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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1949/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1949/2023 promossa da:
P. VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_1 P.IVA_1 Pt_1 ifesa d Ciceri e EO Boneschi;
[...]
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(P. VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. lo;
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di Controparte_1
“Piaccia al Giudice adito Ill.mo, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e previo ogni opportuno accertamento, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE Previo rigetto dell'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta per le ragioni compiutamente argomentate, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 818/2023 del 24.5.2023 emesso dal Tribunale di Lodi nell'ambito della procedura monitoria di cui al n. 1379/2023 R.G., per le motivazioni tutte in fatto ed in diritto di cui in narrativa e, conseguentemente, revocarlo. Accertare, altresì, i fatti di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare la al risarcimento del danno, CP_2 quantificabile in via prudenziale in € 65.000/00 o in quella somma maggiore o mi verrà accertata come dovuta dall'Ill.mo Giudice nel corso della causa o liquidata dallo stesso in via equitativa, nonché condannare la alla CP_2 ripetizione di quanto indebitamente corrispostole dalla pari ad € 28.400/00 o quella somma maggiore o CP_1 minore che verrà accertata come dovuta dall'Ill.mo Giudi della causa. IN VIA SUBORDINATA RICONVENZIONALE Accertare i fatti di cui in narrativa e, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero riconosciute delle somme dovute alla dichiararle compensate con il maggior credito che verrà accertato come spettante alla e di conseguenza CP_2 CP_1 condannare la alla corresponsione in favore della delle somme residuanti a seguito delle compensazioni CP_2 CP_1 effettuate in co a dell'espletanda istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria: […]”
1 Conclusioni di Controparte_2
“Voglia il Tribunale di Lodi: In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 818/2023 emesso dal Tribunale di Lodi il 18.5.2023. Nel merito:
- rigettare l'opposizione proposta da e confermare il decreto ingiuntivo n. 818/2023 del 18.5.2023 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Lodi per i m narrativa del presente atto;
- accertare e dichiarare che il credito di euro 29.600,00 oltre interessi e compensi fatto valere in via monitoria, è fondato e Controparte_ legittimo per le ragioni esposte in narrativa e quindi condannare a pagare il relativo importo;
- rigettare la domanda riconvenzionale di per osti in narrativa e dunque dichiarare che Controparte_1Controparte Controparte_ nulla è dovuto da ad In ogni caso con v nsi In via istruttoria: […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 818/2023, emesso dal Controparte_1 Tri 8.05.2023 e pubblicato il 24.05.2023, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 29.600,00, oltre interessi e spese della procedura (liquidate in € Controparte_2 1370,00 in € 286,00 per spese esenti, oltre 15% per spese forfettarie, cpa ed iva sugli importi imponibili).
A fondamento dell'opposizione, parte attrice ha dedotto quanto segue:
- di operare nel settore dell'efficientamento energetico proponendo l'esecuzione di opere edili e di acquisto di impianti con l'applicazione dello sconto in fattura del 100% dei prodotti offerti;
- di aver subappaltato in data 14.04.2021 delle opere ad per la posa, l'installazione e il Controparte_2 collaudo degli impianti di efficientamento energetico (cont alto – doc. 3 parte attrice);
- in forza del contratto, si era impegnata ad inviare a una serie di Controparte_2 Controparte_1 documenti (rapportini cantiere, foto inizio, durante e fine lavori, video inizio, durante e fine lavori, foto dei seriali delle macchine installate, dichiarazioni di conformità impianto sottoscritta dal cliente, collaudo dell'impianto e fine lavori sottoscritta dal cliente) necessari per poter ritenere ultimati gli impianti;
- i prezzi concordati tra le parti per l'istallazione e il collaudo delle varie tipologie di impianto erano fissi ed invariabili;
- da gennaio 2022 a novembre 2022 ha emesso fatture per complessivi € 508.162,00, Controparte_2 interamente saldate dalla;
CP_1
- in violazione degli artt. 2 e 5 del contratto, ha omesso di trasmettere a la Controparte_2 Controparte_1 documentazione necessaria per procedere al credito ai sensi del d.l. 34 e ai propri clienti lo sconto in fattura del 100% del costo dell'impianto;
- non ha eseguito i lavori a regola d'arte e, in ragione dei malfunzionamenti degli impianti, Controparte_2 i , (doc. 6 parte attrice), Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
. ) hanno mosso contes
[...] CP_7 CP_8 CP_9 ad nonostante sia stata informata di tali reclami, non è intervenuta per Controparte_1 Controparte_2 ris trate e tramite i propri tecnici, si è attivata per Controparte_1 verificare la corretta esecuzione delle oper
- dai controlli contabili effettuati dall'ufficio amministrativo di è emerso come Controparte_1 CP_2 abbia applicato prezzi errati e superiori rispetto a quelli concordati nel listino, maggiorando i propri compensi di € 1.500,00 con riferimento alla fattura n. 42 del 28.12.2022, azionata con il monitorio, ed € 29.900,00 con riferimento alle fatture n. 1 del 14.01.2022, n. 3 del 05.02.2022, n. 5 del 21.02.2022, n. 8
2 del 17.03.2022, n. 13 del 21.04.2022, n. 17 del 20.05.2022, n. 18 del 25.05.2022, n. 23 del 20.07.2022, n. 26 del 27.07.2022, n. 28 del 24.08.2022, n. 29 del 09.09.2022, n. 32 dell'11.10.2022, n. 36 del 12.11.2022
Sulla scorta delle richiamate circostanze, l'opponente ha formulato domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento del danno quantificato in € 65.000,00 per i vizi riscontrati negli impianti ed € 28.400,00 a titolo di ripetizione delle somme versate in esubero in ragione dell'erronea fatturazione.
1.2. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e Controparte_2 dell ulate in via riconvenzionale in quanto infondate.
Quanto all'infondatezza dell'opposizione e delle domande riconvenzionali, parte convenuta ha dedotto quanto segue:
- di aver regolarmente eseguito i lavori pattuiti, di vantare un credito di € 29.600,00 e di non aver mai ricevuto durante il rapporto contrattuale contestazioni sul proprio operato;
- di aver regolarmente fornito a la documentazione attestante l'istallazione e il collaudo Controparte_1 degli impianti;
- che la domanda risarcitoria è inammissibile con riferimento alle lavorazioni non ricomprese nella fattura azionata in via monitoria;
- che è decaduta dalla garanzia per vizi non avendo denunciato i vizi nel termine Controparte_1 previs .c.
- che l'opponente non ha provato né l'esistenza dei vizi lamentati dai clienti né la loro CP_1 riconducibilità all'operato di;
CP_2
- che i prezzi praticati sono stati aggiornati a seguito dell'aumento dei costi dei materiali e che tali modifiche sono state accettate da CP_1 CP_1
1.3. All'udienza del 02.02.2024 è stato esperito il tentativo di conciliazione che ha dato esito negativo e Controparte_ le parti hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate in atti, in particolare, ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto alla quale si è opposta. Controparte_1
1.4. Con ordinanza del 15.02.2025 la Giudice ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ha disposto l'esperimento del procedimento di mediazione.
1.5. Con note scritte depositate rispettivamente il 10.05.2024 e il 14.05.2024 le parti hanno dato atto dell'esito negativo delle parti.
1.7. Con ordinanza del 16.08.2024 la Giudice ha fissato udienza per esperire nuovamente il tentativo di conciliazione prendendo atto dell'instaurazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo da parte di un committente di Controparte_10
[..
. All'udienza del 24.09.2024 ha dichiarato di essere disponibile ad accettare in via Controparte_2 ciliativa la somma di € 25. mbe le parti hanno acconsentito all'acquisizione della relazione peritale depositata nel procedimento di ATP.
1.9. La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.02.2025 previa concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 189 c.p.c.
2. Sull'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo. ha rappresentato che: (i) in forza del contratto di subappalto aveva Controparte_1 Controparte_2
di trasmettere nelle 24 ore successive all'ultimazione dei lavori i menti: rapportini cantiere;
foto inizio, durante e fine lavori;
video inizio, durante e fine lavori;
foto dei seriali delle macchine installate;
dichiarazioni di conformità impianto sottoscritta dal cliente;
collaudo dell'impianto e fine lavori sottoscritta dal cliente (allegato 3); (ii) di aver sospeso il pagamento della fattura n. 42 del 28.12.2022 non avendo la documentazione;
(iii) la condotta di Controparte_11 integra un grave inademp umentazione in oggetto era necessaria Controparte_2
3 per poter procedere alla cessione del credito ai sensi del d.l. 34/2020 ed applicare ai propri clienti lo sconto in fattura del 100% del costo dell'impianto.
Inoltre, ha contestato i seguenti ulteriori inadempimenti di (i) redazione Controparte_1 CP_12 delle di formità degli impianti in modo falso, incompleto e etto a quanto previsto dal D.M. n. 37/2008 con riguardo ai clienti , , e Pt_2 Pt_3 CP_13 CP_3
(ii) violazione dell'art. 1656 c.c. per avere subappaltato a l'installazione degli CP_5 Controparte_14 Persona_ ti con riguardo ai clienti , , CP_15 Parte_4 Pt_5 Per_1 CP_4 e;
(iii) illegittimità delle dichiarazioni di conformità redatte da CP_6 Parte_6 Controparte_14
c n modo falso, incompleto e difforme rispetto a quanto previst D.M. n. 37/2008. Tali contestazioni sono state formulate per la prima volta nella memoria conclusionale e, in quanto tardive, non possono essere oggetto di esame. A tale proposito, giova ricordare che il processo civile è governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività (Corte costituzionale, sent. n. 163/2010). Pertanto, ai fini della decisione, potranno essere vagliate esclusivamente le contestazioni dedotte tempestivamente nell'atto di citazione.
Passando all'esame nel merito, si osserva che non ha dimostrato di aver consegnato ad Controparte_2 tutta la documentazione elencata all'allegato 3 del contratto di subappalto. Ciò Controparte_1 uce delle ulteriori clausole contrattuali e del concreto svolgimento del rapporto tra le parti, è possibile escludere che la condotta di integri un inadempimento di gravità tale da Controparte_2 giustificare la sospensione del pagamento della fattura azionata in giudizio.
L'art. 3 del contratto di subappalto prevede che “Il corrispettivo spettante al subappaltatore verrà corrisposto all'avvenuta accettazione delle opere così come stabilito nell'allegato nr. 2”; si legge poi all'art. 4 che “l'appaltatore entro 15 giorni dalla dichiarazione di fine lavori verificherà la correttezza delle opere effettuate dal subappaltatore, Controparte_ trascorso questo termine, fatto salvo i casi di fora maggiore, l'opera si intenderà accettata da .
Ebbene, con riferimento alle lavorazioni di cui alla fattura n. 42 non risulta che abbia CP_17 mai contestato la correttezza delle opere eseguite da Controparte_2
Inoltre, quanto alle modalità di fatturazione, è documentalmente provato che
[...]
mail a alla quale allegava il riepilogo degli interventi eseguiti e che Controparte_18 CP_1 essa s lta ricevuta la conferma di (doc. 39 -45). Controparte_1 Tale modalità di gestione della contabilità non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della società opposta.
Ciò premesso, non avendo mosso alcuna contestazione ai sensi dell'art. 4 del contratto Controparte_1 e avendo di fatto acconse azione è possibile ritenere che le lavorazioni siano state accettate, nonostante la documentazione indicata in contratto sia stata consegnata solo parzialmente da
Controparte_2
Si osserva inoltre che non vi è prova alcuna che l'omessa consegna della documentazione abbia precluso ad la possibilità di avvalersi dei benefici fiscali del c.d. Controparte_1 Parte_7
Pertanto, nella comparazione del comportamento complessivo delle parti, da valutarsi alla luce del concreto svolgimento del rapporto contrattuale, tenuto conto dei rispettivi interessi e della proporzionalità esistente tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto, il parziale inadempimento di non assurge ad un livello di Controparte_2 gravità tale da giustificare la sospensione del pagamento da pa Controparte_1
Alla luce di quanto premesso, l'opposizione dev'essere rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato.
3. Sull'infondatezza delle domande riconvenzionali.
3.1. ha formulato domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento dei danni Controparte_1 conseguenti all'installazione degli impianti non a regola d'arte. In particolare, l'opponente deduce di aver ricevuto contestazioni da parte dei committenti , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 con riferimento alle lavorazioni oggetto della f .
[...]
4 , e con riferimento alle CP_6 Persona_3 CP_7 CP_8 CP_9 lavorazioni oggetto di altre fatture già saldate.
Di contro, ha eccepito l'inammissibilità della domanda risarcitoria con riferimento alle Controparte_2 lavorazioni lla fattura n. 42 e ha chiesto il rigetto nel merito in quanto è Controparte_1 decaduta dalla denuncia dei vizi e non ha fornito la prova dell'esistenza dei vizi lament
Preliminarmente, dev'essere dichiarata l'ammissibilità della domanda risarcitoria formulata con riferimento alle lavorazioni non incluse nella fatturazione azionata in giudizio. A tale proposito, giova richiamare il condivisibile orientamento di legittimità che ha precisato che “L'ammissibilità delle domande riconvenzionali, avanzate dal convenuto nel giudizio introdotto in via principale dall'attore, è subordinata alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., solo al fine di ritenerle devolute al medesimo in quanto rientrino nella sua competenza per materia o per valore;
mentre, ove la domanda riconvenzionale non comporti lo spostamento di competenza, si richiede un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento obbiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito cui è richiesto di motivare al riguardo” (Cass. ord. 5484/2024). Ebbene, nel caso di specie, è evidente che le contestazioni mosse dall'opponente si riferiscono a lavorazioni che, seppur fatturate separatamente, si riferiscono al medesimo rapporto contrattuale dedotto in giudizio. Pertanto, ragionevolmente, esse devono essere oggetto di esame da parte di questa Giudice.
Con riferimento alle lavorazioni effettuate a favore dei committenti e CP_8 CP_6 è incorsa nella decadenza ex art. 1670 c.c. per non a la CP_17 committente entro 60 giorni dal ricevimento.
Come è noto, l'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente (Cass. ord. n. 8647/2024). Inoltre, la Cassazione ha precisato che “la denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato e non già aliunde come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di appalto e di subappalto sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa la quale impone, in base agli artt. 1669 e 1670 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi” (Cass. ord. n. 24717/2014)
Ebbene, nel caso in esame, ha denunciato i vizi ad il 05.04.2023, come CP_8 Controparte_1 si evince dalla data appos edatta dall'avv. Federi ha Controparte_1 comunicato la contestazione ad in data 07.06.2023, ovvero dopo i è Controparte_2 prova che la denuncia dei vizi da parte del sig. sia stata ricevuta da in data CP_8 Controparte_1 successiva a quella indicata nella missiva. ha denunciato i vizi ad con mail del 02.03.2023 e quest'ultima ha CP_6 CP_17 comunicato la contestazione ad in data 21.06.2023, ovvero dopo 92 giorni. Controparte_2
Quanto alle lavorazioni effettuate a favore dei committenti , Parte_8 Persona_4 e la domanda deve essere ri CP_9 Persona_3 zi
Come è noto, i principi che regolamentano il processo civile impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda che si vuole proporre (art. 163 c.p.c..), l'allegazione generica si pone in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 Cost, in quanto impedisce alla controparte di difendersi nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda. A fronte di allegazioni generiche non sorge in capo al giudice il potere-dovere di provvedere sulla domanda (Cass. sent. n. 13328/2015).
Si osserva, in particolare, che nella mail del 20.06.2023 fa riferimento ad una Parte_8
“errata installazione dell'impianto fotovoltaico”, senza null'a e problematicamente 5 concretamente riscontrate;
nelle mail del 03.05.2023 e del 05.06.2023 inviate ad Controparte_2 menziona genericamente le “molteplici problematiche inerenti all'esecuzione di lavorazioni previsi Controparte_1 110 ed a voi incaricati” lamentate da e mentre nella pec Parte_7 Parte_9 CP_9 inviata da si fa riferimento a “gra v regola d'arte dalla CP_9 Controparte_1 società anche con riferimento all'impianto fotovoltaico”.
Analogamente, quanto alla cliente nella mail del 27.04.2023 si fa genericamente Persona_3 menzione del blocco della caldaia e a o dell'impianto.
L'omesso collaudo dell'impianto non può però essere qualificato come vizio dell'opera ma al più come inadempimento contrattuale. La Cassazione nel distinguere tra accettazione, verifica e collaudo ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di appalto, l'accettazione dell'opera che, ai sensi dell'art. 1665 c.c., si verifica quando il committente tralasci di procedere alla verifica senza giusti motivi o non ne comunichi il risultato entro breve termine (comma 3), oppure riceva la consegna dell'opera senza riserve (comma 4), si distingue sia dalla verifica che dal collaudo perché la prima si risolve nelle attività materiali di accertamento della qualità dell'opera e il secondo consiste nel successivo giudizio sull'opera stessa.” (Cass. n. 4051/2016).
Anche a voler ritenere accertato l'inadempimento di con riferimento all'omesso collaudo Controparte_2 degli impianti, la domanda risarcitoria dev'essere rig o parte opponente non solo non ha provato, ma neppure ha specificamente allegato, il danno concretamente subito. Tale carenza assertiva e probatoria, incidendo sull'an del risarcimento, non può essere superata neanche attraverso il potere del giudice di determinarne il quantum in via equitativa, posto che “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass. n. 10607/2010).
Il committente con lettera inviata il 23.05.2022 ad ha contestato l'omesso CP_5 CP_17 inizio delle lav il termine contrattualmente pattu lcuna contestazione in ordine ai vizi dell'opera è stata prodotta in giudizio. In ogni caso, la conclusione dei lavori è attestata dalla dichiarazione di conformità dell'impianto sottoscritta da in data 30.11.2022. Controparte_2
Infine, quanto al committente si rileva che quest'ultimo ha instaurato un giudizio di Controparte_3 accertamento tecnico preventi i e all'esito del quale è CP_17 Controparte_2 stata depositata la relazione peritale datata 13.06.2024, acquisita nel presente giudizio.
Dal ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. si evince che il sig. aveva stipulato con CP_3 CP_17 tre contratti di appalto aventi ad oggetto lavori di azione edilizia con riqualificazione energetica suscettibili di usufruire degli incentivi fiscali del cd. Superbonus. Con riferimento all'installazione degli impianti, subappaltati ad il sig. aveva Controparte_2 CP_3 contestato il danneggiamento di alcune componenti dell'uni sistema il non funzionamento dell'impianto fotovoltaico e delle sue batterie.
Ebbene, il consulente d'ufficio nelle proprie conclusioni ha dato atto che “le problematiche lamentate relative alle batterie di accumulo del sistema ibrido sono state risolte con la sostituzione a seguito del sopralluogo del 07.11.2023
… Le unità esterne dell'impianto di condizionamento lasciate con i tubi di scarico delle acque di condensa così come le turbazioni non opportunamente ricoperte nel locale lavanderia al piano seminterrato rientrano nella categoria delle opere realizzate con grossolanità e di certo poca cura da maestrane non opportunamente formate” (p. 58) e ha quindi quantificato “il costo per la coibentazione dei tubi, la sistemazione della presa e del corrugato nel locale caldaio” in € 350,00 (p. 59). Tuttavia, pur accertata la non corretta esecuzione a regola d'arte, la domanda risarcitoria non può essere accolta in quanto non ha documentato di aver effettivamente sostenuto Controparte_1 l'esborso nei confronti del committente.
Nella relazione peritale, viene altresì rappresentato che il ctp del sig. aveva segnalato, nel corso CP_3 delle operazioni peritali, ulteriori vizi dell'impianto quali “eccessivo ru pompa di calore e la perdita di acqua dalla pompa di calore (allegando fotografie), il malfunzionamento degli split installati al piano terra impianto” (p.
6 58), con riferimento a tali contestazioni il consulente d'ufficio ha evidenziato la necessità di una verifica degli impianti. Detti vizi non sono stati oggetto di tempestiva contestazione da parte di CP_17 nel presente giudizio e, pertanto, non possono essere esaminate.
3.2. ha poi formulato domanda riconvenzionale avente ad oggetto la ripetizione Controparte_1 dell'i 8.400,00 in quanto avrebbe emesso fatture applicando prezzi errati Controparte_2 ed in eccesso.
Come già evidenziato, è dimostrato che inviava periodicamente ad una mail Controparte_2 CP_1 riepilogativa degli interventi eseguiti e d ti, attendendo la conferma Controparte_1 prima di emettere la relativa fattura. In ragione di tale modalità operativa, la società opposta veniva di volta in volta edotta dei prezzi applicati che venivano accettati con l'autorizzazione a procedere alla fatturazione.
Inoltre, va valorizzata la condotta di la quale ha saldato tutte le fatture emesse da Controparte_1 per complessivi € 508.162,00 senza nulla contestare in ordine alla correttezza degli importi CP_12
Non da ultimo, si osserva che parte opposta ha depositato un listino prezzi, recante il logo di CP_1
nel quale viene indicato un prezzo maggiore per gli impianti fotovoltaici con accumulo da 6Kw.
[...]
Ciò premesso, la domanda di ripetizione dell'indebito dev'essere rigettata.
4. Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite devono essere poste integralmente a carico di Controparte_1
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo applicati i valori medi del DM n. 147/2022 per i giudizi di cognizione di valore compreso nello scaglione 52.001,00 – 260.000,00, dovendosi tenere conto del valore del decreto ingiuntivo (€ 29.600,00) e delle domande riconvenzionali (€ 93.400,00)
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 818/2023, emesso dal Tribunale di Lodi il 18.05.2023, pubblicato il 24.05.2023;
2) Rigetta le domande riconvenzionali formulate da Controparte_1
3) Condanna a rifondere ad le spese di lite che liquida in Controparte_1 Controparte_2 complessivi norari, oltre al 15 erali iva e cpa come per legge.
Lodi, 10 aprile 2025
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1949/2023 promossa da:
P. VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_1 P.IVA_1 Pt_1 ifesa d Ciceri e EO Boneschi;
[...]
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(P. VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. lo;
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di Controparte_1
“Piaccia al Giudice adito Ill.mo, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e previo ogni opportuno accertamento, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE Previo rigetto dell'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta per le ragioni compiutamente argomentate, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 818/2023 del 24.5.2023 emesso dal Tribunale di Lodi nell'ambito della procedura monitoria di cui al n. 1379/2023 R.G., per le motivazioni tutte in fatto ed in diritto di cui in narrativa e, conseguentemente, revocarlo. Accertare, altresì, i fatti di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare la al risarcimento del danno, CP_2 quantificabile in via prudenziale in € 65.000/00 o in quella somma maggiore o mi verrà accertata come dovuta dall'Ill.mo Giudice nel corso della causa o liquidata dallo stesso in via equitativa, nonché condannare la alla CP_2 ripetizione di quanto indebitamente corrispostole dalla pari ad € 28.400/00 o quella somma maggiore o CP_1 minore che verrà accertata come dovuta dall'Ill.mo Giudi della causa. IN VIA SUBORDINATA RICONVENZIONALE Accertare i fatti di cui in narrativa e, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero riconosciute delle somme dovute alla dichiararle compensate con il maggior credito che verrà accertato come spettante alla e di conseguenza CP_2 CP_1 condannare la alla corresponsione in favore della delle somme residuanti a seguito delle compensazioni CP_2 CP_1 effettuate in co a dell'espletanda istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria: […]”
1 Conclusioni di Controparte_2
“Voglia il Tribunale di Lodi: In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 818/2023 emesso dal Tribunale di Lodi il 18.5.2023. Nel merito:
- rigettare l'opposizione proposta da e confermare il decreto ingiuntivo n. 818/2023 del 18.5.2023 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Lodi per i m narrativa del presente atto;
- accertare e dichiarare che il credito di euro 29.600,00 oltre interessi e compensi fatto valere in via monitoria, è fondato e Controparte_ legittimo per le ragioni esposte in narrativa e quindi condannare a pagare il relativo importo;
- rigettare la domanda riconvenzionale di per osti in narrativa e dunque dichiarare che Controparte_1Controparte Controparte_ nulla è dovuto da ad In ogni caso con v nsi In via istruttoria: […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 818/2023, emesso dal Controparte_1 Tri 8.05.2023 e pubblicato il 24.05.2023, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 29.600,00, oltre interessi e spese della procedura (liquidate in € Controparte_2 1370,00 in € 286,00 per spese esenti, oltre 15% per spese forfettarie, cpa ed iva sugli importi imponibili).
A fondamento dell'opposizione, parte attrice ha dedotto quanto segue:
- di operare nel settore dell'efficientamento energetico proponendo l'esecuzione di opere edili e di acquisto di impianti con l'applicazione dello sconto in fattura del 100% dei prodotti offerti;
- di aver subappaltato in data 14.04.2021 delle opere ad per la posa, l'installazione e il Controparte_2 collaudo degli impianti di efficientamento energetico (cont alto – doc. 3 parte attrice);
- in forza del contratto, si era impegnata ad inviare a una serie di Controparte_2 Controparte_1 documenti (rapportini cantiere, foto inizio, durante e fine lavori, video inizio, durante e fine lavori, foto dei seriali delle macchine installate, dichiarazioni di conformità impianto sottoscritta dal cliente, collaudo dell'impianto e fine lavori sottoscritta dal cliente) necessari per poter ritenere ultimati gli impianti;
- i prezzi concordati tra le parti per l'istallazione e il collaudo delle varie tipologie di impianto erano fissi ed invariabili;
- da gennaio 2022 a novembre 2022 ha emesso fatture per complessivi € 508.162,00, Controparte_2 interamente saldate dalla;
CP_1
- in violazione degli artt. 2 e 5 del contratto, ha omesso di trasmettere a la Controparte_2 Controparte_1 documentazione necessaria per procedere al credito ai sensi del d.l. 34 e ai propri clienti lo sconto in fattura del 100% del costo dell'impianto;
- non ha eseguito i lavori a regola d'arte e, in ragione dei malfunzionamenti degli impianti, Controparte_2 i , (doc. 6 parte attrice), Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
. ) hanno mosso contes
[...] CP_7 CP_8 CP_9 ad nonostante sia stata informata di tali reclami, non è intervenuta per Controparte_1 Controparte_2 ris trate e tramite i propri tecnici, si è attivata per Controparte_1 verificare la corretta esecuzione delle oper
- dai controlli contabili effettuati dall'ufficio amministrativo di è emerso come Controparte_1 CP_2 abbia applicato prezzi errati e superiori rispetto a quelli concordati nel listino, maggiorando i propri compensi di € 1.500,00 con riferimento alla fattura n. 42 del 28.12.2022, azionata con il monitorio, ed € 29.900,00 con riferimento alle fatture n. 1 del 14.01.2022, n. 3 del 05.02.2022, n. 5 del 21.02.2022, n. 8
2 del 17.03.2022, n. 13 del 21.04.2022, n. 17 del 20.05.2022, n. 18 del 25.05.2022, n. 23 del 20.07.2022, n. 26 del 27.07.2022, n. 28 del 24.08.2022, n. 29 del 09.09.2022, n. 32 dell'11.10.2022, n. 36 del 12.11.2022
Sulla scorta delle richiamate circostanze, l'opponente ha formulato domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento del danno quantificato in € 65.000,00 per i vizi riscontrati negli impianti ed € 28.400,00 a titolo di ripetizione delle somme versate in esubero in ragione dell'erronea fatturazione.
1.2. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e Controparte_2 dell ulate in via riconvenzionale in quanto infondate.
Quanto all'infondatezza dell'opposizione e delle domande riconvenzionali, parte convenuta ha dedotto quanto segue:
- di aver regolarmente eseguito i lavori pattuiti, di vantare un credito di € 29.600,00 e di non aver mai ricevuto durante il rapporto contrattuale contestazioni sul proprio operato;
- di aver regolarmente fornito a la documentazione attestante l'istallazione e il collaudo Controparte_1 degli impianti;
- che la domanda risarcitoria è inammissibile con riferimento alle lavorazioni non ricomprese nella fattura azionata in via monitoria;
- che è decaduta dalla garanzia per vizi non avendo denunciato i vizi nel termine Controparte_1 previs .c.
- che l'opponente non ha provato né l'esistenza dei vizi lamentati dai clienti né la loro CP_1 riconducibilità all'operato di;
CP_2
- che i prezzi praticati sono stati aggiornati a seguito dell'aumento dei costi dei materiali e che tali modifiche sono state accettate da CP_1 CP_1
1.3. All'udienza del 02.02.2024 è stato esperito il tentativo di conciliazione che ha dato esito negativo e Controparte_ le parti hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate in atti, in particolare, ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto alla quale si è opposta. Controparte_1
1.4. Con ordinanza del 15.02.2025 la Giudice ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ha disposto l'esperimento del procedimento di mediazione.
1.5. Con note scritte depositate rispettivamente il 10.05.2024 e il 14.05.2024 le parti hanno dato atto dell'esito negativo delle parti.
1.7. Con ordinanza del 16.08.2024 la Giudice ha fissato udienza per esperire nuovamente il tentativo di conciliazione prendendo atto dell'instaurazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo da parte di un committente di Controparte_10
[..
. All'udienza del 24.09.2024 ha dichiarato di essere disponibile ad accettare in via Controparte_2 ciliativa la somma di € 25. mbe le parti hanno acconsentito all'acquisizione della relazione peritale depositata nel procedimento di ATP.
1.9. La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.02.2025 previa concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 189 c.p.c.
2. Sull'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo. ha rappresentato che: (i) in forza del contratto di subappalto aveva Controparte_1 Controparte_2
di trasmettere nelle 24 ore successive all'ultimazione dei lavori i menti: rapportini cantiere;
foto inizio, durante e fine lavori;
video inizio, durante e fine lavori;
foto dei seriali delle macchine installate;
dichiarazioni di conformità impianto sottoscritta dal cliente;
collaudo dell'impianto e fine lavori sottoscritta dal cliente (allegato 3); (ii) di aver sospeso il pagamento della fattura n. 42 del 28.12.2022 non avendo la documentazione;
(iii) la condotta di Controparte_11 integra un grave inademp umentazione in oggetto era necessaria Controparte_2
3 per poter procedere alla cessione del credito ai sensi del d.l. 34/2020 ed applicare ai propri clienti lo sconto in fattura del 100% del costo dell'impianto.
Inoltre, ha contestato i seguenti ulteriori inadempimenti di (i) redazione Controparte_1 CP_12 delle di formità degli impianti in modo falso, incompleto e etto a quanto previsto dal D.M. n. 37/2008 con riguardo ai clienti , , e Pt_2 Pt_3 CP_13 CP_3
(ii) violazione dell'art. 1656 c.c. per avere subappaltato a l'installazione degli CP_5 Controparte_14 Persona_ ti con riguardo ai clienti , , CP_15 Parte_4 Pt_5 Per_1 CP_4 e;
(iii) illegittimità delle dichiarazioni di conformità redatte da CP_6 Parte_6 Controparte_14
c n modo falso, incompleto e difforme rispetto a quanto previst D.M. n. 37/2008. Tali contestazioni sono state formulate per la prima volta nella memoria conclusionale e, in quanto tardive, non possono essere oggetto di esame. A tale proposito, giova ricordare che il processo civile è governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività (Corte costituzionale, sent. n. 163/2010). Pertanto, ai fini della decisione, potranno essere vagliate esclusivamente le contestazioni dedotte tempestivamente nell'atto di citazione.
Passando all'esame nel merito, si osserva che non ha dimostrato di aver consegnato ad Controparte_2 tutta la documentazione elencata all'allegato 3 del contratto di subappalto. Ciò Controparte_1 uce delle ulteriori clausole contrattuali e del concreto svolgimento del rapporto tra le parti, è possibile escludere che la condotta di integri un inadempimento di gravità tale da Controparte_2 giustificare la sospensione del pagamento della fattura azionata in giudizio.
L'art. 3 del contratto di subappalto prevede che “Il corrispettivo spettante al subappaltatore verrà corrisposto all'avvenuta accettazione delle opere così come stabilito nell'allegato nr. 2”; si legge poi all'art. 4 che “l'appaltatore entro 15 giorni dalla dichiarazione di fine lavori verificherà la correttezza delle opere effettuate dal subappaltatore, Controparte_ trascorso questo termine, fatto salvo i casi di fora maggiore, l'opera si intenderà accettata da .
Ebbene, con riferimento alle lavorazioni di cui alla fattura n. 42 non risulta che abbia CP_17 mai contestato la correttezza delle opere eseguite da Controparte_2
Inoltre, quanto alle modalità di fatturazione, è documentalmente provato che
[...]
mail a alla quale allegava il riepilogo degli interventi eseguiti e che Controparte_18 CP_1 essa s lta ricevuta la conferma di (doc. 39 -45). Controparte_1 Tale modalità di gestione della contabilità non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della società opposta.
Ciò premesso, non avendo mosso alcuna contestazione ai sensi dell'art. 4 del contratto Controparte_1 e avendo di fatto acconse azione è possibile ritenere che le lavorazioni siano state accettate, nonostante la documentazione indicata in contratto sia stata consegnata solo parzialmente da
Controparte_2
Si osserva inoltre che non vi è prova alcuna che l'omessa consegna della documentazione abbia precluso ad la possibilità di avvalersi dei benefici fiscali del c.d. Controparte_1 Parte_7
Pertanto, nella comparazione del comportamento complessivo delle parti, da valutarsi alla luce del concreto svolgimento del rapporto contrattuale, tenuto conto dei rispettivi interessi e della proporzionalità esistente tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto, il parziale inadempimento di non assurge ad un livello di Controparte_2 gravità tale da giustificare la sospensione del pagamento da pa Controparte_1
Alla luce di quanto premesso, l'opposizione dev'essere rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato.
3. Sull'infondatezza delle domande riconvenzionali.
3.1. ha formulato domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento dei danni Controparte_1 conseguenti all'installazione degli impianti non a regola d'arte. In particolare, l'opponente deduce di aver ricevuto contestazioni da parte dei committenti , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 con riferimento alle lavorazioni oggetto della f .
[...]
4 , e con riferimento alle CP_6 Persona_3 CP_7 CP_8 CP_9 lavorazioni oggetto di altre fatture già saldate.
Di contro, ha eccepito l'inammissibilità della domanda risarcitoria con riferimento alle Controparte_2 lavorazioni lla fattura n. 42 e ha chiesto il rigetto nel merito in quanto è Controparte_1 decaduta dalla denuncia dei vizi e non ha fornito la prova dell'esistenza dei vizi lament
Preliminarmente, dev'essere dichiarata l'ammissibilità della domanda risarcitoria formulata con riferimento alle lavorazioni non incluse nella fatturazione azionata in giudizio. A tale proposito, giova richiamare il condivisibile orientamento di legittimità che ha precisato che “L'ammissibilità delle domande riconvenzionali, avanzate dal convenuto nel giudizio introdotto in via principale dall'attore, è subordinata alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., solo al fine di ritenerle devolute al medesimo in quanto rientrino nella sua competenza per materia o per valore;
mentre, ove la domanda riconvenzionale non comporti lo spostamento di competenza, si richiede un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento obbiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito cui è richiesto di motivare al riguardo” (Cass. ord. 5484/2024). Ebbene, nel caso di specie, è evidente che le contestazioni mosse dall'opponente si riferiscono a lavorazioni che, seppur fatturate separatamente, si riferiscono al medesimo rapporto contrattuale dedotto in giudizio. Pertanto, ragionevolmente, esse devono essere oggetto di esame da parte di questa Giudice.
Con riferimento alle lavorazioni effettuate a favore dei committenti e CP_8 CP_6 è incorsa nella decadenza ex art. 1670 c.c. per non a la CP_17 committente entro 60 giorni dal ricevimento.
Come è noto, l'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente (Cass. ord. n. 8647/2024). Inoltre, la Cassazione ha precisato che “la denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato e non già aliunde come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di appalto e di subappalto sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa la quale impone, in base agli artt. 1669 e 1670 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi” (Cass. ord. n. 24717/2014)
Ebbene, nel caso in esame, ha denunciato i vizi ad il 05.04.2023, come CP_8 Controparte_1 si evince dalla data appos edatta dall'avv. Federi ha Controparte_1 comunicato la contestazione ad in data 07.06.2023, ovvero dopo i è Controparte_2 prova che la denuncia dei vizi da parte del sig. sia stata ricevuta da in data CP_8 Controparte_1 successiva a quella indicata nella missiva. ha denunciato i vizi ad con mail del 02.03.2023 e quest'ultima ha CP_6 CP_17 comunicato la contestazione ad in data 21.06.2023, ovvero dopo 92 giorni. Controparte_2
Quanto alle lavorazioni effettuate a favore dei committenti , Parte_8 Persona_4 e la domanda deve essere ri CP_9 Persona_3 zi
Come è noto, i principi che regolamentano il processo civile impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda che si vuole proporre (art. 163 c.p.c..), l'allegazione generica si pone in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 Cost, in quanto impedisce alla controparte di difendersi nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda. A fronte di allegazioni generiche non sorge in capo al giudice il potere-dovere di provvedere sulla domanda (Cass. sent. n. 13328/2015).
Si osserva, in particolare, che nella mail del 20.06.2023 fa riferimento ad una Parte_8
“errata installazione dell'impianto fotovoltaico”, senza null'a e problematicamente 5 concretamente riscontrate;
nelle mail del 03.05.2023 e del 05.06.2023 inviate ad Controparte_2 menziona genericamente le “molteplici problematiche inerenti all'esecuzione di lavorazioni previsi Controparte_1 110 ed a voi incaricati” lamentate da e mentre nella pec Parte_7 Parte_9 CP_9 inviata da si fa riferimento a “gra v regola d'arte dalla CP_9 Controparte_1 società anche con riferimento all'impianto fotovoltaico”.
Analogamente, quanto alla cliente nella mail del 27.04.2023 si fa genericamente Persona_3 menzione del blocco della caldaia e a o dell'impianto.
L'omesso collaudo dell'impianto non può però essere qualificato come vizio dell'opera ma al più come inadempimento contrattuale. La Cassazione nel distinguere tra accettazione, verifica e collaudo ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di appalto, l'accettazione dell'opera che, ai sensi dell'art. 1665 c.c., si verifica quando il committente tralasci di procedere alla verifica senza giusti motivi o non ne comunichi il risultato entro breve termine (comma 3), oppure riceva la consegna dell'opera senza riserve (comma 4), si distingue sia dalla verifica che dal collaudo perché la prima si risolve nelle attività materiali di accertamento della qualità dell'opera e il secondo consiste nel successivo giudizio sull'opera stessa.” (Cass. n. 4051/2016).
Anche a voler ritenere accertato l'inadempimento di con riferimento all'omesso collaudo Controparte_2 degli impianti, la domanda risarcitoria dev'essere rig o parte opponente non solo non ha provato, ma neppure ha specificamente allegato, il danno concretamente subito. Tale carenza assertiva e probatoria, incidendo sull'an del risarcimento, non può essere superata neanche attraverso il potere del giudice di determinarne il quantum in via equitativa, posto che “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass. n. 10607/2010).
Il committente con lettera inviata il 23.05.2022 ad ha contestato l'omesso CP_5 CP_17 inizio delle lav il termine contrattualmente pattu lcuna contestazione in ordine ai vizi dell'opera è stata prodotta in giudizio. In ogni caso, la conclusione dei lavori è attestata dalla dichiarazione di conformità dell'impianto sottoscritta da in data 30.11.2022. Controparte_2
Infine, quanto al committente si rileva che quest'ultimo ha instaurato un giudizio di Controparte_3 accertamento tecnico preventi i e all'esito del quale è CP_17 Controparte_2 stata depositata la relazione peritale datata 13.06.2024, acquisita nel presente giudizio.
Dal ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. si evince che il sig. aveva stipulato con CP_3 CP_17 tre contratti di appalto aventi ad oggetto lavori di azione edilizia con riqualificazione energetica suscettibili di usufruire degli incentivi fiscali del cd. Superbonus. Con riferimento all'installazione degli impianti, subappaltati ad il sig. aveva Controparte_2 CP_3 contestato il danneggiamento di alcune componenti dell'uni sistema il non funzionamento dell'impianto fotovoltaico e delle sue batterie.
Ebbene, il consulente d'ufficio nelle proprie conclusioni ha dato atto che “le problematiche lamentate relative alle batterie di accumulo del sistema ibrido sono state risolte con la sostituzione a seguito del sopralluogo del 07.11.2023
… Le unità esterne dell'impianto di condizionamento lasciate con i tubi di scarico delle acque di condensa così come le turbazioni non opportunamente ricoperte nel locale lavanderia al piano seminterrato rientrano nella categoria delle opere realizzate con grossolanità e di certo poca cura da maestrane non opportunamente formate” (p. 58) e ha quindi quantificato “il costo per la coibentazione dei tubi, la sistemazione della presa e del corrugato nel locale caldaio” in € 350,00 (p. 59). Tuttavia, pur accertata la non corretta esecuzione a regola d'arte, la domanda risarcitoria non può essere accolta in quanto non ha documentato di aver effettivamente sostenuto Controparte_1 l'esborso nei confronti del committente.
Nella relazione peritale, viene altresì rappresentato che il ctp del sig. aveva segnalato, nel corso CP_3 delle operazioni peritali, ulteriori vizi dell'impianto quali “eccessivo ru pompa di calore e la perdita di acqua dalla pompa di calore (allegando fotografie), il malfunzionamento degli split installati al piano terra impianto” (p.
6 58), con riferimento a tali contestazioni il consulente d'ufficio ha evidenziato la necessità di una verifica degli impianti. Detti vizi non sono stati oggetto di tempestiva contestazione da parte di CP_17 nel presente giudizio e, pertanto, non possono essere esaminate.
3.2. ha poi formulato domanda riconvenzionale avente ad oggetto la ripetizione Controparte_1 dell'i 8.400,00 in quanto avrebbe emesso fatture applicando prezzi errati Controparte_2 ed in eccesso.
Come già evidenziato, è dimostrato che inviava periodicamente ad una mail Controparte_2 CP_1 riepilogativa degli interventi eseguiti e d ti, attendendo la conferma Controparte_1 prima di emettere la relativa fattura. In ragione di tale modalità operativa, la società opposta veniva di volta in volta edotta dei prezzi applicati che venivano accettati con l'autorizzazione a procedere alla fatturazione.
Inoltre, va valorizzata la condotta di la quale ha saldato tutte le fatture emesse da Controparte_1 per complessivi € 508.162,00 senza nulla contestare in ordine alla correttezza degli importi CP_12
Non da ultimo, si osserva che parte opposta ha depositato un listino prezzi, recante il logo di CP_1
nel quale viene indicato un prezzo maggiore per gli impianti fotovoltaici con accumulo da 6Kw.
[...]
Ciò premesso, la domanda di ripetizione dell'indebito dev'essere rigettata.
4. Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite devono essere poste integralmente a carico di Controparte_1
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo applicati i valori medi del DM n. 147/2022 per i giudizi di cognizione di valore compreso nello scaglione 52.001,00 – 260.000,00, dovendosi tenere conto del valore del decreto ingiuntivo (€ 29.600,00) e delle domande riconvenzionali (€ 93.400,00)
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 818/2023, emesso dal Tribunale di Lodi il 18.05.2023, pubblicato il 24.05.2023;
2) Rigetta le domande riconvenzionali formulate da Controparte_1
3) Condanna a rifondere ad le spese di lite che liquida in Controparte_1 Controparte_2 complessivi norari, oltre al 15 erali iva e cpa come per legge.
Lodi, 10 aprile 2025
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
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