Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 05/06/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'udienza di discussione del 5.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14/2025 R.G., vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Celeste Liso e Sabino Sernia, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato;
ricorrente
E
, in persona del ministro p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso cui ope legis domicilia;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.1.2025 (di seguito semplicemente Parte_1 il ricorrente per brevità) ha convenuto in giudizio il Controparte_1
(di seguito semplicemente il per brevità) per ottenere il riconoscimento per
[...] CP_1 intero, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale
ATA della provincia di Cremona, del servizio di leva obbligatorio prestato dal 10.6.1992 al
9.6.1993 non in costanza di nomina (e quindi il riconoscimento di punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni).
Il , costituendosi in giudizio, ha dedotto che: il servizio di leva del ricorrente è CP_1 stato valutato alla pari di qualsiasi altro servizio svolto presso un'Amministrazione statale;
le
L'assunto del è fondato per le ragioni indicate dalla Corte d'Appello di Brescia nella CP_1 recente sentenza n. 329/2022, pubblicata il 3.2.2023, alla quale si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Si trascrive di seguito il condivisibile percorso logico-argomentativo della Corte.
<Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».
L'art. 2050 del D.Lgs. 66 del 2010 disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici e al primo comma stabilisce la regola secondo cui «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici».
Il comma 2 prevede quanto segue: «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
In un primo tempo il ha interpretato la disposizione del comma 2 dell'art. 2050 nel senso CP_1
che il servizio di leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina e in forza di tale interpretazione è stato emanato il DM 42/2009 che all'art. 3, co. 5, ha previsto che «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina», disposizione che è stata riproposta identica all'art. 2, co. 6, del DM 44/2011.
[…] la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5679/20, seguita da numerose altre pronunce, ha fornito una diversa interpretazione dell'art. 2050, co. 2, in forza della quale, in definitiva, deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali.
Ebbene, con il DM 50/21 l'Amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della Corte di
Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti DM.
In particolare, alla lett. A) dell'Allegato ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica», al quale il DM (vd. allegato B fasc. MIM) attribuisce 6 punti per ogni anno. Alla lett. B) ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali», ai quali il DM (vd. allegato B fasc. MIM) attribuisce
0,60 punti per anno.
Le previsioni del DM 50/21 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale […] là dove la
S.C. ha affermato il seguente principio di diritto: «In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L.
958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. 42/2009 ed il D.M. 44/2011, che nel tempo hanno diversamente disposto» (Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21 e molte altre).
Ed invero, il DM 50/21 ha dato attuazione a tale principio, disponendo che il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali.
La richiesta del ricorrente di vedersi attribuire ulteriori 5,40 punti si identifica con la diversa pretesa che il servizio di leva, sebbene non prestato in costanza di rapporto, sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica. Ma tale pretesa non è fondata. Infatti, una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola.
Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il DM 50/21 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,60 punti. Ed invero, come rilevato dalla difesa dell'Amministrazione, risulterebbe irrazionale valutare l'anno del servizio di leva alla pari di 10 anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.>>. La tesi del è stata inoltre confermata dalla Corte di Cassazione, che nella sentenza n. CP_1
22429 dell'8.8.2024 ha precisato: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del
d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
In senso difforme rispetto a quanto evidenziato dalla Corte d'Appello di Brescia non depone la sentenza del Consiglio di Stato n. 266 del 9.1.2023. In tale pronuncia, infatti, sono richiamati i principi precisati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5679/2020 (e successive Cass. n.
15127/2021; Cass. n. 15467/2021; Cass., n. 34686/2021) in relazione alle disposizioni vigenti in data antecedente alle previsioni di cui al D.M. 50/2021, che ha previsto, da un lato, la valorizzazione del servizio di leva ai fini dell'accesso alle graduatorie del personale ATA, dall'altro, ha correttamente distinto la posizione di chi svolga tale servizio in costanza di nomina (e veda dunque sospeso il proprio rapporto di lavoro e la maturazione del relativo punteggio) rispetto a quella di chi la svolga non in costanza di nomina. Per identiche ragioni non risulta conferente alla fattispecie pure la ordinanza della Corte di Cassazione n. 8586/2024.
Per quanto detto il ricorso va integralmente respinto.
Rilevato che le predette considerazioni, impedendo al ricorrente il conseguimento del bene della vita preteso, soddisfano integralmente l'interesse del convenuto, il giudice, in virtù dei principi generali di economia e logica processuale, non deve provvedere sulle altre questioni di rito e di merito formulate, poiché inidonee a procurare alle parti una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità.
Considerati i variegati orientamenti della giurisprudenza di merito, si ritiene equo compensare le spese del giudizio nella misura di due terzi (2/3); il restante un terzo (1/3) è posto a carico del ricorrente soccombente e si liquida nel dispositivo in ragione del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata, che non ha contemplato alcuna istruttoria (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di giudizio nella misura di due terzi (2/3) e condanna Parte_1
a pagare al il restante un terzo (1/3), che Controparte_1
viene liquidato in euro 700,00, oltre rimborso forfetario spese generali e accessori di legge.
Cremona, 5.6.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino