata fino a querela di falso.
La ricorrente non ha fornito elementi probatori sufficienti a superare le risultanze degli accertamenti ispettivi. In particolare, le buste paga e le dichiarazioni di responsabilità prodotte non sono idonee, in assenza di ulteriori riscontri, a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa. Sul punto, la Suprema
Corte ha stabilito che grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. lav., n. 14296/2011). L'art. 2033 c.c. disciplina la ripetizione dell'indebito oggettivo, imponendo la restituzione delle somme indebitamente percepite. Nel caso di specie,
l'accertamento della fittizietà del rapporto di lavoro comporta l'insussistenza dei requisiti per la fruizione delle prestazioni previdenziali. Di conseguenza, la richiesta dell' di restituzione delle somme erogate risulta legittima. CP_1
Considerata la particolare complessità della questione, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale decisione risponde a criteri di equità e si fonda sulla recente evoluzione giurisprudenziale, che potrebbe aver indotto in errore la parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Patti 24/01/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo