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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4069 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli - sezione lavoro - dott.ssa Maria Rosaria Lombardi ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5506 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, cui sono state riunite le cause n. 5507/2024 e 6476/2024 avente ad OGGETTO: DIFFERENZE RETRIBUTIVE
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Parte_4 Parte_5
Ferrara
RICORRENTI
E
n persona del legale rap.nte p.t. rap.ta Controparte_1
e difesa dall'Avv. Domenico Di Micco RESISTENTE
CONCLUSIONI: per le ricorrenti: come da ricorso. per le resistenti: rigetto.
FATTO e DIRITTO Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per identità di materia, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio dinanzi questo Giudice il chiedendo Controparte_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare, per i motivi tutti innanzi esposti, in virtù del combinato disposto degli artt. 48 e 52 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP, il diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.12.2022; 2. Per l'effetto, ordinare al
[...]
(C.F./P.I.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico sig. , C.F.: , dom.to in CP_2 CodiceFiscale_1
Napoli (NA) alla Via Alessandro Manzoni n.141 e dom.to per la qualità presso la sede legale della stessa sita in Pozzuoli (NA) alla II Traversa Campi Flegrei n. 3, Int. 5 CAP 80078, di inquadrare la ricorrente nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.12.2022 e, di conseguenza, condannare lo stesso al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento quantificate sino al 31.01.2024 (ultimo mese prima del deposito del presente ricorso) in complessivi €. 966,98, per la;
Pt_1 il diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello D 1del c.c.n.l. Case di Cura Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.03.2024 quantificate sino al 31.01.2024 (ultimo mese prima del deposito del presente ricorso) in complessivi €. 5.829,76 per Pt_3 il diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello B3 del c.c.n.l. Case di Cura Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020 quantificate sino al 29.02.2024 in complessivi €. 1.313,64 per , Pt_2 il diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello B3 del c.c.n.l. Case di Cura Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020 quantificate sino al 29.02.2024 il diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello D2 del c.c.n.l. Case di Cura Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04 .2020 e nel livello D3 del medesimo C.c.n.l. dal 1.12.2020 quantificate sino al 29.02.2024 in complessivi €. 8.580,65 per , Parte_4 il diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello D 1del c.c.n.l. Case di Cura Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.03.2024 quantificate sino al 31.05.2024 in complessivi €. 207,21 per , oltre a tutti i ratei mensili maturati e maturandi sino Parte_5 all'emanazione della sentenza nonché rivalutazione ed interessi come per legge. I ricorrenti assumevano di avere lavorato dalle date indicate nei rispettivi ricorsi svolgendo:
La mansioni di fisioterapista ed inquadramento dal 01.11.2022 nel livello D3 del c.c.n.l. Pt_1
Servizi Assistenziali AIAS, mentre fino al 31.10.2022 la stessa era inquadrata nel livello D del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP;
Amendola mansioni di fisioterapista ed inquadramento dal 01.11.2022 nel livello D3 del c.c.n.l.
Servizi Assistenziali AIAS, mentre fino al 31.10.2022 la stessa era inquadrata nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP;
mansioni di operatore socio-sanitario ed inquadramento dal 01.11.2022 nel livello C del Pt_2
c.c.n.l. Servizi Assistenziali AIAS, mentre fino al 31.10.2022 la stessa era inquadrata nel livello B2 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP;
mansioni di fisioterapista ed inquadramento dal 01.11.2022 nel livello D3 del c.c.n.l. Parte_4
Servizi Assistenziali AIAS, mentre fino al 31.10.2022 lo stesso era inquadrato nel livello D del c.c.n.l.
Case di Cura - Personale non medico AIOP;
Bilancione terapista della neuro e psicomotricità ed inquadramento dal 01.11.2022 nel livello D3 del c.c.n.l. Servizi Assistenziali AIAS, mentre fino al 31.10.2022 la stessa era inquadrata nel livello D del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP.
Esponevano che il , infatti, aveva applicato il c.c.n.l. Servizi Controparte_1
Assistenziali AIAS a partire dal 01.11.2022; in precedenza e fino al 31.10.2022 lo stesso aveva sempre applicato il c.c.n.l. Case di Cura Private - Personale non medico AIOP e che con decreto del
24.05.2023 emesso a seguito di ricorso ex art 28 della L n300/70 il era stato Controparte_1 condannato ad applicare a tutti gli iscritti a tale sindacato il c.c.n.l. Parte_6
con il relativo trattamento economico e normativo ma che non applicava, però, la
[...]
“Norma di qualificazione e progressione professionale” di cui all'art. 48. In diritto, richiamavano gli artt. 48 e 52 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP.
Si costituiva la società che contestava, con argomentazioni in fatto ed in diritto, il fondamento della domanda chiedendone il rigetto e così concludendo: “In via principale, rigettare le domande di parte ricorrente poiché tutte infondate, sin in punto di fatto sia in punto di diritto;
condannare, in virtù del principio della soccombenza, ed anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., parte ricorrente al pagamento dei compensi e delle spese del presente procedimento, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e CPA, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, il quali dichiara, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., di non aver riscosso onorari e di essere antistatario delle spese”. Non necessitando di istruttoria supplementare, a seguito della discussione orale, la causa veniva decisa. La domanda è fondata e va accolta per quanto segue.
Deve premettersi che in corso di giudizio la società ha, in relazione alla domanda di CP_1 accertamento del diritto all'inquadramento nel livello rivendicato nelle conclusioni, spontaneamente riconosciuto tale inquadramento a decorrere dal mese di luglio 2024 e, pertanto, al riguardo, non essendovi più contestazioni, è in parte cessata la materia del contendere. Come sottolineato dalle parti ricorrenti nelle note illustrative residua, in ogni caso, l'esame della domanda volta all'applicazione dell'art 48 lett. B) del CCNL Case di Cura - Personale non medico AIOP nella parte in cui prevede un sistema di progressione economica orizzontale basato esclusivamente sull'anzianità di servizio nei confronti del personale dipendente da enti accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale. Sostiene la resistente che in virtù del rapporto di accreditamento, gli istituti sanitari sono sottoposti alla potestà di verifica, sia tecnica che finanziaria, della Regione ed a criteri di sostenibilità, nei limiti di spesa annuali, di cui all'articolo 8 quater, II, Dlgs n. 502/1992 che non consentirebbe il riconoscimento delle differenze retributive per il contenimento della spesa. Le Sezioni Unite nella citata sentenza n. 16336/2019, hanno sottolineato “la particolare natura e l'ammontare delle prestazioni sanitarie erogabili” che sono definite negli accordi stipulati con le ASL, ma “l'eventuale natura privatistica dello strumento negoziale” non incide sulla qualificazione pubblicistica del servizio erogato.
Lo svolgimento, quindi, di prestazioni sanitarie da strutture private non fa venir meno il carattere pubblicistico delle prestazioni ed il conseguente controllo da parte delle Regioni sulle stesse in virtù del rapporto che, però, non incide sulla natura privata dell'ente e dei rapporti di lavoro dalla stessa instaurati con i propri dipendenti.
Rapporti che sono di natura privata al pari di quanto avviene per le società in house ove, salvo specifiche disposizioni previste per queste ultime, sono disciplinati dalle disposizioni codicistiche e contrattuali cui le parti si sono vincolate. Tale premessa consente di ritenere pienamente applicabili ai rapporti di lavoro tra i ricorrenti e la resistente l'art 48 del CCNL. Va, quindi, esaminato alla luce della citata disposizione, la domanda proposta. La norma suddetta alla lettera B al punto 1 stabilisce che “… i lavoratori con qualifica di Operatore socio-sanitario vengono inquadrati nella posizione economica B3 a far data dal mese successivo al compimento di una anzianità di tre anni di servizio nella qualifica di Operatore socio-sanitario nella stessa Struttura o Gruppo, con decorrenza comunque non precedente al 1° aprile 2020 e senza riconoscimento di differenze retributive o arretrati per i periodi antecedenti”. Al punto 2, prevede che, per tutta la vigenza dell'anzidetto c.c.n.l., “… con decorrenza dal 1° aprile 2020, e senza riconoscimento di differenze retributive o arretrati per periodi antecedenti, le anzianità prescritte dall'art. 52 per l'inquadramento del personale nelle posizioni economiche D1, D2 e D3, per le qualifiche per cui ciò è previsto e ferme restando le modalità di computo di cui al medesimo articolo, sono ridotte di cinque anni e vengono pertanto così rideterminate: D1 - 15 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo;
D2 - 20 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo;
D3 - 25 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo”. Per quel che a noi rileva, per il livello D, cui erano inquadrati i ricorrenti, il passaggio al livello D1 avviene “a far data dal mese successivo al compimento di un'anzianità di 20 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo”, al livello D2 con un'anzianità di 25 anni ed al livello D3 con un'anzianità di 30 anni. Operata tale premessa .che consente di individuare il momento di passaggio di ciascun lavoratore nel diverso livello, la società ha contestazione i conteggi in quanto effettuati senza considerare il concreto svolgimento del rapporto lavorativo .
Nelle note autorizzate, le parti ricorrenti hanno tenuto conto dei rilievi formulati sui conteggi specificando di averne eseguiti di nuovi che “per e non si è Parte_3 Controparte_3 tenuto conto dell'intero periodo di Cassa Integrazione riportato nei cedolini di aprile e maggio 2020 in quanto gli stessi sono riferiti ai mesi di marzo ed aprile 2020, ragion per cui si è tenuto conto unicamente della sospensione dal rapporto per il mese di aprile 2020 che rientra nell'oggetto del giudizio, ma non di quella del mese di marzo che è estranea al giudizio (partendo i conteggi di cui ai singoli ricorsi da aprile 2020); - per non è stata tenuta in considerazione la malattia Parte_3 di marzo 2024, atteso che il giudizio ha ad oggetto il periodo 01.04.2020-31.01.2024, risultando quindi estranea all'oggetto dello stesso;
- per non sono stati scomputati dal Controparte_3 calcolo i giorni di permessi ex L. 104/92 che, ovviamente, vanno riparametrati sulla scorta della retribuzione prevista dal superiore inquadramento chiesto in atti”. Ne consegue, pertanto, il diritto dei ricorrenti all'inquadramento cosi come richiesto in ricorso ed il pagamento delle differenze retributive di € 916,63 per , €. 4.478,52 per Parte_1 Parte_3
€. 887,51 per €. 8.279,24 per ed €. 199,26 per
[...] Controparte_3 Parte_4
oltre accessori di legge. Parte_5
Gli importi sono dovuti nella misura indicata in ragione della correttezza dei conteggi, che vanno, integralmente recepiti, ed in relazione all'anzianità dedotta e non contestata.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente nella misura dei tre quarti in ragione del parziale accoglimento.
PQM
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda avente ad oggetto il diritto all'inquadramento nel livello indicato in ricorso;
2) condanna la resistente al pagamento di €. 916,63 in favore di , di €. Parte_1
4.478,52 in favore di di €. 887,51 in favore di di €. Parte_3 Controparte_3
8.279,24 in favore di e di €. 199,26 in favore di oltre Parte_4 Parte_5 interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo. 3) condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio nella misura dei tre quarti che liquidati in € 4300,00 oltre CU, IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione Napoli, 22 maggio 2025.
IL GIUDICE Dott. Maria Rosaria Lombardi
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli - sezione lavoro - dott.ssa Maria Rosaria Lombardi ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5506 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, cui sono state riunite le cause n. 5507/2024 e 6476/2024 avente ad OGGETTO: DIFFERENZE RETRIBUTIVE
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Parte_4 Parte_5
Ferrara
RICORRENTI
E
n persona del legale rap.nte p.t. rap.ta Controparte_1
e difesa dall'Avv. Domenico Di Micco RESISTENTE
CONCLUSIONI: per le ricorrenti: come da ricorso. per le resistenti: rigetto.
FATTO e DIRITTO Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per identità di materia, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio dinanzi questo Giudice il chiedendo Controparte_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare, per i motivi tutti innanzi esposti, in virtù del combinato disposto degli artt. 48 e 52 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP, il diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.12.2022; 2. Per l'effetto, ordinare al
[...]
(C.F./P.I.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico sig. , C.F.: , dom.to in CP_2 CodiceFiscale_1
Napoli (NA) alla Via Alessandro Manzoni n.141 e dom.to per la qualità presso la sede legale della stessa sita in Pozzuoli (NA) alla II Traversa Campi Flegrei n. 3, Int. 5 CAP 80078, di inquadrare la ricorrente nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.12.2022 e, di conseguenza, condannare lo stesso al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento quantificate sino al 31.01.2024 (ultimo mese prima del deposito del presente ricorso) in complessivi €. 966,98, per la;
Pt_1 il diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello D 1del c.c.n.l. Case di Cura Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.03.2024 quantificate sino al 31.01.2024 (ultimo mese prima del deposito del presente ricorso) in complessivi €. 5.829,76 per Pt_3 il diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello B3 del c.c.n.l. Case di Cura Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020 quantificate sino al 29.02.2024 in complessivi €. 1.313,64 per , Pt_2 il diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello B3 del c.c.n.l. Case di Cura Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020 quantificate sino al 29.02.2024 il diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello D2 del c.c.n.l. Case di Cura Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04 .2020 e nel livello D3 del medesimo C.c.n.l. dal 1.12.2020 quantificate sino al 29.02.2024 in complessivi €. 8.580,65 per , Parte_4 il diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello D 1del c.c.n.l. Case di Cura Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.03.2024 quantificate sino al 31.05.2024 in complessivi €. 207,21 per , oltre a tutti i ratei mensili maturati e maturandi sino Parte_5 all'emanazione della sentenza nonché rivalutazione ed interessi come per legge. I ricorrenti assumevano di avere lavorato dalle date indicate nei rispettivi ricorsi svolgendo:
La mansioni di fisioterapista ed inquadramento dal 01.11.2022 nel livello D3 del c.c.n.l. Pt_1
Servizi Assistenziali AIAS, mentre fino al 31.10.2022 la stessa era inquadrata nel livello D del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP;
Amendola mansioni di fisioterapista ed inquadramento dal 01.11.2022 nel livello D3 del c.c.n.l.
Servizi Assistenziali AIAS, mentre fino al 31.10.2022 la stessa era inquadrata nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP;
mansioni di operatore socio-sanitario ed inquadramento dal 01.11.2022 nel livello C del Pt_2
c.c.n.l. Servizi Assistenziali AIAS, mentre fino al 31.10.2022 la stessa era inquadrata nel livello B2 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP;
mansioni di fisioterapista ed inquadramento dal 01.11.2022 nel livello D3 del c.c.n.l. Parte_4
Servizi Assistenziali AIAS, mentre fino al 31.10.2022 lo stesso era inquadrato nel livello D del c.c.n.l.
Case di Cura - Personale non medico AIOP;
Bilancione terapista della neuro e psicomotricità ed inquadramento dal 01.11.2022 nel livello D3 del c.c.n.l. Servizi Assistenziali AIAS, mentre fino al 31.10.2022 la stessa era inquadrata nel livello D del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP.
Esponevano che il , infatti, aveva applicato il c.c.n.l. Servizi Controparte_1
Assistenziali AIAS a partire dal 01.11.2022; in precedenza e fino al 31.10.2022 lo stesso aveva sempre applicato il c.c.n.l. Case di Cura Private - Personale non medico AIOP e che con decreto del
24.05.2023 emesso a seguito di ricorso ex art 28 della L n300/70 il era stato Controparte_1 condannato ad applicare a tutti gli iscritti a tale sindacato il c.c.n.l. Parte_6
con il relativo trattamento economico e normativo ma che non applicava, però, la
[...]
“Norma di qualificazione e progressione professionale” di cui all'art. 48. In diritto, richiamavano gli artt. 48 e 52 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP.
Si costituiva la società che contestava, con argomentazioni in fatto ed in diritto, il fondamento della domanda chiedendone il rigetto e così concludendo: “In via principale, rigettare le domande di parte ricorrente poiché tutte infondate, sin in punto di fatto sia in punto di diritto;
condannare, in virtù del principio della soccombenza, ed anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., parte ricorrente al pagamento dei compensi e delle spese del presente procedimento, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e CPA, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, il quali dichiara, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., di non aver riscosso onorari e di essere antistatario delle spese”. Non necessitando di istruttoria supplementare, a seguito della discussione orale, la causa veniva decisa. La domanda è fondata e va accolta per quanto segue.
Deve premettersi che in corso di giudizio la società ha, in relazione alla domanda di CP_1 accertamento del diritto all'inquadramento nel livello rivendicato nelle conclusioni, spontaneamente riconosciuto tale inquadramento a decorrere dal mese di luglio 2024 e, pertanto, al riguardo, non essendovi più contestazioni, è in parte cessata la materia del contendere. Come sottolineato dalle parti ricorrenti nelle note illustrative residua, in ogni caso, l'esame della domanda volta all'applicazione dell'art 48 lett. B) del CCNL Case di Cura - Personale non medico AIOP nella parte in cui prevede un sistema di progressione economica orizzontale basato esclusivamente sull'anzianità di servizio nei confronti del personale dipendente da enti accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale. Sostiene la resistente che in virtù del rapporto di accreditamento, gli istituti sanitari sono sottoposti alla potestà di verifica, sia tecnica che finanziaria, della Regione ed a criteri di sostenibilità, nei limiti di spesa annuali, di cui all'articolo 8 quater, II, Dlgs n. 502/1992 che non consentirebbe il riconoscimento delle differenze retributive per il contenimento della spesa. Le Sezioni Unite nella citata sentenza n. 16336/2019, hanno sottolineato “la particolare natura e l'ammontare delle prestazioni sanitarie erogabili” che sono definite negli accordi stipulati con le ASL, ma “l'eventuale natura privatistica dello strumento negoziale” non incide sulla qualificazione pubblicistica del servizio erogato.
Lo svolgimento, quindi, di prestazioni sanitarie da strutture private non fa venir meno il carattere pubblicistico delle prestazioni ed il conseguente controllo da parte delle Regioni sulle stesse in virtù del rapporto che, però, non incide sulla natura privata dell'ente e dei rapporti di lavoro dalla stessa instaurati con i propri dipendenti.
Rapporti che sono di natura privata al pari di quanto avviene per le società in house ove, salvo specifiche disposizioni previste per queste ultime, sono disciplinati dalle disposizioni codicistiche e contrattuali cui le parti si sono vincolate. Tale premessa consente di ritenere pienamente applicabili ai rapporti di lavoro tra i ricorrenti e la resistente l'art 48 del CCNL. Va, quindi, esaminato alla luce della citata disposizione, la domanda proposta. La norma suddetta alla lettera B al punto 1 stabilisce che “… i lavoratori con qualifica di Operatore socio-sanitario vengono inquadrati nella posizione economica B3 a far data dal mese successivo al compimento di una anzianità di tre anni di servizio nella qualifica di Operatore socio-sanitario nella stessa Struttura o Gruppo, con decorrenza comunque non precedente al 1° aprile 2020 e senza riconoscimento di differenze retributive o arretrati per i periodi antecedenti”. Al punto 2, prevede che, per tutta la vigenza dell'anzidetto c.c.n.l., “… con decorrenza dal 1° aprile 2020, e senza riconoscimento di differenze retributive o arretrati per periodi antecedenti, le anzianità prescritte dall'art. 52 per l'inquadramento del personale nelle posizioni economiche D1, D2 e D3, per le qualifiche per cui ciò è previsto e ferme restando le modalità di computo di cui al medesimo articolo, sono ridotte di cinque anni e vengono pertanto così rideterminate: D1 - 15 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo;
D2 - 20 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo;
D3 - 25 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo”. Per quel che a noi rileva, per il livello D, cui erano inquadrati i ricorrenti, il passaggio al livello D1 avviene “a far data dal mese successivo al compimento di un'anzianità di 20 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo”, al livello D2 con un'anzianità di 25 anni ed al livello D3 con un'anzianità di 30 anni. Operata tale premessa .che consente di individuare il momento di passaggio di ciascun lavoratore nel diverso livello, la società ha contestazione i conteggi in quanto effettuati senza considerare il concreto svolgimento del rapporto lavorativo .
Nelle note autorizzate, le parti ricorrenti hanno tenuto conto dei rilievi formulati sui conteggi specificando di averne eseguiti di nuovi che “per e non si è Parte_3 Controparte_3 tenuto conto dell'intero periodo di Cassa Integrazione riportato nei cedolini di aprile e maggio 2020 in quanto gli stessi sono riferiti ai mesi di marzo ed aprile 2020, ragion per cui si è tenuto conto unicamente della sospensione dal rapporto per il mese di aprile 2020 che rientra nell'oggetto del giudizio, ma non di quella del mese di marzo che è estranea al giudizio (partendo i conteggi di cui ai singoli ricorsi da aprile 2020); - per non è stata tenuta in considerazione la malattia Parte_3 di marzo 2024, atteso che il giudizio ha ad oggetto il periodo 01.04.2020-31.01.2024, risultando quindi estranea all'oggetto dello stesso;
- per non sono stati scomputati dal Controparte_3 calcolo i giorni di permessi ex L. 104/92 che, ovviamente, vanno riparametrati sulla scorta della retribuzione prevista dal superiore inquadramento chiesto in atti”. Ne consegue, pertanto, il diritto dei ricorrenti all'inquadramento cosi come richiesto in ricorso ed il pagamento delle differenze retributive di € 916,63 per , €. 4.478,52 per Parte_1 Parte_3
€. 887,51 per €. 8.279,24 per ed €. 199,26 per
[...] Controparte_3 Parte_4
oltre accessori di legge. Parte_5
Gli importi sono dovuti nella misura indicata in ragione della correttezza dei conteggi, che vanno, integralmente recepiti, ed in relazione all'anzianità dedotta e non contestata.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente nella misura dei tre quarti in ragione del parziale accoglimento.
PQM
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda avente ad oggetto il diritto all'inquadramento nel livello indicato in ricorso;
2) condanna la resistente al pagamento di €. 916,63 in favore di , di €. Parte_1
4.478,52 in favore di di €. 887,51 in favore di di €. Parte_3 Controparte_3
8.279,24 in favore di e di €. 199,26 in favore di oltre Parte_4 Parte_5 interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo. 3) condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio nella misura dei tre quarti che liquidati in € 4300,00 oltre CU, IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione Napoli, 22 maggio 2025.
IL GIUDICE Dott. Maria Rosaria Lombardi