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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2185/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2185/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 21.10.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] in [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Francese
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 02.10.2025 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio in data 29.06.2014 nel comune di Battipaglia (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 47 P. II S. A anno 2014 e che dalla loro unione erano nati
(10.01.2019) e (12.03.2022). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha Per_1 Per_2 omologato la separazione personale dei suddetti coniugi con decreto n. cron. 1415/2022 del
21/02/2022 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati 1 R.V.G. 2185/2025
portandosi reciproco rispetto;
il sig. continuerà a versare mensilmente alla sig.ra Parte_2
, a titolo di assegno di mantenimento e spese straordinarie, entro il giorno 15 , la Parte_1 somma di euro 150,00 per ogni figlio, somma da aggiornarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici Istat a decorrere da un anno dopo l'omologazione della separazione;
Nulla muta in merito all'affidamento condiviso e al diritto di visita, così come stabilito in sede di separazione;
I coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra questione patrimoniale al di fuori di questo atto e, pertanto, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
21.10.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
2 R.V.G. 2185/2025
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 29.06.2014 nel comune di Battipaglia (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 47 P. II S. A anno
2014 tra , nata il [...] in [...], C.F.: Parte_1
e , nato il [...] in [...], C.F.: C.F._1 Parte_2
, alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2185/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 21.10.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] in [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Francese
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 02.10.2025 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio in data 29.06.2014 nel comune di Battipaglia (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 47 P. II S. A anno 2014 e che dalla loro unione erano nati
(10.01.2019) e (12.03.2022). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha Per_1 Per_2 omologato la separazione personale dei suddetti coniugi con decreto n. cron. 1415/2022 del
21/02/2022 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati 1 R.V.G. 2185/2025
portandosi reciproco rispetto;
il sig. continuerà a versare mensilmente alla sig.ra Parte_2
, a titolo di assegno di mantenimento e spese straordinarie, entro il giorno 15 , la Parte_1 somma di euro 150,00 per ogni figlio, somma da aggiornarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici Istat a decorrere da un anno dopo l'omologazione della separazione;
Nulla muta in merito all'affidamento condiviso e al diritto di visita, così come stabilito in sede di separazione;
I coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra questione patrimoniale al di fuori di questo atto e, pertanto, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
21.10.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
2 R.V.G. 2185/2025
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 29.06.2014 nel comune di Battipaglia (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 47 P. II S. A anno
2014 tra , nata il [...] in [...], C.F.: Parte_1
e , nato il [...] in [...], C.F.: C.F._1 Parte_2
, alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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