Art. 2.
Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Chi pretende di avere acquistato la proprieta' o un altro diritto reale su beni immobili per usucapione o per altro modo di acquisto originario, puo' ottenerne l'iscrizione nel libro fondiario sulla base di una sentenza passata in giudicato che gli riconosca il diritto stesso".
Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Chi pretende di avere acquistato la proprieta' o un altro diritto reale su beni immobili per usucapione o per altro modo di acquisto originario, puo' ottenerne l'iscrizione nel libro fondiario sulla base di una sentenza passata in giudicato che gli riconosca il diritto stesso".