Versione
1 gennaio 1993
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19 dicembre 1996
19 dicembre 1996
Art. 25. (( (Art. 14 Cod. Str.)
(Attivita' di tutela delle strade)
1. Nell'espletamento dei servizi di polizia stradale di competenza, le amministrazioni alle quali appartiene il personale di cui all'articolo 12, comma 3, del codice, provvedono direttamente a svolgere tutte le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio.
2. Qualora gli enti proprietari di strade non abbiano nella loro struttura amministrativa uffici preposti specificamente a tali servizi, essi provvedono ad inviare, entro cinque giorni dall'accertamento, la segnalazione della violazione agli organi esercenti servizi di polizia stradale, che provvedono a svolgere le ulteriori fasi del procedimento.
3. Qualora la violazione non sia stata contestata all'atto dell'accertamento, l'organo di polizia stradale destinatario della segnalazione di cui al comma 2, provvede alla verbalizzazione ed alla notifica, con indicazione dell'agente che ha effettuato l'accertamento.))
(Attivita' di tutela delle strade)
1. Nell'espletamento dei servizi di polizia stradale di competenza, le amministrazioni alle quali appartiene il personale di cui all'articolo 12, comma 3, del codice, provvedono direttamente a svolgere tutte le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio.
2. Qualora gli enti proprietari di strade non abbiano nella loro struttura amministrativa uffici preposti specificamente a tali servizi, essi provvedono ad inviare, entro cinque giorni dall'accertamento, la segnalazione della violazione agli organi esercenti servizi di polizia stradale, che provvedono a svolgere le ulteriori fasi del procedimento.
3. Qualora la violazione non sia stata contestata all'atto dell'accertamento, l'organo di polizia stradale destinatario della segnalazione di cui al comma 2, provvede alla verbalizzazione ed alla notifica, con indicazione dell'agente che ha effettuato l'accertamento.))
Commentari • 12
- 1. Codice della strada aggiornatoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 settembre 2006 · 125.47792
Giurisprudenza • 10
- 1. Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 1380Provvedimento: […] per effetto dell'art. 67, comma 2, lett. b), L. n. 69/2009: per effetto del nuovo testo dell'articolo citato si è passati da un regime legale impostato sulla solidarietà ad uno opposto, imperniato sull'accollo pro quota delle spese processuali nei processi con pluralità di condannati. […] Milano, sostenendo la competenza del Giudice dell'incidente di esecuzione penale. […] Tale assunto trova conferma, quanto a tale ipotesi, nella nota ministeriale del 14-07-2009, emessa in attuazione della richiamata L. n. 69/2009, nella quale è stabilito che le spese processuali poste a carico del condannato devono essere quantificate per intero e suddivise pro quota in parti uguali.Leggi di più...
- accollo pro quota·
- motivazione per relationem·
- opposizione a cartella esattoriale·
- solidarietà passiva·
- art. 91 c.p.c.·
- art. 615 c.p.c.·
- spese processuali penali·
- legittimazione passiva·
- art. 535 c.p.p.·
- art. 2 d.lgs. n. 241/1990