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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/06/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE
2/2025 P.U.
In composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso per l'omologazione della proposta di concordato minore depositato dal sig. , Parte_1
C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...], Contrada C.F._1
Serrone snc, titolare della ditta individuale EDIL SERVICE DI SALERNO TEOTISTA, P.IVA
, avente sede in Caccamo, Contrada Serrone;
P.IVA_1 visto l'art. 80, C.C.I.I.; ritenuta la competenza del Tribunale adito;
osserva quanto segue;
premesso che
- in data 2.1.2025 il ricorrente di cui sopra depositava una proposta di concordato minore che prevedeva il pagamento di complessivi € 25.494,16 mediante il versamento di n. 60 rate mensili LLimporto di € 406,67 per le prime nove e di € 424,90 per le successive cinquantuno;
- con decreto emesso in data 28.1.2025 il Giudice fissava l'udienza per la comparizione LListante, del professionista O.C.C. e degli eventuali creditori dissenzienti alla data del 9.4.2025; - con relazione depositata in data 1.4.2025 il professionista O.C.C., dato atto delle comunicazioni eseguite ai creditori, rappresentava che il piano proposto avevo ricevuto il voto favorevole per una percentuale pari al 26,02% del ceto creditorio, atteso il parere negativo espresso da parte LLRI
(rappresentante il 49,36% dei voti, di cui 46,76% componenti la classe “Privilegio Generale” ed il
2,60% componenti la classe “Chirografario”), LLI.N.A.I.L. (rappresentante il 3,04% dei voti, di cui
2,79% componenti la classe “Privilegio Generale” ed il 0,25% componenti la classe “Chirografario”)
e LL (rappresentante il 21,57% dei voti, di cui 19,30% componenti la classe “Privilegio CP_1
Generale” ed il 2,27% componenti la classe “Chirografario”);
- all'udienza del 9.4.2025 il ricorrente chiedeva procedersi all'omologa del piano offerto ai sensi LLart. 80, comma 3, C.C.I.I., ed il Giudice si riservava;
- con decreto emesso in data 11.4.2025 parte ricorrente, tenuto conto del reddito medio mensile, della durata del piano e LLammontare delle rate offerte, veniva invitata ad integrare il piano offerto mediante un aumento delle somme proposte;
- con relazione depositata in data 6.5.2025 il professionista O.C.C. esponeva il piano come in ultimo integrato, dando atto, documentandole, delle comunicazioni eseguite a tutti i creditori in data
29.4.2025;
- all'udienza tenutasi in data 18.6.2025 parte ricorrente insisteva nell'omologa del piano integrato ai sensi LLart. 80, comma 3, C.C.I.I. ed il Giudice si riservava;
- il piano oggi in esame, così come integrato e depositato in data 6.5.2025, in sintesi, ha previsto:
o la messa a disposizione dei creditori del complessivo importo di € 39.059,51 da versarsi mediante il pagamento di 72 rate mensili LLimporto di € 522,85 per le prime sette e di
€ 542,49 per le restanti 71;
o la suddivisione dei creditori in tre distinte classi:
▪ i creditori prededucibili per i quali è prevista la soddisfazione al 100% per il professionista O.C.C.;
▪ i creditori aventi privilegio generale per i quali è prevista la soddisfazione del
20%;
▪ i creditori chirografari cui è garantita una soddisfazione pari al 11%;
considerato che
- ricorre nella specie lo stato di sovraindebitamento ai sensi LLart. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I.;
- risultano sussistere i requisiti indicati dagli artt. 74 e ss. del citato Codice;
- non è stata raggiunta la maggioranza dei voti ai sensi LLart. 79, C.C.I.I., tenuto conto, come visto sopra, della mancata adesione sia da parte dell (il cui voto rappresenta il 49,36% Parte_2 delle votazioni totali), sia da parte degli Enti previdenziali;
ritenuto che
- a tenore LLart. 80, comma 1, C.C.I.I., il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano ed il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, in mancanza di contestazioni, omologa il concordato con sentenza;
- ai sensi LLart. 80, comma 3, C.C.I.I., “Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito LLopponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte LLamministrazione finanziaria
o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione LLOCC, la proposta di soddisfacimento LLamministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata” (cd. “cram down fiscale e contributivo”);
- nel caso in esame, la norma in questione è certamente suscettibile di applicazione, atteso che, alla luce di una percentuale di voti favorevoli pari al 26,02%, una eventuale adesione LLamministrazione finanziaria dissenziente sarebbe stata decisiva per il raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 79, comma 1, CCII;
- in ordine al requisito della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, appaiono senz'altro condivisibili le seguenti considerazioni svolte dal professionista il quale ha non Per_1 solo rappresentato come il valore, complessivo, del patrimonio mobiliare e immobiliare del ricorrente sia pari a € 23.200,00 (cfr. pag. 16 della relazione), ma ha altresì evidenziato, in particolare, che, in considerazione degli inevitabili costi connessi all'apertura della liquidazione giudiziale
(compenso liquidatore, spese per le operazioni di vendita e costi connessi all'eventuale trasferimento del bene, peraltro di proprietà del debitore per la quota pari a 1/2) “la percentuale di soddisfacimento affidata dal presente concordato al ceto creditorio appare quella maggiormente realizzabile e satisfattiva per gli stessi, non rinvenendosi ulteriori attività reddituali o patrimoniali che siano in grado di accrescere il soddisfacimento creditorio”
(pag. 16 della relazione nonché, nei medesimi termini, pag. 9 della relazione sull'esito dei voti);
- ne deriva, quindi, che, pur ipotizzando l'avvio di una procedura liquidatoria, il patrimonio prontamente liquidabile sarebbe comunque pari, secondo le stima attestate nella relazione del
Gestore, a € 23.200,00, composto, sul piano immobiliare, da un unico terreno di proprietà per la quota indivisa di ½ in capo al ricorrente, cui si aggiungerebbero le entrate personali del medesimo che, nondimeno, in quanto connesse all'esercizio di una professione autonoma, ben potrebbero risultare inferiori rispetto ai ricavi ad oggi registrati e rappresentati nel piano;
- siffatto importo, dunque, sarebbe senz'altro inferiore rispetto alla somma oggi complessivamente offerta dall'istante, con conseguente manifesta maggior convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;
- pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, va ravvisata la sussistenza delle condizioni per procedere all'omologazione del concordato minore proposto dal sig. ; Parte_1
- da ultimo, deve precisarsi che la somma prevista a titolo di compenso unitario spettante al professionista nominato dall'O.C.C. dovrà essere versata sul conto corrente aperto per il fondo spese e rimanervi accantonata fino alla completa esecuzione del piano (ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione di eventuali acconti), atteso che l'art. 81, comma 4, CCII dispone che
“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
P.Q.M.
visto l'art. 80, C.C.I.I., omologa la proposta di concordato minore depositata in data 6.5.2025 e formulata dal sig. Parte_1
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...],
[...] C.F._1
Contrada Serrone snc, titolare della ditta individuale EDIL SERVICE DI SALERNO TEOTISTA,
P.IVA , avente sede in Caccamo, Contrada Serrone;
P.IVA_1 dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano concordatario omologato;
onera l'O.C.C. a vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore, con gli obblighi e i poteri di cui agli artt. 81 e 82, C.C.I.I.; dispone che la presente sentenza, unitamente alla proposta di concordato in ultimo depositata in data
23.2.2023, siano pubblicati a cura LLO.C.C., sul sito internet del Tribunale di Termini Imerese in conformità a quanto disposto dall'art. 80, comma 1, C.C.I.I.; dispone, nel solo caso in cui il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di mobili registrati, la trascrizione del presente decreto presso gli Uffici competenti, in conformità a quanto disposto dall'art. 80, comma 1, C.C.I.I.; dispone che la somma prevista nel piano a titolo di compenso unitario spettante al professionista nominato dall'O.C.C. venga versata sul conto corrente già aperto per il fondo spese e vi rimanga accantonata fino alla completa esecuzione del piano, autorizzando il suo prelievo, a titolo di acconto sul compenso finale, nella misura del 65%; dichiara la chiusura della presente procedura.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente ed al professionista OCC.
Termini Imerese, 18.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi