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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/06/2024, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. 5518/2019 Verbale di Udienza del giorno 13 giugno 2024
E' presente per delega dell'avv. Barbaro e nell' interesse di parte creditrice opposta l'avv. Aniello Abate, che di riporta alle conclusioni in atti, insistendo nell'accoglimento di tutte le domande ivi spiegate, previo rigetto di ogni avversa deduzione e richiesta. Chiede che la causa venga decisa dopo una breve discussione. È' altresì presente l'Avv. Palatucci nell'interesse del l'opponente, la quale si riporta integralmente ai propri atti e alle conclusioni ivi articolate. Insiste, come da note autorizzate alla precedente udienza, nel sottolineare la ancora odierna mancata precisazione del presunto credito da parte dell'opposta che, contestualmente al presente procedimento e relativamente al medesimo titolo ha già iniziato la fase esecutiva, come la stessa parte ha ammesso nei propri atti, percependo le relative somme senza che esse siano minimamente menzionate o scorporate dal presente giudizio. Il G.O.P. All'esito della discussione orale della causa decide come da separata sentenza che forma parte integrante del presente verbale e il cui dispositivo verrà letto a fine udienza.
Il G.O.P.
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 13 giugno 2024 ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5518/2019 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
nato a [...] il [...] , CF: Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso giusta mandato -rilasciato su foglio separato da
[...]
considerarsi rilasciato in calce all'atto di citazione in opposizione -, dall' Avv. Serena
Palatucci (CF: ), elettivamente domiciliati come in atti CodiceFiscale_2
OPPONENTE
E
(già , C.F. e P.I. Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
in persona dei legali rappresentanti Procuratori speciali, P.IVA_2 Parte_2
e in forza di verbale di consiglio di amministrazione del
[...] Parte_3
27/7/2016, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al decreto ingiuntivo n. 1372/2019 emesso dal Tribunale di Avellino, dall' Avv. Alessandro
Barbaro (c.f. ,dall'avv. Luigi Tinuzzo (c.f. CodiceFiscale_3 C.F._4
) e dall'avv. Alessia Sorrenti (c.f.: , elettivamente
[...] CodiceFiscale_5
domiciliati come in atti
OPPOSTO Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 09 agosto 2022 previo scardinamento dal ruolo del dott. ; Controparte_2
pertanto, visto il decreto di assegnazione del Presidente del Tribunale di Avellino, questo giudice provvedeva con decreto del 12/08/2022 a fissare per il prosieguo del giudizio l'udienza del 10/03/2023 e quindi per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 13/10/2023, differita al 13/06/2024.
All'odierna udienza il Giudice ha invitato i difensori presenti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. I difensori presenti si sono riportati a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa , negli scritti difensivi e nelle note conclusive depositate.
Pertanto, dopo che i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, alle ore in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della
L. n. 69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha svolto opposizione Parte_4
al decreto ingiuntivo n. 1372/2019, R.G. n.4119/2019, emesso dal Tribunale di
Avellino il 03/10/2019 con cui veniva ingiunto il pagamento in favore di
[...]
della somma di € 12.391,55 oltre interessi e spese del monitorio per rate CP_1
insolute di finanziamento .
L' opponente deduceva che in data 09/04/ 2014 la gli concedeva Controparte_1
un finanziamento n. 13601815 per € 20.000,00, rimborsabile in 84 rate da euro 376.52 con tasso fisso TAN del 9.99% e TAEG del 15.31%. A detto finanziamento era collegata una polizza assicurativa di € 2.387,28 a copertura della intera durata del finanziamento, oltre le spese di istruttoria, imposte, spese di incasso e gestione pratica, per un totale costo del credito dovuto alla concedente di euro 31.785,04.
Il versava n. 17 mensilità di 84 previste, rimanendo inadempiente nel Pt_1
pagamento delle ulteriori rate per insorte difficoltà economiche.
Evidenziava altresì che come rilevato dal CTP non vi era corrispondenza tra gli importi richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo e le rate scadute e a scadere, oltre a contestare l'applicazione di interessi usurari.
Eccepiva inoltre la vessatorietà delle clausole contrattuali in quanto aventi l'effetto di cui all'art.33 c. del consumo atteso che mentre l'art.3 del contratto de quo, prevedeva, in caso di tardato pagamento l'applicazione di spese pari a € 5,00 nel caso di specie venivano richieste spese per circa € 50,00.
Riteneva di conseguenza che il carattere vessatorio delle clausole contrattuali derivasse dall' eccessiva onerosità della misura degli interessi moratori, fissati al tasso
12% annuo, peraltro prevista in un contratto per adesione e in una clausola illeggibile.
Chiedeva quindi sentir accogliere le seguenti c o n c l u s i o n i :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi sopra esposti:
11. Nel merito
1.1.) preliminarmente, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto n°
1372/2019, per le ragioni di cui in narrativa;
1.2.) in subordine, in accoglimento delle ragioni avanzate dall'istante, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n°1372/2019, adottando ogni ed altro provvedimento conseguente;
1.3.) per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'istante per le ragioni tutte espresse nei motivi del presente atto;
1.4.) il tutto con condanna della in persona del L.R.p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze di causa, da distrarre in favore al sottoscritto procuratore anticipante”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva che contestava la Controparte_1 genericità dei motivi di opposizione circa l'eccezione sollevata in ordine al carattere usuraio degli interessi convenzionali delle spese e delle commissioni.
In merito l'opposta evidenziava che i costi del prestito erano tutti esposti nel contratto e computati nel Taeg indicato nella misura del 11,12%,comprensivo degli oneri specificatamente indicati nel contratto, sottoscritto dall'opponente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.ad esclusione del premio di assicurazione perché facoltativo.
Gli interessi del rapporto in essere tra le parti stati determinati e conteggiati secondo quanto dettagliatamente previsto nel contratto e riportato nel piano di ammortamento, nel pieno rispetto di quanto statuito dalla legge n. 108/1996, ed ai tassi e con le condizioni specificamente convenuti ed indicati nel citato contratto, sottoscritto dalla debitrice anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.
L'opposta quindi nel rilevare la genericità dell'eccezione di superamento del tasso soglia nel finanziamento de quo specificava che i tassi di interessi applicati al finanziamento n. 13601815 Tan 9,99% – Taeg 15,31% ( calcolato includendo i premi assicurativi come espressamente indicato) erano ampiamente al di sotto del tasso soglia del 18,7750% pubblicato con D.M. del 24/03/14, relativo al trimestre compreso tra il mese di aprile e quello di giugno 2014, per la categoria dei prestiti personali erogati dalle banche, qual è quella di specie.
In merito all'eccezione di vessatorietà delle clausole contrattuali ribadiva che nel contratto l'opponente aveva specificamente approvato per iscritto le clausole contrattuali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c. 2 c.c.
Si opponeva infine alla richiesta di CTU contabile, suppletiva della carenza probatoria a supporto dell'opposizione per cui, ribadita la legittimità della richiesta monitoria così concludeva:
“1. - in via preliminare, dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, stante la fondatezza della pretesa creditoria, documentalmente provata in atti e la mancanza di prova scritta dei motivi di opposizione;
2.- Ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria;
3.- In subordine, nella remota e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda, o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa.
Con riserva di precisare e/o modificare le domande, articolare mezzi istruttori nel concedendo termine di legge.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Alla prima udienza di comparizione veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnato il termine di 15 giorni per l'attivazione della procedura di mediazione. Fallita la conciliazione venivano concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. e all'esito del deposito delle memorie istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 13 ottobre 2023 per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Va evidenziato che ai fini della decisione saranno utilizzati – nei limiti della effettiva rilevanza - tutti i documenti prodotti dalle parti costituite e, segnatamente, sia quelli depositati dall'attrice sia quelli prodotti dalla convenuta unitamente al fascicolo monitorio.
Va innanzitutto rilevato che l'intero credito azionato con la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo risulta pacifico e incontestato anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in mancanza di specifiche e puntuali contestazioni. Si precisa che ai sensi dell'art. 115
c.p.c. per come modificato a partire dal 04.07.2009, le deduzioni espresse dalle parti, se non specificamente contestate, vincolano il Giudice sulla loro rilevanza. Si osserva infatti che la modifica dell'art. 115 c.p.c. avvenuta a seguito della legge 18 giugno 2009
n. 69 prevede che: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Detto ciò, si rileva che l'opponente non ha contestato validamente alcuna delle circostanze poste a base del decreto ingiuntivo opposto sia in ordine all'esistenza del contratto, sia alle condizioni in esso applicato, sia in ordine all'esistenza del debito per cui va da sé che l'opposizione in tal senso è priva di fondamento.
Osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione. L'opposizione è generica e carente di qualsiasi prova a suo sostegno. Difatti, come si evince dall'atto di citazione, l'opponente non ha dato alcuna specifica indicazione in ordine alle ragioni della detta opposizione essendosi limitata a contestare genericamente l'usurarietà degli interessi applicati al finanziamento senza produrre, sebbene anticipata nell'opposizione, alcuna consulenza di parte che potesse acclarare il suo assunto o altra documentazione idonea. Al riguardo è bene ricordare il pensiero unanime della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la fonte negoziale o legale del suo diritto e se previsto del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto adempimento(Cass. Sent. n.
13533/2001, sent. n. 8901/2013).
Nella specie è macroscopicamente generica, oltre che del tutto illogica, la censura in ordine alla esosità del tasso di interesse applicato, che si limiti a denunciare in maniera approssimativa detta eccessività per cui l'eccezione di illegittimità di detto interesse va respinta perchè non vi è alcuna prova fornita dall'opponente circa l'esosità degli interessi applicati. Deve rilevarsi inoltre che la misura degli interessi risulta espressamente determinata nel contratto prodotto e sottoscritto dall'opponente. In ordine alla usurarietà dei tassi si rileva che la S.C. ha chiarito la natura giuridica dei
Decreti Ministeriali quali atti amministrativi generali cui non è applicabile il principio iurit nova curia di cui all'art. 113 c.p.c.(Cass. SS.UU. Sent. n.9941/09 e Cass. Sez. Lav.
Sent. n. 15064/14). Pertanto avrebbe dovuto essere onere dell'opponente produrre in giudizio quei D.M. che assume essere stati lesi dalle pattuizioni contrattuali.
Già da sole tali considerazioni dimostrano che l'opposizione è rimasta priva di riscontro e del tutto inconsistente.
L'opposta ha provato la legittimità dell'intero credito azionato sia nell'an che nel quantum depositando il contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti e ricevuto in copia come attestato nello stesso contratto, l'estratto conto , il contratto di cessione notificato agli opponenti in uno alla diffida ad adempiere.
La pretesa di parte attorea trova il suo fondamento nel contratto di finanziamento n.
13601818 stipulato il 09/04/2014 con dal da rimborsare CP_1 Pt_1
mediante il pagamento di 84 rate mensili ad un Tan fisso del 9,9%, Taeg del 11,12%,
TAEG/ISC 15,31% e un tasso di mora 1% mensili a fronte di un tasso soglia d'usura pari al 18,7750% per la categoria crediti personali intermediari non bancari , quale il credito per cui è causa, applicabile nel periodo di stipula del contratto.
L'opponente che non ha negato di avere concluso il contratto, nè di avere ricevuto la somma o di avere sospeso il rimborso della rate del finanziamento – nell'atto di opposizione ha tuttavia dedotto che il TAEG pattuito ed applicato al rapporto di finanziamento, comprensivo delle spese di istruttoria ed assicurative, era superiore al tasso soglia di periodo, in quanto andava preso in considerazione anche il costo dell'assicurazione.
Sul punto la convenuta opposta ha rappresentato come tali contestazioni siano generiche e come comunque non debba essere incluso nel TAEG il costo relativo all'assicurazione in quanto costo facoltativo.
In proposito, va rilevato come la contestazione relativa all'applicazione di tassi usurari non possa essere accolta. Analizzando il contratto di finanziamento in atti emerge che il costo dell'assicurazione facoltativa, in quanto costo non obbligatorio del credito, non concorre a formare il costo del TAEG (Cass. civ. 9298 del 2018).
Sul punto parte opponente avrebbe dovuto provare che il costo collegato all'assicurazione non era facoltativo ma obbligatorio, essendo la conclusione del contratto di assicurazione necessaria ai fini dell'ottenimento del credito.
Tale prova, che può essere data anche a messo di presunzioni, non è stata fornita dall'opponente che si è limitato ad argomentare circa il superamento del tasso soglia del TAEG contenente il costo dell'assicurazione indicata in contratto come facoltativa, senza allegare elementi dai quali desumere che tale costo in realtà fosse obbligatorio.
In assenza di prova relativa all'obbligatorietà del costo dell'assicurazione indicato in contratto come facoltativo, l'eccezione deve essere rigettata.
D'altro canto il TAEG indicato nel contratto di finanziamento, privo di tale costo, è inferiore al tasso soglia usura . In particolare il TAEG del contratto di finanziamento qualificato come “prestito personale”, senza i premi assicurativi è pari al 11,12 mentre includendo il premio assicurativo è pari al 15,31%, a fronte di un tasso soglia del
18,77%.
E' evidente quindi che alcun superamento del tasso soglia è avvenuto nel caso di specie.
Anche in ordine al quantum debeatur risulta pienamente confermata la correttezza delle somme richieste dalla società opposta. A seguito dell'inadempimento del debitore opponente la Società ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento delle rate rimaste insolute, del solo capitale residuo epurato degli interessi, oltre interessi convenzionali di mora.
L'opponente si è limitato nell'atto di citazione a richiedere genericamente la verifica degli interessi anatocistici e usurari per cui appare evidente come tali allegazioni siano del tutto indefinite e fumose tanto più che l'opponente non ha inteso specificare ulteriormente la domanda o produrre elementi a conforto nei termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. concessi chiedendo esclusivamente, ove necessario nomina di C.T.U. per la verifica dell'esatto importo da corrispondere alla banca opposta. E' d'uopo rilevare che la CTU non è un mezzo di prova e non può supplire a insufficienze delle attività difensive delle parti (Cass. Sent. n. 1299/2014). In particolare attraverso una CTU non si può esonerare una delle parti dall'assolvimento dell'onere probatorio ad essa assegnato dalla legge ed è onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi ultralegali indicare i modi i tempi e la misura del superamento del tasso soglia poiché in difetto la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria. La prova dell'ammontare del proprio credito nella fase dell'opposizione, costituisce onere del debitore che deve effettuare puntuali e specifiche contestazioni in relazione alla parte di somma ritenuta non dovuta per cui, qualora l' opponente si sia limitato a rilievi generici, omettendo di muovere addebiti specifici e circostanziati in relazione a singole poste dalle quali discenderebbe il saldo finale, il credito dell'opposta può ritenersi accertato.
Anche le eccezioni larvatamente mosse dall'opponente circa la validità del contratto di finanziamento sono prive di pregio e talune infondate.
Dall'analisi del contratto depositato in atti risulta che sono presenti tutti gli elementi indispensabili per la validità del contratto di finanziamento e che gli opponenti ne abbiano avuto contezza sottoscrivendolo e ricevendone copia. Per di più l'opponente non ha contestato specificatamente le clausole contrattuali.
Quanto alla paventata usura del credito va evidenziato che per quanto concerne tale verifica, è necessario preliminarmente osservare che l'analisi, per i rapporti di finanziamento a rimborso rateale (mutui, leasing, etc.) deve essere svolta al momento della pattuizione delle condizioni economiche, ovvero allo stadio contrattuale. Il fenomeno usurario riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori e l'accertamento dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere svolto separatamente con riguardo agli uni e agli altri, il cui cumulo ai fini del calcolo in questione sarebbe errato sotto il profilo logico e giuridico, stante la diversa natura e funzione degli stessi (Cass. Civ. 23192/2017;Cass. Civ. 5598/2017);la valutazione deve essere compiuta seguendo il dettato dell'art. 644 c.p.. La verifica del rispetto delle soglie d'usura deve essere svolta computando il TEG (tasso effettivo) ottenuto includendo nel calcolo le rate di rimborso, nonché tutte le spese connesse all'erogazione del finanziamento previste in contratto. Ai fini della della verifica in questione non può tenersi conto della c.d. Commissione di estinzione anticipata, la quale non rientra tra i costi collegati all'erogazione del credito ma, avendo natura di clausola penale, viene in rilievo solo allorchè si verifichino i presupposti per la relativa applicazione e, in tal caso, va riguardata comunque autonomamente.
Orbene sulla base dei dati evenienti dal contratto di finanziamento in esame nonché del piano di restituzione rateale si deduce che non sia stato applicato un tasso oltre soglia- usura e quindi risulta conforme alle prescrizioni di cui alla Legge 108/96.
Sul punto, infatti, occorre considerare che la contestazione afferente la presunta usurarietà degli interessi sollevata da parte opponente è totalmente generica e ipotetica, atteso che, come chiarito anche di recente dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19597 del 2020, la parte che intenda contestare l'usurarietà degli interessi deve allegare il tasso contrattualmente pattuito, quello “soglia” ed il trimestre di riferimento.
In ogni caso il contratto de quo non presenta i caratteri dell'usurarietà atteso che
Quanto all'eccezione di vessatorietà delle clausole contrattuale è bene ricordare che l'opponente ha sottoscritto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e1342 c.c. le condizioni economiche del contratto . A tal fine si condivide che nei contratti di finanziamento, in cui il soggetto che riceve la somma in prestito rivesta la qualifica di consumatore, è applicabile, altresì, la tutela contro le clausole vessatorie, non può trascurarsi che riproducendo il testo dell'art. 1469 bis co. 3 n. 6 c.c., l'art. 33, comma
2, lett. f) D.Lgs. n. 206 del 2005 prevede che "si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di... imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo". E' mancata, tuttavia, da parte della difesa dell'opponente l'allegazione di contestazioni specifiche il che non permette un esame approfondito della circostanza, considerando che vertendosi in materia di tutela del consumatore, l'eventuale nullità delle stesse deve essere precisamente sollevata dall'interessato, stante la loro specifica funzione di “protezione” e, dunque, la loro natura relativa che non ne consente, di norma, la rilevazione d'ufficio da parte del G.O.. Peraltro,
l'opponente stesso nulla allega in merito alla condotta da lui tenuta al momento in cui gli è stato sottoposto il testo da sottoscrivere e, in particolare, non precisa se avesse omesso di esaminare le clausole di cui trattasi e, in caso affermativo, per quale ragione.
Pertanto non può trovare ingresso l'eccezione di nullità della richiesta di finanziamento versate in atti, che non reca la sottoscrizione della banca, stante il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione per cui “è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass., Sez. Un., 16/1/2018, n. 898; Cass., Sez. Un.,
23/1/2018, n. 1653).
Pertanto il contratto di finanziamento n. 13601815 è valido ed efficace tra le parti.
In definitiva parte opponente non ha fornito alcuna prova delle sue doglianze per cui l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato. Sull'importo dovuto vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
Va infine rilevato che nelle more del giudizio parte opposta ha intrapreso procedura di pignoramento presso terzi cui è seguita l'assegnazione delle somme corrispondenti al quinto dello stipendio. Parte opponente contesta che in caso di rigetto della presente opposizione si incorrerebbe quindi in una duplicazione dell'obbligazione oggetto di causa .
Tale eccezione non può essere accolta atteso che alcuna duplicazione di importi o di obbligazioni sussiste nel caso di specie in quanto le somme già corrisposte in forza del predetto pignoramento verranno scomputate da quanto dovuto. La conferma del decreto ingiuntivo è necessaria al fine della conferma dell' assegnazione delle somme disposta su titolo provvisoriamente esecutivo.
SUL REGIME DELLE SPESE Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00) con applicazione al minimo in considerazione dell'attività complessivamente svolta e per la semplicità della questione trattata .
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1372/2019, R.G. n.4119/2019, emesso dal
Tribunale di Avellino il 03/10/2019, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
CONDANNA l' opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano complessivamente in € 2.540,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A., se dovuta e CPA, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in Avellino il 13 giugno 2024
IL G. O. P.
dott.ssa Maila Casale
E' presente per delega dell'avv. Barbaro e nell' interesse di parte creditrice opposta l'avv. Aniello Abate, che di riporta alle conclusioni in atti, insistendo nell'accoglimento di tutte le domande ivi spiegate, previo rigetto di ogni avversa deduzione e richiesta. Chiede che la causa venga decisa dopo una breve discussione. È' altresì presente l'Avv. Palatucci nell'interesse del l'opponente, la quale si riporta integralmente ai propri atti e alle conclusioni ivi articolate. Insiste, come da note autorizzate alla precedente udienza, nel sottolineare la ancora odierna mancata precisazione del presunto credito da parte dell'opposta che, contestualmente al presente procedimento e relativamente al medesimo titolo ha già iniziato la fase esecutiva, come la stessa parte ha ammesso nei propri atti, percependo le relative somme senza che esse siano minimamente menzionate o scorporate dal presente giudizio. Il G.O.P. All'esito della discussione orale della causa decide come da separata sentenza che forma parte integrante del presente verbale e il cui dispositivo verrà letto a fine udienza.
Il G.O.P.
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 13 giugno 2024 ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5518/2019 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
nato a [...] il [...] , CF: Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso giusta mandato -rilasciato su foglio separato da
[...]
considerarsi rilasciato in calce all'atto di citazione in opposizione -, dall' Avv. Serena
Palatucci (CF: ), elettivamente domiciliati come in atti CodiceFiscale_2
OPPONENTE
E
(già , C.F. e P.I. Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
in persona dei legali rappresentanti Procuratori speciali, P.IVA_2 Parte_2
e in forza di verbale di consiglio di amministrazione del
[...] Parte_3
27/7/2016, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al decreto ingiuntivo n. 1372/2019 emesso dal Tribunale di Avellino, dall' Avv. Alessandro
Barbaro (c.f. ,dall'avv. Luigi Tinuzzo (c.f. CodiceFiscale_3 C.F._4
) e dall'avv. Alessia Sorrenti (c.f.: , elettivamente
[...] CodiceFiscale_5
domiciliati come in atti
OPPOSTO Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 09 agosto 2022 previo scardinamento dal ruolo del dott. ; Controparte_2
pertanto, visto il decreto di assegnazione del Presidente del Tribunale di Avellino, questo giudice provvedeva con decreto del 12/08/2022 a fissare per il prosieguo del giudizio l'udienza del 10/03/2023 e quindi per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 13/10/2023, differita al 13/06/2024.
All'odierna udienza il Giudice ha invitato i difensori presenti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. I difensori presenti si sono riportati a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa , negli scritti difensivi e nelle note conclusive depositate.
Pertanto, dopo che i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, alle ore in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della
L. n. 69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha svolto opposizione Parte_4
al decreto ingiuntivo n. 1372/2019, R.G. n.4119/2019, emesso dal Tribunale di
Avellino il 03/10/2019 con cui veniva ingiunto il pagamento in favore di
[...]
della somma di € 12.391,55 oltre interessi e spese del monitorio per rate CP_1
insolute di finanziamento .
L' opponente deduceva che in data 09/04/ 2014 la gli concedeva Controparte_1
un finanziamento n. 13601815 per € 20.000,00, rimborsabile in 84 rate da euro 376.52 con tasso fisso TAN del 9.99% e TAEG del 15.31%. A detto finanziamento era collegata una polizza assicurativa di € 2.387,28 a copertura della intera durata del finanziamento, oltre le spese di istruttoria, imposte, spese di incasso e gestione pratica, per un totale costo del credito dovuto alla concedente di euro 31.785,04.
Il versava n. 17 mensilità di 84 previste, rimanendo inadempiente nel Pt_1
pagamento delle ulteriori rate per insorte difficoltà economiche.
Evidenziava altresì che come rilevato dal CTP non vi era corrispondenza tra gli importi richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo e le rate scadute e a scadere, oltre a contestare l'applicazione di interessi usurari.
Eccepiva inoltre la vessatorietà delle clausole contrattuali in quanto aventi l'effetto di cui all'art.33 c. del consumo atteso che mentre l'art.3 del contratto de quo, prevedeva, in caso di tardato pagamento l'applicazione di spese pari a € 5,00 nel caso di specie venivano richieste spese per circa € 50,00.
Riteneva di conseguenza che il carattere vessatorio delle clausole contrattuali derivasse dall' eccessiva onerosità della misura degli interessi moratori, fissati al tasso
12% annuo, peraltro prevista in un contratto per adesione e in una clausola illeggibile.
Chiedeva quindi sentir accogliere le seguenti c o n c l u s i o n i :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi sopra esposti:
11. Nel merito
1.1.) preliminarmente, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto n°
1372/2019, per le ragioni di cui in narrativa;
1.2.) in subordine, in accoglimento delle ragioni avanzate dall'istante, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n°1372/2019, adottando ogni ed altro provvedimento conseguente;
1.3.) per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'istante per le ragioni tutte espresse nei motivi del presente atto;
1.4.) il tutto con condanna della in persona del L.R.p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze di causa, da distrarre in favore al sottoscritto procuratore anticipante”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva che contestava la Controparte_1 genericità dei motivi di opposizione circa l'eccezione sollevata in ordine al carattere usuraio degli interessi convenzionali delle spese e delle commissioni.
In merito l'opposta evidenziava che i costi del prestito erano tutti esposti nel contratto e computati nel Taeg indicato nella misura del 11,12%,comprensivo degli oneri specificatamente indicati nel contratto, sottoscritto dall'opponente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.ad esclusione del premio di assicurazione perché facoltativo.
Gli interessi del rapporto in essere tra le parti stati determinati e conteggiati secondo quanto dettagliatamente previsto nel contratto e riportato nel piano di ammortamento, nel pieno rispetto di quanto statuito dalla legge n. 108/1996, ed ai tassi e con le condizioni specificamente convenuti ed indicati nel citato contratto, sottoscritto dalla debitrice anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.
L'opposta quindi nel rilevare la genericità dell'eccezione di superamento del tasso soglia nel finanziamento de quo specificava che i tassi di interessi applicati al finanziamento n. 13601815 Tan 9,99% – Taeg 15,31% ( calcolato includendo i premi assicurativi come espressamente indicato) erano ampiamente al di sotto del tasso soglia del 18,7750% pubblicato con D.M. del 24/03/14, relativo al trimestre compreso tra il mese di aprile e quello di giugno 2014, per la categoria dei prestiti personali erogati dalle banche, qual è quella di specie.
In merito all'eccezione di vessatorietà delle clausole contrattuali ribadiva che nel contratto l'opponente aveva specificamente approvato per iscritto le clausole contrattuali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c. 2 c.c.
Si opponeva infine alla richiesta di CTU contabile, suppletiva della carenza probatoria a supporto dell'opposizione per cui, ribadita la legittimità della richiesta monitoria così concludeva:
“1. - in via preliminare, dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, stante la fondatezza della pretesa creditoria, documentalmente provata in atti e la mancanza di prova scritta dei motivi di opposizione;
2.- Ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria;
3.- In subordine, nella remota e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda, o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa.
Con riserva di precisare e/o modificare le domande, articolare mezzi istruttori nel concedendo termine di legge.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Alla prima udienza di comparizione veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnato il termine di 15 giorni per l'attivazione della procedura di mediazione. Fallita la conciliazione venivano concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. e all'esito del deposito delle memorie istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 13 ottobre 2023 per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Va evidenziato che ai fini della decisione saranno utilizzati – nei limiti della effettiva rilevanza - tutti i documenti prodotti dalle parti costituite e, segnatamente, sia quelli depositati dall'attrice sia quelli prodotti dalla convenuta unitamente al fascicolo monitorio.
Va innanzitutto rilevato che l'intero credito azionato con la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo risulta pacifico e incontestato anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in mancanza di specifiche e puntuali contestazioni. Si precisa che ai sensi dell'art. 115
c.p.c. per come modificato a partire dal 04.07.2009, le deduzioni espresse dalle parti, se non specificamente contestate, vincolano il Giudice sulla loro rilevanza. Si osserva infatti che la modifica dell'art. 115 c.p.c. avvenuta a seguito della legge 18 giugno 2009
n. 69 prevede che: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Detto ciò, si rileva che l'opponente non ha contestato validamente alcuna delle circostanze poste a base del decreto ingiuntivo opposto sia in ordine all'esistenza del contratto, sia alle condizioni in esso applicato, sia in ordine all'esistenza del debito per cui va da sé che l'opposizione in tal senso è priva di fondamento.
Osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione. L'opposizione è generica e carente di qualsiasi prova a suo sostegno. Difatti, come si evince dall'atto di citazione, l'opponente non ha dato alcuna specifica indicazione in ordine alle ragioni della detta opposizione essendosi limitata a contestare genericamente l'usurarietà degli interessi applicati al finanziamento senza produrre, sebbene anticipata nell'opposizione, alcuna consulenza di parte che potesse acclarare il suo assunto o altra documentazione idonea. Al riguardo è bene ricordare il pensiero unanime della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la fonte negoziale o legale del suo diritto e se previsto del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto adempimento(Cass. Sent. n.
13533/2001, sent. n. 8901/2013).
Nella specie è macroscopicamente generica, oltre che del tutto illogica, la censura in ordine alla esosità del tasso di interesse applicato, che si limiti a denunciare in maniera approssimativa detta eccessività per cui l'eccezione di illegittimità di detto interesse va respinta perchè non vi è alcuna prova fornita dall'opponente circa l'esosità degli interessi applicati. Deve rilevarsi inoltre che la misura degli interessi risulta espressamente determinata nel contratto prodotto e sottoscritto dall'opponente. In ordine alla usurarietà dei tassi si rileva che la S.C. ha chiarito la natura giuridica dei
Decreti Ministeriali quali atti amministrativi generali cui non è applicabile il principio iurit nova curia di cui all'art. 113 c.p.c.(Cass. SS.UU. Sent. n.9941/09 e Cass. Sez. Lav.
Sent. n. 15064/14). Pertanto avrebbe dovuto essere onere dell'opponente produrre in giudizio quei D.M. che assume essere stati lesi dalle pattuizioni contrattuali.
Già da sole tali considerazioni dimostrano che l'opposizione è rimasta priva di riscontro e del tutto inconsistente.
L'opposta ha provato la legittimità dell'intero credito azionato sia nell'an che nel quantum depositando il contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti e ricevuto in copia come attestato nello stesso contratto, l'estratto conto , il contratto di cessione notificato agli opponenti in uno alla diffida ad adempiere.
La pretesa di parte attorea trova il suo fondamento nel contratto di finanziamento n.
13601818 stipulato il 09/04/2014 con dal da rimborsare CP_1 Pt_1
mediante il pagamento di 84 rate mensili ad un Tan fisso del 9,9%, Taeg del 11,12%,
TAEG/ISC 15,31% e un tasso di mora 1% mensili a fronte di un tasso soglia d'usura pari al 18,7750% per la categoria crediti personali intermediari non bancari , quale il credito per cui è causa, applicabile nel periodo di stipula del contratto.
L'opponente che non ha negato di avere concluso il contratto, nè di avere ricevuto la somma o di avere sospeso il rimborso della rate del finanziamento – nell'atto di opposizione ha tuttavia dedotto che il TAEG pattuito ed applicato al rapporto di finanziamento, comprensivo delle spese di istruttoria ed assicurative, era superiore al tasso soglia di periodo, in quanto andava preso in considerazione anche il costo dell'assicurazione.
Sul punto la convenuta opposta ha rappresentato come tali contestazioni siano generiche e come comunque non debba essere incluso nel TAEG il costo relativo all'assicurazione in quanto costo facoltativo.
In proposito, va rilevato come la contestazione relativa all'applicazione di tassi usurari non possa essere accolta. Analizzando il contratto di finanziamento in atti emerge che il costo dell'assicurazione facoltativa, in quanto costo non obbligatorio del credito, non concorre a formare il costo del TAEG (Cass. civ. 9298 del 2018).
Sul punto parte opponente avrebbe dovuto provare che il costo collegato all'assicurazione non era facoltativo ma obbligatorio, essendo la conclusione del contratto di assicurazione necessaria ai fini dell'ottenimento del credito.
Tale prova, che può essere data anche a messo di presunzioni, non è stata fornita dall'opponente che si è limitato ad argomentare circa il superamento del tasso soglia del TAEG contenente il costo dell'assicurazione indicata in contratto come facoltativa, senza allegare elementi dai quali desumere che tale costo in realtà fosse obbligatorio.
In assenza di prova relativa all'obbligatorietà del costo dell'assicurazione indicato in contratto come facoltativo, l'eccezione deve essere rigettata.
D'altro canto il TAEG indicato nel contratto di finanziamento, privo di tale costo, è inferiore al tasso soglia usura . In particolare il TAEG del contratto di finanziamento qualificato come “prestito personale”, senza i premi assicurativi è pari al 11,12 mentre includendo il premio assicurativo è pari al 15,31%, a fronte di un tasso soglia del
18,77%.
E' evidente quindi che alcun superamento del tasso soglia è avvenuto nel caso di specie.
Anche in ordine al quantum debeatur risulta pienamente confermata la correttezza delle somme richieste dalla società opposta. A seguito dell'inadempimento del debitore opponente la Società ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento delle rate rimaste insolute, del solo capitale residuo epurato degli interessi, oltre interessi convenzionali di mora.
L'opponente si è limitato nell'atto di citazione a richiedere genericamente la verifica degli interessi anatocistici e usurari per cui appare evidente come tali allegazioni siano del tutto indefinite e fumose tanto più che l'opponente non ha inteso specificare ulteriormente la domanda o produrre elementi a conforto nei termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. concessi chiedendo esclusivamente, ove necessario nomina di C.T.U. per la verifica dell'esatto importo da corrispondere alla banca opposta. E' d'uopo rilevare che la CTU non è un mezzo di prova e non può supplire a insufficienze delle attività difensive delle parti (Cass. Sent. n. 1299/2014). In particolare attraverso una CTU non si può esonerare una delle parti dall'assolvimento dell'onere probatorio ad essa assegnato dalla legge ed è onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi ultralegali indicare i modi i tempi e la misura del superamento del tasso soglia poiché in difetto la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria. La prova dell'ammontare del proprio credito nella fase dell'opposizione, costituisce onere del debitore che deve effettuare puntuali e specifiche contestazioni in relazione alla parte di somma ritenuta non dovuta per cui, qualora l' opponente si sia limitato a rilievi generici, omettendo di muovere addebiti specifici e circostanziati in relazione a singole poste dalle quali discenderebbe il saldo finale, il credito dell'opposta può ritenersi accertato.
Anche le eccezioni larvatamente mosse dall'opponente circa la validità del contratto di finanziamento sono prive di pregio e talune infondate.
Dall'analisi del contratto depositato in atti risulta che sono presenti tutti gli elementi indispensabili per la validità del contratto di finanziamento e che gli opponenti ne abbiano avuto contezza sottoscrivendolo e ricevendone copia. Per di più l'opponente non ha contestato specificatamente le clausole contrattuali.
Quanto alla paventata usura del credito va evidenziato che per quanto concerne tale verifica, è necessario preliminarmente osservare che l'analisi, per i rapporti di finanziamento a rimborso rateale (mutui, leasing, etc.) deve essere svolta al momento della pattuizione delle condizioni economiche, ovvero allo stadio contrattuale. Il fenomeno usurario riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori e l'accertamento dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere svolto separatamente con riguardo agli uni e agli altri, il cui cumulo ai fini del calcolo in questione sarebbe errato sotto il profilo logico e giuridico, stante la diversa natura e funzione degli stessi (Cass. Civ. 23192/2017;Cass. Civ. 5598/2017);la valutazione deve essere compiuta seguendo il dettato dell'art. 644 c.p.. La verifica del rispetto delle soglie d'usura deve essere svolta computando il TEG (tasso effettivo) ottenuto includendo nel calcolo le rate di rimborso, nonché tutte le spese connesse all'erogazione del finanziamento previste in contratto. Ai fini della della verifica in questione non può tenersi conto della c.d. Commissione di estinzione anticipata, la quale non rientra tra i costi collegati all'erogazione del credito ma, avendo natura di clausola penale, viene in rilievo solo allorchè si verifichino i presupposti per la relativa applicazione e, in tal caso, va riguardata comunque autonomamente.
Orbene sulla base dei dati evenienti dal contratto di finanziamento in esame nonché del piano di restituzione rateale si deduce che non sia stato applicato un tasso oltre soglia- usura e quindi risulta conforme alle prescrizioni di cui alla Legge 108/96.
Sul punto, infatti, occorre considerare che la contestazione afferente la presunta usurarietà degli interessi sollevata da parte opponente è totalmente generica e ipotetica, atteso che, come chiarito anche di recente dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19597 del 2020, la parte che intenda contestare l'usurarietà degli interessi deve allegare il tasso contrattualmente pattuito, quello “soglia” ed il trimestre di riferimento.
In ogni caso il contratto de quo non presenta i caratteri dell'usurarietà atteso che
Quanto all'eccezione di vessatorietà delle clausole contrattuale è bene ricordare che l'opponente ha sottoscritto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e1342 c.c. le condizioni economiche del contratto . A tal fine si condivide che nei contratti di finanziamento, in cui il soggetto che riceve la somma in prestito rivesta la qualifica di consumatore, è applicabile, altresì, la tutela contro le clausole vessatorie, non può trascurarsi che riproducendo il testo dell'art. 1469 bis co. 3 n. 6 c.c., l'art. 33, comma
2, lett. f) D.Lgs. n. 206 del 2005 prevede che "si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di... imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo". E' mancata, tuttavia, da parte della difesa dell'opponente l'allegazione di contestazioni specifiche il che non permette un esame approfondito della circostanza, considerando che vertendosi in materia di tutela del consumatore, l'eventuale nullità delle stesse deve essere precisamente sollevata dall'interessato, stante la loro specifica funzione di “protezione” e, dunque, la loro natura relativa che non ne consente, di norma, la rilevazione d'ufficio da parte del G.O.. Peraltro,
l'opponente stesso nulla allega in merito alla condotta da lui tenuta al momento in cui gli è stato sottoposto il testo da sottoscrivere e, in particolare, non precisa se avesse omesso di esaminare le clausole di cui trattasi e, in caso affermativo, per quale ragione.
Pertanto non può trovare ingresso l'eccezione di nullità della richiesta di finanziamento versate in atti, che non reca la sottoscrizione della banca, stante il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione per cui “è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass., Sez. Un., 16/1/2018, n. 898; Cass., Sez. Un.,
23/1/2018, n. 1653).
Pertanto il contratto di finanziamento n. 13601815 è valido ed efficace tra le parti.
In definitiva parte opponente non ha fornito alcuna prova delle sue doglianze per cui l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato. Sull'importo dovuto vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
Va infine rilevato che nelle more del giudizio parte opposta ha intrapreso procedura di pignoramento presso terzi cui è seguita l'assegnazione delle somme corrispondenti al quinto dello stipendio. Parte opponente contesta che in caso di rigetto della presente opposizione si incorrerebbe quindi in una duplicazione dell'obbligazione oggetto di causa .
Tale eccezione non può essere accolta atteso che alcuna duplicazione di importi o di obbligazioni sussiste nel caso di specie in quanto le somme già corrisposte in forza del predetto pignoramento verranno scomputate da quanto dovuto. La conferma del decreto ingiuntivo è necessaria al fine della conferma dell' assegnazione delle somme disposta su titolo provvisoriamente esecutivo.
SUL REGIME DELLE SPESE Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00) con applicazione al minimo in considerazione dell'attività complessivamente svolta e per la semplicità della questione trattata .
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1372/2019, R.G. n.4119/2019, emesso dal
Tribunale di Avellino il 03/10/2019, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
CONDANNA l' opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano complessivamente in € 2.540,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A., se dovuta e CPA, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in Avellino il 13 giugno 2024
IL G. O. P.
dott.ssa Maila Casale