Articolo 6 della Legge 25 novembre 1995, n. 505
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 dicembre 1995
Art. 6. 1. I soci si distinguono in onorari, ordinari e sostenitori.
2. Possono essere soci dell'Istituto cittadini italiani e stranieri in possesso dei diritti civili e politici, nonche' enti pubblici e privati in persona di un rappresentante all'uopo delegato.
3. Tutti i soci partecipano all'assemblea con diritto di voto.
4. La qualita' di socio e' incompatibile con quella di dipendente con rapporto d'impiego dell'Istituto o con la posizione di titolare di una lite attiva o passiva con l'Istituto stesso.
5. Lo statuto, per quanto non previsto dalla presentc legge, stabilisce i requisiti e le modalita' per l'ammissione dei soci nelle singole categorie, i relativi diritti, nonche' i casi di decadenza; puo' altresi' prevedere altre forme di adesione all'Istituto o di collaborazione per cittadini italiani e stranieri, nonche' per associazioni o istituzioni culturali che operino nella stessa area scientifica.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1995