Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968.