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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 10660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10660 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 429 CO.1 C.P.C.
pronunciando nella causa n. 14780/2025 R.G.A.C. promossa da in persona dell'Avv. Francesco Elia, Avv. Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Loredana Leto) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, affinché venisse dichiarata non dovuta la somma di € 822,86, richiesta dall' con comunicazione del CP_1
31.10.2024, a titolo di ripetizione delle somme indebitamente e sulla prestazione ASPI nel periodo 01.09.2013 – 31.01.2014; il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi. Sosteneva, infatti, il ricorrente che la richiesta restitutoria avversaria dovesse ritenersi infondata, eccependo da una parte l'intervenuto decorso del termine di prescrizione ordinaria e, dall'altra, evidenziando come l'erogazione della prestazione oggetto di ripetizione fosse riconducibile ad un errore dell' atteso che, nel caso di specie, CP_1 ricorrevano i presupposti per poter procedere d'uffi a sospensione del benefico. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo CP_1 dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo lo stesso provvedut nnullare in autotutela il provvedimento in contestazione. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'ente convenuto ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo lo stesso provveduto ad annullare il provvedimento in contestazione, come da documentazione versata in atti (doc. 3 res.). Alla suddetta richiesta si è associata la parte ricorrente in sede di deposito delle note di trattazione scritta, insistendo per la vittoria delle spese di lite. Pertanto, alla luce delle dichiarazioni delle parti e della documentazione versata in atti, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, queste devono essere poste a carico dell' in applicazione del principio della soccombenza virtuale, e sono liquidate CP_1 come in di ivo. A tal riguardo si osserva, infatti, come lo stesso Ente, nel corso del presente giudizio, abbia provveduto ad annullare in autotutela il provvedimento in esame, motivando tale determinazione sulla scorta dell'intervenuto decorso del termine prescrizionale (cfr. doc. cit.).
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_1 di lite, liquid omplessivi € 251,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 24 ottobre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 429 CO.1 C.P.C.
pronunciando nella causa n. 14780/2025 R.G.A.C. promossa da in persona dell'Avv. Francesco Elia, Avv. Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Loredana Leto) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, affinché venisse dichiarata non dovuta la somma di € 822,86, richiesta dall' con comunicazione del CP_1
31.10.2024, a titolo di ripetizione delle somme indebitamente e sulla prestazione ASPI nel periodo 01.09.2013 – 31.01.2014; il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi. Sosteneva, infatti, il ricorrente che la richiesta restitutoria avversaria dovesse ritenersi infondata, eccependo da una parte l'intervenuto decorso del termine di prescrizione ordinaria e, dall'altra, evidenziando come l'erogazione della prestazione oggetto di ripetizione fosse riconducibile ad un errore dell' atteso che, nel caso di specie, CP_1 ricorrevano i presupposti per poter procedere d'uffi a sospensione del benefico. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo CP_1 dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo lo stesso provvedut nnullare in autotutela il provvedimento in contestazione. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'ente convenuto ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo lo stesso provveduto ad annullare il provvedimento in contestazione, come da documentazione versata in atti (doc. 3 res.). Alla suddetta richiesta si è associata la parte ricorrente in sede di deposito delle note di trattazione scritta, insistendo per la vittoria delle spese di lite. Pertanto, alla luce delle dichiarazioni delle parti e della documentazione versata in atti, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, queste devono essere poste a carico dell' in applicazione del principio della soccombenza virtuale, e sono liquidate CP_1 come in di ivo. A tal riguardo si osserva, infatti, come lo stesso Ente, nel corso del presente giudizio, abbia provveduto ad annullare in autotutela il provvedimento in esame, motivando tale determinazione sulla scorta dell'intervenuto decorso del termine prescrizionale (cfr. doc. cit.).
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_1 di lite, liquid omplessivi € 251,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 24 ottobre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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