Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/06/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5501 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. AVERSA ANGELA c/o il cui studio in Via Ciminito, 16/A, Castrovillari, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CARNOVALE MARCELLO con P.IVA_1 domicilio eletto presso la Sede dell'Istituto in Castrovillari, al Corso Calabria
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui quale andava riconosciuta l'indennità di accompagnamento negata, viceversa, dal ctu nella pregressa fase processuale, Dott. ; Persona_1 richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del detto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Alla odierna udienza le Parti presenti - come da verbale – si riportavano ai rispettivi scritti e conclusioni.
La causa è matura per la decisione.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico della ricorrente.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 04.11.2024 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 02.12.2024 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 10.12.2024.
CP_ Risulta parimenti osservato il termine semestrale di decadenza per l'impugnazione del verbale atteso che la visita medica è stata espletata in data 13.06.2023 laddove il ricorso per ATP risulta essere stato iscritto il 10.12.2023 ragion per cui non si pone alcun problema di decadenza.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. 4763/23, riconoscersi il beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”
Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto (Cassazione, 5027/2003;
Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive
(Cassazione, 5783/2003).
Orbene parte ricorrente ritiene che, a cagione delle diverse patologie che l'affliggono, debba esserle riconosciuto il beneficio con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da altra data rilevando, da un lato, come il ctu non abbia tenuto in debita considerazione il carcinoma papillare multifocale del lobo destro e, ancor prima, lamentando la mancata trasmissione della bozza dell'elaborato peritale.
Nessuna delle svolte censure coglie nel segno.
Va, anzitutto, rilevato come la parte relativamente al carcinoma, lungi dal suggerire una diversa tabellazione, contrapporre valide argomentazioni scientifiche a quanto riportato nell'elaborato o porre in rilievo vizi logico- formali rinvenibili nel medesimo si è limitata a descrivere la patologia ritenendola più grave di quanto accertato dal dott. senza null'altro aggiungere risolvendosi, pertanto, la contestazione in mero Per_1 dissenso diagnostico non rinvenendosi, sul punto, nel lavoro svolto dal Consulente errori, lacune, omissioni e/o vizi o, peggio ancora, affermazioni scientificamente infondate o erronee.
Del pari infondata risulta la contestazione svolta da parte ricorrente secondo cui il Consulente non avrebbe proceduto alla trasmissione della bozza dell'elaborato prima di procedere al deposito del medesimo;
eventualità che, per ipotesi e ove ricorrente, potrebbe condurre anche alla declaratoria di nullità dello svolto elaborato.
A seguito di ordinanza istruttoria adottata dal Tribunale in data 15 maggio 2025 il dott. veniva Per_1 invitato a chiarire se, in effetti, era mancata la trasmissione della bozza a parte ricorrente e l'Ausiliare aveva cura - nel rispondere a quanto richiestogli - di depositare prova della eseguita comunicazione e ricezione da parte del Procuratore della parte della bozza dell'elaborato alla data del 26.09.2024.
La domanda, conclusivamente, deve quindi respingersi in quanto le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive essendosi trovato il dott.
al cospetto di una persona in “Condizioni generali discrete. Sensorio vigile. Orientata nel tempo e Per_1 nello spazio. Collaborante” con “azione cardiaca valida e aritmica . . . Emitoraci simmetrici e normoespansibili. FTV normotrasmesso. Basi polmonari mobili e libere. Suono polmonare chiaro. MV fisiologico. C.O.: normointroflessa” e con “ passaggi posturali autonomi . . . . Stazione eretta possibile” (v.
Paragrafo esame clinico di cui all'elaborato), evidenziandosi, ulteriormente da parte del Consulente, che “nel corso del prolungato esame non si sono rilevate turbe dell'attenzione e nella ricostruzione biografica- anamnesica”; in altri termini la perizianda è risultata quale soggetto per il quale fanno difetto i presupposti di natura sanitaria afferenti alla invocata provvidenza.
3. Il ricorso, va, pertanto, rigettato. 4. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra Parte_1
, con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 4763/23) e sulla domanda da questa proposta nei
[...] CP_ confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede:
- Rigetta il ricorso dichiarando l'insussistenza, in capo a parte ricorrente, del requisito sanitario afferente alla indennità di accompagnamento;
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 23 Giugno 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo