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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2208/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2208/2022 promossa da:
, c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. SERGIO MASCOLO;
C.F._2
Parte attrice nei confronti di
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. DAMIANO PALO;
CP_1 C.F._3
Parte convenuta
e di
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._4
GIOVANNI GIULIANO;
Parte convenuta
Oggetto: Revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione inoltrato per la notifica in data 4.3.2022 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di
[...] compravendita stipulato il 13.5.2020 – rogato per AR (rep. N° 1374 – racc. 1118), Persona_1 trascritto presso il competente Ufficio del Registro il 14.5.2020 al n. 13293 reg. gen. n. 10241 reg. part. – con il quale aveva trasferito in favore di il fabbricato CP_1 Controparte_2 sito in EC GL Via Parapoti n. 1, riportato nel catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 14 particella 755 piano T-1- S1 categoria A2, classe 7, già pervenutole in donazione dal marito
[...]
(previo scioglimento del regime di comunione legale tra i coniugi) con atto per Notaio Per_2 pagina 1 di 11 del 27.1.2014, precedentemente dichiarato inefficace nei confronti degli attori ex art. Controparte_3
2901 c.c. con sentenza n. 4902/2016 confermata in sede di gravame con provvedimento n. 1292/2020.
In fatto e hanno precisato che la vicenda sottesa Parte_1 Parte_2 all'esperimento della proposta azione traeva origine dalla scrittura privata del settembre 2006 (non autenticata e non trascritta) con la quale , marito della convenuta , aveva NA CP_1 ceduto in permuta il terreno, munito di titolo per l'edificazione di un fabbricato rurale, sito in
EC GL alla via Via Parapoti n. 1, a , marito della convenuta NA CP_2
con l'impegno di quest'ultimo di realizzare un fabbricato e, all'esito, a cederne la metà a
[...]
. NA
Gli istanti hanno, poi, rappresentato che, successivamente, con scrittura del 5.3.2009 (sempre non autenticata e non trascritta) aveva promesso di trasferire a la metà NA Parte_2 del fabbricato nelle more realizzato sul predetto terreno (ancora da dividersi) al prezzo di vendita di €
120.000,00, corrisposto, per € 75.000,00, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e, per ulteriori €
52.500,00 (con eccedenza di € 7.500,00 rispetto al corrispettivo concordato), in occasione della sottoscrizione della ulteriore scrittura privata del 7.4.2009, con cui si era reso Parte_1 cessionario quale parte promissaria acquirente del contratto del 5.3.2009, accollandosi il saldo prezzo e l'onere di pagare l'ulteriore somma di € 10.545,46 in favore di , quale residuo credito del NA venditore in favore dell'originario dante causa. NA
Nel libello introduttivo si marra che, in seguito, nel 2013, nell'impossibilità di ottenere l'adempimento del preliminare, gli attori avevano proposto un giudizio volto a ottenere la condanna di alla NA restituzione delle somme già versate in adempimento del preliminare, nonché, in via surrogatoria, la condanna di al pagamento del corrispettivo dovuto a per la realizzazione del NA NA fabbricato oggetto dell'originaria permuta, nonché alla restituzione della somma di € 10.549,96 già versata in occasione della sottoscrizione della scrittura del 7.4.2009.
Gli attori hanno poi rappresentato che nel 2014 aveva trasferito il fabbricato oggetto del NA preliminare del 2009 alla moglie, , con atto per Notaio del 27.1.2014, CP_1 Controparte_3 oggetto di impugnativa con domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. e dichiarato inefficace nei confronti di e ex art 2901 c.c. con sentenza n. 4902/2016 del Tribunale Parte_1 Parte_2 di Salerno, confermata in appello.
Nonostante tale precedente, con l'atto oggetto di causa aveva ulteriormente trasferito il CP_1 medesimo fabbricato a , moglie di , e gli attori hanno quindi Controparte_2 NA promosso la presente azione, deducendo il carattere pregiudizievole dell'atto impugnato, avente ad oggetto l'unico bene idoneo a garantire la soddisfazione delle pretese risarcitorie e restitutorie vantate dagli attori pagina 2 di 11 nei confronti di e di in conseguenza dell'inadempimento delle scritture del 5 NA NA marzo e del 07 aprile del 2009, già sub iudice, e la male fede del terzo acquirente, desumibile dal legame di coniugio tra la stessa e , debitore dei convenuti, e dal suo coinvolgimento nelle vicende NA anche giudiziarie relative ai rapporti tra le parti.
In via subordinata, gli attori hanno affermato il carattere simulato dell'atto, con conseguente nullità e/o inefficacia inter partes dello stesso, prospettando che le parti venditrice e acquirente avevano fittiziamente concordato il trasferimento della titolarità dei beni al sol fine di distrarli alle pretese dei creditori.
Sempre in via subordinata, per l'ipotesi in cui dovesse ritenersi non esperibile la spiegata azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti del terzo acquirente, gli attori hanno richiesto l'accertamento del diritto a conseguire dalle convenute, in solido tra loro, il risarcimento del danno patrimoniale subito per la sottrazione della garanzia del proprio credito.
Su tali premesse, e hanno concluso per la declaratoria di Parte_2 Parte_1 inefficacia nei propri confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita del 13.5.2020 tra la venditrice e l'acquirente ovvero, in via subordinata, per CP_1 Controparte_2 la declaratoria di nullità e/o inefficacia inter partes ai sensi dell'art. 1414 comma 1 c.c. dell'atto impugnato, o, infine, in via ulteriormente subordinata, per la condanna delle convenute al risarcimento del danno patrimoniale subito quantificato in € 90.000,00 o nella diversa misura accertata e determinata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali;
il tutto con condanna delle convenute al rimborso delle spese di lite, con distrazione a vantaggio del procuratore antistatario.
Con comparsa del 13.6.2022 si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la CP_1 litispendenza e/o la continenza tra il presente procedimento e quello pendente innanzi al Tribunale di
Salerno, recante RG. n. 7736/2013, avente ad oggetto le pretese creditorie vantate dagli attori nei confronti di e , o comunque la connessione tra i due giudizi per comunanza soggettiva NA NA ed oggettiva degli elementi costitutivi, nonché l'interdipendenza delle questioni prospettate con riferimento ad un unico rapporto negoziale.
Nel merito, ha contestato integralmente la domanda, con particolare riguardo CP_1 all'insussistenza del carattere fraudolento dell'originario trasferimento del bene in suo favore, evidenziando il carattere dovuto dell'atto, proprio in relazione agli impegni assunti nella scrittura privata avente ad oggetto la quota di immobile promessa in vendita da agli istanti e NA Parte_1
, visto che ai fini del frazionamento del fabbricato era necessario acquisire ulteriori Parte_2 autorizzazioni amministrative, il cui rilascio era subordinato al possesso della qualifica di imprenditore agricolo del proprietario, qualifica rivestita solo da e non dal marito . CP_1 NA
Per tali ragioni, ha concluso, in via preliminare, per l'accoglimento dell'eccezione di CP_1 pagina 3 di 11 litispendenza, con cancellazione della causa dal ruolo, o per la remissione della causa innanzi al capo dell'Ufficio per l'adozione dei provvedimenti sulla riunione, e, nel merito, per il rigetto della domanda attrice, con vittoria di spese e competenze professionali, da attribuirsi al procuratore antistatario.
In pari data si è costituita in giudizio anche rilevando la totale infondatezza Controparte_2 delle domande proposte dagli attori per l'assenza dei requisiti prescritti dall'art. 2901 c.c. ai fini della declaratoria di inefficacia dell'atto, vista l'insussistenza della posizione debitoria di , ancora NA sub iudice, ed, in particolare, l'assoluta buona fede dell'acquirente, inconsapevole dell'eventuale pregiudizio che avrebbero subito dagli attori in conseguenza dell'acquisto del bene immobile da parte sua, a fronte dell'inesistenza di legami di parentela e/o di amicizia con i coniugi e della circostanza CP_4 che, nei fatti, l'immobile era stato adibito a propria residenza sin dall'anno 2011, già prima della separazione dal marito risalente al 6.10.2015, in virtù di contratto di locazione con clausola di riscatto del 5.5.2014.
La convenuta ha, inoltre, negato la sussistenza, in capo agli istanti, di qualsivoglia pretesa CP_2 creditoria azionabile in revocatoria nei confronti del marito , riconducibile alle scritture NA private invocate dalle parti attrici, essendo tali scritture nulle ai sensi dell'art. 1418 c.c. perché integranti contratti usurari, in relazione ai quali gli attori erano stati anche sottoposti a procedimento penale per aver preteso, mediante tali scritture, il trasferimento della quota dell'immobile oggetto dell'atto oggi impugnato a fronte della mancata restituzione del denaro prestato a a tassi usurari. NA
Contestate, infine, anche la domanda di simulazione ex art. 1414, comma 1, c.c., avendo il terzo in buona fede realmente acquistato, pagato ed abitato l'immobile, e la domanda subordinata di risarcimento del danno ai sensi dell'art 2043 c.c., non riscontrandosi il compimento di alcun fatto illecito, CP_2 ha concluso per il rigetto di tutte le domande degli attori poiché palesemente infondate in
[...] fatto e in diritto, con condanna al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 6.7.2022 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
All'esito della riserva assunta all'udienza del 25.1.2023, con ordinanza emessa in pari data è stata rigettata la richiesta di interrogatorio formale deferito da nei confronti di Controparte_2 CP_1
e di interrogatorio formale deferito da a ,
[...] CP_1 Controparte_2 inammissibili avendo le parti una posizione processuale sostanzialmente omogenea e non essendo i relativi capi volti a provocare la confessione di fatti sfavorevoli al dichiarante, ed è stata respinta la richiesta di prova per testi articolata dalla convenuta , in quanto avente ad oggetto Controparte_2 circostanze in parte non contestate e in parte non rilevanti ai fini della decisione, nonché quella richiesta da avente ad oggetto circostanze da provarsi documentalmente;
quindi, la causa, ritenuta CP_1 matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.4.2024.
Rassegnate le conclusioni delle parti e assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta pagina 4 di 11 in decisione.
Tanto premesso brevemente sull'iter del processo e sulle rispettive posizioni delle parti, occorre passare all'esame delle questioni controverse.
Le eccezioni preliminari di litispendenza e continenza del presente procedimento rispetto a quello già pendente innanzi al Tribunale di Salerno recante R.G. n. 7736/2013 sono infondate e vanno respinte non essendo prospettabile alcuna identità di causa petendi e petitum tra il giudizio di accertamento del credito allegato dagli attori anche nei confronti dell'originario dante causa , oltre che nei confronti di NA
, e il presente giudizio, volto alla mera declaratoria di inefficacia dell'atto ai fini della NA conservazione della garanzia patrimoniale del preteso debitore in vista della soddisfazione coattiva del credito affermato, sempre previo accertamento del credito stesso.
Pacifico è che anche il credito litigioso sia idoneo fondare la legittimazione attiva ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (v. tra le più recenti pronunce di legittimità Cass. civ., Sez. III, 18/01/2023, n. 1414).
La Cassazione ha in più occasioni statuito che la pendenza del giudizio di accertamento del credito litigioso non integra un presupposto legittimante la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di revocatoria in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza di accertamento positivo o negativo sull'esistenza del credito (v. Cass. civ., sez. III, 21/08/2023, n. 24909)
Come segnalato di recente dai Giudici di legittimità, l'azione pauliana intrapresa in relazione a crediti litigiosi potrà riuscire al massimo di nessuna utilità, ma non sarà in contrasto con la decisione che ha accertato l'insussistenza in concreto del credito, atteso che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente (v. Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 01/02/2024, n. 3020).
Vista la sufficienza del credito litigioso all'esperimento dell'azione revocatoria in ragione della funzione meramente conservativa della declaratoria di inefficacia, rispetto alla quale risulta irrilevante la pendenza del giudizio volto all'accertamento del diritto tutelato in revocatoria, e l'impossibilità di prospettare, attesa la diversità di petitum e causa petendi, un conflitto di giudicati tra il giudizio ordinario di accertamento del credito e l'azione volta alla declaratoria di inefficacia della disposizione patrimoniale lesiva delle ragioni del credito, le eccezioni di preliminari di litispendenza e continenza vanno rigettate.
Per le stesse ragioni anche il rilievo sulla connessione tra il presente giudizio e quello già pendente pagina 5 di 11 sull'accertamento del credito allegato non può essere recepito, con la conseguenza che alcuna riunione tra i giudizi va disposta;
se così non fosse, in sostanza, si subordinerebbe l'accoglimento della presente domanda all'accoglimento della domanda di accertamento del credito litigioso allegato.
Vista l'indipendenza del giudizio di accertamento del credito e del presente giudizio di revocatoria, tutte le difese svolte dalle parti convenute in merito all'insussistenza dei diritti affermati dagli attori, anche per illegittimità delle scritture private precedentemente poste in essere, risultano non pertinenti essendo sufficiente ai fini dell'accertamento della legittimazione attiva degli attori l'esistenza del credito litigioso – non contestato vista l'incontroversa pendenza del giudizio incardinato nel 2013 ancora non definito – ed essendo irrilevante rispetto alla sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia dell'atto ex art. 2901 c.c. l'effettivo accertamento del credito litigioso allegato.
Passando al merito, gli attori e , sul presupposto Parte_2 Parte_1 dell'intervenuta declaratoria di inefficacia relativa della donazione già disposta da in favore NA della moglie hanno chiesto ex art. 2901, comma 4, c.c. la declaratoria di inefficacia CP_1 anche del successivo trasferimento da a , quale terzo CP_1 Controparte_2 subacquirente in mala fede.
Tale domanda è fondata e va accolta.
La domanda, come proposta, è spiegata direttamente ai sensi dell'art. 2901 comma 4 c.c..
Sulla sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. del primo acquisto intervenuto tra e , presupposto al trasferimento oggetto di causa da Parte_3 CP_1
a , non occorre soffermarsi visto l'accertamento già CP_1 Controparte_2 operato dal Tribunale di Salerno con la sentenza n. 4902/16 confermata in appello e divenuta definitiva.
Da ciò consegue l'irrilevanza nella presente sede dei rilievi svolti dalle parti convenute in merito all'esclusione del carattere fraudolento dell'originaria donazione e alla qualificazione di tale trasferimento come dovuto per esigenze funzionale ad ottenere autorizzazioni amministrative necessarie al frazionamento del fabbricato.
L'art. 2901, comma 4, c.c. dispone che l'acclarata inefficacia dell'originario titolo d'acquisto non può pregiudicare i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
Sulla portata di tale previsione si è espressa la Suprema Corte evidenziando che, in caso di due distinti e successivi trasferimenti del medesimo compendio immobiliare, la dichiarazione di inefficacia ottenuta con riferimento al primo atto di disposizione, lesivo delle ragioni del creditore istante, è direttamente ed immediatamente opponibile a tutti coloro che, in buona o mala fede, abbiano successivamente acquistato il bene oggetto dell'atto traslativo revocato con atto trascritto o iscritto dopo la trascrizione della domanda ex pagina 6 di 11 art. 2901 c.c.; viceversa, qualora la domanda di revocatoria sia trascritta dopo la trascrizione dell'atto d'acquisto da parte del subacquirente o, comunque, nelle ipotesi in cui manchi o non sia possibile (in ragione della natura del bene trasferito), la trascrizione della domanda giudiziale di revoca dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, il terzo subacquirente non è pregiudicato solamente se ha acquistato a titolo oneroso ed è di buona fede, dovendo, invece, la declaratoria di inefficacia se acquirente di mala fede (v. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 04/08/2016, n. 16293, nonché Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
20/04/2012, n. 6278).
Nel caso in esame, come rilevato dalla stessa parte attrice, mancando l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria ex art. 2901 c.c. già proposta con riguardo alla donazione dell'immobile oggetto di causa da a e della successiva sentenza passata NA CP_1 in giudicato in data anteriore all'acquisto da parte di , ai fini dell' Controparte_2 opponibilità degli effetti della sentenza nei confronti della terza acquirente a titolo oneroso dalla convenuta già soccombente nell'ambito del precedente giudizio ex art. 2901 c.c., è stato necessario CP_1 promuovere un ulteriore giudizio per la declaratoria di inefficacia del successivo trasferimento in favore della terza subacquirente . Controparte_2
L'accoglimento della domanda, però, presuppone l'accertamento della malafede della terza avente causa convenuta.
Sul punto, la Corte di legittimità ha precisato che, nel caso in cui la già dichiarata inefficacia dell'atto di provenienza del venditore non si rifletta direttamente sul titolo del subacquirente, il creditore deve agire direttamente nei confronti di quest'ultimo, dando prova della sussistenza della sua mala fede (in tal senso v. sempre Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 20/04/2012, n. 6278).
Lo stato soggettivo della malafede del terzo subacquirente, rilevante ai sensi dell'art. 2901, ultimo comma,
c.c., consiste nella semplice consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto per i creditori del primo venditore, con la precisazione che può giovare alla dichiarazione di inefficacia nei confronti del subacquirente la conoscenza che questi abbia di qualunque condizione di revocabilità del primo atto (cfr.
Cass. civ., Sez. I, 11/06/2004, n. 11083, nonché Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 06/08/2010, n. 18370).
Sul punto, opportuno è precisare che, con riferimento ad acquisti di beni ricevuti dal proprio dante causa a titolo gratuito, ai fini dell'accertamento della mala fede del terzo subacquirente va provata la consapevolezza di quest'ultimo della provenienza da atto a titolo gratuito in capo al dante causa, dovendosi la mala fede valutare in rapporto all'evento pregiudizievole per i creditori consistito nella gratuità del primo atto stipulato (v. Cass. civ., Sez. I, 23/02/2012, n. 2772).
In particolare, per i subacquirenti, la prova della mala fede, incombente sull'attore in revocatoria in base ai principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio, può essere desunta anche attraverso l'ausilio di pagina 7 di 11 presunzioni.
Nella fattispecie in esame, gli attori hanno allegato una serie di circostanze idonee a superare la presunzione di buona fede del terzo subacquirente e a dimostrare la consapevolezza Controparte_2 della stessa della revocabilità del primo atto concluso tra e . NA CP_1
La stessa narrazione delle convenute attesta il coinvolgimento ab origine della subacquirente nelle vicende relative ai trasferimenti del fabbricato oggetto dell'atto impugnato e ai giudizi civili e penali legati alle vicende della realizzazione e delle promesse di trasferimento dell'immobile.
Già il rapporto di coniugio porta a presumere che , moglie di Controparte_2 _3
, fosse a conoscenza dell'accordo di cui alla scrittura privata del settembre 2006, con la quale
[...] [...]
, marito dell'odierna convenuta , aveva ceduto in permuta il terreno, munito di Per_2 CP_1 titolo per l'edificazione di un fabbricato rurale, a ai fini della realizzazione di fabbricato, che NA una volta costruito avrebbe dovuto essere ceduto per la metà a;
trasferimento questo, poi, NA non perfezionatosi per problematiche ostative al frazionamento dei beni.
Sempre il rapporto di coniugio lascia presumere che la convenuta subacquirente fosse a conoscenza anche dei successivi accordi di cui alle scritture private del 2009, con cui il marito aveva promesso NA di vendere prima a e poi a la metà del fabbricato realizzato Parte_2 Parte_1 da frazionare.
Inoltre, , sempre in virtù del rapporto di coniugio, deve presumersi essere a Controparte_2 conoscenza del giudizio del 2013 promosso dagli attori nei confronti sia del marito che di NA
. NA
Dalla documentazione allegata dagli attori, poi, emerge che , prima della Controparte_2 stipula dell'atto oggetto del presente giudizio, era stata indicata anche come testimone nella controversia tra gli attori, da un lato, e e , dall'altro, come si evince dalla disamina della NA NA memoria istruttoria depositata nell'interesse di nel giudizio civile pendente innanzi al Tribunale di Salerno
n. r.g. 7736/2013, e ciò lascia presumere che la stessa fosse a conoscenza non solo della lite insorta tra gli attori e i mariti delle convenute in merito al fabbricato dalla convenuta acquistato ma anche delle questioni controverse attinenti ai preliminari e alle somme versate.
Già da tali elementi si ricava che era consapevole (o avrebbe dovuto Controparte_2 esserlo) delle pretese creditorie vantate dagli attori sia nei confronti di , anche in via NA surrogatoria oltre che in proprio, che di . NA
Gli attori, poi, hanno documentato che la convenuta è stata citata come Controparte_2 imputata nel 2012, insieme al marito, in un procedimento penale per truffa ai danni degli attori che secondo la prospettazione della Procura sarebbe stata perpetrata proprio con le scritture private menzionate a pagina 8 di 11 fondamento del credito allegato dagli attori.
Quindi, indipendentemente, dall'esito di tale giudizio penale, deve desumersi che la convenuta fosse consapevole delle pretese vantate dagli attori sull'immobile acquistato Controparte_2
o comunque sulle somme versate in vista dell'acquisto dell'immobile.
Inoltre, nelle proprie difese ha affermato l'insussistenza del diritto azionato Controparte_2 in revocatoria nei confronti dell'ex marito in quanto fondato sulle scritture private del 2009, di cui ha sostenuto la nullità ex art 1418 c.c. perché integranti contratti usurari, richiamando in proposito anche un procedimento penale intentato nei confronti degli attori per il reato di cui all'art. 644 comma 1 e 5 n. 3 e n.
4, art. 81 cpv e art. 99 c.p.c., documentato in atti.
Tale deduzione, però, conferma la conoscenza della convenuta delle pretese – pur ritenute illegittime, controverse e sub iudice – degli attori sul fabbricato oggetto di acquisito e delle controversie giudiziarie in corso, rendendo plausibile la consapevolezza della subacquirente della revocabilità dell'atto trasferito per donazione, in questo contesto di rapporti, da alla moglie . NA CP_1
Vista la risalenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in revocatoria all'anno 2006, poi, non acquista valenza di segno contrario rispetto alla conoscenza delle condizioni di revocabilità dell'atto a monte tra e la separazione legale della convenuta Parte_4 CP_1 Controparte_2 dal marito , intervenuta solamente nell'anno 2015, in epoca successiva alla data di NA introduzione da parte degli attori sia del giudizio del 2013 promosso nei confronti di e di NA
sia del giudizio di revocatoria del 2014 promosso nei confronti di e NA CP_1
. NA
Anche la circostanza che il fabbricato oggetto di cessione fosse già detenuto da
[...]
sin dal 2011 – e in particolare dal 2014 a titolo di locazione con diritto di riscatto – CP_2 neanche è rilevante atteso che la fissazione della residenza presso l'immobile al 2011 e il contratto di locazione del 2014 sono circostanze successive all'insorgere vicissitudini legate alla realizzazione e al trasferimento del fabbricato che hanno visto protagonisti i coniugi e CP_4
in contrasto con la posizione degli istanti . Controparte_5 Pt_1
Con riguardo alla consapevolezza della lesività dell'atto – rammentato che la sua mala fede del terzo subacquirente va riscontrata con riferimento all'evento pregiudizievole per i creditori consistito nella gratuità del primo atto stipulato (v. Cass. civ., Sez. I, 23/02/2012, n. 2772) – basti rappresentante che era a conoscenza che il fabbricato vendutole era pervenuto a Controparte_2 CP_1
dal marito a titolo di donazione, come ben rappresentato nell'atto di vendita del 2020, con
[...] conseguente immediata percepibilità della lesività del trasferimento senza corrispettivo rispetto ai creditori del dante causa . NA pagina 9 di 11 Nell'atto di vendita del 2020 addirittura si precisa all'art. 3 che la compratrice “dichiara di essere edotta di tutte le conseguenze della natura donativa dell'atto di provienenza”.
Pertanto, pur volendo escludere che avesse specifica contezza del giudizio Controparte_2 di revocatoria già intrapreso con successo dagli attori nei confronti di e , NA CP_1 deve affermarsi che la convenuta disponesse di tutti gli elementi per qualificare quel trasferimento come potenzialmente incidente e dannoso rispetto alle pretese (pur ritenute) illegittime degli attori nei confronti di , oltre che di . NA NA
A ciò si aggiunge che le modalità di pagamento del prezzo, concordato in € 90.000,00, ai presentano anomale o comunque non conformi alle consuetudini di mercato, attestandosi nell'atto di vendita un pagamento di € 56.000,00 già corrisposti in data antecedente alla vendita e disponendosi per il restante importo di € 34.000,00 un pagamento rateale mensile dal luglio 2020 al febbraio 2021, con espressa rinuncia della parte venditrice alla costituzione di ipoteca, pur a fronte del pagamento dilazionato.
In definitiva, visto l'accertamento definitivo della inefficacia del trasferimento tra e NA
e la consapevolezza della convenuta acquirente sia dell'esistenza di pretese creditorie CP_1 degli attori nei confronti di sia della provenienza donativa dell'immobile, va affermata la NA malafede del terzo subacquirente , conscia delle controversie e dei Controparte_2 procedimenti anche di carattere penale legati alle vicende sui trasferimenti dell'immobile acquistato, e va dichiarata l'inefficacia della 13.5.2020 tra le convenute nei confronti degli attori.
L'accertamento della inefficacia dell'atto impugnato ex art. 2901 c.c. impone l'annotazione della presente sentenza a margine alla trascrizione dell'atto oggetto di revocatoria ex art. 2655 c.c..
L'accoglimento della domanda di inefficacia implica l'assorbimento delle domande di simulazione e di risarcimento del danno proposte dagli attori in via subordinata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod., considerando la causa di valore compreso tra € 52.000,00 ed €
260.000,00 sulla base del credito allegato a tutela ex art. 5, comma 1, del predetto D.M., applicando valori prossimi ai medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale (fase studio € 2.500,00, fase introduttiva
1.500,00 e fase decisionale € 4.000,00) e valori prossimi ai minimi per la fase di trattazione non essendo stata svolta attività istruttoria in senso stretto (€ 3.000,00).
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le eccezioni sollevate da parte convenuta;
CP_1
2. Accoglie la domanda proposta da e da Parte_1 Parte_2 pagina 10 di 11 nei confronti di e;
CP_1 Controparte_2
e per l'effetto:
3. Dichiara l'inefficacia, nei confronti degli attori, dell'atto di compravendita del 13.5.2020, rogato per
AR da EC GL (rep. N° 1374 – racc. 1118), trascritto presso il Persona_1 competente Ufficio del Registro in data 14.5.2020 al n. 13293 reg. gen. e n. 10241 reg. part., con il quale ha alienato a l'immobile sito in EC GL CP_1 Controparte_2
Via Parapoti n. 1 formato da piano sottostrada, piano terreno e piano primo, collegati tra loro a mezzo di scala interna, con annesso terreno pertinenziale, riportato nel catasto fabbricati di EC GL al foglio 14 particella 755 piano T-1- S1 categoria A2, classe 7 vani 8 rendita catastale € 743,70 ;
4. Ordina all'Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio di l'annotazione della presente CP_1 sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. a margine della trascrizione dell'atto di cui al punto 3;
5. Condanna e , in solido tra loro, al rimborso CP_1 Controparte_2 delle spese di lite in favore degli attori, liquidando le stesse in € 11.000,00, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% del compenso liquida, C.P.A. e IVA, se dovuta, come per legge, nonché spese vive occorse e occorrende, con attribuzione in favore dell'avv. SERGIO MASCOLO per dichiarato anticipo.
Lì, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2208/2022 promossa da:
, c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. SERGIO MASCOLO;
C.F._2
Parte attrice nei confronti di
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. DAMIANO PALO;
CP_1 C.F._3
Parte convenuta
e di
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._4
GIOVANNI GIULIANO;
Parte convenuta
Oggetto: Revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione inoltrato per la notifica in data 4.3.2022 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di
[...] compravendita stipulato il 13.5.2020 – rogato per AR (rep. N° 1374 – racc. 1118), Persona_1 trascritto presso il competente Ufficio del Registro il 14.5.2020 al n. 13293 reg. gen. n. 10241 reg. part. – con il quale aveva trasferito in favore di il fabbricato CP_1 Controparte_2 sito in EC GL Via Parapoti n. 1, riportato nel catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 14 particella 755 piano T-1- S1 categoria A2, classe 7, già pervenutole in donazione dal marito
[...]
(previo scioglimento del regime di comunione legale tra i coniugi) con atto per Notaio Per_2 pagina 1 di 11 del 27.1.2014, precedentemente dichiarato inefficace nei confronti degli attori ex art. Controparte_3
2901 c.c. con sentenza n. 4902/2016 confermata in sede di gravame con provvedimento n. 1292/2020.
In fatto e hanno precisato che la vicenda sottesa Parte_1 Parte_2 all'esperimento della proposta azione traeva origine dalla scrittura privata del settembre 2006 (non autenticata e non trascritta) con la quale , marito della convenuta , aveva NA CP_1 ceduto in permuta il terreno, munito di titolo per l'edificazione di un fabbricato rurale, sito in
EC GL alla via Via Parapoti n. 1, a , marito della convenuta NA CP_2
con l'impegno di quest'ultimo di realizzare un fabbricato e, all'esito, a cederne la metà a
[...]
. NA
Gli istanti hanno, poi, rappresentato che, successivamente, con scrittura del 5.3.2009 (sempre non autenticata e non trascritta) aveva promesso di trasferire a la metà NA Parte_2 del fabbricato nelle more realizzato sul predetto terreno (ancora da dividersi) al prezzo di vendita di €
120.000,00, corrisposto, per € 75.000,00, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e, per ulteriori €
52.500,00 (con eccedenza di € 7.500,00 rispetto al corrispettivo concordato), in occasione della sottoscrizione della ulteriore scrittura privata del 7.4.2009, con cui si era reso Parte_1 cessionario quale parte promissaria acquirente del contratto del 5.3.2009, accollandosi il saldo prezzo e l'onere di pagare l'ulteriore somma di € 10.545,46 in favore di , quale residuo credito del NA venditore in favore dell'originario dante causa. NA
Nel libello introduttivo si marra che, in seguito, nel 2013, nell'impossibilità di ottenere l'adempimento del preliminare, gli attori avevano proposto un giudizio volto a ottenere la condanna di alla NA restituzione delle somme già versate in adempimento del preliminare, nonché, in via surrogatoria, la condanna di al pagamento del corrispettivo dovuto a per la realizzazione del NA NA fabbricato oggetto dell'originaria permuta, nonché alla restituzione della somma di € 10.549,96 già versata in occasione della sottoscrizione della scrittura del 7.4.2009.
Gli attori hanno poi rappresentato che nel 2014 aveva trasferito il fabbricato oggetto del NA preliminare del 2009 alla moglie, , con atto per Notaio del 27.1.2014, CP_1 Controparte_3 oggetto di impugnativa con domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. e dichiarato inefficace nei confronti di e ex art 2901 c.c. con sentenza n. 4902/2016 del Tribunale Parte_1 Parte_2 di Salerno, confermata in appello.
Nonostante tale precedente, con l'atto oggetto di causa aveva ulteriormente trasferito il CP_1 medesimo fabbricato a , moglie di , e gli attori hanno quindi Controparte_2 NA promosso la presente azione, deducendo il carattere pregiudizievole dell'atto impugnato, avente ad oggetto l'unico bene idoneo a garantire la soddisfazione delle pretese risarcitorie e restitutorie vantate dagli attori pagina 2 di 11 nei confronti di e di in conseguenza dell'inadempimento delle scritture del 5 NA NA marzo e del 07 aprile del 2009, già sub iudice, e la male fede del terzo acquirente, desumibile dal legame di coniugio tra la stessa e , debitore dei convenuti, e dal suo coinvolgimento nelle vicende NA anche giudiziarie relative ai rapporti tra le parti.
In via subordinata, gli attori hanno affermato il carattere simulato dell'atto, con conseguente nullità e/o inefficacia inter partes dello stesso, prospettando che le parti venditrice e acquirente avevano fittiziamente concordato il trasferimento della titolarità dei beni al sol fine di distrarli alle pretese dei creditori.
Sempre in via subordinata, per l'ipotesi in cui dovesse ritenersi non esperibile la spiegata azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti del terzo acquirente, gli attori hanno richiesto l'accertamento del diritto a conseguire dalle convenute, in solido tra loro, il risarcimento del danno patrimoniale subito per la sottrazione della garanzia del proprio credito.
Su tali premesse, e hanno concluso per la declaratoria di Parte_2 Parte_1 inefficacia nei propri confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita del 13.5.2020 tra la venditrice e l'acquirente ovvero, in via subordinata, per CP_1 Controparte_2 la declaratoria di nullità e/o inefficacia inter partes ai sensi dell'art. 1414 comma 1 c.c. dell'atto impugnato, o, infine, in via ulteriormente subordinata, per la condanna delle convenute al risarcimento del danno patrimoniale subito quantificato in € 90.000,00 o nella diversa misura accertata e determinata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali;
il tutto con condanna delle convenute al rimborso delle spese di lite, con distrazione a vantaggio del procuratore antistatario.
Con comparsa del 13.6.2022 si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la CP_1 litispendenza e/o la continenza tra il presente procedimento e quello pendente innanzi al Tribunale di
Salerno, recante RG. n. 7736/2013, avente ad oggetto le pretese creditorie vantate dagli attori nei confronti di e , o comunque la connessione tra i due giudizi per comunanza soggettiva NA NA ed oggettiva degli elementi costitutivi, nonché l'interdipendenza delle questioni prospettate con riferimento ad un unico rapporto negoziale.
Nel merito, ha contestato integralmente la domanda, con particolare riguardo CP_1 all'insussistenza del carattere fraudolento dell'originario trasferimento del bene in suo favore, evidenziando il carattere dovuto dell'atto, proprio in relazione agli impegni assunti nella scrittura privata avente ad oggetto la quota di immobile promessa in vendita da agli istanti e NA Parte_1
, visto che ai fini del frazionamento del fabbricato era necessario acquisire ulteriori Parte_2 autorizzazioni amministrative, il cui rilascio era subordinato al possesso della qualifica di imprenditore agricolo del proprietario, qualifica rivestita solo da e non dal marito . CP_1 NA
Per tali ragioni, ha concluso, in via preliminare, per l'accoglimento dell'eccezione di CP_1 pagina 3 di 11 litispendenza, con cancellazione della causa dal ruolo, o per la remissione della causa innanzi al capo dell'Ufficio per l'adozione dei provvedimenti sulla riunione, e, nel merito, per il rigetto della domanda attrice, con vittoria di spese e competenze professionali, da attribuirsi al procuratore antistatario.
In pari data si è costituita in giudizio anche rilevando la totale infondatezza Controparte_2 delle domande proposte dagli attori per l'assenza dei requisiti prescritti dall'art. 2901 c.c. ai fini della declaratoria di inefficacia dell'atto, vista l'insussistenza della posizione debitoria di , ancora NA sub iudice, ed, in particolare, l'assoluta buona fede dell'acquirente, inconsapevole dell'eventuale pregiudizio che avrebbero subito dagli attori in conseguenza dell'acquisto del bene immobile da parte sua, a fronte dell'inesistenza di legami di parentela e/o di amicizia con i coniugi e della circostanza CP_4 che, nei fatti, l'immobile era stato adibito a propria residenza sin dall'anno 2011, già prima della separazione dal marito risalente al 6.10.2015, in virtù di contratto di locazione con clausola di riscatto del 5.5.2014.
La convenuta ha, inoltre, negato la sussistenza, in capo agli istanti, di qualsivoglia pretesa CP_2 creditoria azionabile in revocatoria nei confronti del marito , riconducibile alle scritture NA private invocate dalle parti attrici, essendo tali scritture nulle ai sensi dell'art. 1418 c.c. perché integranti contratti usurari, in relazione ai quali gli attori erano stati anche sottoposti a procedimento penale per aver preteso, mediante tali scritture, il trasferimento della quota dell'immobile oggetto dell'atto oggi impugnato a fronte della mancata restituzione del denaro prestato a a tassi usurari. NA
Contestate, infine, anche la domanda di simulazione ex art. 1414, comma 1, c.c., avendo il terzo in buona fede realmente acquistato, pagato ed abitato l'immobile, e la domanda subordinata di risarcimento del danno ai sensi dell'art 2043 c.c., non riscontrandosi il compimento di alcun fatto illecito, CP_2 ha concluso per il rigetto di tutte le domande degli attori poiché palesemente infondate in
[...] fatto e in diritto, con condanna al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 6.7.2022 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
All'esito della riserva assunta all'udienza del 25.1.2023, con ordinanza emessa in pari data è stata rigettata la richiesta di interrogatorio formale deferito da nei confronti di Controparte_2 CP_1
e di interrogatorio formale deferito da a ,
[...] CP_1 Controparte_2 inammissibili avendo le parti una posizione processuale sostanzialmente omogenea e non essendo i relativi capi volti a provocare la confessione di fatti sfavorevoli al dichiarante, ed è stata respinta la richiesta di prova per testi articolata dalla convenuta , in quanto avente ad oggetto Controparte_2 circostanze in parte non contestate e in parte non rilevanti ai fini della decisione, nonché quella richiesta da avente ad oggetto circostanze da provarsi documentalmente;
quindi, la causa, ritenuta CP_1 matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.4.2024.
Rassegnate le conclusioni delle parti e assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta pagina 4 di 11 in decisione.
Tanto premesso brevemente sull'iter del processo e sulle rispettive posizioni delle parti, occorre passare all'esame delle questioni controverse.
Le eccezioni preliminari di litispendenza e continenza del presente procedimento rispetto a quello già pendente innanzi al Tribunale di Salerno recante R.G. n. 7736/2013 sono infondate e vanno respinte non essendo prospettabile alcuna identità di causa petendi e petitum tra il giudizio di accertamento del credito allegato dagli attori anche nei confronti dell'originario dante causa , oltre che nei confronti di NA
, e il presente giudizio, volto alla mera declaratoria di inefficacia dell'atto ai fini della NA conservazione della garanzia patrimoniale del preteso debitore in vista della soddisfazione coattiva del credito affermato, sempre previo accertamento del credito stesso.
Pacifico è che anche il credito litigioso sia idoneo fondare la legittimazione attiva ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (v. tra le più recenti pronunce di legittimità Cass. civ., Sez. III, 18/01/2023, n. 1414).
La Cassazione ha in più occasioni statuito che la pendenza del giudizio di accertamento del credito litigioso non integra un presupposto legittimante la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di revocatoria in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza di accertamento positivo o negativo sull'esistenza del credito (v. Cass. civ., sez. III, 21/08/2023, n. 24909)
Come segnalato di recente dai Giudici di legittimità, l'azione pauliana intrapresa in relazione a crediti litigiosi potrà riuscire al massimo di nessuna utilità, ma non sarà in contrasto con la decisione che ha accertato l'insussistenza in concreto del credito, atteso che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente (v. Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 01/02/2024, n. 3020).
Vista la sufficienza del credito litigioso all'esperimento dell'azione revocatoria in ragione della funzione meramente conservativa della declaratoria di inefficacia, rispetto alla quale risulta irrilevante la pendenza del giudizio volto all'accertamento del diritto tutelato in revocatoria, e l'impossibilità di prospettare, attesa la diversità di petitum e causa petendi, un conflitto di giudicati tra il giudizio ordinario di accertamento del credito e l'azione volta alla declaratoria di inefficacia della disposizione patrimoniale lesiva delle ragioni del credito, le eccezioni di preliminari di litispendenza e continenza vanno rigettate.
Per le stesse ragioni anche il rilievo sulla connessione tra il presente giudizio e quello già pendente pagina 5 di 11 sull'accertamento del credito allegato non può essere recepito, con la conseguenza che alcuna riunione tra i giudizi va disposta;
se così non fosse, in sostanza, si subordinerebbe l'accoglimento della presente domanda all'accoglimento della domanda di accertamento del credito litigioso allegato.
Vista l'indipendenza del giudizio di accertamento del credito e del presente giudizio di revocatoria, tutte le difese svolte dalle parti convenute in merito all'insussistenza dei diritti affermati dagli attori, anche per illegittimità delle scritture private precedentemente poste in essere, risultano non pertinenti essendo sufficiente ai fini dell'accertamento della legittimazione attiva degli attori l'esistenza del credito litigioso – non contestato vista l'incontroversa pendenza del giudizio incardinato nel 2013 ancora non definito – ed essendo irrilevante rispetto alla sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia dell'atto ex art. 2901 c.c. l'effettivo accertamento del credito litigioso allegato.
Passando al merito, gli attori e , sul presupposto Parte_2 Parte_1 dell'intervenuta declaratoria di inefficacia relativa della donazione già disposta da in favore NA della moglie hanno chiesto ex art. 2901, comma 4, c.c. la declaratoria di inefficacia CP_1 anche del successivo trasferimento da a , quale terzo CP_1 Controparte_2 subacquirente in mala fede.
Tale domanda è fondata e va accolta.
La domanda, come proposta, è spiegata direttamente ai sensi dell'art. 2901 comma 4 c.c..
Sulla sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. del primo acquisto intervenuto tra e , presupposto al trasferimento oggetto di causa da Parte_3 CP_1
a , non occorre soffermarsi visto l'accertamento già CP_1 Controparte_2 operato dal Tribunale di Salerno con la sentenza n. 4902/16 confermata in appello e divenuta definitiva.
Da ciò consegue l'irrilevanza nella presente sede dei rilievi svolti dalle parti convenute in merito all'esclusione del carattere fraudolento dell'originaria donazione e alla qualificazione di tale trasferimento come dovuto per esigenze funzionale ad ottenere autorizzazioni amministrative necessarie al frazionamento del fabbricato.
L'art. 2901, comma 4, c.c. dispone che l'acclarata inefficacia dell'originario titolo d'acquisto non può pregiudicare i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
Sulla portata di tale previsione si è espressa la Suprema Corte evidenziando che, in caso di due distinti e successivi trasferimenti del medesimo compendio immobiliare, la dichiarazione di inefficacia ottenuta con riferimento al primo atto di disposizione, lesivo delle ragioni del creditore istante, è direttamente ed immediatamente opponibile a tutti coloro che, in buona o mala fede, abbiano successivamente acquistato il bene oggetto dell'atto traslativo revocato con atto trascritto o iscritto dopo la trascrizione della domanda ex pagina 6 di 11 art. 2901 c.c.; viceversa, qualora la domanda di revocatoria sia trascritta dopo la trascrizione dell'atto d'acquisto da parte del subacquirente o, comunque, nelle ipotesi in cui manchi o non sia possibile (in ragione della natura del bene trasferito), la trascrizione della domanda giudiziale di revoca dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, il terzo subacquirente non è pregiudicato solamente se ha acquistato a titolo oneroso ed è di buona fede, dovendo, invece, la declaratoria di inefficacia se acquirente di mala fede (v. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 04/08/2016, n. 16293, nonché Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
20/04/2012, n. 6278).
Nel caso in esame, come rilevato dalla stessa parte attrice, mancando l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria ex art. 2901 c.c. già proposta con riguardo alla donazione dell'immobile oggetto di causa da a e della successiva sentenza passata NA CP_1 in giudicato in data anteriore all'acquisto da parte di , ai fini dell' Controparte_2 opponibilità degli effetti della sentenza nei confronti della terza acquirente a titolo oneroso dalla convenuta già soccombente nell'ambito del precedente giudizio ex art. 2901 c.c., è stato necessario CP_1 promuovere un ulteriore giudizio per la declaratoria di inefficacia del successivo trasferimento in favore della terza subacquirente . Controparte_2
L'accoglimento della domanda, però, presuppone l'accertamento della malafede della terza avente causa convenuta.
Sul punto, la Corte di legittimità ha precisato che, nel caso in cui la già dichiarata inefficacia dell'atto di provenienza del venditore non si rifletta direttamente sul titolo del subacquirente, il creditore deve agire direttamente nei confronti di quest'ultimo, dando prova della sussistenza della sua mala fede (in tal senso v. sempre Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 20/04/2012, n. 6278).
Lo stato soggettivo della malafede del terzo subacquirente, rilevante ai sensi dell'art. 2901, ultimo comma,
c.c., consiste nella semplice consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto per i creditori del primo venditore, con la precisazione che può giovare alla dichiarazione di inefficacia nei confronti del subacquirente la conoscenza che questi abbia di qualunque condizione di revocabilità del primo atto (cfr.
Cass. civ., Sez. I, 11/06/2004, n. 11083, nonché Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 06/08/2010, n. 18370).
Sul punto, opportuno è precisare che, con riferimento ad acquisti di beni ricevuti dal proprio dante causa a titolo gratuito, ai fini dell'accertamento della mala fede del terzo subacquirente va provata la consapevolezza di quest'ultimo della provenienza da atto a titolo gratuito in capo al dante causa, dovendosi la mala fede valutare in rapporto all'evento pregiudizievole per i creditori consistito nella gratuità del primo atto stipulato (v. Cass. civ., Sez. I, 23/02/2012, n. 2772).
In particolare, per i subacquirenti, la prova della mala fede, incombente sull'attore in revocatoria in base ai principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio, può essere desunta anche attraverso l'ausilio di pagina 7 di 11 presunzioni.
Nella fattispecie in esame, gli attori hanno allegato una serie di circostanze idonee a superare la presunzione di buona fede del terzo subacquirente e a dimostrare la consapevolezza Controparte_2 della stessa della revocabilità del primo atto concluso tra e . NA CP_1
La stessa narrazione delle convenute attesta il coinvolgimento ab origine della subacquirente nelle vicende relative ai trasferimenti del fabbricato oggetto dell'atto impugnato e ai giudizi civili e penali legati alle vicende della realizzazione e delle promesse di trasferimento dell'immobile.
Già il rapporto di coniugio porta a presumere che , moglie di Controparte_2 _3
, fosse a conoscenza dell'accordo di cui alla scrittura privata del settembre 2006, con la quale
[...] [...]
, marito dell'odierna convenuta , aveva ceduto in permuta il terreno, munito di Per_2 CP_1 titolo per l'edificazione di un fabbricato rurale, a ai fini della realizzazione di fabbricato, che NA una volta costruito avrebbe dovuto essere ceduto per la metà a;
trasferimento questo, poi, NA non perfezionatosi per problematiche ostative al frazionamento dei beni.
Sempre il rapporto di coniugio lascia presumere che la convenuta subacquirente fosse a conoscenza anche dei successivi accordi di cui alle scritture private del 2009, con cui il marito aveva promesso NA di vendere prima a e poi a la metà del fabbricato realizzato Parte_2 Parte_1 da frazionare.
Inoltre, , sempre in virtù del rapporto di coniugio, deve presumersi essere a Controparte_2 conoscenza del giudizio del 2013 promosso dagli attori nei confronti sia del marito che di NA
. NA
Dalla documentazione allegata dagli attori, poi, emerge che , prima della Controparte_2 stipula dell'atto oggetto del presente giudizio, era stata indicata anche come testimone nella controversia tra gli attori, da un lato, e e , dall'altro, come si evince dalla disamina della NA NA memoria istruttoria depositata nell'interesse di nel giudizio civile pendente innanzi al Tribunale di Salerno
n. r.g. 7736/2013, e ciò lascia presumere che la stessa fosse a conoscenza non solo della lite insorta tra gli attori e i mariti delle convenute in merito al fabbricato dalla convenuta acquistato ma anche delle questioni controverse attinenti ai preliminari e alle somme versate.
Già da tali elementi si ricava che era consapevole (o avrebbe dovuto Controparte_2 esserlo) delle pretese creditorie vantate dagli attori sia nei confronti di , anche in via NA surrogatoria oltre che in proprio, che di . NA
Gli attori, poi, hanno documentato che la convenuta è stata citata come Controparte_2 imputata nel 2012, insieme al marito, in un procedimento penale per truffa ai danni degli attori che secondo la prospettazione della Procura sarebbe stata perpetrata proprio con le scritture private menzionate a pagina 8 di 11 fondamento del credito allegato dagli attori.
Quindi, indipendentemente, dall'esito di tale giudizio penale, deve desumersi che la convenuta fosse consapevole delle pretese vantate dagli attori sull'immobile acquistato Controparte_2
o comunque sulle somme versate in vista dell'acquisto dell'immobile.
Inoltre, nelle proprie difese ha affermato l'insussistenza del diritto azionato Controparte_2 in revocatoria nei confronti dell'ex marito in quanto fondato sulle scritture private del 2009, di cui ha sostenuto la nullità ex art 1418 c.c. perché integranti contratti usurari, richiamando in proposito anche un procedimento penale intentato nei confronti degli attori per il reato di cui all'art. 644 comma 1 e 5 n. 3 e n.
4, art. 81 cpv e art. 99 c.p.c., documentato in atti.
Tale deduzione, però, conferma la conoscenza della convenuta delle pretese – pur ritenute illegittime, controverse e sub iudice – degli attori sul fabbricato oggetto di acquisito e delle controversie giudiziarie in corso, rendendo plausibile la consapevolezza della subacquirente della revocabilità dell'atto trasferito per donazione, in questo contesto di rapporti, da alla moglie . NA CP_1
Vista la risalenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in revocatoria all'anno 2006, poi, non acquista valenza di segno contrario rispetto alla conoscenza delle condizioni di revocabilità dell'atto a monte tra e la separazione legale della convenuta Parte_4 CP_1 Controparte_2 dal marito , intervenuta solamente nell'anno 2015, in epoca successiva alla data di NA introduzione da parte degli attori sia del giudizio del 2013 promosso nei confronti di e di NA
sia del giudizio di revocatoria del 2014 promosso nei confronti di e NA CP_1
. NA
Anche la circostanza che il fabbricato oggetto di cessione fosse già detenuto da
[...]
sin dal 2011 – e in particolare dal 2014 a titolo di locazione con diritto di riscatto – CP_2 neanche è rilevante atteso che la fissazione della residenza presso l'immobile al 2011 e il contratto di locazione del 2014 sono circostanze successive all'insorgere vicissitudini legate alla realizzazione e al trasferimento del fabbricato che hanno visto protagonisti i coniugi e CP_4
in contrasto con la posizione degli istanti . Controparte_5 Pt_1
Con riguardo alla consapevolezza della lesività dell'atto – rammentato che la sua mala fede del terzo subacquirente va riscontrata con riferimento all'evento pregiudizievole per i creditori consistito nella gratuità del primo atto stipulato (v. Cass. civ., Sez. I, 23/02/2012, n. 2772) – basti rappresentante che era a conoscenza che il fabbricato vendutole era pervenuto a Controparte_2 CP_1
dal marito a titolo di donazione, come ben rappresentato nell'atto di vendita del 2020, con
[...] conseguente immediata percepibilità della lesività del trasferimento senza corrispettivo rispetto ai creditori del dante causa . NA pagina 9 di 11 Nell'atto di vendita del 2020 addirittura si precisa all'art. 3 che la compratrice “dichiara di essere edotta di tutte le conseguenze della natura donativa dell'atto di provienenza”.
Pertanto, pur volendo escludere che avesse specifica contezza del giudizio Controparte_2 di revocatoria già intrapreso con successo dagli attori nei confronti di e , NA CP_1 deve affermarsi che la convenuta disponesse di tutti gli elementi per qualificare quel trasferimento come potenzialmente incidente e dannoso rispetto alle pretese (pur ritenute) illegittime degli attori nei confronti di , oltre che di . NA NA
A ciò si aggiunge che le modalità di pagamento del prezzo, concordato in € 90.000,00, ai presentano anomale o comunque non conformi alle consuetudini di mercato, attestandosi nell'atto di vendita un pagamento di € 56.000,00 già corrisposti in data antecedente alla vendita e disponendosi per il restante importo di € 34.000,00 un pagamento rateale mensile dal luglio 2020 al febbraio 2021, con espressa rinuncia della parte venditrice alla costituzione di ipoteca, pur a fronte del pagamento dilazionato.
In definitiva, visto l'accertamento definitivo della inefficacia del trasferimento tra e NA
e la consapevolezza della convenuta acquirente sia dell'esistenza di pretese creditorie CP_1 degli attori nei confronti di sia della provenienza donativa dell'immobile, va affermata la NA malafede del terzo subacquirente , conscia delle controversie e dei Controparte_2 procedimenti anche di carattere penale legati alle vicende sui trasferimenti dell'immobile acquistato, e va dichiarata l'inefficacia della 13.5.2020 tra le convenute nei confronti degli attori.
L'accertamento della inefficacia dell'atto impugnato ex art. 2901 c.c. impone l'annotazione della presente sentenza a margine alla trascrizione dell'atto oggetto di revocatoria ex art. 2655 c.c..
L'accoglimento della domanda di inefficacia implica l'assorbimento delle domande di simulazione e di risarcimento del danno proposte dagli attori in via subordinata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod., considerando la causa di valore compreso tra € 52.000,00 ed €
260.000,00 sulla base del credito allegato a tutela ex art. 5, comma 1, del predetto D.M., applicando valori prossimi ai medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale (fase studio € 2.500,00, fase introduttiva
1.500,00 e fase decisionale € 4.000,00) e valori prossimi ai minimi per la fase di trattazione non essendo stata svolta attività istruttoria in senso stretto (€ 3.000,00).
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le eccezioni sollevate da parte convenuta;
CP_1
2. Accoglie la domanda proposta da e da Parte_1 Parte_2 pagina 10 di 11 nei confronti di e;
CP_1 Controparte_2
e per l'effetto:
3. Dichiara l'inefficacia, nei confronti degli attori, dell'atto di compravendita del 13.5.2020, rogato per
AR da EC GL (rep. N° 1374 – racc. 1118), trascritto presso il Persona_1 competente Ufficio del Registro in data 14.5.2020 al n. 13293 reg. gen. e n. 10241 reg. part., con il quale ha alienato a l'immobile sito in EC GL CP_1 Controparte_2
Via Parapoti n. 1 formato da piano sottostrada, piano terreno e piano primo, collegati tra loro a mezzo di scala interna, con annesso terreno pertinenziale, riportato nel catasto fabbricati di EC GL al foglio 14 particella 755 piano T-1- S1 categoria A2, classe 7 vani 8 rendita catastale € 743,70 ;
4. Ordina all'Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio di l'annotazione della presente CP_1 sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. a margine della trascrizione dell'atto di cui al punto 3;
5. Condanna e , in solido tra loro, al rimborso CP_1 Controparte_2 delle spese di lite in favore degli attori, liquidando le stesse in € 11.000,00, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% del compenso liquida, C.P.A. e IVA, se dovuta, come per legge, nonché spese vive occorse e occorrende, con attribuzione in favore dell'avv. SERGIO MASCOLO per dichiarato anticipo.
Lì, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
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