Articolo 2 della Legge 29 ottobre 1974, n. 594
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 dicembre 1974
Art. 2.
Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Chi pretende di avere acquistato la proprieta' o un altro diritto reale su beni immobili per usucapione o per altro modo di acquisto originario, puo' ottenerne l'iscrizione nel libro fondiario sulla base di una sentenza passata in giudicato che gli riconosca il diritto stesso".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1974