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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1300 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
ZZ SS presso il quale elettivamente domicilia in Barano d'Ischia
(NA) alla via Frantetetto, n. 11;
E
nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
LA IA presso il quale elettivamente domicilia in Casamicciola
Terme (NA) alla Via Castiglione, n. 43;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/01/2025, e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in Ischia (NA) il CP_1
16/11/2012, e che dall'unione coniugale erano nati i figli (nato a [...] – Per_1
1 Brasile - il 30/12/2005) e (nata a [...] -NA- il 28/03/2010), Per_2 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM, formulate in data 26/09/2025, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come modificate con accordo sottoscritto e depositato in data 12/09/2025 e come confermate all'udienza del 23/09/2025:
“1. I sottoscritti coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale;
essi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno, con obbligo reciproco di comunicazione delle rispettive variazioni di residenza nell'interesse dei figli minori.
2. La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_2 con domicilio privilegiato presso la madre.
Entrambi i coniugi, di comune accordo, stabiliranno le modalità di presenza e di visita della figlia presso il padre.
In ogni caso ed in mancanza di diverso accordo, il padre potrà vederla e tenerla con sé ogni settimana dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 16.00 della domenica, con pernottamento presso il padre che la riaccompagnerà a casa della madre, salvo diversa determinazione dipendente dagli impegni scolastici ed extrascolastici della minore nonché dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
Il Sig. , inoltre, avrà diritto a tenere con sé la figlia almeno Parte_1 Per_2 due pomeriggi alla settimana, più precisamente ogni martedì e mercoledì, dalle ore
16:00 alle ore 19:00. I succitati giorni ed orari potranno essere variati, compatibilmente con i turni di lavoro del sig. e con gli impegni di Parte_1 studio, sportivi e sociali della minore, previo accordo con la Sig.ra e CP_1
senza che ciò possa limitare il diritto del padre alla frequentazione CP_1 della figlia.
2 Per le festività natalizie, la minore trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre ed il Natale con il padre e viceversa l'anno successivo, così come il 31 dicembre ed il primo gennaio e parimenti per la Pasqua ed il Lunedì in Albis, alternando le festività tra i genitori di anno in anno.
La minore trascorrerà, inoltre, con il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, il giorno della festa del papà ed il suo compleanno, così come trascorrerà con la madre il suo compleanno e la festa della mamma.
Per quanto riguarda le ferie la minore trascorrerà con il padre un periodo non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi durante l'inverno ed un periodo non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi durante l'estate, da concordarsi tra i genitori annualmente rispettivamente entro il mese di ottobre e di maggio di ciascun anno. Parimenti la madre potrà trascorrere i medesimi periodi di vacanza con la figlia, previa comunicazione al padre. Inoltre, il padre terrà con sé la minore nel caso in cui la madre dovrà assentarsi per sue esigenze per almeno una settimana. In ogni caso, il padre potrà far visita alla figlia quando lo vorrà concordando preventivamente con la madre l'orario della stessa.
3. La casa coniugale, di proprietà del padre del sig. ed in comodato Parte_1 allo stesso, sita in Ischia (NA) alla Via Delle Terme, n. 7 lett. A, resta definitivamente assegnata alla sig.ra unitamente agli
Controparte_1 arredi, ai beni mobili ed a quant'altro nella stessa contenuto, che vi abiterà insieme alla figlia minore. Il sig. , contestualmente alla sottoscrizione del presente Pt_1 atto, dando atto di aver previamente asportato dalla casa coniugale ogni suo bene ed oggetto personale, consegna alla che ne accusa
Controparte_1 ricevuta e che con la sottoscrizione del presente atto rilascia quietanza, la copia delle chiavi della casa coniugale. Il costo delle forniture di acqua e di energia elettrica, la tassa della raccolta dei rifiuti solidi urbani e/o ogni altro onere inerente l'uso del cespite sono ad esclusivo carico della
Controparte_1 così come gli oneri e spese condominiali. In ogni caso, la
Controparte_1 si obbliga a consentire al D'RC la voltura delle utenze al momento del
[...] rilascio dello stesso immobile.
4. Il figlio maggiorenne andrà ad abitare col padre. farà visita alla Per_1 Per_1 madre quando lo vorrà compatibilmente con i suoi impegni scolastici e quelli lavorativi della madre.
3 5. si impegna ed obbliga al pagamento della complessiva somma Parte_1 mensile di €uro 550,00, in considerazione dell'importo dell'Assegno Unico corrisposto integralmente al sig. , per il mantenimento della figlia Parte_1 minore . Detta somma di € 550,00 sarà pagata dal D'RC entro il giorno Per_2
“15” (quindici) di ciascun mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, mediante bonifico bancario all'IBAN che la gli Controparte_1 comunicherà. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT,
a decorrere dal secondo anno dall'omologa;
6. La sottoscritta a sua volta, si impegna ed obbliga al Controparte_1 pagamento della complessiva somma mensile di €uro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per il mantenimento del figlio . Tale importo è stato Per_1 determinato anche in considerazioni dei lavori occasionali svolti dal Pt_2
, ormai maggiorenne, compatibilmente con i suoi impegni scolastici. Detta
[...] somma di euro 250,00 sarà pagata dalla entro il giorno Controparte_1
“15” (quindici) di ciascun mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, mediante bonifico bancario all'IBAN che il le comunicherà. Detto Pt_1 importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal secondo anno dall'omologa.
7. L'assegno unico per i figli sarà percepito dal solo padre, essendosi di tanto tenuto conto ai fini della determinazione della misura del mantenimento per la minore . In ogni caso la fornirà - previa Per_2 Controparte_1 richiesta - al Sig. le proprie informazioni di carattere anagrafico, Parte_1 reddituale e patrimoniale necessarie per la compilazione dell'Isee, documento richiesto ai fini della presentazione della domanda per l'assegno unico.
8. I sottoscritti e si impegnano ed Parte_1 Controparte_1 obbligano al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SS (logopedia, psicomotricità e terapie varie), spese scolastiche
(tasse, libri di testo etc.) e sportive dei figli, come da protocollo di intesa fra
Magistrati ed Avvocati del 07.3.2018 del Tribunale di Napoli, che saranno previamente concordate tra i genitori secondo la procedura prevista dall'articolo
3 del detto protocollo (tranne per quelle definite obbligatorie dal detto protocollo)
e comunque sempre documentate.
9. I sottoscritti coniugi espressamente pattuiscono che i veicoli e motocicli restino definitivamente assegnati al rispettivo intestatario, e precisamente l'autovettura
4 Lancia Y, tg. EV 341 FA, e il motociclo Honda SH 125 cc., tg. FB 17241, in uso al figlio , resteranno definitivamente assegnati al il quale ne Per_1 Parte_1 sopporterà in via esclusiva tutte le spese (bollo, assicurazione e per il corretto mantenimento e stato d'uso) nonché per le rate a pagarsi.
10. I sottoscritti coniugi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, rispettivamente e reciprocamente, all'assegno di mantenimento perché ciascuno economicamente autonomo ed autosufficiente. I sottoscritti coniugi dichiarano di accettare le suindicate condizioni e rinunce.
11. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
12. I sottoscritti e prestano con la Parte_1 Controparte_1 sottoscrizione del presente atto reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto loro e/o del documento valido per l'espatrio, prestando, altresì, consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio della figlia minore, , Per_2
e comunque si obbligano a sottoscrivere eventuale documentazione necessaria per l'espatrio ed a rinnovare il qui prestato consenso innanzi alla competente autorità ed a svolgere qualsiasi attività richiesta dalle vigenti leggi ai fini del rilascio del titolo per l'espatrio della minore e dei genitori stessi. Inoltre, pur essendo entrambi i genitori favorevoli a viaggi anche all'estero della propria figlia, qualora uno dei genitori decida di portare la minore in viaggio dovrà concordarlo con l'altro genitore, tenuto conto anche del calendario prefissato.
13. Le spese di assistenza e patrocinio restano interamente compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei sottoscritti procuratori, Avv.ti Alessia Pirozzi e Natalia
Alassini alla solidarietà professionale.”
Orbene, all'udienza del 23/09/2025, le parti presenti personalmente ed assistite dai difensori costituiti si riportavano all'accordo sottoscritto, depositato il 12 settembre,
e chiarivano che l'importo a carico del sig. da versarsi alla Parte_1 signora per il mantenimento della figlia Controparte_1 minore , con la medesima convivente, era pari ad € 550 mensili, Per_2 comprensivi della totalità dell'Assegno Unico, provvidenza che il sig. Pt_1
5 percepiva integralmente nella misura di € 280 circa mensili. Le parti convenivano e confermavano gli accordi relativi al figlio , maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente e, quindi, la residenza presso il padre e il contributo al mantenimento da porsi a carico della sig.ra Controparte_1 nella misura di € 250.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n. 23, parte 1, reg. Atti Matrimonio anno 2012); Controparte_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, come modificate con accordo sottoscritto e depositato in data 12/09/2025;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ISCHIA (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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