Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 376/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI OV
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 376/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a[...] professione: dipendente di Controparte_1 reddito: euro 25.339,00 nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a[...] professione: dipendente di Controparte_1 reddito: euro 25.271,00 netti nell'anno d'imposta 2023
con gli avv.ti Moira Bacchiega, Barbara Marangoni, Riccardo Giandiletti e Guido Previatello presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio ad UÀ NE (RO) il 14-4-2014 (anno 2012, Numero 1, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
2014, il 20-8-2014 e il 10-8-2017.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1. I coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto;
2. I figli sono affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente;
essi prenderanno insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. La casa familiare è assegnata con il relativo arredo e corredo, ex art. 337 sexies c.c., alla sig.ra , genitore collocatario dei tre figli minorenni, i Parte_1 quali avranno residenza con la madre;
essa consiste in una porzione di abitazione con garage e corte esclusiva ed è così censito al N.C.E.U. di UÀ NE foglio 12, mappali: 713 sub. 1, via Manzoni, piano T-1, cat. A/2, cl. 2, vani 8, RC
€681,72; 713 sub. 2, via Manzoni, piano T, cat. C/6, cl. 2, mq 28, RC € 79,53; 713 sub. 3, corte esclusiva;
l'area coperta e scoperta è censita al N.C.T al fg. 12, map. 713, mq 356 Ente Urbano. Il sig. avrà cura di rilasciare la casa familiare e di asportare i propri effetti Pt_2 personali entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. I coniugi ripartiranno a ½ ciascuno le spese di trascrizione dell'assegnazione della casa familiare;
Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico di entrambi i coniugi al 50% ciascuno;
le spese di manutenzione ordinaria sono a carico dell'assegnataria; sono esempi di spesa straordinaria le spese di: - ristrutturazione della casa;
- riparazione e sostituzione dell'impiantistica; - sostituzione di infissi e serrature;
- installazione o rifacimento impianto allarme;
- spese per eliminare infiltrazioni e rimediare ai danni;
- tinteggiatura della casa (interni e/o esterni); - tutte le spese per modificare, sostituire, rinnovare parti dell'immobile; sono esempi di spesa ordinaria le spese di: - pulizia e/o controlli periodici di caldaia e filtri;
- pulizia, spurgo e disotturazione di tubazioni e pozzetti, di fosse biologiche e pozzi neri;
- riparazione/sostituzione di singoli componenti (lampade, accessori, ecc.); - piccole riparazioni (pulsanti, dispositivi di chiusura, piccole componenti elettriche o meccaniche); - attività ordinaria di giardinaggio;
4. I genitori, tendenzialmente e ragionevolmente, anche tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, accudiranno i figli secondo il seguente calendario delle frequentazioni:
Infrasettimanalmente, i figli staranno con il padre un pomeriggio sino a dopo cena;
2 Nel fine settimana i figli staranno, possibilmente, prevalentemente con il padre dal sabato mattina continuativamente sino al lunedì mattina quando la madre li preleverà per condurli a scuola. Il genitore che ha i figli con sé li condurrà a scuola;
il ritiro da scuola sarà curato dal genitore cui spetta tenere i figli in quel dato giorno salvo impedimenti nel qual caso provvederà l'altro genitore. I genitori, in ogni caso di sopravvenuto impedimento a stare con i figli, avranno cura di organizzarsi tra loro, sostituendosi l'un con l'altro; in ogni caso, essi, per ogni necessità, potranno avvalersi dell'ausilio dei nonni e più in generale dei parenti;
il genitore che, nel tempo in cui deve tenere i figli con sé, si avvale del servizio di babysitteraggio, sopporterà le relative spese integralmente. I genitori avranno cura di portare i figli in visita ai parenti, in particolare dai nonni con i quali i figli potranno stare occasionalmente anche per un intero fine- settimana, sempre curando che i figli coltivino il rapporto affettivo con ambo le linee parentali. Essi attueranno con massima correttezza, ragionevolezza e spirito di collaborazione il suddetto regime delle frequentazioni, senza far mai mancare ai figli la vicinanza, l'affetto, la cura di entrambi i genitori, nonché dei parenti;
È sempre salvo il miglior accordo nell'interesse dei figli anche sentito ciascun figlio singolarmente;
5. In ordine alle vacanze dei figli, i coniugi concordano quanto segue, sempre salvo il miglior accordo nell'interesse dei figli:
> I figli resteranno possibilmente con ciascuno dei genitori per almeno quindici giorni, consecutivi o non consecutivi, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, con le ferie dei genitori, e con l'impegno dell'animazione; i genitori avranno cura di prendere accordi sui rispettivi periodi il prima possibile;
come d'abitudine, i figli potranno trascorrere parte delle vacanze anche con i nonni sia paterni che materni;
per il restante periodo di vacanza dei figli, i coniugi si atterranno ragionevolmente a quanto previsto alla precedente condizione n. 4;
> Durante il periodo delle vacanze natalizie i figli, tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e delle rispettive tradizioni familiari, resteranno con ciascuno dei genitori e/o con i nonni come segue: di regola, sia per l'anno in corso (S. Natale 2024) che per gli anni a venire i figli staranno con la madre e/o con i nonni il 24 dicembre e con entrambi i genitori e/o con i nonni il 25 dicembre;
trascorreranno con il padre e/o con i nonni il periodo dal 26 dicembre al 2 gennaio e con la madre e/o con i nonni il periodo dal 3 gennaio al 6 gennaio, sempre salvi migliori accordi nell'interesse prevalente dei figli;
Durante le vacanze pasquali i figli staranno con un genitore fino alla domenica di Pasqua compresa, e per i restanti giorni con l'altro genitore, viceversa l'anno successivo;
6. Il Sig. , con decorrenza da gennaio 2025, corrisponderà mensilmente Pt_2 alla sig.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, per contributo ordinario al CP_1 mantenimento dei figli, l'importo complessivo di € 700,00 (diconsi settecento//00 euro) oltre a rivalutazione ISTAT annuale come per legge. Con decorrenza da gennaio 2025 le spese straordinarie di mantenimento dei figli, di seguito identificate e regolamentate, saranno ripartite tra i coniugi al 50%
3 ciascuno;
possibilmente, i coniugi verseranno le rispettive quote al momento della spesa;
in difetto, il coniuge anticipatario dovrà essere rimborsato (della quota pagata per conto dell'altro) entro la fine di ciascun mese previa esibizione del documento di spesa;
i coniugi avranno cura di alternarsi, per quanto possibile, nell'anticipare l'importo complessivo delle spese straordinarie. Il regime delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche è il seguente:
> spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
> spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari.
> spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
> spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
mensa scolastica;
> spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c); nuoto;
> spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) campi estivi;
In ogni caso di dubbio circa la natura della spesa, se ordinaria o straordinaria, i coniugi avranno cura di contattare lo studio legale per ogni chiarimento utile ed immediato. Non è necessario il preventivo accordo se la spesa concerne una scelta o un'attività in corso al momento della separazione;
in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo whatsapp, sms, e-mail ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
7. L'assegno unico universale competerà al 100% alla sig.ra CP_1 nell'interesse dei figli in continuità con l'assetto da sempre in essere;
8. Le imposte sulla casa familiare sono a carico dei ricorrenti come per legge, eccezion fatta per la tassa sui rifiuti che essi concordano di ripartire ad ½ tra loro relativamente alla quota di pertinenza dei figli con decorrenza da novembre 2024;
9. I ricorrenti dichiarano che nulla devono l'un l'altro reciprocamente a titolo di contribuzione al rispettivo mantenimento essendo essi entrambi economicamente autosufficienti;
4 10. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver sempre entrambi contribuito ai bisogni della famiglia ad ½ ciascuno e secondo le loro capacità;
11. I ricorrenti acconsentono al rilascio per ciascun figlio di passaporto e/o di carta di identità valida per l'espatrio contenente l'indicazione di entrambi i genitori;
12. I ricorrenti dichiarano di aver ben meditato e compreso le su estese condizioni che costituiscono l'esito di attenta trattativa;
dichiarano altresì di essere stati informati e di aver ben compreso che, in ogni caso di sopravvenienza di giustificati motivi, essi possono in ogni tempo chiedere, con l'assistenza legale, la revisione dei provvedimenti a tutela dei figli e in materia di contributi economici;
13. Le spese legali saranno onorate dai coniugi ad ½ tra loro.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28-1-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli , e Per_1 Per_2 Per_3 non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 376/2025 R.V.G.,
5 - dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio ad UÀ NE Parte_2
(RO) il 14-4-2012, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UÀ NE (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a IG, il 19 marzo 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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