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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2283 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GUCCIONE GAETANO, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso del 2.10.23 conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_1 CP_1
Agrigento esponendo di essere affetto da spondiloartrosi con discopatia multiple, sindrome vertiginosa con ronzio ed acufeni, ipertensione arteriosa, osteoporosi severa con crolli vertebrali multipli bpco, artrosi bilaterali mani e piedi, dermatite allergica da farmaci, patologie tali da renderlo invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con riduzione permanente della capacita lavorativa a meno di un terzo.
A seguito del diniego in via amministrativa della prestazione previdenziale richiesta, il ricorrente proponeva ricorso ex art. 445 bis cpc, n. 3400/2019 del
Tribunale di Agrigento, conclusosi con omologa positiva depositata in data
16/03/2022.
Riferiva, inoltre, che , nonostante il decreto di omologa con esito favorevole, CP_1 regolarmente notificato, rifiutava di corrispondere quanto dovuto in quanto in sede
1 di domanda amministrativa era stato chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata anziché il riconoscimento della pensione di inabilità ex lege 222/1984.
Dichiarava infine che tale richiesta era dipesa da mero errore materiale dell'operatore del patronato cui si era rivolto.
Si costituiva contestando le avverse pretese, eccependo la mancanza di CP_1 domanda amministrativa e negando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità ex lege 222/1984.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa in seguito al deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 14.1.25.
Motivi della decisione
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
Giova premettere che ai sensi della L. 222 del 1984 l'assegno ordinario di invalidità è una prestazione erogata dall' ai lavoratori la cui capacità CP_1 lavorativa risulti ridotta a meno di un terzo a causa di un'accertata infermità di natura fisica o mentale.
Può essere richiesto dai lavoratori dipendenti del settore privato, autonomi
(artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), iscritti alla
Gestione separata.
L'assegno ha durata triennalee, al termine dei 3 anni, è possibile chiedere il rinnovo della prestazione, formulando una nuova domanda entro la data di scadenza.
I requisiti contributivi richiesti ammontano ad almeno 260 contributi settimanali
(5 anni) di cui 156 (3 anni) maturati nei cinque anni che precedono la presentazione della domanda.
Sul piano probatorio, è onere dell'interessato offrire prova in giudizio della sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione richiesta, secondo il generale criterio di riparto desumibile dall'art. 2697 c.c. Invero, sul piano probatorio, è onere dell'interessato offrire prova in giudizio della sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione richiesta, secondo il generale criterio di riparto desumibile dall'art. 2697 c.c. (si veda, sul punto, Cass. Sent. n.
23477/2010).
Va rilevato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento
2 contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)”
(Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
L'omologa positiva, dunque, prova la sussistenza del solo requisito sanitario, non già degli altri requisiti prodromici all'erogazione del beneficio e previsti per legge;
invero il decreto di omologa non racchiude una pronuncia dichiarativa del diritto al beneficio assistenziale o alla pretesa previdenziale e ciò in quanto il compendio di elementi costitutivi non viene in discussione nella fase sommaria, per essere avulso dal thema decidendum del giudizio sommario il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo (Cass. civ., sez. lav., n 28417\2020).
Ciò premesso, nel caso di specie, la parte ricorrente è certamente in possesso del requisito anagrafico, non avendo compiuto 67 anni di età alla data di presentazione della domanda amministrativa e, astrattamente, di quello sanitario, giusta omologa del 16/03/2022.
Per quanto concerne il requisito contributivo, tuttavia, parte ricorrente non ha offerto prova idonea in questa sede di essere titolare di almeno 260 contributi settimanali (5 anni) di cui 156 (3 anni) maturati nei cinque anni che precedono la presentazione della domanda.
A tali rilievi consegue che l'istante non ha minimamente assolto all'onere probatorio a suo carico stante l'assenza di idonea prova del requisito contributivo.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto;
stante la dichiarazione volta all'esenzione, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, 14/01/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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