Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/06/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Socia le in persona del Giudice del Lavoro dott. Francesco Aragona ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 943 del R.G. per l'anno 2025,
promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Marco Giannotti e Valentina Franceschi;
ricorrente contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro p. t. e per esso l' Controparte_2
(C.F: ) in persona del
[...] P.IVA_2
Dirigente p. t., difeso dalla Funzionaria dott.ssa Elvira Sarubbi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, docente con supplenza alle dipendenze del convenuto
, ha chiesto di usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, co. 121, L. n. CP_1
1
2024/2025, in cui ha prestato servizio in forza di contratti a termine.
Si è costituito in giudizio il che ha riconosciuto la Controparte_1
fondatezza della pretesa attorea limitatamente agli aa. ss. 2022/23, 2023/2024 mentre ne ha chiesto il rigetto per l'a. s. 2024/2025, nel quale la docente aveva espletato supplenze brevi e non fino al termine delle attività didattiche. Ha aggiunto che la legge di Bilancio 2025 assegna il beneficio della carta elettronica solo ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, prevedendo, inoltre, che tale beneficio viene determinato ogni anno dal CP_1
fino ad un massimo di 500 euro, in base al numero di docenti aventi diritto, sicché presupposto per l'attuazione della nuova misura è l'emissione di un decreto – allo stato non ancora adottato - del che, di concerto con il Controparte_3
Ministro dell'Economia e delle Finanze, definisca i criteri e le modalità di assegnazione della Carta, nonché, annualmente, il suo importo nominale sulla scorta del numero dei docenti e delle risorse disponibili.
L'ammissione ad opera del del proprio debito, in forza dell'art. 1, co. 121, CP_1
L. n. 107/2015, integra il riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea per gli aa. ss. 2022/23 e 2023/2024, che, comunque, non è più controversa, a seguito della sentenza n. 29961 emessa dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte in data
27.10.2023, la quale ha riconosciuto che i docenti con supplenza fino al termine delle attività didattiche – come nel caso di specie - rientrano tra i destinatari della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La motivazione espressa dai giudici di legittimità viene pienamente condivisa e recepita da questo giudice, sicché non resta che dichiarare l'esistenza del diritto di credito azionato dall'istante in relazione al suddetto periodo.
Sennonché, la domanda va accolta anche con riguardo per l'a. s. 2024/2025, atteso che i giudici di legittimità, con la suindicata pronuncia, hanno statuito che, alla luce della connessione temporale esistente tra il diritto alla Carta elettronica e la didattica annuale, appare ingiustificata la limitazione del beneficio suddetto ai soli insegnanti
2 di ruolo, con esclusione dei docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale, risultano, da ogni punto di vista, comparabili, ravvisando dunque la necessità di individuare criteri in base ai quali svolgere tale giudizio di comparazione. A tal fine – secondo la Cassazione - costituisce idoneo parametro di comparabilità in concreto che può assumere rilevanza orientativa il termine di durata di almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell'anno scolastico, pari all'entità minima della prestazione di un docente di ruolo part-time ai sensi dell'art. 39 co. 4 C.C.N.L. e dell'art.
4.1 O.M. n. 55/1998
(cioè il 50% dell'orario di docenza dell'insegnante full-time), a cui la normativa riconosce il bonus in misura piena.
A tanto consegue che l'interessata ha diritto al beneficio invocato anche per l'a. s.
2024/2025, nel corso del quale ha prestato servizio con contratto a tempo determinato, espletando un'attività lavorativa per oltre 150 giorni, come emerge dalla disamina dei relativi contratti e dello stato matricolare acquisiti al processo.
Quanto alle disposizioni di cui all'art. 85 della legge di Bilancio 2025, modificative dei commi 121 e 123 della legge n. 107/2015 – secondo cui il beneficio della carta del docente viene esteso anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (ovvero fino al 31 agosto), nella misura da determinarsi annualmente con decreto attuativo interministeriale del e Controparte_1
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino ad un massimo di 500 euro, in base al numero di docenti aventi diritto – si osserva che la nuova disciplina entrerà
(probabilmente) in vigore a partire dall'anno scolastico 2025/2026, sicché non trova applicazione con riguardo alla pretesa avanzata in relazione agli anni scolastici oggetto del presente giudizio.
Conseguentemente, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a percepire la complessiva somma di euro 1.500,00, nelle forme della c.d. carta elettronica docente, per gli anni scolastici suindicati.
Non potendo, tuttavia, pronunciarsi una condanna del resistente al CP_1
pagamento diretto del suddetto importo, dal momento che la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non è suscettibile
3 di automatica conversione nel corrispondente valore monetario, l'amministrazione deve essere condannata ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi tariffari attesa la serialità della controversia e considerando la mancanza della fase di istruzione/trattazione, con l'aumento dovuto per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione di atti ed allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1 bis, D.M. 55/2014) e con distrazione in favore dei procuratori attorei antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, condannando parte resistente a metterle a disposizione, per il tramite della Carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 1.500,00;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 1.339,00 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori attorei antistatari.
Catanzaro, 26.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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