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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 818/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
[...]
(C.F. ) e (C.F. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 7.10.1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Donà di Piave (VE) al n. 92 parte II serie A anno 1995;
considerato che
le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 19.03.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate in data 12.03.2025 appaiano conformi alla legge e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 19.03.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“
1-i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
2-la casa coniugale sita a San Donà di Piave (VE) via G. Baron n.36 sc. B int. 2, con tutti gli arredi e le suppellettili ivi presenti, rimarrà al marito, che ne ha la proprietà in via esclusiva, avendo la moglie già provveduto ad asportare i propri effetti personali;
3-il marito corrisponderà alla moglie quale contributo al mantenimento la somma mensile di €. 350,00, importo da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma che verrà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.” ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Venezia, 19.03.2025.
Il Presidente relatore pagina 1 di 2 -Dr. Carlo Azzolini -
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
[...]
(C.F. ) e (C.F. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 7.10.1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Donà di Piave (VE) al n. 92 parte II serie A anno 1995;
considerato che
le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 19.03.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate in data 12.03.2025 appaiano conformi alla legge e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 19.03.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“
1-i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
2-la casa coniugale sita a San Donà di Piave (VE) via G. Baron n.36 sc. B int. 2, con tutti gli arredi e le suppellettili ivi presenti, rimarrà al marito, che ne ha la proprietà in via esclusiva, avendo la moglie già provveduto ad asportare i propri effetti personali;
3-il marito corrisponderà alla moglie quale contributo al mantenimento la somma mensile di €. 350,00, importo da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma che verrà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.” ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Venezia, 19.03.2025.
Il Presidente relatore pagina 1 di 2 -Dr. Carlo Azzolini -
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