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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/01/2024, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
3793/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata Prima Sezione Civile, Collegio B, riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Silvia Blasi Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3793/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Ambrosino giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Torre del Greco alla via Nazionale 478/E
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
) rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Noce giusta procura in atti ed elettivamente
[...]
domiciliato presso il suo studio, sito in Portici (NA) alla Via Armando Diaz n. 67
RICORRENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.12.2023, i difensori delle parti hanno chiesto l'omologa della separazione alle condizioni come modificate nei nuovi accordi depositati in data 11.12.2023.
Il P.M., in data 08.01.2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.08.2023, e hanno dedotto di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Torre del Greco in data 21.09.2005 nel corso del quale non sono nati figli;
che la è disoccupata mentre il è lavoratore dipendente della società e di Pt_1 CP_1 Org_1
essere comproprietari, nella misura del 50% ciascuno, di un appartamento sito in Torre del Greco con annesso box di pertinenza;
di essere addivenuti alla decisione di separarsi consensualmente, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i medesimi.
Pertanto, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso.
Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al giudice relatore per il giorno 22.11.2023, la causa è stata rinviata su richiesta del difensore del , atteso l'impedimento a comparire del CP_1
difensore della , oltre che per valutare i rilievi sollevati in quella stessa sede dal giudice Pt_1 delegato in ordine al contenuto dell'accordo, ovvero con riguardo alla previsione del trasferimento immobiliare e alla documentazione a tal fine necessaria. Disposta la trattazione cartolare della successiva udienza, con ordinanza depositata in data 14.12.2023, preso atto del nuovo accordo raggiunto dalle parti e depositato in data 11.12.2023, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Tanto premesso, risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito anche nelle note ex art. 127 ter c.p.c. la volontà di non riconciliarsi.
Dunque, risultando le condizioni stabilite nel nuovo accordo depositato dalle parti in data 11.12.2023 non in contrasto con norme imperative, va omologata la separazione alle condizioni concordate dai coniugi e riportate in dispositivo.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
04.06.1976, e , nato a [...] il [...], alle condizioni Controparte_1
concordate e di seguito riportate:
1. i coniugi restano autorizzati a vivere separati e a fissare la loro residenza, domicilio e dimora ove riterranno opportuno;
2 2. per espresso accordo fra le parti, la casa coniugale e la relativa pertinenza, sita in Torre del Greco al viale Europa n. 30, nonché il box-garage che ne costituisce ulteriore pertinenza, individuati e descritti alla lettera “d” della narrativa dell'accordo depositato in data 11.12.2023, vengono lasciati nella disponibilità materiale e, pertanto, nel possesso esclusivo del IG. CP_1
con conseguente obbligo del coniuge a rilasciarli;
[...] Parte_1
3. per espresso accordo fra le parti la IG.ra si obbliga a cedere e a trasferire a titolo Parte_1
oneroso al IG. , che accetta, la quota di proprietà di cui la stessa è titolare di Controparte_1
entrambi i cespiti immobiliari descritti ai capi A e B che seguono, e, precisamente:
A) Unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Torre del Greco al Viale Europa n. 30
(già Via Litoranea n. 26 - IlI Tronco), catastalmente Via Litoranea n. 26, e precisamente: appartamento avente accesso dalla prima porta a sinistra per chi entra dall'androne posto al piano terra della scala unica, contraddistinto dal n. int. 1 (uno), composto di quattro vani ed accessori, confinante con: - appartamento contraddistinto dal n. int. 2 (due); - cassa scale, androne e vano ascensore;
- area scoperta;
riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Torre del Greco fol. 33, p.lla 364, sub. 2, Via Litoranea n. 26, piano: T-S/1, cat. A/3, cl. 1, vani 6,5, R.C. Euro
453,19. Al suddetto appartamento è annesso il locale cantinato sito al primo piano sottostrada dello stesso fabbricato raffigurato nella planimetria catastale unitamente all'appartamento confinante con: - terrapieno - corridoio comune - locale cantina attiguo di proprietà di terzi. Si precisa, ancora, che 'assunto obbligo di vendita è altresì comprensivo dei diritti di comproprietà pari ad un ottavo dell'intero, di cui la cede il suo 1/16, del locale cantinato posto nel Pt_1
medesimo fabbricato della consistenza di circa 75 mq. confinante con: terrapieno per due lati e rampa di accesso, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Torre del Greco per
125/1000, fol. 33, p.lla 364, sub 12, VIA LITORANEA n. 26 piano: S/1, cat. C/2, cl. 7, mq. 75,
R.C. Euro 418,33;
B) immobile sito in Torre del Greco (NA) al Viale Europa n. 5 (catastalmente Via Litoranea), e precisamente:
- locale garage pertinenziale, della superficie catastale di mq. 89, confinante nel suo insieme a nord con terrapieno e con proprietà ora o già a est con proprietà ora o già Persona_1
e a sud con viale comune e a ovest con proprietà ora o già Pt_2 Persona_1 Per_2
[...]
Il tutto è riportato in Catasto Fabbricati di Torre del Greco al foglio 31, p.lla 1465, sub. 42, Via
Litoranea piano S.1, cat. C/6, cl. 6, consistenza 80 mq., superficie catastale 89 mq., con la rendita di euro 326,40;
3 4. il prezzo della cessione è concordato tra le parti in complessivi euro 22.500,00 (ventiduemila cinquecento euro/00) da imputarsi per euro 17.500 (diciassettemilacinquecento euro) ai cespiti indicati al punto 3/A (appartamento e relative pertinenze) ed euro 5.000 (cinquemila) al cespite pertinenziale di cui al capo 3/B (box – garage);
5. tale importo è stato già corrisposto dal IG. al coniuge , che lo Controparte_1 Parte_1
ha accettato, contestualmente alla sottoscrizione del ricorso introduttivo mediante i seguenti assegni circolari:
- assegno circolare emesso da in data 24.07.2023 – non trasferibile di euro 16.500 Org_2
(sedicimilacinquecento euro) all'ordine di numero 0372334759-04; Parte_1
- assegno circolare emesso da – in data 24.07.2023 non trasferibile Organizzazione_3 di euro 6.000 (seimila euro) all'ordine di numero 3700362569-07; Parte_1
6. la IG.ra , intervenuta l'omologazione della separazione e dei patti, si obbliga, Parte_1
pertanto, al trasferimento dei propri diritti immobiliari sui cespiti immobiliari sopra descritti in favore del IG. , a dare esecuzione alla vendita con scrittura pri vata autenticata Controparte_1
o con atto pubblico che sarà rogato da notaio di fiducia del IG. con Controparte_1
riconoscimento espresso che il prezzo è stato già pagato in sede di separazione consensuale con gli assegni indicati al capo 5 che precede;
7. il IG. si accolla interamente il pagamento delle rate residue sia del mutuo Controparte_1 per acquisto prima casa gravante sull'immobile oggetto di cessione Rep. 18928 del 17.06.2021 registrato all' 26740/1T che del mutuo per liquidità Repertorio 18929 del Organizzazione_4
17.06.2021 Registrato al num. 26744/1T, indipendentemente da eventuali Organizzazione_4
variazioni del tasso e/o variazione della rata periodica di mutuo, ed indipendentemente dalla mancata liberazione da parte della banca mutuante della IGnora , la quale, nella Parte_1 ipotesi di qualunque richiesta di pagamento avanzata nei suoi confronti dall'istituto di credito mutuante, agirà in rivalsa nei confronti del IG. per ogni esborso e qualunque Controparte_1
pagamento connesso e consequenziale all'odierna cessione, ivi comprese le spese per la cancellazione finale della ipoteca e quelle per l'estinzione del mutuo. Ciò posto, prescindendo dalla volontà dell'istituto mutuante, con la sottoscrizione del presente atto il IG. CP_1
si accolla il residuo debito dei richiamati mutui, con espressa manleva e totale
[...]
liberazione della IG.ra da qualunque obbligazione nei confronti della banca e ad Parte_1
esso connessa;
8. oltre al predetto obbligo di vendita della quota di comproprietà degli immobili dalla IG.ra al IG. , il IG. sarà tenuto a versare alla IG.ra Pt_1 CP_1 Controparte_1 Parte_1
, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, entro e non oltre il giorno 01 di ogni
[...]
4 mese, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta euro/00) che verrà annualmente aggiornata secondo la variazione dell'indice ISTAT, come per legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 436 parte 2 Serie A
Ufficio 1 dei registri di matrimonio del Comune di Torre del Greco dell'anno 2005);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di conIGlio del 9.01.2024.
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Silvia Blasi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata Prima Sezione Civile, Collegio B, riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Silvia Blasi Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3793/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Ambrosino giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Torre del Greco alla via Nazionale 478/E
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
) rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Noce giusta procura in atti ed elettivamente
[...]
domiciliato presso il suo studio, sito in Portici (NA) alla Via Armando Diaz n. 67
RICORRENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.12.2023, i difensori delle parti hanno chiesto l'omologa della separazione alle condizioni come modificate nei nuovi accordi depositati in data 11.12.2023.
Il P.M., in data 08.01.2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.08.2023, e hanno dedotto di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Torre del Greco in data 21.09.2005 nel corso del quale non sono nati figli;
che la è disoccupata mentre il è lavoratore dipendente della società e di Pt_1 CP_1 Org_1
essere comproprietari, nella misura del 50% ciascuno, di un appartamento sito in Torre del Greco con annesso box di pertinenza;
di essere addivenuti alla decisione di separarsi consensualmente, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i medesimi.
Pertanto, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso.
Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al giudice relatore per il giorno 22.11.2023, la causa è stata rinviata su richiesta del difensore del , atteso l'impedimento a comparire del CP_1
difensore della , oltre che per valutare i rilievi sollevati in quella stessa sede dal giudice Pt_1 delegato in ordine al contenuto dell'accordo, ovvero con riguardo alla previsione del trasferimento immobiliare e alla documentazione a tal fine necessaria. Disposta la trattazione cartolare della successiva udienza, con ordinanza depositata in data 14.12.2023, preso atto del nuovo accordo raggiunto dalle parti e depositato in data 11.12.2023, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Tanto premesso, risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito anche nelle note ex art. 127 ter c.p.c. la volontà di non riconciliarsi.
Dunque, risultando le condizioni stabilite nel nuovo accordo depositato dalle parti in data 11.12.2023 non in contrasto con norme imperative, va omologata la separazione alle condizioni concordate dai coniugi e riportate in dispositivo.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
04.06.1976, e , nato a [...] il [...], alle condizioni Controparte_1
concordate e di seguito riportate:
1. i coniugi restano autorizzati a vivere separati e a fissare la loro residenza, domicilio e dimora ove riterranno opportuno;
2 2. per espresso accordo fra le parti, la casa coniugale e la relativa pertinenza, sita in Torre del Greco al viale Europa n. 30, nonché il box-garage che ne costituisce ulteriore pertinenza, individuati e descritti alla lettera “d” della narrativa dell'accordo depositato in data 11.12.2023, vengono lasciati nella disponibilità materiale e, pertanto, nel possesso esclusivo del IG. CP_1
con conseguente obbligo del coniuge a rilasciarli;
[...] Parte_1
3. per espresso accordo fra le parti la IG.ra si obbliga a cedere e a trasferire a titolo Parte_1
oneroso al IG. , che accetta, la quota di proprietà di cui la stessa è titolare di Controparte_1
entrambi i cespiti immobiliari descritti ai capi A e B che seguono, e, precisamente:
A) Unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Torre del Greco al Viale Europa n. 30
(già Via Litoranea n. 26 - IlI Tronco), catastalmente Via Litoranea n. 26, e precisamente: appartamento avente accesso dalla prima porta a sinistra per chi entra dall'androne posto al piano terra della scala unica, contraddistinto dal n. int. 1 (uno), composto di quattro vani ed accessori, confinante con: - appartamento contraddistinto dal n. int. 2 (due); - cassa scale, androne e vano ascensore;
- area scoperta;
riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Torre del Greco fol. 33, p.lla 364, sub. 2, Via Litoranea n. 26, piano: T-S/1, cat. A/3, cl. 1, vani 6,5, R.C. Euro
453,19. Al suddetto appartamento è annesso il locale cantinato sito al primo piano sottostrada dello stesso fabbricato raffigurato nella planimetria catastale unitamente all'appartamento confinante con: - terrapieno - corridoio comune - locale cantina attiguo di proprietà di terzi. Si precisa, ancora, che 'assunto obbligo di vendita è altresì comprensivo dei diritti di comproprietà pari ad un ottavo dell'intero, di cui la cede il suo 1/16, del locale cantinato posto nel Pt_1
medesimo fabbricato della consistenza di circa 75 mq. confinante con: terrapieno per due lati e rampa di accesso, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Torre del Greco per
125/1000, fol. 33, p.lla 364, sub 12, VIA LITORANEA n. 26 piano: S/1, cat. C/2, cl. 7, mq. 75,
R.C. Euro 418,33;
B) immobile sito in Torre del Greco (NA) al Viale Europa n. 5 (catastalmente Via Litoranea), e precisamente:
- locale garage pertinenziale, della superficie catastale di mq. 89, confinante nel suo insieme a nord con terrapieno e con proprietà ora o già a est con proprietà ora o già Persona_1
e a sud con viale comune e a ovest con proprietà ora o già Pt_2 Persona_1 Per_2
[...]
Il tutto è riportato in Catasto Fabbricati di Torre del Greco al foglio 31, p.lla 1465, sub. 42, Via
Litoranea piano S.1, cat. C/6, cl. 6, consistenza 80 mq., superficie catastale 89 mq., con la rendita di euro 326,40;
3 4. il prezzo della cessione è concordato tra le parti in complessivi euro 22.500,00 (ventiduemila cinquecento euro/00) da imputarsi per euro 17.500 (diciassettemilacinquecento euro) ai cespiti indicati al punto 3/A (appartamento e relative pertinenze) ed euro 5.000 (cinquemila) al cespite pertinenziale di cui al capo 3/B (box – garage);
5. tale importo è stato già corrisposto dal IG. al coniuge , che lo Controparte_1 Parte_1
ha accettato, contestualmente alla sottoscrizione del ricorso introduttivo mediante i seguenti assegni circolari:
- assegno circolare emesso da in data 24.07.2023 – non trasferibile di euro 16.500 Org_2
(sedicimilacinquecento euro) all'ordine di numero 0372334759-04; Parte_1
- assegno circolare emesso da – in data 24.07.2023 non trasferibile Organizzazione_3 di euro 6.000 (seimila euro) all'ordine di numero 3700362569-07; Parte_1
6. la IG.ra , intervenuta l'omologazione della separazione e dei patti, si obbliga, Parte_1
pertanto, al trasferimento dei propri diritti immobiliari sui cespiti immobiliari sopra descritti in favore del IG. , a dare esecuzione alla vendita con scrittura pri vata autenticata Controparte_1
o con atto pubblico che sarà rogato da notaio di fiducia del IG. con Controparte_1
riconoscimento espresso che il prezzo è stato già pagato in sede di separazione consensuale con gli assegni indicati al capo 5 che precede;
7. il IG. si accolla interamente il pagamento delle rate residue sia del mutuo Controparte_1 per acquisto prima casa gravante sull'immobile oggetto di cessione Rep. 18928 del 17.06.2021 registrato all' 26740/1T che del mutuo per liquidità Repertorio 18929 del Organizzazione_4
17.06.2021 Registrato al num. 26744/1T, indipendentemente da eventuali Organizzazione_4
variazioni del tasso e/o variazione della rata periodica di mutuo, ed indipendentemente dalla mancata liberazione da parte della banca mutuante della IGnora , la quale, nella Parte_1 ipotesi di qualunque richiesta di pagamento avanzata nei suoi confronti dall'istituto di credito mutuante, agirà in rivalsa nei confronti del IG. per ogni esborso e qualunque Controparte_1
pagamento connesso e consequenziale all'odierna cessione, ivi comprese le spese per la cancellazione finale della ipoteca e quelle per l'estinzione del mutuo. Ciò posto, prescindendo dalla volontà dell'istituto mutuante, con la sottoscrizione del presente atto il IG. CP_1
si accolla il residuo debito dei richiamati mutui, con espressa manleva e totale
[...]
liberazione della IG.ra da qualunque obbligazione nei confronti della banca e ad Parte_1
esso connessa;
8. oltre al predetto obbligo di vendita della quota di comproprietà degli immobili dalla IG.ra al IG. , il IG. sarà tenuto a versare alla IG.ra Pt_1 CP_1 Controparte_1 Parte_1
, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, entro e non oltre il giorno 01 di ogni
[...]
4 mese, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta euro/00) che verrà annualmente aggiornata secondo la variazione dell'indice ISTAT, come per legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 436 parte 2 Serie A
Ufficio 1 dei registri di matrimonio del Comune di Torre del Greco dell'anno 2005);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di conIGlio del 9.01.2024.
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Silvia Blasi
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