Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00592/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01799/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1799 del 2025, proposto da
DR AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Tiziana Sponga, con domicilio eletto presso lo studio Tiziana Sponga in Bologna, via Sante Vincenzi n. 46;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1084/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.08.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. UG Di EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 04/04/2025, prodotta in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
In data 20 gennaio 2026 l’Amministrazione ha prodotto in giudizio la documentazione comprovante l’intervenuto pagamento, dopo la proposizione del ricorso, del bonus “carta del docente” per gli anni indicati in ricorso, comunicandolo in data 15 gennaio al difensore di parte ricorrente con prot. n. 631 del 15 gennaio 2026 tramite PEC.
All’udienza camerale del 26 marzo 2026 la causa è stata introitata.
Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. Amm., come del resto riconosciuto dalla stessa interessata, per quanto concerne la cosiddetta “carta docente”.
Tuttavia parte ricorrente con memoria depositata in data 20 marzo 2026, tardivamente rispetto ai termini di legge, pur avendo ricevuto la comunicazione dell’accredito della cosiddetta “carta docente” con pec del 15 gennaio 2026, evidenzia che non sono stati corrisposti gli interessi e la rivalutazione indicati nella sentenza del G.O..
In effetti la sentenza del G.O prevede il pagamento anche della “maggior somma tra interessi e rivalutazione;”.
Pertanto si ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, per quanto concerne gli interessi o la rivalutazione.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione delle spese a favore del difensore di parte ricorrente, liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del limitato valore della causa e della limitata attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda) sul ricorso in epigrafe indicato dichiara cessata la materia del contendere in parte qua e dispone come in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 500 (cinquecento), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato, se versato, con distrazione delle spese a favore dei difensori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di EN, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UG Di EN |
IL SEGRETARIO