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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/11/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2048/2022, avente ad oggetto: risarcimento danni da cose in custodia, decisa all'udienza del 6.11.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
e , in Parte_1 Parte_2 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ti e difesi, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Angelo Conte, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Latina, Viale P.L.Nervi – Centro Commerciale Latina Fiori,
Torre 4 Magnolie;
ATTORI
E
, in persona dell'amministratore p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso, in virtù di procura in calce della comparsa di nuovo procuratore e difensore, dall'avv. Ezio Bonanni, ed elettivamente domiciliato in Latina, via
ET IR n. 10;
CONVENUTO
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_2 difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Umberto Maria Malandrucco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina, viale XXI Aprile n. 53;
TE AT
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
l convenivano in giudizio il Parte_2
sito in Latina alla via Secchia n. 63, affinché, Controparte_1 accertatane la responsabilità nella causazione degli allagamenti che interessavano l'immobile di proprietà del e condotto in locazione dalla Pt_1
fosse condannato al Parte_2 risarcimento dei danni patrimoniali subiti.
A tal fine, gli attori deducevano che sussistevano da tempo fenomeni infiltrativi che interessavano l'immobile di proprietà del causati da una Pt_1 cattiva manutenzione dei beni comuni condominiali. Instauravano, quindi, un procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo innanzi all'intestato
Tribunale, R.G. n. 585/2020. Successivamente intrapreso il giudizi di merito, gli attori chiedevano i danni patrimoniali causati all'immobile nella somma complessiva di € 10.098,98, di cui €.9.127,28 per interventi di ripristino insonorizzazione e € 971,00 per interventi di ripristino sulle murature e soffitti del locale, oltre spese di CTU e spese di interventi sulle parti condominiali sostenute dal al fine di eliminare le cause delle infiltrazioni. Pt_1
Si costituiva ritualmente in giudizio il il Controparte_1 quale preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell' in quanto mera Parte_2 conduttrice, oltre a dedurre l'illegittimità dell'attività esercitata dall'associazione nell'immobile condotto in locazione. Deduceva
- 2 - l'infondatezza del credito risarcitorio chiesto dall'associazione in quanto quest'ultima aveva disdettato il contratto di locazione e deduceva l'infondatezza della richiesta di rimborso delle riparazioni effettuate dal Pt_1 sui beni comuni per difetto del requisito dell'urgenza. In subordine, al fine di essere manlevata e garantita da ogni eventuale responsabilità, chiedeva essere autorizzato alla chiamata in giudizio della in Controparte_2 virtù del contratto di assicurazione stipulato con la suddetta compagnia.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale deduceva l'inoperatività della polizza Controparte_2 assicurativa trattandosi di evento preesistente alla data della stipula e, ad ogni modo, deduceva che si trattava di evento non rientrante nel rischio assicurato.
Prodotta documentazione, esperito infruttuosamente il procedimento obbligatorio di mediazione ex art. 5, d.lgs. n. 28/2010, espletata prova testimoniale, all'udienza del 6.11.2025, la causa, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è parzialmente fondata, nei termini di cui alla seguente motivazione.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione inerente al difetto di legittimazione attiva dell'Associazione ” dedotta da parte Parte_2 convenuta.
Ed invero, l'art. 1585 del Codice civile attribuisce al conduttore la legittimazione ad agire contro i terzi che arrechino pregiudizio al godimento dell'immobile (c.d. molestia di fatto); tale legittimazione non riguarda soltanto i danni causati agli arredi o mobili di proprietà del conduttore, ma si estende a tutto ciò che sia oggetto del godimento stesso e, quindi, anche alle strutture murarie dell'appartamento che siano state danneggiate dal fatto illecito del terzo, dovendosi, invece, escludere la configurabilità di una responsabilità e di
- 3 - un obbligo di garanzia del locatore per gli stessi fatti (C. Cass. civ. 24/11/2005,
n. 24805; Trib. Genova 06/06/2017).
Dunque, il conduttore agirà non a tutela dell'immobile - che non è suo
- ma del suo diritto ad avere un immobile salubre e decoroso anche dal punto di vista estetico. Difatti, il di un edificio, quale custode dei beni e CP_1 dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo, in base all' art. 2051 del Codice civile, dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile (Trib. Napoli 17/04/2014).
Per giurisprudenza consolidata, il conduttore ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della res locata;
in particolare, qualora nell'appartamento locato si verifichi una infiltrazione d'acqua, il conduttore gode di una autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno. Ai fini della legittimazione attiva è sufficiente provare l'esistenza di un potere di fatto sulla res locata, in quanto l'ingiustizia del danno non è necessariamente connessa alla proprietà del bene danneggiato né all'esistenza di un danno tutelato erga omnes. (C. Cass. civ. 05/05/2020, n. 8466; C. Cass. civ. 31/08/2011, n. 17881).
Ebbene, nel caso di specie, l' ha dato prova del proprio Parte_2 potere di fatto sull'immobile locato, alla luce del rapporto locatizio instaurato con il proprietario (cfr. doc. all. n. 3 da parte attrice). Parte_1
Nel merito, l'azione proposta, relativa ad infiltrazioni provenienti da beni comuni condominiali, sulla scorta delle prospettazioni attoree che hanno invocato la posizione di custode del convenuto, va ricondotta nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
I più recenti arresti giurisprudenziali inscrivono la responsabilità in esame non più tra le fattispecie governate dal principio della colpa ma nel
- 4 - novero delle figure di responsabilità oggettiva, ritenendola basata unicamente sulla relazione di custodia che intercorre tra il soggetto e la cosa, non assumendo alcun rilievo la violazione da parte del custode dei doveri di vigilanza e controllo sulla cosa, in quanto comportamento del tutto estraneo alla struttura normativa dell'art. 2051 c.c. da cui si evince che il danno è cagionato non da un comportamento omissivo del custode ma dalla cosa (Cfr. Cass. Sez.
III 20.5.1998 n. 5031 , Cass. Sez. III 12.5.1999 n. 4689 , Cass. Sez. III
17.01.2001 n. 584 e Cass. civile Sez. III n. 10641 del 2.7.2002 e Cass. n. 472 del 15.01.2003).
La responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa” (Tribunale
Roma, sentenza n. 19173/2022 pubbl. il 29/12/2022). Il proprio in CP_1 quanto custode dei beni comuni “è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno” (v. ex multis Cass. 15291/2011).
In tal senso, il danneggiato deve provare l'evento, il danno e il nesso causale. Detto in altri termini, deve dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. civ. n. 6141/2018) e che questo evento ha causato un danno di cui chiede il risarcimento.
Orbene, la relazione tecnica definitiva redatta dal geom.
[...]
, a seguito del procedimento di ATP, R.G. n. 585/2020 ha accertato CP_3 che il danno subito dagli attori proviene da beni comuni condominiali. (cfr. doc. all. n. 19.1 di parte attrice).
Pacificamente la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che in tema di accertamento e quantificazione del danno, il giudice può utilizzare le descrizioni contenute nella consulenza (Cass., 26 settembre 2006, n.20819).
- 5 - Conseguentemente, si è ritenuto che ove le parti effettivamente abbiano partecipato all'accertamento tecnico ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti si realizza l'utilizzabilità dell'accertamento (Cass., 8 agosto 2002, n.12007).
In ordine a tale aspetto, va poi sottolineato come l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, essendo sufficiente la sua naturale acquisizione, bastando che il giudice l'abbia poi esaminata traendone elementi per il proprio convincimento. (Cass., 9 novembre 2009, n.23693).
Nella relazione tecnica prodotta in atti, il CTU ha potuto accertare che,
“dai sopralluoghi eseguiti, dopo aver attentamente letto la documentazione presente agli atti, ha rilevato presenza di infiltrazioni e umidità a soffitto e su porzioni di pareti della zona sala prove e sala registrazione, poste al piano seminterrato, poste al di sotto del portico antistante l'ingresso del negozio al piano terra. Dai sopralluoghi e rilievi eseguiti ho potuto accertare che la causa scatenante delle infiltrazioni all'interno del piano seminterrato del sig.
[...]
è stata l'infiltrazione delle acque provenienti dal portico posto al Parte_1 piano terra, il quale sicuramente non ha un'adeguata impermeabilizzazione all'interno del pacchetto “solaio” e sulle pareti laterali a contatto con il parcheggio ed il terreno. Durante le piogge le acque che cadono sulla superficie del portico e nella zona antistante passano attraverso la pavimentazione e le pareti laterali per raggiungere il locale al piano seminterrato. Esaminando gli atti, si può risalire all'epoca della presentazione di tali fenomeni (come da verbale assemblea condominiale del 2014). Ciò che ho riscontrato è che ad oggi (anno 2021) tali fenomeni sono ancora presenti”.
E ancora, si legge che “in conclusione il sottoscritto Geom.
[...]
in qualità di C.T.U., precisa che ha riscontrato all'interno del CP_3 locale oggetto di causa, precisamente al piano seminterrato (pror. Pt_1
- 6 - ), macchie su porzioni di soffitto e pareti dovute alle infiltrazioni che Parte_1 hanno interessato anche le opere di insonorizzazione dei locali. Per stimare i relativi costi per il ripristino dei luoghi in modo da scongiurare nuove possibili infiltrazioni il sottoscritto CTU ha redatto due computi metrici estimativi utilizzando il prezzario Regione Lazio 2012. Dalla computazione degli interventi esterni (allegato 4), atti ad evitare future problematiche simili o uguali a quelle esistenti, è risultato un totale di € 13.547,24. Detto prezzo secondo il sottoscritto risulta congruo ai prezzi medi di mercato odierni, tenuto conto delle fasi lavorative, delle tempistiche ecc. Dalla computazione degli interventi interni al locale posto al piano seminterrato (allegato 5) dove attualmente vi sono infiltrazioni provenienti dal portico (piano piloti) e zone limitrofe, è risultato un totale di € 10.098,98, (di cui € 9.127,28 per interventi di ripristino insonorizzazione e € 971,00 per interventi di ripristino sulle murature e soffitti del locale). Anche quest'ultimo computo risulta congruo, secondo il sottoscritto, con i prezzi di mercato odierni, tenendo conto delle fasi lavorative, delle tempistiche ecc.”
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, gli attori hanno assolto al loro onere probatorio di dimostrare la relazione causale tra l'infiltrazione proveniente da beni in custodia di pertinenza e il pregiudizio CP_4 subito all'immobile di proprietà del e concesso in godimento Pt_1 all' . Oltre ciò, devono ritenersi provati i danni conseguenza subiti, Parte_2 quantificati nella complessiva somma domandata dagli attori di € 10.098,98 (€
9.127,28 per ripristino insonorizzazione ed € 971,00 per ripristino murature e soffitti), alla luce delle precise valutazioni tecniche effettuate dal CTU nel computo metrico estimativo, cui codesto Tribunale aderisce in quanto congruamente motivate (cfr. doc. all. nn. 19.5 e 19.6 prodotti da parte attrice).
La prova dei danni subiti è ulteriormente acclarata dalle dichiarazioni del teste , escusso all'udienza del 08.10.2024. Quest'ultimo, Testimone_1 infatti, dichiarava: “Sono stato chiamato dal e dalla Pt_1 Persona_1
- 7 -
[...] , amministratore del condominio nel 2018 circa per verificare Pt_3
l'esistenza di infiltrazioni nei locali del occupati dall'associazione Pt_1 musicale…come richiesta del ho redatto un preventivo dei danni e Pt_1 rispristino, mentre su richiesta dell'allora amministratrice ho esaminato le cause delle infiltrazioni. Io mi sono recato a fare il sopralluogo il giorno dopo
l'evento infiltrativo che si era verificato nel corso della notte. L'ingresso della proprietà del e del condominio era allagato di circa 1cm di profondità. Pt_1
Parlo di superficie esterna. Invece all'interno dei locali piano strada del Pt_1
e dell'interrato c'era percolamento acqua da soffitto e pareti ancora in essere.
Al mio sopralluogo vedevo proprio le gocce ancora scendere. In alcuni punti ho bucato il controsoffitto per far defluire l'acqua. Anche a terra vi era acqua.
Il pavimento era di laminato ed era intriso, in alcuna zone arrivava anche a 2 cm , in altre appena umido. Anche gli strumenti musicali erano bagnati.
C'erano batteria, alcuni strumenti a corde. L'acqua era anche in sala registrazione dove c'era il computer ed il mixer…la zona interessata da infiltrazioni ni corrisponde al piazzale di manovra dei garage. È la parete controterra che chiude i locali sottostanti del con il piazzale. Il Pt_1 Pt_1 aveva montato una scossalina a copertura del riempimento per impedire
l'ingresso dell'acqua. Durante i lavori di ristrutturazione del è CP_1 stata rimossa, perché al mio sopralluogo non c'era”.
Inconferente, per il caso che ci occupa, risulta l'eccezione di parte convenuta volta a contestare la legittimità dell'esercizio dell'attività dell' attrice nel locale seminterrato, trattandosi di magazzino cat. Parte_2
C/2 e, pertanto, non idoneo all'esercizio di attività di prove e registrazione con permanenza di persone in loco. La destinazione d'uso dell'immobile, infatti, non inficia il diritto dell'Associazione a vedersi risarciti i danni subiti, diretti all'integrale ripristino dello stato di fatto in cui si trovava l'immobile concesso in godimento. I danni subiti dall'associazione, infatti, rientrano nella categoria del danno emergente ex art. 1223 c.c. quale perdita economica subita dal
- 8 - creditore in virtù dei danni alla struttura insonorizzante dell'immobile che hanno reso impossibile utilizzare e godere del bene concesso in locazione nella sua integrale funzionalità.
Altresì inconferente risulta l'eccezione di parte convenuta secondo cui l'associazione non avrebbe diritto al risarcimento, in quanto, i locali concessi in locazione non verrebbero più utilizzati dalla Associazione ” che Parte_2 ha disdettato il contratto di affitto. Detta eccezione, infatti, da un lato, non risulta provata e, dall'altro, ad ogni modo non costituisce eccezione pertinente al caso di specie, in quanto, come già sopra specificato, l'associazione ha agito per il risarcimento di una perdita già subita derivante dagli eventi infiltrativi che hanno pregiudicato il pieno godimento del bene durante il periodo in cui era in vigore il contratto di locazione.
Deve invece ritenersi fondata l'eccezione di parte convenuta volta a non riconoscere il diritto del al rimborso delle spese di € 1.585,50 sostenute Pt_1 per interventi sulle parti condominiali al fine di eliminare le cause delle infiltrazioni.
Ed infatti, per la giurisprudenza consolidata (cfr., da ultimo, Cass. n.
8252/2025; in termini, Cass. nn. 18759/2016, 9280/2018, 33158/2019,
27106/2021), a differenza di quanto accade nell'ambito della comunione ordinaria ex art. 1100 e ss c.c., il rimborso delle spese di gestione delle parti comuni sostenute dal condomino è subordinato non alla mera trascuranza o tolleranza degli altri partecipanti, quanto al diverso e più stringente presupposto dell' urgenza di cui all'art. 1134 c.c., intendendo la legge trattare nel condominio con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nell'amministrazione dei beni in comproprietà.
Ne discende che, istaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile soltanto nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 c.c. (Cass. Sez. Unite n.
- 9 - 2046 del 2006; Cass. n. 18759 del 2016). Tale requisito dell'urgenza condiziona il diritto al rimborso del condomino gestore, il quale deve darne prova, e si spiega non soltanto come dimostrazione che le spese anticipate dal singolo fossero indispensabili per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, ma altresì che le opere dovessero essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condòmini, sulla base di accertamento di fatto spettante al giudice del merito
(Cass. n. 29336 del 2023; n. 14326 del 2017; n. 27106 del 2021).
Nulla è invece dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari, non trovando applicazione le norme in materia di comunione
(art. 1110 c.c.). La stessa giurisprudenza spiega che, se l'assemblea, a fronte dell'urgenza dell'intervento conservativo delle cose comuni, non vi provvede o non raggiunge la necessaria maggioranza, o se la deliberazione adottata non viene eseguita, il rimedio è dato dal ricorso all'autorità giudiziaria, come previsto dall'art. 1105, comma 4, c.c. (e dall'art. 1139 c.c.), e non dall'iniziativa individuale di uno o più condòmini che assumano la gestione delle parti condominiali degradate (Cass. n. 29336 del 2023; n. 9280 del 2018; n. 21015 del 2011).
Alla luce del suddetto indirizzo giurisprudenziale, non può essere riconosciuto il diritto del al rimborso delle spese sostenute sui beni Pt_1 comuni di pertinenza condominiale, stante il difetto del presupposto dell'urgenza; è emerso in giudizio, infatti, che gli attori avevano denunciato già nel 2014 i fenomeni infiltrativi, per cui non sussiste nel caso di specie il requisito dell'indifferibilità dell'intervento manutentivo, il solo idoneo per legge a giustificare il rimborso.
Va altresì accolta la domanda di manleva del convenuto CP_1 nei confronti della propria compagnia assicuratrice, in forza dell'accordo contrattuale sottoscritto con la polizza n. (cfr. polizza
- 10 - prodotta in atti dal convenuto nonché doc. all. n. 1 prodotto in atti dal terzo chiamato).
In ordine all'operatività della polizza suddetta, non risultano fondate le eccezioni dell'assicurazione chiamata in giudizio in ordine alla preesistenza dei fenomeni infiltrativi risalenti già al 2014.
Ed invero, il ha invocato la tutela assicurativa in relazione CP_1 ad un fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione (avente decorrenza dal
15.07.2016 – cfr. doc. all. n. 1 del terzo chiamato) e cioè nel 2018, come si desume dalla denuncia di sinistro prodotta in atti, in cui l'amministratore condominiale faceva riferimento ad allagamenti avvenuti nell'immobile di proprietà del in conseguenza di forti piogge avvenute tra fine ottobre e Pt_1 inizio novembre 2018 (cfr. doc. all. nn. 10 e 11 di parte attrice).
L'assicurazione, inoltre, ha dedotto che l'evento non rientrava nella copertura assicurativa;
anche detta eccezione non merita accoglimento.
Ed invero, esaminando le condizioni generali di polizza prodotte in atti dalla terza chiamata in giudizio (cfr. doc. al. n. 2 prodotto dalla compagnia assicurativa), la sezione della polizza assicurativa applicabile all'ipotesi di specie è costituita dal numero 4.1 della sezione B, rubricata, “Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)”, ove per terzi sono ricompresi anche i condomini che trova, per l'appunto, applicazione laddove l'assicurato “sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato e alla conduzione delle parti comuni” (cfr. pag. 37 di 56 di cui alle condizioni generali di polizza, doc. all. n. 2 della terza chiamata).
Tale garanzia, ha eccepito la terza chiamata, non trova applicazione nel caso di danni “da spargimento d'acqua”.
- 11 - Ebbene, nelle specie, l'evento lesivo occorso nell'immobile attoreo non può ritenersi sussumibile nella ipotesi dello “spargimento d'acqua”, al quale può ricondursi la differente fattispecie della fuoriuscita di acqua che è contenuta negli impianti condominiali, siano essi idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento. Nella specie, invece, l'infiltrazione occorsa nel locale degli attori ha trovato la sua causa nella non adeguata impermeabilizzazione del portico posto al piano terra all'interno del pacchetto “solaio” e sulle pareti laterali a contatto con il parcheggio dell'immobile ed il terreno. Deve quindi ritenersi che il danno è stato causato dalla “conduzione delle parti comuni” che, per il loro stato di costituzione e manutenzione, mediante la mera interferenza di un fattore naturale hanno manifestato la loro potenzialità dannosa.
Deve ritenersi ulteriormente infondata l'eccezione dell'assicurazione sulla responsabilità delle parti in causa per inerzia nella soluzione della problematica e per l'aggravamento del danno, in applicazione dell'art. 1227 c.c.
Ed infatti, l'art. 1227 c.c. distingue, al primo comma, l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore incide sul nesso di causalità materiale che ha determinato l'inadempimento o il danno evento, mentre il secondo comma, prevede il non riconoscimento delle conseguenze dannose subite che sarebbero potute essere impedite o attenuate mediante il diligente intervento del creditore o del danneggiato.
Ebbene, nel caso di specie, il concorso colposo (anche grave, come si desume dal punto 2.19 delle condizioni generali di polizza) del CP_1 nella causazione del danno rientra nel rischio assicurato e nel conseguente obbligo di indennizzo assicurativo, mentre non può rinvenirsi alcun contributo causale da parte degli attori in quanto non avevano alcun potere di incidere su un bene di pertinenza condominiale, come già sopra argomentato.
Per quanto concerne l'aggravamento delle conseguenze dannose subite dagli attori, occorre rammentare che spetta al debitore-danneggiante fornite la prova dei danni che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare, di cui
- 12 - chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza (Cass. n. 15750/2015; Cass. sez. lavoro, n. 7606/1995); detta prova non è stata fornita nel caso di specie.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 5.201,00 e 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
Seguono il principio della soccombenza anche le spese del giudizio di
ATP. Infatti le spese dell'accertamento tecnico preventivo dovranno essere prese in considerazione, nel giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sia acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass., 15 febbraio 2000, n.1690).
Ciò si spiega in quanto il procedimento di accertamento tecnico preventivo è disciplinato dagli artt. 692 e ss. c.p.c., e si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, mentre nessun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti può essere emesso in tale sede, per la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la sua statuizione in ordine alle spese. Devono altresì aggiungersi le spese di mediazione (dichiarate in misura di euro 48,80), sul presupposto che, in forza del principio di causalità le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi, secondo il regime di cui agli artt.
91ss. c.p.c. (Trib. Modena 9 marzo 2012), nonché il compenso per l'attività prestata dal difensore della controparte nella fase di mediazione “l'assistenza prestata dall'avvocato nel corso della fase di mediazione obbligatoria, svoltasi nella pendenza del giudizio, va qualificata come attività stragiudiziale ai sensi dell'art. 20 del d.m. 55/2014, trattandosi di attività con autonoma rilevanza
- 13 - rispetto a quella di difesa svolta nel giudizio. Tra le spese processuali da porre
a carico della parte soccombente nel giudizio rientra anche il compenso per
l'attività di assistenza prestata dal difensore della controparte nella fase di mediazione obbligatoria svoltasi nella pendenza del giudizio” (Trib. Verona
15 ottobre 2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) accertata la responsabilità del convenuto, condanna il
[...] al pagamento della somma di € 971,00, in favore di CP_1
e della somma di € 9.127,28, in favore Parte_1 dell' , in persona del Parte_2 presidente , oltre interessi legali dalla data della presente CP_5 pronuncia al saldo effettivo;
b) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, in solido tra loro, che si liquidano, in complessivi euro 4.507,30 di cui euro 118,50 per spese ed euro 1.315,00 per compensi, per il giudizio di atp, euro 48,80 per spese ed euro 221,00 per compensi del procedimento di mediazione, euro 264,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se dovute, come per legge;
c) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU relative al giudizio di atp;
d) in accoglimento della domanda di manleva, condanna la
[...]
a tenere indenne il convenuto delle conseguenze Controparte_2 patrimoniali derivanti dalla condanna al pagamento, in favore degli attori, delle somme di cui ai precedenti capi a), b) e c);
e) condanna la alla rifusione, in favore del Controparte_2 convenuto, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 per
- 14 - compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Ezio Bonanni, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina il 7.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
- 15 -