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Decreto 8 giugno 2025
Decreto 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, decreto 08/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 839-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Settore civile
DECRETO
Il giudice dott. Alberto Cappellini,
vista la citazione ex art. 615 primo comma c.p.c. proposta da , nella quale si chiede Parte_1 la sospensione, anche inaudita altera parte, del precetto opposto;
ritenuto che sussistano allo stato gravi motivi per concedere la sospensione richiesta, giacché al momento non appare provata la cessione in blocco in base alla quale parte precettante sarebbe succeduta nella qualità di creditore rispetto alla cedente indicata nel titolo azionato, non essendovi né l'avviso in G.U., né la prova della riconducibilità del singolo rapporto ceduto a detta cessione in blocco, né la prova del rapporto sostanziale sotteso alla cessione pubblicizzata in G.U., da darsi attraverso il deposito di copia del contratto di cessione ovvero di dichiarazione della cedente;
p.q.m.
DISPONE la sospensione inaudita altera parte del titolo azionato siccome portato al precetto opposto;
FISSA per la conferma/modifica/revoca della cautela la prima udienza nel fascicolo principale, per come verrà indicata nel provvedimento di verifiche preliminari che verrà adottato nei termini di legge.
Si comunichi.
Spoleto, 8 giugno 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Settore civile
DECRETO
Il giudice dott. Alberto Cappellini,
vista la citazione ex art. 615 primo comma c.p.c. proposta da , nella quale si chiede Parte_1 la sospensione, anche inaudita altera parte, del precetto opposto;
ritenuto che sussistano allo stato gravi motivi per concedere la sospensione richiesta, giacché al momento non appare provata la cessione in blocco in base alla quale parte precettante sarebbe succeduta nella qualità di creditore rispetto alla cedente indicata nel titolo azionato, non essendovi né l'avviso in G.U., né la prova della riconducibilità del singolo rapporto ceduto a detta cessione in blocco, né la prova del rapporto sostanziale sotteso alla cessione pubblicizzata in G.U., da darsi attraverso il deposito di copia del contratto di cessione ovvero di dichiarazione della cedente;
p.q.m.
DISPONE la sospensione inaudita altera parte del titolo azionato siccome portato al precetto opposto;
FISSA per la conferma/modifica/revoca della cautela la prima udienza nel fascicolo principale, per come verrà indicata nel provvedimento di verifiche preliminari che verrà adottato nei termini di legge.
Si comunichi.
Spoleto, 8 giugno 2025
Il giudice
Alberto Cappellini