Decreto cautelare 12 luglio 2022
Ordinanza cautelare 25 luglio 2022
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00395/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00407/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Fagotti e Kostanza Tomaino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sociosanitaria Ligure Asl 1, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Bormioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio a Genova, piazza Dante 9/14;
nei confronti
Azienda Sanitaria Locale Asl -OMISSIS-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione del Direttore Generale del ASL Liguria 1 n. -OMISSIS- del 09/06/2022, con la quale è stato deliberato di stipulare una convenzione con l'ASL -OMISSIS- -OMISSIS- per prestazioni di esperto di radioprotezione, grado 3° di abilitazione, secondo lo schema in allegato alla deliberazione, per un anno a decorrere dall’1/7/2022 e per un importo complessivo pari ad € 10.850,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sociosanitaria Ligure Asl 1;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 marzo 2026 il dott. LL NE;
Con istanza depositata in data 16.2.2026 - sottoscritta per adesione anche da parte resistente - è stata chiesta la declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio, rilevato che il ricorso non può essere dichiarato estinto in ragione della mancata osservanza delle formalità a tal fine stabilite dall’art. 84, comma 3, del cod. proc. amm. (notifica della rinuncia alle altre parti), tenuto conto di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo, dichiara comunque il ricorso improcedibile, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c), del cod. proc. amm., per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della dichiarazione suddetta.
Le spese sono compensate in ragione dell’accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP CA, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
LL NE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL NE | PP CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.