Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/06/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 229/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore -
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Massa n. 444/23 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto d'appello, dall'Avv. Luca Benedetti (C.F.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in C.F._2
Massa, Via Marina Vecchia, n. 4;
- – Appellante
-
contro
-
(C.F. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._3
ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Settimo Del Freo (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in C.F._4
Massa, Gall. Leonardo da Vinci n. 49;
– Appellato
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita dichiarare con sentenza cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite del grado di appello”. Per l'appellato: “Il sig. richiama il contenuto dell'istanza congiunta del CP_1
30/05/2025 ed in esecuzione del provvedimento del Consigliere Istruttore in pari data, chiede che l'Ill.ma Corte Voglia dichiarare, con sentenza, la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.”.
-.-.-.-.-
FATTO E DIRITTO
Con istanza depositata in data 30.05.25, le parti del presente procedimento, premesso di aver definito la controversia tra loro pendente in via stragiudiziale, dichiaravano, congiuntamente, di rinunciare “a tutte le domande ed azioni rispettivamente proposte, e di accettare vicendevolmente l'opposta rinuncia, di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio avendo definito in via transattiva la vertenza, il tutto a spese legali integralmente compensate.” La Corte, in persona del Consigliere Istruttore, vista l'istanza congiunta depositata dalle parti, con decreto del 30.05.25 disponeva l'anticipazione dell'udienza ex art. 352 c.p.c., originariamente fissata in data 06.11.2025, al 12.06.25, invitando i difensori a specificare, in vista dell'udienza medesima, con quale modalità avrebbero inteso conseguire l'estinzione del giudizio (doppia mancata comparizione ex artt. 127 ter, c. 4 e 309 c.p.c. o sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere).
Con ordinanza emessa in data 13.06.25, la Corte, in persona del Consigliere
Istruttore, lette le note scritte depositate dalle parti, con cui le stesse avevano rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Si rileva che i difensori delle parti hanno nei loro mandati il potere di rinunciare agli atti, di accettare rinunce e che entrambe le parti hanno rinunciato agli atti, contestualmente accettando la rinuncia avversaria.
Pertanto, la presente causa deve essere dichiarata estinta ai sensi dell'art. 306
c.p.c., con dichiarazione di cessazione della materia del contendere e a spese legali integralmente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 306 c.p.c.
DICHIARA L'estinzione del procedimento per rinuncia agli atti e la cessazione della materia del contendere.
DICHIARA
Le spese di lite integralmente compensate.
Genova, lì 18.06.25.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Laura Casale Dott.ssa Rossella Atzeni