Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 21/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 17/2026/M
Giudizio n. 46615
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE IA AG
rappresentata, ai sensi dell’art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 46615 del registro di segreteria, proposto da (omissis), nato ad (omissis) il (omissis), c.f. (omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, contro l’Inps, rappresentato e difeso dall’avvocato Mariateresa Nasso e il Ministero della difesa rappresentato e difeso dalla dottoressa Marzia Lettieri Barbato.
Udita, nella pubblica udienza del 19 gennaio 2026, tenuta con l’assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Foschetti, l’avv. Mariateresa Nasso per l’Inps. Nessuno presente per il Ministero della difesa e per il ricorrente.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 14 luglio 2025 il sig. (omissis), primo graduato dell’Esercito italiano in congedo dal (omissis), ricorre avverso il silenzio rifiuto maturato in relazione all’atto di diffida e messa in mora notificato in data 07.04.2025 all’Inps e chiede che sia riconosciuto il suo diritto a percepire la pensione privilegiata.
1.1. Innanzitutto, descrive nel dettaglio la sua partecipazione a molteplici missioni internazionali di pace in teatri operativi collocati in territori colpiti da bombardamenti ed altamente inquinati da residui derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causate dall’esplosione di munizioni all’uranio impoverito.
1.2. Evidenzia che nel luglio del 2019, a causa di malesseri, si sottoponeva ad esami clinici a esito dei quali il 24.9.2019 gli veniva diagnosticata una “leucemia linfatica cronica in stadio iniziale”.
Il 20.12.2019 presentava all’Amministrazione una domanda finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo nonché del riconoscimento dello status di “soggetto equiparato alle vittime del dovere” per la concessione dei benefici previsti dal d.P.R. n. 243/2006.
Il (omissis) la CMO di (omissis) gli notificava il verbale con il quale è stato giudicato “non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato. Da collocare in congedo assoluto. Si reimpiegabile, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa”. Transitava, quindi, nel personale civile del Ministero della difesa.
Il Comitato di verifica delle cause di servizio, con il parere n. (omissis), reso nel corso dell’adunanza n. (omissis), del (omissis) esprimeva parere negativo al riconoscimento dei benefici di cui al d.P.R. n. 243/2006 e, sulla base di tale parere, il Ministero della difesa in data 30.6.2021 respingeva la sua istanza.
Il sig. (omissis) adiva quindi il Tribunale di Bologna, Sezione lavoro, che, con sentenza n. (omissis), del (omissis), gli riconosceva lo status di “equiparato alle vittime del dovere”, ritenendo l’infermità da egli sofferta quale dipendente da causa di servizio “per le particolari condizioni ambientali ed operative di missione” di cui al d.P.R. n. 243/2006 con accertata invalidità permanente in misura del 60%. Tale sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Bologna con la sentenza n. (omissis), del (omissis).
Sulla base di quanto sopra l’odierno ricorrente il 14.1.2025 ha chiesto l’attribuzione del trattamento pensionistico privilegiato diretto di 5° categoria, tabella A annessa al d.P.R. n. 915/78, sostenendo che il nuovo rapporto quale dipendente civile dell’Amministrazione della difesa è caratterizzato da un impiego del tutto diverso da quello svolto quale militare in servizio e che, dunque, ricorrerebbero i presupposti per il cumulo del richiesto trattamento pensionistico con quello di servizio.
Non ricevendo risposta, in data 07.04.2025 ha diffidato l’Inps chiedendo una risposta nel termine di 60 giorni; tuttavia, secondo quanto dallo stesso ricorrente sostenuto, anche alla diffida non è stato dato riscontro.
1.3. Il ricorrente ritiene che la grave infermità sofferta sia da ricondurre al servizio prestato ed evidenzia come le analisi del sangue eseguite nei suoi confronti nel 2019 abbiano consentito di rilevare la presenza di livelli di metalli pesanti nettamente superiori rispetto a quelli della popolazione media italiana e, più precisamente, di micro e nanoparticelle di metalli pesanti, induttori di malattie tumorali.
Essendo stato posto in congedo a seguito dell’infermità in argomento, chiede che sia riconosciuto il suo diritto alla pensione privilegiata e che, inoltre, sia erogata in cumulo con il trattamento di servizio in forza di quanto previsto dal del d.P.R. n. 1092/1973 e, in particolare dall’art. 139 per il quale “La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti […]”. In proposito, sostiene che, essendo transitato nei ruoli civili dell’Amministrazione della difesa con incarico di assistente amministrativo, tale rapporto sarebbe diverso da quello in relazione al quale aveva prestato servizio nell’Esercito italiano.
In merito all’entità della menomazione subita, richiama la valutazione del Centro medico legale Inps di (omissis) che in data 10.12.2024 ha affermato la sua totale e permanente inabilità lavorativa in misura del 100%, nonché una relazione medico-legale che afferma l’aggravamento delle sue condizioni tale da far ascrivere l’infermità da cui è affetto alla 2° categoria, della tabella A.
1.4. Nel rassegnare le conclusioni il ricorrente chiede:
- in via istruttoria, che sia acquisita la documentazione relativa all’istruttoria eseguita in conseguenza della domanda presentata in data 24.01.2025;
- ancora in via istruttoria, che sia disposto un accertamento medico in contraddittorio tra le parti con la garanzia dell’assistenza di medici di fiducia presso un Istituto pubblico terzo;
- nel merito, in via principale che sia dichiarato il proprio diritto al riconoscimento della pensione privilegiata di 2° categoria, tab. A annessa al d.P.R. n. 915/78 dell’infermità “leucemia linfatica cronica” e, per l’effetto, che siano condannate le Amministrazioni resistenti a corrispondere in suo favore il relativo trattamento economico (esente da IRPEF perché vittima del dovere) con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto a quella di effettivo soddisfo;
- in via subordinata, che sia dichiarato il proprio diritto al riconoscimento della pensione privilegiata di 2° categoria, tab. A e per l’effetto che siano condannate le Amministrazioni resistenti a corrispondere in suo favore il relativo trattamento economico (esente da IRPEF perché vittima del dovere) con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese.
2. L’Inps si è costituito con una memoria depositata in data 4 dicembre 2025. 2.1. Evidenzia che i fatti contestati dal ricorrente non rientrano nella discrezionalità dell’Istituto previdenziale ed afferma che le statuizioni contenute nelle sentenze del Tribunale del lavoro di Bologna e della Corte d’appello di Bologna non avrebbero alcun rilievo nell’odierno giudizio, non avendo l’Inps partecipato agli accertamenti giudiziali, né comporterebbero automaticamente la concessione della pensione privilegiata, poiché l’erogazione del beneficio richiederebbe il parere favorevole del Comitato per la verifica delle cause di servizio, anche perché le pronunce giudiziali richiamate dal ricorrente riguarderebbero unicamente lo status di “soggetto equiparato a vittima del dovere”.
2.2. In subordine, chiede che il consulente tecnico d’ufficio venga individuato nel Collegio medico legale istituito presso la sede centrale della Corte dei conti, ovvero in quello istituito presso il Ministero della difesa. Ciò, per poter beneficiare dell’elevata qualificazione tecnico-professionale dei componenti del Collegio medico legale nelle materie oggetto di giudizio e, al contempo, per assicurare un risparmio per l’erario rispetto alla nomina di un consulente privato.
2.3. Domanda, altresì l’estromissione dal giudizio, affermando che gli atti di quest’ultimo sono di competenza del Ministro della difesa.
2.4. Nel rassegnare le conclusioni, chiede:
- in via preliminare, che sia dichiarato il difetto di legittimazione dell’Inps in ordine agli atti emessi dal Ministero della difesa;
- in subordine, il rigetto del ricorso.
Con vittoria di spese.
3. Il Ministero della difesa si è costituito, tardivamente, depositando una memoria in data 10 dicembre 2025.
3.1. Preliminarmente, comunica che, acquisite le sentenze del Giudice ordinario, in data 24/10/2025 ha riaperto il procedimento istruttorio presso il Comitato di verifica per le cause di servizio al fine del riesame e/o dell’annullamento del parere negativo inerente la riconducibilità della malattia de qua alle particolari condizioni ambientali e/o operative di missione, con richiesta di riesame del parere negativo di dipendenza da fatti di servizio della patologia oncologica in argomento.
Evidenzia, inoltre, che con ricorso proposto davanti al TAR Emilia-Romagna, tuttora pendente, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto che ha negato la dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo per l’infermità dalla quale è affetto.
3.2. In via pregiudiziale, eccepisce il difetto di giurisdizione in ordine all’impugnato silenzio dell’Istituto previdenziale, formatosi sulla domanda di pensione privilegiata e sull’atto di diffida, notificato solo all’Inps e non anche all’Amministrazione della difesa, riferito alla richiesta di pensione privilegiata di 5° categoria.
Ricorda, infatti, che la materia, afferente la conclusione, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, del procedimento istruttorio sotteso al riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, o al suo diniego, nei tempi procedimentali previsti, rientra nelle attribuzioni del Giudice amministrativo, concretizzando la fattispecie del silenzio inadempimento.
3.3. Eccepisce l’inammissibilità della domanda giudiziale non essendosi l’Amministrazione determinata previamente in via amministrativa, giacché non sarebbe sufficiente la mera proposizione di un’istanza.
In ogni caso, la richiesta di riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato di 2° categoria, secondo il Ministero della difesa, avrebbe dovuto essere presentata con le forme previste la domanda di aggravamento, giacché il CTU incaricato dal Giudice ordinario, con parere recepito da quest’ultimo, ha riconosciuto solo la 5° categoria.
3.4. Chiede in via pregiudiziale l’estromissione dal giudizio in quanto l’emissione del provvedimento di riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato rientrerebbe nella sfera di attribuzioni dell’Inps.
3.5. In subordine, chiede che, in caso di accoglimento della domanda giudiziale, gli arretrati pensionistici decorrano dal 01/02/2025, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, in ulteriore subordine, che gli emolumenti accessori eventualmente spettanti siano attribuiti sulla base dei criteri fissati dalle sentenze delle Sezioni riunite di questa Corte n. 10/2002/QM e n. 6/2008/QM.
4. In data 12 dicembre 2025 la difesa del ricorrente ha depositato alcune pronunce giurisprudenziali.
5. Nella medesima data, il Ministero della difesa ha depositato il fascicolo amministrativo dal quale emerge, tra l’altro, che in data 23 ottobre 2025 e 5 dicembre 2025 il menzionato Ministero ha chiesto al Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze di riesaminare le valutazioni già espresse in merito alla patologia del ricorrente, alla luce della pronuncia del Giudice ordinario che lo ha riconosciuto come soggetto equiparato alle “vittime del dovere”.
6. All’udienza del 15 dicembre 2025 questo Giudice, a seguito della discussione, ha dettato a verbale la seguente ordinanza: “Considerato che per l’esatta definizione della questione in esame, di natura tecnica, si ritiene necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione e, in particolare disporre di una CTU, si affida un incarico di consulenza tecnica di ufficio al dott. GI Maria RE, medico chirurgo specializzato in ematologia e oncologia clinica, iscritto all’albo dei periti presso il Tribunale di Bologna. La trattazione del giudizio è rinviata all’udienza del 19 gennaio 2026 h. 11,30 nel corso della quale il consulente stesso assumerà l’incarico e presterà giuramento. Le parti potranno ricusarlo entro il 07 gennaio per ragioni di incompatibilità. Inoltre, si dispone che il ricorrente depositi entro il 12 gennaio 2026 la domanda che ha presentato in data 20.12.2019, con la quale ha chiesto il riconoscimento di status di soggetto equiparato alle vittime del dovere”.
7. In data 19 dicembre 2025 parte ricorrente ha esitato l’ordinanza istruttoria di questa Corte depositando la domanda del 20.12. 2019 di riconoscimento di status di soggetto equiparato alle vittime del dovere. Inoltre, ha depositato una nota con la quale ha nominato un consulente tecnico di parte.
8. Il 16 gennaio 2026 il ricorrente ha altresì depositato un certificato medico relativo al proprio stato di salute redatto in data 12 dicembre 2025, oltre a note di udienza sostanzialmente ricognitive di quanto già contenuto nella documentazione versata nel fascicolo di causa.
9. Nel corso dell’udienza del 19 gennaio 2026 questa Corte in composizione monocratica ha dettato la seguente ordinanza a verbale: “L’incarico affidato al dott. GI Maria Re ha ad oggetto la corretta ascrizione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente: se alla 2° o alla 5° categoria di cui alla tabella A, legge n. 834/1981, sulla base della situazione da far risalire al 24 gennaio 2025, data di presentazione all’Inps della domanda di riconoscimento della pensione privilegiata.
Comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali dovrà essere data alle parti, che sono autorizzate a produrre direttamente al nominato CTU, nel termine di 20 giorni da tale data, ogni ulteriore documentazione amministrativa e sanitaria utile al fine del decidere. Il ricorrente e l’Inps hanno già provveduto a nominare propri consulenti di fiducia, mentre il Ministero della difesa ha facoltà di procedere anch’esso a nominarne uno, dandone notizia al CTU.
Il CTU dovrà trasmettere alle parti e depositare al fascicolo on line uno schema della propria relazione sul quesito di cui sopra entro il 20 marzo 2026. Le parti entro il 5 aprile 2026 potranno trasmettere osservazioni su tale schema. Entro il 20 aprile la relazione definitiva dovrà essere depositata dal CTU al fascicolo on line di questa Corte tramite il sistema DAeD. Nella relazione definitiva il CTU dovrà dare conto delle eventuali osservazioni dei consulenti di parte e prendere specificamente posizione su di esse.
Il Giudice autorizza l’accesso del CTU al fascicolo on line per l’esame della documentazione prodotta dalle parti.
La trattazione del giudizio è rinviata all’udienza del’11 maggio 2026, alle ore 11.30”.
Il consulente sopra menzionato ha poi dichiarato l’insussistenza di cause di conflitto di interessi e ha prestato giuramento.
DIRITTO
1. In via del tutto preliminare occorre evidenziare che, come evidenziato nella parte in fatto, la costituzione del Ministero della difesa è tardiva poiché, ai sensi del disposto di cui all’art. 156 codice della giustizia contabile, sarebbe dovuta avvenire “almeno dieci giorni prima dell’udienza”, mediante “deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale”.
Tale costituzione effettuata con memoria depositata in data 10 dicembre 2025, nonostante la regolare e tempestiva notifica del ricorso e del d.f.u. eseguita a mezzo PEC, comporta la decadenza dalle eccezioni in senso stretto. Tale decadenza ha carattere assoluto e inderogabile, e le relative violazioni sono rilevabili d’ufficio dal Giudice, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene, atteso che il regime delle preclusioni è posto non solo a tutela dell’interesse di parte, ma anche dell’interesse pubblico al corretto, celere e concentrato andamento del processo.
Quanto sopra non implica comunque l’impossibilità di articolare difese di merito, oltre che eccezioni rilevabili d’ufficio.
2. In via pregiudiziale, questa Corte deve scrutinare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero della difesa, giacché, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio, non soggiace al regime delle preclusioni conseguenti alla tardività della costituzione.
La giurisdizione di questa Corte dev’essere affermata in quanto, anche se il ricorso formalmente è stato presentato avverso il silenzio dell’Inps, il petitum sostanziale ha ad oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire la pensione privilegiata.
3. Preliminarmente, è necessario scrutinare la richiesta di estromissione formulata dal Ministero della difesa, anch’essa rilevabile d’ufficio e non soggetta al regime delle preclusioni.
Se effettivamente unica parte necessaria nel giudizio pensionistico intentato nei confronti di un dipendente pubblico in pensione è, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’Inps, tuttavia ciò non esclude la concorrente legittimazione del Ministero competente.
Nel giudizio odierno non si può accogliere la richiesta di estromissione, anche in ragione dell’utilità per questa Corte di conoscere lo stato del procedimento eventualmente riaperto a seguito del passaggio in giudicato del giudizio civile avente a oggetto la malattia dalla quale è affetto il ricorrente, procedimento di competenza dell’Amministrazione già di appartenenza di quest’ultimo.
4. Anche l’Inps chiede che sia dichiarato il proprio difetto di legittimazione, seppur limitatamente agli atti emessi dal Ministero della difesa.
In proposito, è utile richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Sezione per la quale nei giudizi azionati da ricorrenti in quiescenza unica parte necessaria a resistere è l’Inps, in quanto competente ad erogare la pensione in favore del ricorrente. Tale riconoscimento implica comunque la capacità di contraddire rispetto all’intera vicenda processuale.
Ne consegue la piena legittimazione passiva dell’Istituto previdenziale.
5. Sempre in via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità, formulata dal Ministero della difesa, rilevabile d’ufficio e non soggetta a preclusioni.
Ricorda, il Ministero della difesa, che per poter considerare integrato il requisito di cui all’art. 153, comma 1, lett. b) non è sufficiente la mera proposizione di un’istanza.
L’eccezione è priva di pregio. L’art. 153, comma 1, lett. b), stabilisce l’inammissibilità del ricorso nel caso in cui “si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”. Agli atti risulta non solo un’istanza all’Inps, ma altresì un successivo atto di diffida, regolarmente trasmesso all’Istituto previdenziale con posta raccomandata in data 7 aprile 2025; né, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, occorre che sia altresì diffidata l’Amministrazione già di appartenenza.
È vero che con la precedente istanza di riconoscimento è stato domandato all’Inps il riconoscimento della pensione privilegiata di 5° categoria e, nel rispetto del requisito di ammissibilità in argomento occorre che sia rispettata una simmetria tra previa istanza e ricorso giurisdizionale; tuttavia, tale simmetria può essere ravvisata giacché è stata comunque richiesta all’Amministrazione la pensione privilegiata, seppur di diversa categoria.
Pertanto, il ricorso è ammissibile.
6. Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando:
- respinge le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate da entrambe le parti resistenti;
- respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione;
- respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso.
Spese al definitivo.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.
Il Giudice Cons. Riccardo Patumi
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il giorno 21 gennaio 2026 p. Il Direttore di Segreteria Dott.ssa Lucia Caldarelli
(f.to digitalmente)
In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Bologna, 21 gennaio 2026 p. Il Direttore di Segreteria Dott.ssa Lucia Caldarelli (f.to digitalmente)