Sentenza 25 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/05/2022, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2022
N. 00844/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00339/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 339 del 2017, proposto da
Comune di Acquarica del Capo, Comune di Campi Salentina, Comune di Carmiano, Comune di Casarano, Comune di Castro, Comune di Caprarica di Lecce, Comune di Diso, Comune di Galatina, Comune di Galatone, Comune di Gallipoli, Comune di Giuggianello, Comune di Guagnano, Comune di Lequile, Comune di Leverano, Comune di Lizzanello, Comune di Maglie, Comune di Matino, Comune di Melendugno, Comune di Melissano, Comune di Montesano Salentino, Comune di Muro Leccese, Comune di Novoli, Comune di Ortelle, Comune di Otranto, Comune di Poggiardo, Comune di Porto Cesareo, Comune di Presicce, Comune di Racale, Comune di Sanarica, Comune di San Donato, Comune di Scorrano, Comune di Spongano, Comune di Surano, Comune di Supersano, Comune di Surbo, Comune di Taurisano, Comune di Taviano, Comune di Trepuzzi, Comune di Tricase, Comune di Ugento, Comune di Vernole, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria, 9;
contro
Progetto Ambiente Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso lo studio Claudia Minerva in Lecce, via Zanardelli N 7;
per l'annullamento
del Decreto n. 6 del 13/1/2017 del Commissario ad acta dell'Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti in Puglia avente ad oggetto “ impianto CDR sito in Cavallino (LE), adeguamento tariffa conferimento anni 2010 – 2013 (I semestre) ”, nonché della relazione allo stesso allegata e con il medesimo decreto approvata contenente la nuova tariffa di conferimento per il predetto periodo e il calcolo delle somme a conguaglio dovute da ciascun comune della Provincia di Lecce.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Progetto Ambiente Provincia di Lecce e di Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a, il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento del Decreto n. 6 del 13/1/2017 del Commissario ad acta dell’Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti in Puglia avente ad oggetto “ impianto CDR sito in Cavallino (LE), adeguamento tariffa conferimento anni 2010 – 2013 (I semestre) ”.
Con atto in data 14.04.2022 parte ricorrente ha dichiarato il “ venir meno dell’interesse alla decisione dell’odierno giudizio ” in ragione “ della intervenuta adozione da parte di AGER del decreto n. n. 53 del 29/6/2017 (oggetto di autonomo gravame), avente ad oggetto la determinazione della tariffa di conferimento dei RSU per gli anni compresi tra il 2010 ed il 2017 presso l’impianto di produzione di CDR ponendo a carico dei singoli comuni il pagamento delle differenze a conguaglio a seguito della applicazione delle nuove tariffe a far data dal 1/1/2010, riesercitando così detta funzione anche per il più breve arco temporale 2010 – 2013 di cui al decreto n.6/2017 gravato con il giudizio odierno ”.
Non resta pertanto che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse al suo accoglimento.
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO