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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/05/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1942/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Camillo Bonaretti Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g.1942/2024 promossa
DA
(C.F. ) con l'avv. Luca Maria Giani, come da Parte_1 P.IVA_1 procura acclusa telematicamente all'atto di citazione in appello, presso il cui studio, sito in via Cellini
n. 26, Busto Arsizio, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
e per essa la sua mandataria (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con l'avv. Maria Battaglia, come da procura acclusa telematicamente alla comparsa di P.IVA_2
costituzione in appello, presso il cui studio, sito in via Rugabella n. 17, Milano è elettivamente domiciliata.
APPELLATA
Oggetto: fideiussione.
pagina 1 di 10 *
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, reietta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza
n. 680/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Giudice Dott. Carlo Barile, il 22.05.2024 e pubblicata in pari data, così giudicare:
In via preliminare:
-disporre, per tutti i motivi esposti, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all art. 283 c.p.c.;
Nel merito, in via principale:
-accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, la nullità parziale delle clausole contenute agli articoli 2, 6 e 8 delle fideiussioni omnibus rilasciate a favore di Banco Bpm S.p.A. (già Banca di
Legnano S.p.A.) nell interesse di Immobiliare Clara S.r.l. dal Sig. e da Parte_2 [...] in data 19.06.2008 e dai Sig.ri e in data 20.06.2008 e, Parte_1 Parte_3 Parte_4 per l effetto, accertata la decadenza delle fideiussioni per decorso del termine previsto dall art. 1957
c.c., dichiarare nulla essere dovuto da e dai Sig.ri Parte_1 Parte_2 [...]
e a e per essa alla sua mandataria Parte_3 Parte_4 Controparte_1 Controparte_3
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1218/2023, emesso dal
[...]
Tribunale di Busto Arsizio in data 14.07.2023 e depositato in cancelleria il successivo 17.07.2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati di CPA, IVA oltre che delle spese generali come per legge.
In via istruttoria:si chiede al di voler ordinare ai principali istituti di credito, tra i quali Unicredit
S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Deutsche Bank S.p.A., Banca Carige S.p.A., Monte dei Paschi di Siena
S.p.A., Banca Sella S.p.A., Banco di Desio e della Brianza S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., l esibizione in giudizio dei modelli standard di fideiussioni omnibus utilizzati da ciascun istituto di credito in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie per cui è causa con particolare riferimento al periodo gennaio 2008-dicembre 2008”.
Per per essa : CP_4 Controparte_2
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, dato atto della rinuncia all'appello formulata da , Parte_4
con ogni derivata conseguenza, Parte_3 Parte_2
I) nel merito, rigettare l'appello avversario, in quanto illegittimo, infondato e ingiustificato, e così respingere ogni avversa domanda e istanza per tutte le ragioni precisate in atti, con integrale conferma della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo opposto.
II) In via del tutto subordinata istruttoria, per mero tuziorismo e senza che ciò comporti inversione alcuna dell'onere della prova, si insiste per quanto occorra nell'istanza istruttoria articolata nel giudizio di primo grado, e segnatamente nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nei confronti di
Unicredit S.p.a., Banca Sella S.p.a. e Carige S.p.a., dei testi di fideiussione omnibus utilizzati nel corso dell'anno 2008. Con il favore delle spese e compensi anche del presente grado di appello.”
pagina 2 di 10 *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20 giugno 2024, Parte_1 Pt_2
e hanno proposto appello avverso la sentenza n. 680/2024
[...] Parte_3 Parte_4 pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio, chiedendone l'integrale riforma.
Gli appellanti si sono affidati a due motivi d'appello e hanno chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
- Si è costituita in giudizio e ha insistito per il rigetto dell'impugnazione, Controparte_2 contestando tutti i motivi d'appello avversari in quanto infondati in fatto e in diritto.
- All'udienza del 22 gennaio 2025 parte appellante ha rinunciato all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e contestualmente ha dichiarato l'intervenuta rinuncia all'appello da parte di e L'appellato ha accettato Parte_3 Parte_4 Parte_2
la suddetta rinuncia e il consigliere istruttore, presone atto, ha dato corso alla prosecuzione del giudizio tra e Parte_1 Controparte_3
- All'udienza del 14 maggio 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa innanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., previo deposito delle note conclusionali. All'esito il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
*
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno proposto opposizione avverso il D.I. n.1218/2023 emesso dal Parte_3 Parte_4
Tribunale di Busto Arsizio con il quale era stato loro ingiunto di pagare a Controparte_3
mandataria di i seguenti importi:
[...] Controparte_1
- 510.000,00 euro dovuti da Parte_1
- 85.000,00 euro dovuti da Parte_2
- 170.000,00 euro dovuti da Parte_3
- 170.000,00 euro dovuti da;
Parte_4
in qualità di fideiussori del debito contratto a titolo di mutuo da Immobiliare Clara s.r.l. nei confronti della Banca di Legnano, la quale ha poi ceduto il credito in esame a . CP_1
pagina 3 di 10 Si sono opposti i fideiussori, contestando la legittimazione attiva della società ricorrente, lamentando la nullità delle fideiussioni sottoscritte in quanto conformi al modello ABI sanzionato dalla Banca d'LI, eccependo, di conseguenza, l'inefficacia delle fideiussioni per decorso del termine di cui all'art. 1957
c.c. e, infine, evidenziando l'incertezza del credito vantato dalla controparte.
Si è, poi, costituita in giudizio la parte opposta e ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo.
La sentenza del Tribunale
Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n.680 del 2024, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
Il primo giudice ha innanzitutto confermato la legittimazione attiva della società ingiungente, ritenendo che il trasferimento del credito è stato correttamente provato tramite la documentazione prodotta.
Il Tribunale ha quindi chiarito che gli opponenti non hanno svolto un'autonoma domanda di nullità delle fideiussioni sottoscritte, limitandosi a far valere tale nullità in via d'eccezione. La questione in esame è stata pertanto affrontata dal giudice di prime cure a titolo di eccezione riconvenzionale.
Quanto al merito di tale eccezione, il Tribunale di Busto Arsizio ha affermato che la parte opponente ha provato solo la corrispondenza formale delle fideiussioni firmate con il modello ABI sanzionato, senza aver dimostrato che tali accordi derivino in concreto da un'intesa anticoncorrenziale.
Inoltre, il giudice di primo grado ha qualificato i contratti oggetto di causa come contratti di garanzia autonoma e non fideiussioni. Tale qualificazione è stata ricavata dalla presenza, negli accordi firmati dagli opponenti, di una previsione secondo la quale il garante si obbliga “a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta”.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto non applicabile l'art. 1957 c.c. ai contratti in oggetto, dal momento che tale norma è espressione del rapporto di accessorietà tipico delle fideiussioni, il quale è, invece, assente nei contratti di garanzia autonoma.
Da ultimo, il primo giudice ha ritenuto sufficienti i documenti prodotti ai fini della prova del credito azionato dalla società ingiungente.
Alla luce di quanto appena enunciato, il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta, condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite liquidate in 14.170,00 euro.
I motivi di appello
Gli appellanti, affidandosi a due motivi di appello, hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 10 1. Con il primo motivo di appello hanno lamentato l'erronea qualificazione delle fideiussioni per cui è causa come contratti autonomi di garanzia.
2. Con il secondo motivo hanno contestato la statuizione in merito alla mancata prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto dare atto che a seguito della rinuncia agli atti del giudizio di appello da parte di e e della contestuale accettazione da parte Parte_3 Parte_4 Parte_2 dell'appellata, considerato l'art. 306 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del processo nei confronti dei rinuncianti.
Premesso quanto sopra, riguardo al merito del giudizio, la Corte ritiene che la sentenza di primo grado debba essere confermata, sebbene in base ad un differente percorso logico argomentativo rispetto a quello seguito dal primo giudice.
Con il primo motivo d'appello, gli appellanti censurano la sentenza impugnata laddove ha qualificato i negozi in esame come contratti autonomi di garanzia in maniera non conforme agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità.
In particolare, viene evidenziato che, secondo le Sezioni Unite n.3497 del 2010, la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia è ricavabile dalla presenza nel testo dell'espressione “a prima richiesta e senza eccezioni”, espressione non presente nel caso di specie, dato il mancato riferimento al divieto di opporre eccezioni.
Gli appellanti rilevano altresì che il vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e quelle contratte dai garanti si possa evincere da alcune comunicazioni mandate dalla banca agli appellanti al fine di tenerli informati in merito al pagamento del debito da parte della debitrice principale.
Viene poi sottolineato che i negozi oggetto di causa riproducono le medesime espressioni contenute nel modello ABI sanzionato dalla Banca d'LI, ritenuto pacificamente uno schema di fideiussione omnibus.
A parere dell'appellata, invece, quello in esame è un contratto di garanzia autonoma, data la presenza della clausola “a semplice richiesta scritta” che evidenzierebbe l'assenza di accessorietà rispetto al debito principale.
Il suddetto motivo d'appello è fondato per le seguenti ragioni.
pagina 5 di 10 La differenza tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione, anche a prima richiesta, consiste, per giurisprudenza consolidata, nell'assenza di accessorietà dell'obbligazione di garanzia che connota il primo dei due negozi richiamati. Pertanto, per qualificare un accordo come contratto autonomo di garanzia, risulta necessario individuare, nel testo dello stesso, elementi da cui desumere l'assenza di qualsiasi vincolo di accessorierà, come per esempio la rinuncia ad opporre eccezioni da parte del garante.
Ebbene, nel caso di specie, tale rinuncia non è contenuta nel contratto. Il negozio oggetto del presente giudizio contiene soltanto la formula “a semplice richiesta scritta”, che non comporta la rinuncia ad avanzare eccezioni, ma soltanto l'impossibilità di avanzarle prima di effettuare il pagamento. Non si ravvisano nel contratto nemmeno altri elementi che possano indurre ad escludere la sussistenza del rapporto di accessorietà tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia, mentre è possibile dedurre l'esistenza di un vincolo tra i due rapporti in esame dalle espressioni utilizzate, in quanto la società garante viene sempre denominata con il termine “il fideiussore”.
Pertanto, il contratto per cui è causa deve essere qualificato come fideiussione e il presente motivo d'appello deve essere accolto.
*
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza laddove ha ritenuto non provata l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale che ha dato origine alle fideiussioni da essi stipulate.
In particolare, i fideiussori affermano di aver prodotto, oltre al provvedimento sanzionatorio della
Banca d'LI, anche un centinaio di fideiussioni uguali al modello ABI sanzionato, stipulate dalla maggior parte delle banche italiane, evidenziando che, come ritiene pacificamente la giurisprudenza, tali produzioni sono sufficienti al fine di dimostrare l'esistenza dell'intesa.
Gli appellanti, inoltre, deducono che dalla nullità parziale delle fideiussioni deriva anche l'inefficacia delle stesse ex art. 1957 c.c., in quanto i crediti vantati dalla banca sono divenuti esigibili in data
19.06.2018 (data di comunicazione della decadenza del beneficio del termine alla debitrice principale)
e nessun'azione giudiziaria è stata intrapresa sino al 16.10.2020.
Gli appellanti ritengono al riguardo che non è sufficiente, nemmeno nei casi in cui sia prevista la clausola “a semplice richiesta scritta”, una richiesta stragiudiziale al debitore principale, in quanto la predetta clausola ha efficacia solo verso il fideiussore, mentre rimane necessaria un'azione giudiziale nei confronti del debitore principale.
I fideiussori evidenziano infine:
pagina 6 di 10 - che la società creditrice non ha adempiuto al proprio onere di continuare con diligenza le azioni contro il debitore principale, avendo atteso quasi due anni e mezzo prima di agire in giudizio, dopo le prime diffide stragiudiziali;
- che, qualora questa Corte decida nel senso di ritenere sufficiente una diffida stragiudiziale, non vi è alcuna prova che tali diffide siano state loro recapitate, non essendo stato prodotto il “fronte” degli avvisi di ricevimento delle stesse e non essendo certo che gli avvisi di ricevimento prodotti siano riferibili alle suddette diffide.
La società appellata ritiene, invece, che il motivo d'appello in esame sia infondato, poiché la controparte non ha assolto al proprio onere di provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale al momento della conclusione del contratto per cui è causa (2008). In particolare, parte creditrice evidenzia che il provvedimento sanzionatorio della Banca d'LI ha ad oggetto il solo periodo ricompreso tra il 2002 e il 2005.
Quanto ai modelli di fideiussione utilizzati da altre banche e prodotti in giudizio, le appellanti ritengono che essi non siano sufficienti a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale all'epoca della conclusione del contratto poiché tali documenti coprono un arco temporale troppo vasto.
Inoltre, la società creditrice ritiene che vi siano plurimi indizi idonei a dimostrare l'assenza di qualsivoglia intesa illecita all'epoca della stipulazione delle fideiussioni. In particolare, l'appellata ricorda:
- che l'ABI ha redatto un nuovo modello adeguandosi alle direttive della Banca d'LI;
- che molte banche, come dimostrato in giudizio, si sono adeguate modificando i testi delle fideiussioni proposte;
- che dopo il 2005 non è intervenuto nessun provvedimento sanzionatorio da parte dell'autorità di vigilanza.
L'appellata ulteriormente:
-rileva che, anche se dovesse essere dichiarata nulla la clausola di deroga al termine di cui all'art.1957, tale termine deve comunque dirsi implicitamente rinunciato sulla base delle ulteriori disposizioni del contratto, da cui si evince tale volontà;
-richiama l'orientamento consolidato presso questo Corte, che ritiene sufficiente l'intervento di una diffida stragiudiziale;
- ritiene che in base alle norme sull' interpretazione del contratto, in particolare gli art. 1362, 1363 e
1368 c. oltre che dell'art.2965 c.c., non possa che ricavarsi la volontà delle parti di non ritenere necessaria un'azione giudiziale;
pagina 7 di 10 -sostiene che, relativamente alla mancata ricezione delle diffide, non vi è alcuna prova della mancata produzione del “fronte” delle diffide e che controparte non ha mai eccepito di non averle ricevute.
Il secondo motivo è parzialmente fondato.
Il gravame è fondato nella parte in cui l'appellante afferma di aver dimostrato in giudizio l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale da cui sono scaturite le fideiussioni per cui è causa.
I fideiussori hanno dimostrato la corrispondenza lessicale dei contratti da loro sottoscritti con il modello ABI lesivo della concorrenza, oltre ad aver prodotto il provvedimento sanzionatorio della
Banca d'LI – al quale bisogna attribuire valore di prova privilegiata – e ad aver prodotto numerose ulteriori fideiussioni concluse successivamente al 2005 che riproducono ancora il medesimo schema.
Conseguentemente, deve essere dichiarata la nullità delle clausole n.2, 6 e 8 della fideiussione in esame e al contempo deve essere valutata l'eccezione relativa al rispetto del termine di cui all'art.1957 c.c. da parte della banca creditrice.
Sul punto, bisogna primariamente chiarire che, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla quale ha aderito anche questa Corte (si veda, ad esempio, Cass. 26/9/2017 n. 22346),
è sufficiente, in caso di fideiussioni contenti la clausola “a prima richiesta”, che nel termine di sei mesi previsto dall'art.1957 c.c. il creditore invii una richiesta di pagamento stragiudiziale al debitore principale.
Infatti, non potrebbe considerarsi “a prima richiesta” una fideiussione il cui adempimento è subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio, poiché tale onere priverebbe sostanzialmente la clausola in esame di ogni effetto. Una diversa interpretazione dell'art.1957 c.c. contrasterebbe pertanto con la volontà delle parti.
Per tali ragioni si ritiene che nel caso di specie l'invio stragiudiziale della diffida sia idoneo a interrompere il decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Occorre, tuttavia, individuare il dies a quo da cui far decorre il predetto termine, che per quanto riguarda i contratti di mutuo, quali quelli in oggetto, deve essere individuato nella scadenza dell'ultima rata.
Sul punto, la Suprema Corte ritiene che “l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse” (si veda Cass. 2301/04, e la sentenza di questa Corte n.1183 del 2024.).
pagina 8 di 10 Pertanto, dato che l'ultima rata di entrambi i contratti di mutuo sarebbe divenuta esigibile in data
30.06.2046, e considerato che la richiesta di pagamento stragiudiziale è intervenuta in data 19.06.2018, il termine di cui al 1957 c.c. deve dirsi rispettato.
Infine, risultano infondate le contestazioni relative agli avvisi di ricevimento delle predette missive, in quanto sono presenti in atti sia il retro, che il fronte delle stesse;
mentre risultano generiche e sprovviste di dimostrazione le allegazioni in merito alla possibile alterazione di tali documenti da parte della
Banca.
Ne consegue che, nonostante la nullità parziale della fideiussione per cui è causa, l'appello deve essere respinto.
*
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sono poste a carico dell'appellante e liquidate a favore dell'appellato coma da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Riguardo agli appellanti che hanno rinunciato agli atti del giudizio, nulla deve essere disposto in punto di spese, avendo le parti inteso compensarle.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando, nella causa n. RG. 1942\2024, avverso la sentenza n. 680/2024 del Tribunale di Busto Arsizio:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) condanna la società al pagamento a favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, quantificate per compensi in euro 14.250,00 Controparte_3
oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
3) dichiara ai sensi dell'art. 13, comma primo quarter DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna della società appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Milano,14 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Ernesta Occhiuto Domenico Camillo Bonaretti
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Camillo Bonaretti Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g.1942/2024 promossa
DA
(C.F. ) con l'avv. Luca Maria Giani, come da Parte_1 P.IVA_1 procura acclusa telematicamente all'atto di citazione in appello, presso il cui studio, sito in via Cellini
n. 26, Busto Arsizio, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
e per essa la sua mandataria (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con l'avv. Maria Battaglia, come da procura acclusa telematicamente alla comparsa di P.IVA_2
costituzione in appello, presso il cui studio, sito in via Rugabella n. 17, Milano è elettivamente domiciliata.
APPELLATA
Oggetto: fideiussione.
pagina 1 di 10 *
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, reietta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza
n. 680/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Giudice Dott. Carlo Barile, il 22.05.2024 e pubblicata in pari data, così giudicare:
In via preliminare:
-disporre, per tutti i motivi esposti, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all art. 283 c.p.c.;
Nel merito, in via principale:
-accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, la nullità parziale delle clausole contenute agli articoli 2, 6 e 8 delle fideiussioni omnibus rilasciate a favore di Banco Bpm S.p.A. (già Banca di
Legnano S.p.A.) nell interesse di Immobiliare Clara S.r.l. dal Sig. e da Parte_2 [...] in data 19.06.2008 e dai Sig.ri e in data 20.06.2008 e, Parte_1 Parte_3 Parte_4 per l effetto, accertata la decadenza delle fideiussioni per decorso del termine previsto dall art. 1957
c.c., dichiarare nulla essere dovuto da e dai Sig.ri Parte_1 Parte_2 [...]
e a e per essa alla sua mandataria Parte_3 Parte_4 Controparte_1 Controparte_3
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1218/2023, emesso dal
[...]
Tribunale di Busto Arsizio in data 14.07.2023 e depositato in cancelleria il successivo 17.07.2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati di CPA, IVA oltre che delle spese generali come per legge.
In via istruttoria:si chiede al di voler ordinare ai principali istituti di credito, tra i quali Unicredit
S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Deutsche Bank S.p.A., Banca Carige S.p.A., Monte dei Paschi di Siena
S.p.A., Banca Sella S.p.A., Banco di Desio e della Brianza S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., l esibizione in giudizio dei modelli standard di fideiussioni omnibus utilizzati da ciascun istituto di credito in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie per cui è causa con particolare riferimento al periodo gennaio 2008-dicembre 2008”.
Per per essa : CP_4 Controparte_2
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, dato atto della rinuncia all'appello formulata da , Parte_4
con ogni derivata conseguenza, Parte_3 Parte_2
I) nel merito, rigettare l'appello avversario, in quanto illegittimo, infondato e ingiustificato, e così respingere ogni avversa domanda e istanza per tutte le ragioni precisate in atti, con integrale conferma della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo opposto.
II) In via del tutto subordinata istruttoria, per mero tuziorismo e senza che ciò comporti inversione alcuna dell'onere della prova, si insiste per quanto occorra nell'istanza istruttoria articolata nel giudizio di primo grado, e segnatamente nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nei confronti di
Unicredit S.p.a., Banca Sella S.p.a. e Carige S.p.a., dei testi di fideiussione omnibus utilizzati nel corso dell'anno 2008. Con il favore delle spese e compensi anche del presente grado di appello.”
pagina 2 di 10 *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20 giugno 2024, Parte_1 Pt_2
e hanno proposto appello avverso la sentenza n. 680/2024
[...] Parte_3 Parte_4 pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio, chiedendone l'integrale riforma.
Gli appellanti si sono affidati a due motivi d'appello e hanno chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
- Si è costituita in giudizio e ha insistito per il rigetto dell'impugnazione, Controparte_2 contestando tutti i motivi d'appello avversari in quanto infondati in fatto e in diritto.
- All'udienza del 22 gennaio 2025 parte appellante ha rinunciato all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e contestualmente ha dichiarato l'intervenuta rinuncia all'appello da parte di e L'appellato ha accettato Parte_3 Parte_4 Parte_2
la suddetta rinuncia e il consigliere istruttore, presone atto, ha dato corso alla prosecuzione del giudizio tra e Parte_1 Controparte_3
- All'udienza del 14 maggio 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa innanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., previo deposito delle note conclusionali. All'esito il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
*
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno proposto opposizione avverso il D.I. n.1218/2023 emesso dal Parte_3 Parte_4
Tribunale di Busto Arsizio con il quale era stato loro ingiunto di pagare a Controparte_3
mandataria di i seguenti importi:
[...] Controparte_1
- 510.000,00 euro dovuti da Parte_1
- 85.000,00 euro dovuti da Parte_2
- 170.000,00 euro dovuti da Parte_3
- 170.000,00 euro dovuti da;
Parte_4
in qualità di fideiussori del debito contratto a titolo di mutuo da Immobiliare Clara s.r.l. nei confronti della Banca di Legnano, la quale ha poi ceduto il credito in esame a . CP_1
pagina 3 di 10 Si sono opposti i fideiussori, contestando la legittimazione attiva della società ricorrente, lamentando la nullità delle fideiussioni sottoscritte in quanto conformi al modello ABI sanzionato dalla Banca d'LI, eccependo, di conseguenza, l'inefficacia delle fideiussioni per decorso del termine di cui all'art. 1957
c.c. e, infine, evidenziando l'incertezza del credito vantato dalla controparte.
Si è, poi, costituita in giudizio la parte opposta e ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo.
La sentenza del Tribunale
Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n.680 del 2024, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
Il primo giudice ha innanzitutto confermato la legittimazione attiva della società ingiungente, ritenendo che il trasferimento del credito è stato correttamente provato tramite la documentazione prodotta.
Il Tribunale ha quindi chiarito che gli opponenti non hanno svolto un'autonoma domanda di nullità delle fideiussioni sottoscritte, limitandosi a far valere tale nullità in via d'eccezione. La questione in esame è stata pertanto affrontata dal giudice di prime cure a titolo di eccezione riconvenzionale.
Quanto al merito di tale eccezione, il Tribunale di Busto Arsizio ha affermato che la parte opponente ha provato solo la corrispondenza formale delle fideiussioni firmate con il modello ABI sanzionato, senza aver dimostrato che tali accordi derivino in concreto da un'intesa anticoncorrenziale.
Inoltre, il giudice di primo grado ha qualificato i contratti oggetto di causa come contratti di garanzia autonoma e non fideiussioni. Tale qualificazione è stata ricavata dalla presenza, negli accordi firmati dagli opponenti, di una previsione secondo la quale il garante si obbliga “a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta”.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto non applicabile l'art. 1957 c.c. ai contratti in oggetto, dal momento che tale norma è espressione del rapporto di accessorietà tipico delle fideiussioni, il quale è, invece, assente nei contratti di garanzia autonoma.
Da ultimo, il primo giudice ha ritenuto sufficienti i documenti prodotti ai fini della prova del credito azionato dalla società ingiungente.
Alla luce di quanto appena enunciato, il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta, condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite liquidate in 14.170,00 euro.
I motivi di appello
Gli appellanti, affidandosi a due motivi di appello, hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 10 1. Con il primo motivo di appello hanno lamentato l'erronea qualificazione delle fideiussioni per cui è causa come contratti autonomi di garanzia.
2. Con il secondo motivo hanno contestato la statuizione in merito alla mancata prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto dare atto che a seguito della rinuncia agli atti del giudizio di appello da parte di e e della contestuale accettazione da parte Parte_3 Parte_4 Parte_2 dell'appellata, considerato l'art. 306 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del processo nei confronti dei rinuncianti.
Premesso quanto sopra, riguardo al merito del giudizio, la Corte ritiene che la sentenza di primo grado debba essere confermata, sebbene in base ad un differente percorso logico argomentativo rispetto a quello seguito dal primo giudice.
Con il primo motivo d'appello, gli appellanti censurano la sentenza impugnata laddove ha qualificato i negozi in esame come contratti autonomi di garanzia in maniera non conforme agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità.
In particolare, viene evidenziato che, secondo le Sezioni Unite n.3497 del 2010, la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia è ricavabile dalla presenza nel testo dell'espressione “a prima richiesta e senza eccezioni”, espressione non presente nel caso di specie, dato il mancato riferimento al divieto di opporre eccezioni.
Gli appellanti rilevano altresì che il vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e quelle contratte dai garanti si possa evincere da alcune comunicazioni mandate dalla banca agli appellanti al fine di tenerli informati in merito al pagamento del debito da parte della debitrice principale.
Viene poi sottolineato che i negozi oggetto di causa riproducono le medesime espressioni contenute nel modello ABI sanzionato dalla Banca d'LI, ritenuto pacificamente uno schema di fideiussione omnibus.
A parere dell'appellata, invece, quello in esame è un contratto di garanzia autonoma, data la presenza della clausola “a semplice richiesta scritta” che evidenzierebbe l'assenza di accessorietà rispetto al debito principale.
Il suddetto motivo d'appello è fondato per le seguenti ragioni.
pagina 5 di 10 La differenza tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione, anche a prima richiesta, consiste, per giurisprudenza consolidata, nell'assenza di accessorietà dell'obbligazione di garanzia che connota il primo dei due negozi richiamati. Pertanto, per qualificare un accordo come contratto autonomo di garanzia, risulta necessario individuare, nel testo dello stesso, elementi da cui desumere l'assenza di qualsiasi vincolo di accessorierà, come per esempio la rinuncia ad opporre eccezioni da parte del garante.
Ebbene, nel caso di specie, tale rinuncia non è contenuta nel contratto. Il negozio oggetto del presente giudizio contiene soltanto la formula “a semplice richiesta scritta”, che non comporta la rinuncia ad avanzare eccezioni, ma soltanto l'impossibilità di avanzarle prima di effettuare il pagamento. Non si ravvisano nel contratto nemmeno altri elementi che possano indurre ad escludere la sussistenza del rapporto di accessorietà tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia, mentre è possibile dedurre l'esistenza di un vincolo tra i due rapporti in esame dalle espressioni utilizzate, in quanto la società garante viene sempre denominata con il termine “il fideiussore”.
Pertanto, il contratto per cui è causa deve essere qualificato come fideiussione e il presente motivo d'appello deve essere accolto.
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Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza laddove ha ritenuto non provata l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale che ha dato origine alle fideiussioni da essi stipulate.
In particolare, i fideiussori affermano di aver prodotto, oltre al provvedimento sanzionatorio della
Banca d'LI, anche un centinaio di fideiussioni uguali al modello ABI sanzionato, stipulate dalla maggior parte delle banche italiane, evidenziando che, come ritiene pacificamente la giurisprudenza, tali produzioni sono sufficienti al fine di dimostrare l'esistenza dell'intesa.
Gli appellanti, inoltre, deducono che dalla nullità parziale delle fideiussioni deriva anche l'inefficacia delle stesse ex art. 1957 c.c., in quanto i crediti vantati dalla banca sono divenuti esigibili in data
19.06.2018 (data di comunicazione della decadenza del beneficio del termine alla debitrice principale)
e nessun'azione giudiziaria è stata intrapresa sino al 16.10.2020.
Gli appellanti ritengono al riguardo che non è sufficiente, nemmeno nei casi in cui sia prevista la clausola “a semplice richiesta scritta”, una richiesta stragiudiziale al debitore principale, in quanto la predetta clausola ha efficacia solo verso il fideiussore, mentre rimane necessaria un'azione giudiziale nei confronti del debitore principale.
I fideiussori evidenziano infine:
pagina 6 di 10 - che la società creditrice non ha adempiuto al proprio onere di continuare con diligenza le azioni contro il debitore principale, avendo atteso quasi due anni e mezzo prima di agire in giudizio, dopo le prime diffide stragiudiziali;
- che, qualora questa Corte decida nel senso di ritenere sufficiente una diffida stragiudiziale, non vi è alcuna prova che tali diffide siano state loro recapitate, non essendo stato prodotto il “fronte” degli avvisi di ricevimento delle stesse e non essendo certo che gli avvisi di ricevimento prodotti siano riferibili alle suddette diffide.
La società appellata ritiene, invece, che il motivo d'appello in esame sia infondato, poiché la controparte non ha assolto al proprio onere di provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale al momento della conclusione del contratto per cui è causa (2008). In particolare, parte creditrice evidenzia che il provvedimento sanzionatorio della Banca d'LI ha ad oggetto il solo periodo ricompreso tra il 2002 e il 2005.
Quanto ai modelli di fideiussione utilizzati da altre banche e prodotti in giudizio, le appellanti ritengono che essi non siano sufficienti a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale all'epoca della conclusione del contratto poiché tali documenti coprono un arco temporale troppo vasto.
Inoltre, la società creditrice ritiene che vi siano plurimi indizi idonei a dimostrare l'assenza di qualsivoglia intesa illecita all'epoca della stipulazione delle fideiussioni. In particolare, l'appellata ricorda:
- che l'ABI ha redatto un nuovo modello adeguandosi alle direttive della Banca d'LI;
- che molte banche, come dimostrato in giudizio, si sono adeguate modificando i testi delle fideiussioni proposte;
- che dopo il 2005 non è intervenuto nessun provvedimento sanzionatorio da parte dell'autorità di vigilanza.
L'appellata ulteriormente:
-rileva che, anche se dovesse essere dichiarata nulla la clausola di deroga al termine di cui all'art.1957, tale termine deve comunque dirsi implicitamente rinunciato sulla base delle ulteriori disposizioni del contratto, da cui si evince tale volontà;
-richiama l'orientamento consolidato presso questo Corte, che ritiene sufficiente l'intervento di una diffida stragiudiziale;
- ritiene che in base alle norme sull' interpretazione del contratto, in particolare gli art. 1362, 1363 e
1368 c. oltre che dell'art.2965 c.c., non possa che ricavarsi la volontà delle parti di non ritenere necessaria un'azione giudiziale;
pagina 7 di 10 -sostiene che, relativamente alla mancata ricezione delle diffide, non vi è alcuna prova della mancata produzione del “fronte” delle diffide e che controparte non ha mai eccepito di non averle ricevute.
Il secondo motivo è parzialmente fondato.
Il gravame è fondato nella parte in cui l'appellante afferma di aver dimostrato in giudizio l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale da cui sono scaturite le fideiussioni per cui è causa.
I fideiussori hanno dimostrato la corrispondenza lessicale dei contratti da loro sottoscritti con il modello ABI lesivo della concorrenza, oltre ad aver prodotto il provvedimento sanzionatorio della
Banca d'LI – al quale bisogna attribuire valore di prova privilegiata – e ad aver prodotto numerose ulteriori fideiussioni concluse successivamente al 2005 che riproducono ancora il medesimo schema.
Conseguentemente, deve essere dichiarata la nullità delle clausole n.2, 6 e 8 della fideiussione in esame e al contempo deve essere valutata l'eccezione relativa al rispetto del termine di cui all'art.1957 c.c. da parte della banca creditrice.
Sul punto, bisogna primariamente chiarire che, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla quale ha aderito anche questa Corte (si veda, ad esempio, Cass. 26/9/2017 n. 22346),
è sufficiente, in caso di fideiussioni contenti la clausola “a prima richiesta”, che nel termine di sei mesi previsto dall'art.1957 c.c. il creditore invii una richiesta di pagamento stragiudiziale al debitore principale.
Infatti, non potrebbe considerarsi “a prima richiesta” una fideiussione il cui adempimento è subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio, poiché tale onere priverebbe sostanzialmente la clausola in esame di ogni effetto. Una diversa interpretazione dell'art.1957 c.c. contrasterebbe pertanto con la volontà delle parti.
Per tali ragioni si ritiene che nel caso di specie l'invio stragiudiziale della diffida sia idoneo a interrompere il decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Occorre, tuttavia, individuare il dies a quo da cui far decorre il predetto termine, che per quanto riguarda i contratti di mutuo, quali quelli in oggetto, deve essere individuato nella scadenza dell'ultima rata.
Sul punto, la Suprema Corte ritiene che “l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse” (si veda Cass. 2301/04, e la sentenza di questa Corte n.1183 del 2024.).
pagina 8 di 10 Pertanto, dato che l'ultima rata di entrambi i contratti di mutuo sarebbe divenuta esigibile in data
30.06.2046, e considerato che la richiesta di pagamento stragiudiziale è intervenuta in data 19.06.2018, il termine di cui al 1957 c.c. deve dirsi rispettato.
Infine, risultano infondate le contestazioni relative agli avvisi di ricevimento delle predette missive, in quanto sono presenti in atti sia il retro, che il fronte delle stesse;
mentre risultano generiche e sprovviste di dimostrazione le allegazioni in merito alla possibile alterazione di tali documenti da parte della
Banca.
Ne consegue che, nonostante la nullità parziale della fideiussione per cui è causa, l'appello deve essere respinto.
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Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sono poste a carico dell'appellante e liquidate a favore dell'appellato coma da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Riguardo agli appellanti che hanno rinunciato agli atti del giudizio, nulla deve essere disposto in punto di spese, avendo le parti inteso compensarle.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando, nella causa n. RG. 1942\2024, avverso la sentenza n. 680/2024 del Tribunale di Busto Arsizio:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) condanna la società al pagamento a favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, quantificate per compensi in euro 14.250,00 Controparte_3
oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
3) dichiara ai sensi dell'art. 13, comma primo quarter DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna della società appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Milano,14 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Ernesta Occhiuto Domenico Camillo Bonaretti
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