Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2534/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2534 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2024 riservata in decisione con ordinanza del 26 maggio 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla via G. Parte_1 C.F._1
Carducci, 19 presso lo studio dell'avv. Riccardo Ventre che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_1 C.F._2
alla via G. Jannelli, 23 presso lo studio dell'avv. Valentina Forti che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 maggio 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 18.6.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania il 9 settembre 2022, in regime di
Pers Pers separazione dei beni, dal quale sono nati due figli - (nata a [...] il [...]) e (nata a
Napoli il 26.6.2023) - chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 19 settembre 2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c.p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (sentenza n. 412/2024)
e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 15 maggio 2025.
All'udienza del 15 maggio 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 26 maggio 2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (avvenuta il
19.9.2024 ) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 412/2024 del Tribunale di
Napoli Nord -passata in giudicato- che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate: V.G. n. 2534/2024
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
Pers 2) I minori ed restano affidati congiuntamente ai coniugi, con collocazione Per_3
privilegiata presso la madre, attualmente in Giugliano in Campania alla Via Marchesella n. 246.
Entrambi i coniugi, dunque, resteranno pieni titolari della responsabilità genitoriale e del relativo esercizio riguardo alle decisioni di maggiore interesse per i figli circa la loro istruzione, educazione e salute. Quanto all'esercizio dell'ordinaria amministrazione della vita quotidiana dei figli i genitori la eserciteranno separatamente in base alla collocazione della stessa presso i rispettivi domicili;
3) La signora resterà nella casa coniugale in ragione della collocazione Controparte_1
Pers Pers preferenziale delle figlie e presso di lei e il sig. se ne allontanerà entro il 26.05.2024 Pt_1
4)Il sig. e la signora si alterneranno nella cura delle figlie con le seguenti Pt_1 Controparte_1
modalità: il fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola ovvero con prelievo presso il domicilio materno fino alle ore 18,00 / alle ore 19 ,00 della domenica, con pernottamento;
durante la settimana il mercoledì le bambine saranno presso l'abitazione paterna con pernotto, accompagnando le minori il giovedì mattina a scuola;
5) Per rendere effettiva l'alternanza ed il paritetico impegno dei coniugi la ricorrente si impegna a comunicare al sig. i giorni di turno lavorativo ogni inizio mese ovvero a garantire che sia Pt_1
effettiva l'alternanza nel fine settimana di collocazione delle minori ed a concordare con il sig. Pt_1
con sufficiente anticipo gli eventuali periodi di assenza per visite ai parenti in Spagna;
in particolar modo la signora avrà la possibilità di visitare la famiglia per 3 settimane durante l'anno anche da sola senza la presenza della minori, informando il sig. all'inizio di ogni anno per permettere Pt_1
allo stesso di potersi organizzare ed avendo la possibilità di restare in contatto con la famiglia;
- ad anni alterni le figlie trascorreranno le festività natalizie, e precisamente i giorno 24, 25 e 26 dicembre con un genitore ed il 30,31 e il primo gennaio con l'altro, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa;
il giorno dell'Epifania il sig. potrà tenere con sé i figli Pt_1
per mezza giornata (mattina o pomeriggio) da concordare con la madre e ad anni alterni potrà tenere per il pernottamento dei minori nella notte della vigilia dell'epifania, il tutto sempre e salvo diverso accordo fra le parti e compatibilmente con le esigenze dei minori e delle esigenze lavorative dei coniugi;
- le minori trascorreranno il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa della mamma con la madre ed il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa del papà con il padre. Resta inteso fra le parti che le ricorrenze relative i genitori avranno la prevalenza sul calendario come sopra formulato, con facoltà dell'altro genitore di recuperare il tempo ceduto al primo week end successivo l'evento in calendario.
- i giorni del compleanno e dell'onomastico dei minori, con entrambi i genitori previo accordo ed in V.G. n. 2534/2024
luogo da concordare. Qualora non fosse possibile condividere i festeggiamenti i minori, ad anni alterni, saranno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro.
- durante le vacanze estive, le minori trascorreranno 15 giorni consecutivi nel mese di agosto con un genitore ed i successivi con l'altro, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
- il diritto di visita del padre verrà sospeso per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, che i minori trascorreranno con la madre esclusivamente, anche in luogo diverso dalla casa a condizione di essere sempre reperibili;
- Il padre potrà sentire i figli al telefono, o con altri mezzi informatici (Skype per videochiamate o quant'altro) tutti i giorni, tenendo conto degli impegni dei minori (che, esclusi quelli di routine, saranno comunicati dal genitore con domicilio privilegiato all'altro genitore);
- In merito alle altre festività e precisamente: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, i minori le trascorreranno con il padre o con la madre in base al criterio dell'alternanza e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori. A partire dall'anno in corso, i minori trascorreranno con la madre il giorno del 25 aprile e così via.
- I coniugi potranno concordare ogni variazione si rendesse maggiormente rispondente alle esigenze dei minori nonché alle abitudini sino ad ora invalse.
6) In ogni caso, in attuazione del principio della bigenitorialità e nell'intento di privilegiare i rapporti interpersonali tra il padre ed i figli, il sig. potrà vedere i figli quando vorrà, Pt_1
compatibilmente con le loro esigenze di salute e scolastiche e con gli impegni precedentemente assunti, con un preavviso di almeno 24 ore;
7) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente i nominativi dei luoghi ove si recheranno con i figli nei periodi di vacanza ed i relativi recapiti telefonici, assicurando il contatto quotidiano telefonico con il genitore non presente.
8) Entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi, con largo anticipo, date ed eventi importanti riguardanti i figli in modo da essere presenti entrambi all'evento. Ad esempio, informarsi su recite scolastiche, saggi a scuola, o su eventuali malattie, visite specialistiche o quant'altro necessario alla funzione genitoriale o che possa richiedere la presenza anche dell'altro genitore, che ha diritto di assistervi e ciò anche a mezzo di messaggi telefonici e/o email, garantendo in ogni caso la conoscenza degli indicati eventi.
9) I coniugi in funzione dei redditi dichiarati e degli oneri di gestione e ammortamento del mutuo fondiario stipulato per l'acquisto dell'immobile familiare di via Marchesella n° 246 sul piano economico e della contribuzione alle spese familiari stabiliscono quanto segue: gli oneri del mutuo saranno ripartiti in modo eguale tra ciascuno di loro;
il sig. a fronte della Parte_1 disponibilità a lasciare alla signora l'immobile coniugale verserà a titolo di Controparte_1 V.G. n. 2534/2024
mantenimento per le figlie minori l'importo periodico di euro 600,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
10) Le parti, inoltre, precisano sin da ora, che la sig.ra resterà nella casa coniugale fino CP_1
al compimento del diciottesimo anno di età della minore;
Per_3
11) successivamente, le Parti di comune accordo valuteranno la liberazione dello stesso immobile da parte della sig.ra e la possibilità di alienare o riscattare l'immobile dividendo i CP_1
proventi al 50%.
12) I genitori contribuiranno ciascuno al 50% per le spese straordinarie previamente concordate che individuano in:
- campi scuola estivi se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestiva alternativa;
- ripetizioni e sostegno scolastico;
- viaggi di istruzione organizzati dalla scuola non in ambito giornaliero;
- corsi di informatica, corsi di lingua straniera;
- spese per attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura;
- spese sanitarie urgenti non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per intervento presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche per quanto non coperto dal SSN, visite specialistiche necessarie (in tal caso concorderanno anche la scelta dello specialista);
13) In riferimento alle spese da concordare i genitori convengono e si impegnano come segue:
- il genitore che intende affrontare la spesa dovrà inviare una richiesta scritta, anche via whatsapp o email, all'altro genitore contenente l'indicazione dell'importo della spesa da affrontare e di tutte le modalità individuate per soddisfare le esigenze dei figli;
- La documentazione fiscale delle spese effettuate nell'interesse dei figli deve essere intestata al genitore che ne trae maggiore utilità fiscale ai fini della corretta deducibilità della stessa.
14) I genitori contribuiranno ciascuno al 50% per le spese straordinarie da non concordare, e che saranno rimborsate dietro esibizione di idonea documentazione giustificativa, in quanto ritenute nell'interesse del figlio che individuano in: - libri scolastici e dotazione scolastica iniziale - spese mediche aventi carattere d'urgenza La documentazione fiscale delle spese effettuate nell' interesse dei figli deve essere intestata al genitore che ne trae maggiore utilità fiscale ai fini della corretta deducibilità della stessa.
15) ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto;
16) i coniugi si dànno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro V.G. n. 2534/2024
documento valido per l'espatrio fermo restando che il mutamento di domicilio delle minori in altra regione o in altro stato deve ricevere la preventiva autorizzazione da parte del genitore non collocatario.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate essendo conformi alla legge
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Giugliano in Campania il 9 settembre
2022 (atto n.102, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2022) tra (nato a [...]
Napoli il 19.4.1985) e (nata a [...] il [...]) alle Controparte_1
condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio